N. 485 REG. SENT.

ANNO 2005

n.  2803  Reg. Ric.

Anno 1998

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA TOSCANA

- I^ SEZIONE -

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 2803/1998 proposto da ........., rappresentata e difesa dall'avv. Pietro L. Frisani, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo in Firenze, P.zza Madonna degli Aldobrandini n. 1;

c o n t r o

-il MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro dell'Interno pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge nella sua sede in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;

per l’annullamento

del rapporto informativo per l'anno 1997 dell'Ufficio di Polizia di frontiera Area di Firenze, redatta in data 13-4-98 e comunicato il 10-7-98;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 10 novembre 2004, il Consigliere dott. Andrea Migliozzi;

Uditi, altresì, per le parti l'avv. C. Del Buono in sostituzione di P.L. Frisani e l'avvocato dello Stato Lumetti per la P.A.;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

L'Ispettore della Polizia di Stato xxxxxxxxx  riferisce di aver meritato nei precedenti rapporti informativi il giudizio di ottimo unitamente al punteggio di 62, comprensivo, appunto, di 2 punti aggiuntivi.

relativamente poi all'anno 1997 la ricorrente si è vista attribuire nel rapporto informativo il punteggio di 60 unitamente a giudizio di ottimo, senza ottenere il punteggio aggiuntivo.

L'interessata, sul rilievo che tale ultima valutazione sia deteriore rispetto a quella ottenuta nell'anno precedente, ha impugnato il citato rapporto informativo in parte qua, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:

1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 62 e 63 del DPR 335/82. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 legge 241/90. eccesso di potere per motivazione carente, illogica, contraddittoria, perplessa: l'attribuzione del giudizio di ottimo senza l'attribuzione del punteggio aggiuntivo avrebbe dovuto essere sorretta da una congrua motivazione che giustificasse puntualmente la variazione in motivo del giudizio stesso rispetto al precedente anno di servizio.

2) Violazione e/o falsa applicazione della circolare del Ministero dell'Interno del 23.7.96 n. 333-A/9807: nella valutazione finale si è adoperata una espressione generica che in quanto tale, non costituisce una motivazione munita dei necessari requisiti di autonomia e di congruità.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione statale intimata che ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto la reiezione.

D I R I T T O

I profili di illegittimità dedotti coi due mezzi d'impugnazione possono essere congiuntamente esaminati in ragione dell'indubbio carattere di unitarietà che li connota.

Parte ricorrente si duole in sostanza del fatto che l'Amministrazione in relazione al rapporto informativo per l'anno 1997 non ha attribuito, a differenza di quanto avvenuto per l'anno precedente, il punteggio aggiuntivo e tanto senza fornire a giustificazione del proprio operato una idonea, adeguata motivazione.

Tali doglianze sono prive di giuridico fondamento.

Invero, come più volte affermato in giurisprudenza (cfr. Cons. Stato Sez. V 4/7/97 n. 1071; TAR Lazio Sez. II 19/7/2002 n. 6512; TAR Calabria-Cz 2 maggio 2003 n. 1358) i rapporti informativi relativi ai pubblici dipendenti sono autonomi per ciascun anno e in ragione di tale principio di autonomia detti rapporti non necessitano in generale di essere motivati proprio perchè i coefficienti numerici sono di per sè compiutamente espressivi del giudizio che si va a formulare.

La stessa giurisprudenza peraltro ha avuto cura di sancire la regola dell'obbligatorietà della motivazione delle note di qualifica allorchè si verifichi una notevole caduta di punteggio, per cui onde assicurare il perseguimento dei principi di carenza dell'azione amministrativa oltrechè di garanzia del singolo impiegato, s'impone a carico dell'Amministrazione un preciso onere di fornire un'adeguata giustificazione (cfr. TAR Lazio Ia Sez. 12 ottobre 1999 n. 1000).

Ebbene, la fattispecie qui all'esame non rientra certamente tra i casi meritevoli di specifica motivazione per la semplice ragione che in realtà non si è in presenza di un'oscillazione in negativo della valutazione del ricorrente.

In particolare la sig.ra xxxxxxx  ha conseguito comunque il massimo punteggio in ciascuno degli elementi di giudizio, lì dove il punteggio aggiuntivo è un quid in più che viene conferito solo in presenza di eccezionali requisiti che consentano appunto detta particolare maggiorazione, di talchè è del tutto evidente che la mancata attribuzione di tale punteggio aggiuntivo non può certo qualificarsi come una caduta di punteggio per l'interessato e quindi alcun onere di motivazione può ravvisarsi a capo all'Amministrazione.

In realtà parte ricorrente al riguardo rivendica una sorta di "diritto" al punteggio aggiuntivo, la qual cosa però è del tutto inconfigurabile giacchè il giudizio recato dalle note di qualifica costituisce espressione di discrezionalità valutativa sottratta ad un sindacato di legittimità (in tal senso, tra le tante, TAR Piemonte, Ia Sez. 27/5/99 n. 339).

In proposito, vero è che la ricorrente nell'anno 1997 ha ricevuto una lode ed un encomio, ma siffatti riconoscimenti in realtà sono collegati ad operazioni compiute nel 1993 e quindi non possono essere fatti valere con riferimento all'anno 1997 cui attiene il rapporto informativo di che trattasi.

Conclusivamente, l'atto qui impugnato si appalesa immune dai vizi dedotti e il ricorso va perciò respinto.

Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 10 novembre 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

Giovanni VACIRCA - Presidente

Andrea MIGLIOZZI - Consigliere, est. rel.

Giacinta DEL GUZZO - Consigliere

F.to Giovanni Vacirca

F.to Giacinta Del Guzzo est.

F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 7 FEBBRAIO 2005

Firenze, lì 7 FEBBRAIO 2005

                                              IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

                                                              F.to Mario Uffreduzzi 
 
 

a.g.

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               Ric. n. 2803/1998