Ricorso n. @@@@@@@/2006      Sent. n. 89/09

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

  Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l’intervento dei signori:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della   L.   27  aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

 

-

  ha pronunciato la seguente

SENTENZa

  sul ricorso R.G. @@@@@@@/2006 , proposto a’ sensi e per gli effetti dell’art. 8 della L. 21 luglio 2000 n. 205 e dell’art. 645 e ss. c.p.c. dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco n. 63,

contro

  @@@@@@@ @@@@@@@, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. -

  e con la chiamata in causa

  a’ sensi e per gli effetti dell’art. 107 c.p.c. del Ministero della Giustizia, non costituitosi in giudizio,

  in opposizione

  al decreto ingiuntivo n. 1/07 dd. 9 gennaio 2007 emesso dal Presidente f.f. del T.A.R. per il Veneto, recante l’ingiunzione a pagare a favore di @@@@@@@ @@@@@@@ “la somma di € 25.174,12.- (venticinquemilacentosettantaquattro/12), oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito  fino a quella dell’effettivo soddisfo, nonché le spese di procedimento liquidate in complessivo e 1.804,81.-, di cui € 200,31.- per spese, € 514,00.- per diritti e € 1.072,50.- per onorari oltre CPA (2%) e IVA (20%) e successive occorrende”.

  Visto il ricorso in opposizione con i relativi allegati, notificato l’8 febbraio 2007 e depositato il 9 febbraio 2007;

  visto l’atto di costituzione in giudizio di @@@@@@@ @@@@@@@;

  viste le memorie prodotte dalle parti;

  vista l’ordinanza istruttoria collegiale n. 42/08 dd. 29 febbraio 2008 pronunciata dalla Sezione

  visti gli atti tutti di causa;

  uditi nella pubblica udienza del 10 luglio 2008 -

  ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO  E DIRITTO

  1.1. Con ricorso per decreto ingiuntivo proposto sub R.G. @@@@@@@/2006 innanzi a questo T.A.R. il dott. @@@@@@@ @@@@@@@ ha esposto di essere dipendente del Ministero dell’Interno, con la qualifica di Ispettore superiore della Polizia di Stato, sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza, specializzato in Polizia Scientifica e dottore in grafologia forense.

  Il medesimo @@@@@@@ ha – altresì – affermato di essere creditore nei confronti del Ministero dell’Interno della somma complessiva di € 25.174,12.- a titolo di rimborso spese anticipate e di emolumenti di legge, irrinunciabili a’ sensi dell’art. 6 del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395 (recante il recepimento dell’accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile - Polizia di Stato, Corpo di Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato - e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare, ossia l’Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza), dell’art. 6 del D.P.R. 6 marzo 1999 n. 354 (recante il recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di Polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999) e dell’art. 7 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 (recante, a sua volta, il recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di Polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003), come attestato dal Vice Questore Vicario della Questura di Padova (doc.1 @@@@@@@), a seguito di missione individuale fuori sede da lui svolta, su ordine di servizio, da Padova a Venezia, presso la Procura Distrettuale della Repubblica e, segnatamente, presso l’ivi costituito Laboratorio indagini criminalistiche (L.I.C.), dal 25 novembre 1996 al 29 aprile 2005.

  Il @@@@@@@ ha quindi esposto che con nota n.2B1.D1R.96 dd. 23 novembre 1996, il Dirigente del Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica (GIPS) di Padova per il Triveneto ha emesso la seguente disposizione a tempo indeterminato: “...ordine di servizio fuori sede” a Venezia per l’Ispettore Polizia di Stato “...@@@@@@@ @@@@@@@ a decorrere dalle ore 08.00 del 25 novembre 1996”  (cfr. ibidem, doc.2)  Il @@@@@@@ ha riferito quindi:

  a) che l’ordine di servizio per il proprio invio a Venezia è stato quotidianamente rinnovato dai Dirigenti pro tempore ed esposto all’albo di servizio dell’Ufficio, presso il GIPS, a’ sensi dell’art. 42 del del D.P.R. 28 ottobre 1982 n. 785;

  b) che con nota Prot. n.370/2005 dd. 8 febbraio .2005 il Procuratore Distrettuale di Venezia ha attestato al Dirigente del GIPS di Padova che l’Ispettore superiore @@@@@@@ @@@@@@@: “... a partire dal 1996 svolge attività di polizia giudiziaria tecnico-scientifica, delegata da magistrati di questa Procura utilizzando le strumentazioni del laboratorio di indagini criminalistiche di cui questo ufficio dispone..”(cfr. ibidem, doc.3); .

