Ricorsi nn. 3039/1999 e 3040/1999    Sent. n. 210/05

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

   Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, con l’intervento dei magistrati

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della   L.   27  aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

   Bruno Amoroso  - Presidente

   Italo Franco   - Consigliere, relatore

   Marco Buricelli  - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi n. 3039/99 e 3040/99, proposti da (omissis), rappresentato e difeso dall’avv. Rodolfo Romito, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Venezia- Mestre, via Calucci n. 56/b, come da mandato a margine del ricorso

contro

il Ministero della Difesa- Comando generale dei Carabinieri, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege nella sede di piazza S. Marco n. 63;

per l’annullamento

A) quanto al ricorso n. 3039/99:

1- del provvedimento del comando generale dei Carabinieri prot. n. 266458/M-3-6 del 3.9.99 recante espulsione dalla scuola degli allievi marescialli e brigadieri senza facoltà di ripetere il corso;

2- del provvedimento, implicito in quello precedente, con il quale si dichiara il mancato superamento degli esami finali del 3° corso semestrale per allievi marescialli e, di conseguenza, la non idoneità al grado di maresciallo;

3- di ogni altro provvedimento connesso, presupposto o conseguente;

B) quanto al ricorso n. 3040/99:

1- della delibera del Comandante della scuola marescialli e brigadieri dei CC- II battaglione allievi di Vicenza, con la quale si respinge il ricorso gerarchico presentato avverso l’irrogazione di due sanzioni disciplinari di due giorni di consegna (irrogata con atto prot. n. 152/5 del 6.7.99) e di cinque giorni di consegna (inflitta con provvedimento prot. n. 162/4 del 22.7.99);

2- di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente.

   Visti i ricorsi, notificati entrambi il 10.12.99, e depositati presso la Segreteria il 17.12.1999, con i relativi allegati;

   visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, depositati entrambi il 19.1.2000;

   viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

   visti gli atti tutti delle cause;

   uditi, alla pubblica udienza del 16 dicembre 2004, relatore il Consigliere Italo Franco, l’avv. Romito per il ricorrente, e l’avv. dello Stato Brunetti per la P.A. resistente.

   Ritenuto in fatto e considerato e in diritto quanto segue.

FATTO

L’odierno ricorrente, in atti vice- brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, espone di essere stato incorporato nella scuola brigadieri e marescialli dei CC dal 7 gennaio al 24 luglio 1999, onde seguire il corso semestrale per maresciallo. Ai contrasti con il comandante della scuola, verificatisi fin dall’inizio, seguiva l’irrogazione di varie sanzioni (rimprovero per scarso rendimento negli studi; due giorni di consegna semplice per avere smarrito una pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo dell’ufficio; consegna semplice di cinque giorni per il ritardo di oltre mezz’ora sull’orario di addestramento).

Contro le sanzioni concernenti la consegna egli proponeva ricorso gerarchico al comandante della scuola, che lo respingeva con la delibera impugnata con il ricorso n. 3040/99.

Al termine del corso il (omissis) veniva rimandato alla 2^ sessione per le materie di Diritto penale e leggi speciali, Diritto e tecnica della legislazione stradale e Tecnica di polizia giudiziaria. Ma in tale seconda sessione –svoltasi il 24.7.99- il (omissis) non superava l’esame di Tecnica di polizia giudiziaria, non venendo, quindi, ammesso a sostenere l’esame di Tecnica della circolazione stradale. Seguiva la proposta della commissione ex art. 22 del regolamento della scuola, che, esprimendosi negativamente sull’attitudine militare a causa sia dello scarso rendimento scolastico sia delle sanzioni riportate, proponeva, il 27.7.99, l’espulsione dalla scuola, con preclusione della possibilità di ripetere il corso. Il Comandante del reggimento (con nota in pari data) e il Generale di brigata comandante, con nota prot. n. 431/5 (quest’ultimo, però, senza la previsione di preclusione di ripetere il corso) facevano propria la proposta. Infine, sulla base della nota per ultima citata, il comando generale dei CC, con il provvedimento datato 3 settembre 1999, di cui in epigrafe, a firma del Gen. di Divisione vice comandante, determinativa l’espulsione del (omissis) dalla scuola, senza facoltà di ripetere il corso.

