REPUBBLICA ITALIANA N.433 Reg.Ric.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ANNO 1993 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, N. 717 Reg.Sent
Firenze, I Sezione interna, ANNO 2003 

 
 

composto dai Signori:

Giovanni Vacirca                                                Presidente

Maurizio Nicolosi                                           Consigliere

Domenico Lundini                                      Cons. rel. est.,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 433/1993, proposto dal Sig. XXXXXXXXXX , rappresentato difeso dall’Avv. Roberto Righi, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso difensore, in Firenze, Via A. La Marmora 14;

contro

il Ministero dell’Interno e il Ministero del Tesoro, in persona dei rispettivi Ministri p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze;

                                         per l’accertamento

del suo diritto ad ottenere la (ri)liquidazione dell’equo indennizzo- con riferimento a menomazioni già accertate come appartenenti alla 6° categoria di cui all’allegato al DPR 384/1981 –dal C.M.O. presso l’Ospedale Militare di Livorno in data 13 luglio 1989 e quindi per la conseguente condanna del Ministero degli Interni alla erogazione del predetto trattamento previdenziale, con decorrenza dal 24 luglio 1986 ovvero con la diversa decorrenza che verrà stabilita di giustizia, con interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria del credito previdenziale sino al giorno del soddisfacimento;

                                             previa occorrendo

la disapplicazione in parte qua dell’art. 56 del DPR 3.5.1957, n. 686, nonché del decreto 19.5.1990 n. 858/N del Direttore della Div. III della Direzione Centrale del Personale – Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, il quale ha negato il beneficio previdenziale richiesto in applicazione dell’art. 56 del DPR 686/57;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate e la relativa memoria difensiva;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, per la pubblica udienza del 5.11.2002, il Consigliere D. Lundini;

Udito, all’udienza predetta, l’Avv. Righi per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

                                                     FATTO

Il ricorrente, già Assistente Capo della Polizia di Stato, insta per il riconoscimento del diritto alla riliquidazione dell’equo indennizzo già riconosciutogli con decreto del Ministero dell’Interno n. 1389 del 19.5.1980. Fa presente che la rivalutazione dell’equo indennizzo è stata definita, come comunicatogli con nota ministeriale del 20.11.1991, con decreto negativo n. 858/N del 19.5.1990, motivato sul rilievo della tardività della domanda di aggravamento datata 10.3.1990, ex art. 56 DPR 686/57. Assume al riguardo di aver invece diritto a detta rivalutazione, poiché si è passati, nella specie, dalla 7° alla 6° ctg. di menomazione, circostanza questa che imporrebbe all’Amministrazione di riconsiderare la vicenda, come se si trattasse di “altra menomazione”. Fa presente, inoltre, di aver presentato la prima richiesta di riliquidazione con istanza del 24.7.1986 e quindi comunque entro il quinquennio dalla esecutività del DM n. 1389 del 19.5.1980 di riconoscimento dell’equo indennizzo in misura pari alla 7° categoria, e dalla sua successiva comunicazione rituale all’interessato. Va altrimenti disapplicato, ad avviso del ricorrente, l’art. 56 del DPR 686/57, per contrasto con norme di rango superiore (artt. 2, 4, 32, 35 e 38 Cost.), nella parte in cui circoscrive al solo quinquennio decorrente dalla comunicazione del primo decreto di riconoscimento dell’equo indennizzo, la sua “revisione” in caso di accertato aggravamento.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio ed ha chiesto motivatamente il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 5.11.2002 la causa è passata in decisione.

                                                   DIRITTO

Reputa il Collegio che in materia di equo indennizzo, fino all’intervento dell’eventuale provvedimento di riconoscimento del beneficio, la posizione del pubblico dipendente sia di mero interesse legittimo e non di diritto soggettivo (cfr. CdS, V, n. 109 del 30.1.1997; VI, n. 3299 del 13.6.2000; vedi anche, al riguardo, V, n. 5848 del 24.10.2002; contra, CdS, VI, 31.10.1992, n. 838). Quest’ultimo si configura invece, ai fini della corretta liquidazione del quantum dovuto, solo dopo l’adozione dell’atto che abbia concesso l’indennizzo stesso. Allo stesso modo, per la revisione dell’equo indennizzo in caso di aggravamento sopravvenuto della menomazione, ai sensi dell’art. 56 del DPR 3.5.1957, n. 686, il diritto soggettivo alla nuova misura del beneficio presuppone che si sia positivamente compiuta (e che sia stata trasfusa nel relativo provvedimento dell’amministrazione attiva) la fase tecnico legale sanitaria e quella di valutazione della tempestività della richiesta di revisione, che costituisce una delle condizioni per l’accertamento dell’intervenuto aggravamento (cfr. CdS, VI, n. 79 del 29.1.1999). Anche in caso di richiesta di revisione, dunque, il provvedimento di diniego ha natura autoritativa e va impugnato entro termini decadenziali.

Nella specie il Ministero dell’Interno ha negato l’accoglimento della richiesta (in data 10.3.1990) di revisione dell’equo indennizzo per aggravamento della menomazione con decreto n. 858/N del 19.5.1990, giudicando intempestiva la domanda stessa. Il Collegio ravvisa elementi presuntivi gravi e concordanti per ritenere che tale provvedimento sia stato pienamente conosciuto dall’istante ben prima dei sessanta giorni antecedenti la data di proposizione del ricorso in esame (notificato all’Amministrazione il 23.1.1993).

Ed invero: non solo a margine del provvedimento suddetto qualcuno ha annotato la dicitura “not. 13  6  90”, come se si trattasse appunto di una possibile data di comunicazione o notificazione dell’atto stesso; ma soprattutto, e risolutivamente, risulta dalla istanza di pensione privilegiata ed equo indennizzo in data 31.7.1990 (depositata e richiamata dal ricorrente stesso nel ricorso di cui trattasi) che l’interessato ha chiesto “il riesame del Decreto numero 858”. Quest’ultimo (da identificarsi evidentemente con il Decreto n. 858/N/1990 sopra citato) è stato quindi conosciuto dall’istante almeno sin dal 31.7.1990. E del resto ciò appare confermato anche dal fatto che il ricorrente, nella diffida del 26.4.1991, prospetta di aver presentato il 4.1.1991 una "nuova” istanza di aggravamento quanto alla riliquidazione dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata.

In presenza della tardiva presentazione del gravame di cui in epigrafe, rispetto al momento di acquisizione della piena conoscenza dell'atto lesivo, il ricorso proposto dall’istante in forma di azione di accertamento è dunque inammissibile, alla stregua delle considerazioni sopra esposte.

Le spese e gli onorari di giudizio, peraltro, possono essere compensati tra le parti, sussistendo giustificati motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Firenze, I Sezione, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 5.11.2002.

Giovanni Vacirca –Presidente  F.to Giovanni Vacirca

Domenico Lundini – Estensore  F.to Domenico Lundini

F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 24 FEBBRAIO 2003

Firenze, lì  24 FEBBRAIO 2003

                                                                   Il Direttore della Segreteria

                                                                         F.to Mario Uffreduzzi