  c) che con telegramma ministeriale numero 333-C/I-SEZ.AA.GG/1484 dd. 22 aprile 2005 è stata disposta la cessazione della missione fuori sede (cfr. ibidem, doc.4);

  d) di aver inoltrato con nota dd. 12 agosto 2005 al Dirigente del GIPS la richiesta di liquidazione delle spese anticipate e degli emolumenti di missione per il servizio fuori sede eseguito dal 25 novembre 1996 al 29 aprile 2005 (cfr. ibidem, doc. 4), e ciò, a’ sensi dell’art. 3 della L. 26 luglio 1978 n. 417, che così dispone: “Il rimborso delle spese di viaggio e le indennità spettanti sono interamente corrisposte al termine della missione e, comunque, non oltre trenta giorni dall'espletamento dell’incarico”.

  Il ricorrente ha riferito che sino ad oggi, nonostante ripetute sue sollecitazioni, non è avvenuta la liquidazione di quanto di diritto e che il proprio Ufficio di appartenenza - ossia il GIPS - non avrebbe mai negato il credito, provvedendo a far redigere i conteggi e l’attestazione dello stesso, per l’intera durata della missione, dal novembre 1996 all'aprile 2005.

  Il ricorrente ha pure precisato:

  a)  che i conteggi, richiesti dal Dirigente GIPS alla locale Questura (la quale, per l’appunto, amministra il personale della Polizia Scientifica) sono stati effettuati dall’Ufficio Amministrativo Contabile della Questura di Padova e forniti con nota datata 19 luglio 2006 (cfr. ibidem, doc. 6) con attestazione di credito datata 19 luglio 2006 a firma del Vice Questore Vicario (cfr. ibidem, doc.1);

  b) che le tabelle redatte dall’Ufficio amministrativo-contabile della Questura contengono i conteggi economici dettagliati, giorno per giorno e riepilogativi per mese ed anno di quanto a lui dovuto (cfr. ibidem, doc.ti 7, 8 e 9 composto da 13 fogli; doc.10 composto da 13 fogli; doc.11 composto da 13 fogli; doc.12 composto da 13 fogli; doc.13 composto da 13 fogli; doc.14 composto da 13 fogli; doc.15 composto da 13 fogli; doc.16 composto da 13 fogli; doc.17 composto da 13 fogli; doc. 18 composto da 5 fogli);

  c)  che per le spese di viaggio non è prevista l’allegazione di documentazioni o certificazioni, in quanto l’ammontare di spettanza viene determinato d’ufficio a’ sensi dell’art.6, comma 1, del D.P.R. 254 del 1999 (cfr. ivi: “Il personale che, comandato in missione fuori dalla sede di servizio, utilizzi il mezzo aereo o il mezzo proprio senza la prevista autorizzazione, è rimborsato di una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario per la classe consentita a tariffa d’uso”), nonché a’ sensi dell’art. 7, comma 1, del D.P.R. 164 del 2002 (cfr. ivi: “Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell’Amministrazione senza la prevista autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario.. ”);

  d) che per quanto concerne il rimborso dei pasti non consumati, l'ammontare di spettanza è stato determinato d’ufficio a’ sensi dell’art. 6, comma 6, del D.P.R. 254 del 1999 (cfr. ivi: “Al personale in trasferta che per ragioni di servizio comprovate all'Amministrazione non possa consumare i pasti, ove ne maturi il diritto ai sensi della vigente normativa, compete un rimborso pari al 50% del limite vigente, ferma restando la misura del 40% della diaria di trasferta”) e dell’art. 7, comma 1, del D.P.R. 164 del 2002 (cfr. ivi: “Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete... un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente... “).