Detto provvedimento viene impugnato dall’interessato con il ricorso rubricato al n. 3039/99, deducendo i seguenti motivi:

1A- illegittimità derivata (cfr. ricorso avverso le sanzioni); violazione degli art.16.2, lett. a), n. 3 e 17.2, lett. d) del D.Lgs. n. 198/95; eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione. Si sostiene che, per l’art. 16 citato, solo le sanzioni più gravi della consegna semplice impediscono l’ammissione al corso, dal che si deduce che le due sanzioni subite non sono di ostacolo alla ripetizione del corso. Inoltre, la valutazione della condotta circa l’attitudine militare è sottratta agli insegnanti del corso, essendo di competenza, a monte, del Centro nazionale di selezione e reclutamento;

1B) eccesso di potere per difetto di motivazione e motivazione apparente, sul rilievo che lo scarso rendimento agli studi era dovuto alle assenze per malattia, che il riferimento delle carenze è a singole prove e non all’andamento complessivo nelle singole materie e che, posto che non è stato esaminato in Diritto e tecnica della legislazione stradale, l’unica vera insufficienza riportata alla seconda sessione è quella riportata in Tecnica di polizia giudiziaria;

1C- violazione degli art. 17 co. 2, lett. e) e 23, co. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 198/95, oltre che dell’art. 32 Cost.; eccesso di potere per sviamento e difetto dei presupposti, sul rilievo che le assenze, giustificate, rilevano solo se superiori a 60 giorni e che in tal modo viene pregiudicato il diritto alla salute, garantito dalla Costituzione;

1D- violazione dell’art. 16, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 198/95 ed eccesso di potere per contraddittorietà, sviamento e difetto dei presupposti, sull’assunto che la valutazione deteriore del giudizio “nella media” pare illegittima perché non significa “appena sufficiente”, e perché solo valutazioni inferiori riportati nell’ultimo quadriennio precludono l’ammissione al corso, né può rilevare il fatto che il corso precedente era stato superato dal ricorrente classificandosi all’ultimo posto;

2- violazione degli art. 3 ss. della legge n. 241/90 ed eccesso di potere per difetto di motivazione e contraddittorietà, sul rilievo che le valutazione alle prove di esame sono state espresse solo con voto numerico, né risultano verbalizzate le domande fatte e le risposte date.

Resiste l’Amministrazione, instando per il rigetto del gravame, richiamandosi ai precedenti negativi del ricorrente, ed eccependo che è sufficiente il voto numerico.

Con memoria conclusionale il ricorrente ribadisce le sue argomentazioni, soggiungendo che, se è vero che si può ritenere sufficiente il voto numerico, la P.A. resistente non ha depositato i verbali, e formulando anche domanda di risarcimento del danno, da quantificarsi in corso di giudizio.

Come anticipato più addietro, contro la decisione di rigetto di ricorso gerarchico proposto avverso le due sanzioni di consegna semplice (di due giorni e cinque giorni), l’interessato ha proposto il ricorso rubricato al n. 3040/99, formulando i seguenti motivi:

1- eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto ed errore di fatto, erronea considerazione dei precedenti, svolgendosi censure, pur nella dichiarata non impugnazione della stessa, rivolte alla sanzione del rimprovero, ritenuta palesemente sproporzionata;

2A- violazione degli art. 58, 62 e 63 del D.P.R. n. 545/86- regolamento di disciplina militare; eccesso di potere per violazione del principio di tipizzazione dell’illecito disciplinare, difetto di motivazione e irragionevolezza, sull’assunto che, in relazione alla sanzione inflitta a causa dello smarrimento della pubblicazione, non vi è stata la contestazione immediata, né la stessa pare sufficientemente motivata;

2B- Quanto alla sanzione di cinque giorni di consegna –per essersi presentato con circa 45’ di ritardo all’inizio delle lezioni, non essendosi svegliato all’ora prescritta- si sostiene che la stessa è correlata a un fatto del tutto episodico e dovuto al fatto che esso ricorrente dormiva da solo in una camerata e attraversava un periodo non felice dal punto di vista psicologico.

