Ricorso n. 1372/2004       Sent. n. 1265/05

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

  Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l’intervento dei magistrati:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55tar veneto 1265.05

della   L.   27  aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

    Angelo De Zotti  Presidente f.f.

    Italo Franco   Consigliere, relatore

    Marco Buricelli  Consigliere

  ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1372/2004, proposto da .........., rappresentato e difeso dall’avv. d’Elia Francesco Mario, con domicilio eletto presso il suo studio, in Venezia, S. Marco, n. 1470, come da mandato a margine del ricorso

contro

il Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege nella sede di piazza S. Marco n. 63,

e nei confronti

di (omissis) Antonio, non costituitosi in giudizio

per l'annullamento

del provvedimento del Ministero dell’Interno –Dipartimento di P.S. nr. 300/C.3/9.5.1 del 7.3.2004, a firma del direttore della divisione, recante revoca della convocazione di .......... al corso per Capo motorista.

   Visto il ricorso, notificato il 5 maggio 2004, e depositato presso la Segreteria il 19 maggio 2004, con i relativi allegati;

    visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, depositato il  29.5.2004;

   visti gli atti tutti della causa;

   uditi, alla pubblica udienza del 17 febbraio 2005, relatore il Consigliere Italo Franco, l’avv. d’Elia per il ricorrente, e l’avv. dello Stato Gasparini per la P.A. resistente.

   Ritenuto in fatto e considerato e in diritto quanto segue.

FATTO

Assistente capo della Polizia di Stato in servizio presso la squadra nautica della questura di Venezia, il Sig. .......... –che aveva conseguito nel 1997 la qualifica di comandante di altura e nel 2001 l’ulteriore qualifica di motorista per motori fino a mille cavalli-, saputo dai colleghi di altra Questura che era stato indetto un corso per la qualifica di capo motorista, chiedeva di esservi ammesso senza avvisare il suo superiore perché assente, il 3.12.2003. Indi nella sua posta del giorno 8.3.2004 rinveniva la convocazione a detto corso, per il 14.3.2004. Ma lo stesso giorno gli veniva consegnato il provvedimento ministeriale del 7.3.2004  con il quale si revocava la sua convocazione.

Contro detta revoca il .......... proponeva il ricorso in epigrafe deducendo eccesso di potere per sviamento della funzione, travisamento del presupposto di fatto e mancanza di  motivazione.

Premesso che al corso è stato, poi, convocato al suo posto altro dipendente della stessa Questura che non avrebbe potuto partecipare sia perché di qualifica e anzianità inferiore, sia perché viene ammesso al corso un solo addetto alla squadra nautica per ogni Questura, si sostiene che il provvedimento è illegittimo poiché manca qualsiasi motivazione, tanto più necessaria perché si tratta di revoca della precedente convocazione. Riservata la presentazione di motivi aggiunti dopo il deposito del fascicolo d’ufficio, conclude il ricorrente con la domanda di annullamento e di ammissione in via interinale al corso.

Resiste il Ministero della difesa instando per il rigetto del gravame, ed eccependo che l’ufficio di appartenenza del ricorrente, che non aveva espresso il parere sulla richiesta del medesimo, aveva segnalato il (omissis), e che il ricorrente non faceva valere il requisito –fissato nella circolare del 10.9.2003- concernente il possesso della qualifica di motorista fino a 1000 cavalli da almeno cinque anni, conseguita nel 2001, laddove il (omissis) l’ha conseguita nel 1997.

Con ordinanza istruttoria è stata acquisita la documentazione inerente.

All’udienza i difensori comparsi hanno confermato le rispettive conclusioni, dopo di che la causa è stata trattenuta in decisione.

D I R I T T O

Il provvedimento impugnato -con il quale si dispone la revoca della convocazione del ricorrente al corso di cui alla circolare, diramata con telegramma urgente, in data 10.9.2003- effettivamente è privo della motivazione in ordine alla disposta revoca. (Pare, invece, spiegabile la convocazione, con lo stesso provvedimento, del dipendente di altra Questura, laddove il nominativo della Questura di Venezia che avrebbe partecipato ad altra edizione del corso al posto di .......... –l’odierno controinteressato- verrà individuato con la successiva convocazione del 4.5.2004).