  Ciò posto, la difesa del @@@@@@@ ha affermato che “la stessa Amministrazione dell’Interno … non solo non ha negato il proprio debito, ma ha riconosciuto il credito …  mediante rilascio di certificazione e relativi conteggi (cfr. doc.ti @@@@@@@ 1, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18) i quali costituiscono prova scritta atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo a norma degli artt. 633 e 634 c.p.c., come ha ripetutamente precisato la Suprema Corte di Cassazione, statuendo che per l’emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente qualsiasi documento, da cui risulti comunque l’esistenza del diritto fatto valere monitoriamente (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 12 aprile 2002 n. 653- Cass. Sez. Lav. 9 ottobre 2000 n. 13429; Cass., Sez. II, 12 luglio 2000 n. 9232; Cass., Sez. II, 18 aprile 2000 n. 4974). Il ricorrente va, pertanto creditore nei confronti del Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, della somma complessiva di € 25.174,12.- quale rimborso spese anticipate ed emolumenti di Legge irrinunciabili a’ sensi dell’art. 6 del D.P.R. 395 del 1995, art.6 del D.P.R. 254 del 1999 e art. 7 del D.P.R. 164 del 2002, già al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali, per servizio di missione fuori sede effettuato da Padova a Venezia nel periodo ricompreso tra il 25 novembre 1996 ed il 29 aprile 2005” (cfr. pag. 4 del ricorso per ingiunzione proposto sub R.G. @@@@@@@/2006).

  Conseguentemente, la medesima difesa ha chiesto, “giusta previsioni di cui all'art. 642 C.P.C. (“Esecuzione provvisoria”), come modificato dalla L. 12 maggio 2005 n. 80 e successive modifiche, in vigore dall’1 marzo 2006 (“..l’esecuzione provvisoria può essere concessa ... ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere”) l’emissione di “ingiunzione di pagamento senza dilazione ai sensi del precitato articolo nei confronti del Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore … della somma di € 25.174,12.-  già al netto delle ritenute, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito fino a quella dell'effettivo soddisfo e, oltre a spese, diritti ed onorari come da allegata nota spese, autorizzando, in mancanza l’esecuzione provvisoria del decreto”.

  1.2. Con decreto n. 1/07 dd. 9 gennaio 2007 il Presidente f.f. preposto a questa stessa Sezione ha accolto la domanda del @@@@@@@, ingiungendo per l’effetto “al Ministero dell’Interno, nel termine di 40 (quaranta) giorni decorrenti dalla notifica di copia autentica del ricorso e del presente decreto”, di pagare “a favore del ricorrente … la somma di € 25.174,12.- (venticinquemilacentosettantaquattro/12), oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito  fino a quella dell’effettivo soddisfo, nonché le spese di procedimento liquidate in complessivo e 1.804,81.-, di cui € 200,31.- per spese, € 514,00.- per diritti e € 1.072,50.- per onorari oltre CPA (2%) e IVA (20%) e successive occorrende”.

  2.1. Avverso tale provvedimento il Ministero dell’Interno ha presentato ricorso in opposizione, a’ sensi e per gli effetti dell’art. 645 c.p.c., innanzitutto rilevando – nel contesto di un corposo scritto - l’opportunità di premettere alcune considerazioni in fatto al fine di “meglio chiarire la vicenda” (cfr. pagg. 1 e 2 ricorso in opposizione).

  L’Amministrazione opponente, pertanto, riferisce che con la nota in data 26 febbraio 1996, indirizzata al Direttore Centrale della Polizia Criminale ed al Direttore del Servizio di Polizia Scientifica presso quella Direzione Centrale, la Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia (DDA) chiedeva l’aggregazione presso quell’Ufficio dell’Ispettore @@@@@@@ per un periodo di circa un mese, in quanto lo stesso era in possesso. di particolare specializzazione (cfr. doc. 2 di parte opponente).

  Riscontrando tale richiesta con la nota n. 123D/30/4/3/12A/96 - datata 12 marzo 1996, il Direttore Centrale della Polizia Criminale comunicava alla DDA di aver impartito direttive affinchè il Dirigente del Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica di Padova (GIPS) si recasse colà per fornire chiarimenti in merito agli accertamenti richiesti; inoltre, assicurava ogni utile apporto in mezzi e personale qualificato da parte sia dello stesso Gabinetto Interregionale, sia del relativo Servizio di quella Direzione Centrale (cfr.ibidem, doc.3).

