N. 462 REG. SENT.

ANNO 2005

n.  4347  Reg. Ric.

Anno 1997

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA TOSCANA

- I^ SEZIONE -

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 4347/97 proposto da xxxxxxxxx, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Pettini ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Firenze, via Landucci, 17;

c o n t r o

- il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro in carica e la QUESTURA DI FIRENZE, in persona del Questore in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

- il CAPO DELLA POLIZIA, non costituitosi in giudizio;

- il DIRIGENTE DELL’ VIII° REPARTO MOBILE DELLA POLIZIA DI STATO, non costituitosi;

per l’annullamento

di tutti i provvedimenti con i quali l’amministrazione della Polizia di Stato ha negato al ricorrente la liquidazione di 155 ore di lavoro straordinario eccedenti all’orario d’obbligo, maturate dall’1.9.1996 al 31.1.1997, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’ atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del  2 febbraio 2005, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;

Uditi, altresì, per le parti l’avv. P.Rizzo delegato da A.Pettini e l’avv.dello Stato U.Casali;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO  e DIRITTO

     Il ricorrente, ispettore della Polizia di Stato, ha chiesto la liquidazione di 155 ore di lavoro straordinario eccedenti l'orario d'obbligo prestate dal 1° settembre 1996 al 31 gennaio 1997 e ha impugnato le note con cui l'Amministrazione riteneva applicabile l'istituto del riposo compensativo.

     In particolare sostiene che le circolari del 24 giugno 1993 e del 2 maggio 1994, regolanti l'istituto, siano scadute il 31 dicembre 1993 o comunque con la stipula del contratto nazionale di settore del 31 luglio 1995 e che, in subordine, non ricorrano nel caso in esame i presupposti, previsti dal protocollo d'intesa del 7 aprile 1993 e dalle predette circolari per l'applicazione del riposo compensativo (completo utilizzo del monte ore mensile a disposizione di ogni Reparto, mancato decorso del termine di un mese per il godimento del riposo).

     La prima doglianza è infondata. La circolare del 2 maggio 1994 non reca un termine finale e la sua efficacia non può dirsi esaurita per effetto della mancata disciplina della materia nel contratto collettivo nazionale del 31 luglio 1995. Come è stato precisato nella  più recente giurisprudenza in materia, l’istituto del riposo compensativo può essere regolato da disposizioni unilaterali dell’Amministrazione (TAR Lombardia, sez. Brescia,  17 gennaio 2005, n. 22).

     Anche la seconda censura è infondata. La retribuzione delle ore di straordinario trova non solo il limite del monte ore mensile a disposizione del Reparto, ma anche quello del monte ore individuale. E’, poi, onere del dipendente attivarsi tempestivamente per chiedere di fruire del riposo compensativo.

     Il ricorso deve, pertanto, essere respinto. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I,  respinge il ricorso. Spese compensate.

       Così deciso in Firenze il 2 febbraio 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l'intervento dei signori:

      Giovanni Vacirca   Presidente, est.

      Giacinta Del Guzzo   Consigliere

      Eleonora Di Santo   Consigliere

F.to Giovanni Vacirca est.

F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 7 FEBBRAIO 2005

Firenze, lì 7 FEBBRAIO 2005

                                              IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

                                                              F.to Mario Uffreduzzi

                                                                                                             m.p.

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               Ric. n. 4347/97