Tuttavia, la rilevata assenza di motivazione, in conformità all’unica censura mossa con il ricorso, non può indurre ad accogliere il medesimo, in considerazione delle peculiarità dell’andamento della controversia sotto il profilo processuale e, specialmente, sostanziale.

Ed invero, sotto il primo profilo, va rilevato che, anche su impulso del ricorrente, il Collegio ha disposto l’acquisizione al giudizio della documentazione, inerente al corso di cui è causa, riferita sia al ricorrente che al controinteressato. Da tale documentazione si evince come mai la P.A. resistente sia pervenuta a revocare la convocazione al corso, in un primo tempo disposta, del ricorrente. Ciò premesso, pare evidente che le risultanze dell’istruttoria processuale non potranno essere ignorate, dovendosi, viceversa, tenerne conto ai fini del decidere.

In particolare, dai documenti acquisiti al giudizio si evince: che era stata indetta una sorta di selezione per la partecipazione al corso, prevedendosi che potesse parteciparvi un solo addetto alla squadra nautica per ogni Questura (cfr. la circolare retro citata); che gli aspiranti dovessero essere in possesso della qualifica di “motorista  equipaggio fisso di navigazione fino a mille H.P.” da almeno cinque anni (idem); che il nominativo sarà segnalato dal dirigente dell’ufficio di appartenenza (idem).

In ordine a quest’ultimo punto, si osserva che, come traspare dalla stessa narrativa contenuta nel ricorso, il nominativo del ricorrente non era stato segnalato dal suo superiore, sia pure, forse, giustificatamente (come tenta di dimostrare il ricorrente in ordine a detta questione non rilevante, comunque, ai fini del decidere). In ogni caso, (altro ufficio del)la Questura di Venezia aveva trasmesso entrambe le istanze (del .......... e del (omissis)) al Ministero (doc. 6 della produzione documentale della P.A. resistente).

D’altra parte, rilevante, ed anzi decisiva sotto il profilo sostanziale, appare la questione concernente il requisito del possesso della qualifica di motorista fino a 1000 cavalli da almeno cinque anni (di cui si è detto), che viene inequivocabilmente richiesto dalla circolare menzionata. Orbene, dalla documentazione acquisita risulta che, mentre il (omissis) (convocato con provvedimento del 4.5.2004) aveva conseguito detta qualifica nel 1997, come si evince dal documento 1 della produzione depositata dall’Amministrazione il 25.6.2004, il .......... aveva conseguito la medesima qualifica soltanto  nel 2001, dopo avere frequentato il corso dal 14 al 18 maggio 2001 (cfr. doc. 2). Dunque, alla data della domanda (3.12.2003) il ricorrente non possedeva il requisito in discorso.

Il motivo della revoca della convocazione discende, quindi, con tutta evidenza, dalla mancanza di detto requisito in capo al ricorrente.

Ora, potrebbe in astratto discutersi se possa ugualmente recepirsi la censura di difetto di motivazione allorquando detta motivazione si evinca per tabulas dalla documentazione acquisita al giudizio, di modo che possa dirsi che l’Amministrazione abbia correttamente operato sotto il profilo sostanziale, pur venendo meno al precipuo e fondamentale obbligo della motivazione. Al riguardo il Collegio ritiene che, nella prospettiva di una giurisdizione non esclusivamente ed esasperatamente formalistica, non possa ignorarsi l’aspetto sostanziale (emerso nel corso del giudizio) rappresentato, nel caso di specie, dall’assenza del requisito richiesto per l’ammissione al corso, per la semplice constatazione che, comunque, l’interessato non avrebbe potuto esservi ammesso. Ed invero l’accoglimento del ricorso, in un caso del genere, comporterebbe unicamente la rimessione dell’iniziativa nelle mani della P.A., che, non potendo soddisfare la pretesa al bene della vita del ricorrente, non potrebbe che emettere un nuovo provvedimento di identico contenuto dispositivo, sia pure emendato nella motivazione.

Conclusivamente, per le considerazioni su esposte, il ricorso deve considerarsi infondato e va, pertanto, rigettato.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e onorari di giudizio.      

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione prima, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni altra domanda o eccezione, lo rigetta.

      Compensa integralmente fra le parti le spese e onorari di giudizio.

      Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

      Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, addì 17 febbraio 2005.

            Il Presidente  f.f.                                      l'Estensore 
 

                               il Segretario 
 

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione 
 
 
 
 

T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 1372/04