  Successivamente, con nota Nr. 2B 1 Dir./96 datata 10 aprile 1996, il Dirigente del GIPS informava il Procuratore della Repubblica che il richiesto Ispettore @@@@@@@ sarebbe stato ivi inviato in missione al suo rientro dalla fruizione di un periodo di congedo (cfr. ibidem, doc. 4).

  A seguito di ciò, con lettera dd. 2 luglio 1996 il Sostituto Procuratore della Repubblica, dott. Antonio Fojadelli chiedeva al Dirigente del GIPS di prorogare l’assegnazione dell’Isp. @@@@@@@ a quell’Ufficio (cfr. ibidem, doc. 5).

  Riscontrando tale richiesta, con nota nr. 2Bl Dir./96 - datata 5 settembre 1996, indirizzata anche al Direttore del Servizio di Polizia Scientifica, il GIPS comunicava l’impossibilità di aderire alla stessa a causa dei tagli di spesa che avevano determinato, a quel tempo, l’esaurimento dei fondi assegnati a quell’Ufficio per le missioni fuori sede, ma contestualmente assicurava che, nell’ipotesi di ulteriori accrediti di fondi, si sarebbe reso il servizio richiesto (cfr. ibidem, doc. 6).

  La DDA sollecitava quindi una favorevole determinazione, allo scopo di poter affrontare con la necessaria adeguatezza almeno parte dei problemi investigativi in atto (cfr. ibidem, doc. 7), intervenendo direttamente in tal senso presso lo stesso Ministero dell’Interno, segnatamente con nota datata 27 settembre 1996 indirizzata alla Direzione Centrale del Personale – Servizio Dirigenti Direttivi ed Ispettori del Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

   Successivamente, perdurando la carenza di fondi a disposizione dell’Amministrazione dell'Interno, il medesimo dott. Fojadelli ha chiesto con nota dd. 13 novembre 1996 indirizzata al Dirigente del GIPS di voler ivi aggregare l’Ispettore @@@@@@@ per il prosieguo delle indagini, contestualmente precisando che, a’ sensi della Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia Direzione Generale Affari Civili n. 19/96 (recte: 18/96) dd. 13 agosto 1996 le spese di trasferta sostenute dall’interessato da Padova a Venezia, sarebbero state liquidate “con modello 12” della DDA (cfr. doc. n. 8).

  Preso atto del venir meno di ogni onere finanziario a carico dell’Amministrazione dell'Interno, il Dirigente del GIPS ha comunicato al dott. Fojadelli l’imminente disponibilità del @@@@@@@ presso la DDA (cfr. ibidem, doc. 9).

  Dopo pochi giorni, con ordine di servizio m.2B1IDIR/96 dd. 23 novembre 1996 il GIPS ha quindi disposto l’invio del @@@@@@@ in missione a Venezia a decorrere dalle ore 08.00 del 25 seguente (cfr. ibidem, doc.  10).

  In seguito a specifica richiesta da parte del Dirigente del GIPS, con nota dd. 11 giugno 1997 il Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Fojadelli ha chiesto al Direttore Centrale della Polizia Criminale di far proseguire l’Ispettore @@@@@@@ nell’assolvimento dell’attività delegata fino a cessate esigenze (cfr. ibidem, doc. 11).

  Atteso il perdurare dell’aggregazione che - seppur dichiaratamente priva di oneri finanziari per il Ministero dell’Interno - aveva comunque sottratto da un anno e mezzo all’Ufficio di Polizia l’utilizzo di un proprio dipendente di rilevante professionalità, il Dirigente del GIPS, con nota n. 2B1IDir.98 dd. 17 giugno 1998, indirizzata al Servizio Polizia Scientifica del Ministero dell’Interno, chiedeva che venisse verificata presso la DDA di Venezia la necessità di proseguire l’aggregazione (cfr.ibidem, doc.12).

  Tale richiesta, rimasta senza esito, è stata reiterata dapprima con nota dd. 9 luglio 1999, parimenti rimasta priva di riscontro e, quindi, con nota nota nr. 2B l-Dir 2001 dd. 7 marzo 2001 (cfr. ibidem, doc. 13).