Si è costituita l’Amministrazione anche in questo giudizio, eccependo che la ricostruzione dei fatti quanto alla prima sanzione non è fedele, eccependo inammissibilità delle censure non svolte nel ricorso gerarchico.

Con memoria conclusionale la difesa di parte ricorrente ribadisce le censure già svolte.

All’udienza i difensori comparsi hanno confermato le rispettive conclusioni, dopo di che le cause sono state spedite in decisione.

D I R I T T O

1- Preliminarmente, il Collegio dispone la riunione dei due giudizi, in considerazione della loro palese connessione soggettiva e, in parte, oggettiva.

2.1- Si può, ora, passare all’esame del merito delle controversie, cominciando dal ricorso n. 3039/99, proposto avverso il provvedimento di espulsione dalla scuola per brigadieri e marescialli del Carabinieri, senza la facoltà di ripetere il corso. Ad avviso del collegio, lo stesso si manifesta fondato.

In particolare si rivela condivisibile, sotto diversi profili, il primo mezzo di impugnazione, segnatamente, in parte, il profilo sub A, là dove si invoca l’art. 16, comma 2, lettera a) n. 3. Ivi, infatti, si prevede che non possano essere ammessi al corso semestrale, di cui è causa, “a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande..: 
3) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna”. Orbene, se precludono l’ammissione al corso soltanto sanzioni più gravi della consegna, in via puramente logica da ciò si trae la conclusione che, a fortiori, la determinazione di esclusione dal corso non può basarsi sul fatto che il militare abbia riportato sanzioni consistenti nella consegna.

Anche il motivo sub 1C si appalesa fondato, là dove si fa rilevare che le assenze dalle lezioni per malattia rilevano soltanto se superiori a sessanta giorni. Ed invero, per l’art. 23, comma 2° lett. c), sono dimessi dal corso i frequentatori che siano stati assenti per oltre sessanta giorni, anche non consecutivi, per qualsiasi motivo. Ora, se è vero che la fattispecie astratta pare riferita a situazione in qualche modo diversa da quella che ne occupa (si parla di dimissione dal corso e non di espulsione), fuori questione è la possibilità, o meno, di ripetere il corso. Tuttavia, è indubbio che le assenze dal corso producono conseguenze negative per l’interessato soltanto se superiori a sessanta giorni. Appare, dunque, illegittimo fare leva sulle assenze dal corso, allorquando queste siano (come nel caso di specie) inferiori a 60 giorni.

D’altra parte non è senza rilievo, come pure osservato dal ricorrente, il fatto che le assenze de quibus sono dovute a (documentati, a quanto pare) motivi di salute. Pertanto, il porre a base di un provvedimento di espulsione (anche) le assenze dovute ad infermità (peraltro di consistenza inferire ai sessanta giorni) si pone come lesivo del diritto alla salute direttamente tutelato dall’art. 32 della costituzione.

Anche il profilo sub 1D deve ritenersi fondato. Infatti, come obbiettato dal ricorrente, per l’art. 16, comma 2, lett. a), n. 3, “Possono partecipare al concorso: a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande: 
2) abbiano riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica di almeno "nella media" o giudizio corrispondente”. Dunque, non pare corretto richiamare il costante giudizio “nella media” riportato dall’interessato per fondarvi un provvedimento di espulsione dal corso.