  Nel corso di un’attività ispettiva presso il GIPS, eseguita dalla Direzione Interregionale della Polizia di Stato di Padova, emergeva quindi che il @@@@@@@ prestava servizio dal 25 novembre 1996 presso la DDA senza soluzioni di continuità e senza che fosse mai intervenuto alcun esplicito provvedimento autorizzatorio al riguardo da parte del Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza

  Conseguentemente, con nota n. 222PD/SIC.3.l/12727 dd. 24 settembre 2004 la Direzione lnterregionale di Padova ha chiesto al GIPS di far conoscere se sussistevano ancora i motivi che ebbero a dare luogo, a suo tempo, all’aggregazione di cui trattasi (cfr. ibidem, doc. 14).

  La richiesta è stata quindi inoltrata dal Dirigente del GIPS al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia con nota n. 2BIDIR/O65/O4 dd. 7 ottobre 2004 (cfr. ibidem, doc. 15).

  Non ricevendo riscontro dal GIPS, il giorno 1 dicembre 2004 la Direzione Interregionale di Padova ha inoltrato direttamente al Procuratore della Repubblica di Venezia la nota nr. 222/PD/SIC/21/3.1/16835 con la quale è stata prospettava una definitiva regolarizzazione della posizione del @@@@@@@ (cfr. ibidem, doc.16).

  Riscontrando le due note precedenti, con lettera in data 7 febbraio 2005 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia comunicava sia al GIPS che alla Direzione Interregionale di aver preso atto della richiesta anzidetta e dopo aver rilevato che l’Ispettore @@@@@@@ era stato messo a disposizione della medesima Procura per lo svolgimento di attività di polizia giudiziaria di natura tecnico-scientifica delegata di volta in volta da magistrati di tale Ufficio e che in quel tempo egli era impegnato in più indagini, ha chiesto che lo stesso Ispettore venisse mantenuto a propria diretta disposizione.

  Inoltre, nel concordare sulla necessità di definire la posizione dell’interessato, lo stesso Procuratore della Repubblica auspicava che fosse individuata una soluzione in modo da poter continuare ad avvalersi della professionalità del @@@@@@@ (cfr. ibidem, doc. 17)

  In esito a quanto prospettato dal Procuratore della Repubblica, il Dirigente del GIPS, con nota Prot. 2Bl/Oll/DIR.O5 del 28 febbraio 2005 ha comunicato che, salvo diverso avviso del Servizio di Polizia Scientifica da cui il GIPS medesimo gerarchicamente dipendeva, da parte sua non sussisteva alcuna difficoltà per la prosecuzione di dell’aggregazione, precisando – altresì - che, come da precedenti accordi, le spese di missione sarebbero rimaste a carico del Ministero di Grazia e Giustizia (cfr. ibidem, doc. 18).

  A questo punto, il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ritenendo comunque di dover porre termine all’aggregazione del @@@@@@@, protrattasi ormai da oltre otto anni, con messaggio di posta elettronica del 22 aprile 2005 n. 20050400005977RM2, a firma del Capo della Polizia, ha disposto il rientro immediato dell’interessato presso l’Ufficio di appartenenza (cfr. ibidem, doc. 19).

  Con istanza dd. 12 agosto 2005, indirizzata al Dirigente del GIPS, il @@@@@@@ ha quindi chiesto a questi di attivarsi per il riconoscimento e la liquidazione delle proprie competenze, affermando - tra l’altro - a sostegno della propria richiesta che “nel caso di specie non è compatibile né quanto previsto dall’art. 3, decimo comma, della L. 26 luglio 1978 n. 417 (in quanto nel caso de quo trattasi di missione individuale quotidiana, cfr. art. 4 della L. 26 luglio 1978 n. 417) né quanto modificato dall’art. 7, comma 10, del D.P.R. 164 del 2002 laddove si prevede un’estensione massima del trattamento di missione a 365 giorni, in quanto detta norma si riferisce esplicitamente alla frequenza di corsi addestrativi e formativi”, e riferendo – altresì - che “pressochè sistematicamente proseguiva nell’attività d’indagine oltre le ore 14.00, per procedimenti penali in cui” i magistrati inquirenti “raccomandavano urgenza o precise scadenze, per arretrati o per la presenza di operatori di polizia, carabinieri, vigili urbani o finanzieri che ivi si intrattenevano per consegnare reperti, per ritirare esiti di accertamenti, per imprevisti connessi a riunioni indette dal Sig. Procuratore od altro, pregiudicando la possibilità di recarsi presso Ristoranti (a consumare il pranzo in condizioni di normalità) che a quell’orario, peraltro, sono sistematicamente saturi di turisti stranieri (art. 7, comma 6, del D.P.R 164 del 2002)”; “di non aver mai avuto la ragionevole possibilità di consumare il pasto nemmeno presso mense di servizio della Polizia di Stato, posto che il tempo di pausa tra l’orario mattutino e quello pomeridiano espletati non consentivano l’agevole raggiungimento della mensa di servizio” e che “per l’espletamento del servizio di missione individuale a far data dal novembre 1996 e fino al 29 aprile 2005 lo scrivente, coniugato con due figli a carico, ha sostenuto (anticipandole con il proprio stipendio) ingenti spese di viaggio con auto propria o con treno secondo istruzioni formali dell’ex Dirigente il GIPS, Commissario Capo dott. Geo Ceccaroli, in atti d’ufficio, e non ha ancora percepito alcun emolumento relativo al servizio di missione individuale quotidiano prestato” (cfr. ibidem, doc. 20).