Avuto riguardo al fatto che detto provvedimento di espulsione si basa –come si evince non dal tenore dello stesso, bensì dagli atti presupposti, con motivazione, in concreto, ob relationem- si potrebbe ritenere che possa reggere al vaglio di legittimità la considerazione congiunta e complessiva dei vari elementi eretti a presupposto della determinazione assunta. Ma non può seguirsi un siffatto iter argomentativo, dal momento che se, come si è visto, pressoché nessuno dei singoli presupposti basterebbe, ex se, a giustificare -sotto il profilo della legittimità, con riguardo alla conformità alle previsioni di legge- la determinazione assunta, a maggior ragione non possono essi, congiuntamente considerati, fondare una conclusione sfavorevole all’interessato.

Conclusivamente, per le ragioni su esposte, il ricorso n. 3039/99 si manifesta fondato e va accolto, con assorbimento delle altre censure. Per l’effetto, sono annullati gli atti con esso impugnati.

2.2- Non può, invece, accogliersi la domanda di risarcimento del danno, che è stata introdotta con la memoria conclusionale (con riserva di quantificazione) e non più coltivata dal ricorrente. Peraltro, la stessa era stata formulata in termini del tutto generici, e su di essa non è stato instaurato il contraddittorio, per non essere stata notificata ala controparte la memoria nella quale era contenuta.

3- Diverso discorso deve farsi in relazione al ricorso n. 3040/99, proposto avverso le sanzioni della consegna di due giorni e di cinque giorni, il quale si manifesta infondato.

In primo luogo, va rilevato che le censure svolte con il primo motivo –consapevolmente riferite alla sanzione del rimprovero, non impugnata, sono affatto estranee, per tale ragione, al thema decidendum e non vanno, di conseguenza, prese in considerazione.

Per il resto, la decisione di rigetto del ricorso gerarchico pare adeguatamente e diffusamente motivata con riguardo alle doglianze mosse dal ricorrente, e nel complesso la stessa regge al vaglio di legittimità.

In particolare, in ordine alle censure svolte con il motivo 2A, non può condividersi la censura di contestazione non immediata poiché, come si evince anche dalla documentazione sulla quale si basa il provvedimento disciplinare, e come eccepito ex adverso, in un primo tempo l’odierno ricorrente, nel corso delle operazioni di ritiro delle pubblicazioni consegnate agli allievi, aveva asserito di non avere ricevuto la pubblicazione in questione; soltanto dopo il riscontro della sua firma sul documento attestante l’avvenuta consegna, e la concessione di un termine per rintracciare la pubblicazione medesima, acquisita la certezza in relazione a detta circostanza, l’organo competente ha provveduto a contestare la sanzione, con ciò assolvendo alle prescrizioni che reggono il procedimento disciplinare.

Quanto alle doglianze mosse in relazione all’irrogazione della consegna per cinque giorni, pare indiscutibile il dato di fatto posto alla base del provvedimento (il ritardo di circa 45 minuti con il quale il ricorrente ripresentò all’inizio delle lezioni, dopo essere stato svegliato dal maresciallo comandante di squadra), e –mentre, del resto, lo stesso non viene in alcun modo messo in discussione dal ricorrente- di ciò si dà ampiamente atto nella decisione di reiezione del ricorso gerarchico. Dette doglianze si pongono, in verità, piuttosto come scusanti invocate dall’incolpato, che come vere  e proprie censure attinenti alla contestata legittimità dell’atto.

Conclusivamente, il ricorso n. 3940/99 deve considerarsi infondato e va, pertanto, rigettato.

Le spese ed onorari relative ai due giudizi riuniti possono integralmente compensarsi fra le parti.      

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione prima, definitivamente pronunziando sui ricorsi in epigrafe, respinta ogni altra domanda o eccezione, preliminarmente li riunisce. Indi accoglie il ricorso n. 3039/99 e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con essa impugnati; rigetta il ricorso n. 3040/99.

      Compensa integralmente fra le parti le spese e onorari di giudizio.

      Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

      Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, addì 16 dicembre 2004.

            Il Presidente     l'Estensore 
 

                              il Segretario 
 

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione

      T.A.R. per il Veneto – I Sezione nn.rr.gg. 3039-3040/99