  In esito a tale richiesta, con nota n. 2Bl/DIR/05 dd. 3 ottobre 2005 il GIPS evidenziava al ricorrente che gli oneri connessi alla sua missione erano stati assunti dall’Ufficio Giudiziario presso cui aveva prestato servizio (cfr. ibidem, doc. 21).

  Susseguentemente, il medesimo GIPS ha inoltrato la richiesta stessa al Servizio Polizia Scientifica e, per conoscenza, alla Procura della Repubblica di Venezia (cfr. ibidem, doc. 22).

  Con atto dd. 22 novembre 2005 indirizzato al GIPS, il @@@@@@@, avendo dichiaratamente preso atto del contenuto della surriferita nota dd. 3 ottobre 2005, ha chiesto di conoscere: se il medesimo GIPS avesse provveduto alle comunicazioni contabili nei confronti della Procura Distrettuale di Venezia e, nell’ipotesi affermativa, se fosse il caso di sollecitare la stessa; se, qualora non fossero state effettuate tali comunicazioni, si volesse o meno procedere ai citati incombenti; quali soluzioni si intendevano adottare, anche d’intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza o con la stessa Procura, al fine della liquidazione nei suoi confronti delle indennità connesse alla sua missione (cfr. ibidem, doc. 23).

  In adesione a tale istanza, con nota n. 2Bl/DIR/014/O6, datata 21 giugno 2006 ed indirizzata all’Ufficio Contabile presso la Questura di Padova, il GIPS ha commissionato la contabilizzazione delle relative competenze sulla base dei servizi svolti dall’interessato nel periodo 2000-2005 (cfr. ibidem, doc. 24).

  Così come prospettato dal ricorrente, il GIPS ha pure provveduto a trasmettere il prospetto dei servizi giornalieri alla Procura della Repubblica di Venezia per le opportune valutazioni, informando per conoscenza sia l’Ufficio Contabile presso la Questura che il medesimo @@@@@@@ e avanzando riserva di inviare pure il prospetto relativo al periodo 1996-1999, così come richiesto dallo stesso @@@@@@@ (cfr. ibidem, doc. 25).

  Allo scopo di acquisire la contabilizzazione anche per tale ultimo periodo, il 3 maggio 2006 il GIPS ha inoltrato all’anzidetto Ufficio contabile i dati relativi (cfr. ibidem, doc. 26).

  Con nota dd. 25 maggio 2006 il Procuratore della Repubblica di Venezia ha chiesto al Dirigente del GIPS il motivo per cui gli avesse trasmesso i prospetti relativi al servizi giornalieri effettuati dal @@@@@@@ (cfr. ibidem, doc. 27) e a riscontro, con lettera in data 14 giugno 2006 il GIPS ha specificato che la trasmissione del prospetto era da porre in relazione ad una specifica richiesta del ricorrente (cfr. ibidem, doc. 28).

  A questo punto, con nota n. 1817/2006 dd. 28 giugno 2006 ed indirizzata al Dirigente del GIPS., il Procuratore della Repubblica di Venezia ha dato atto sia di come, fino al 5 settembre 1996, gli oneri connessi alla missione del ricorrente presso la Procura medesima fossero stati a carico del Ministero dell’Interno, sia che, da quella stessa data, non era stato più possibile far proseguire l’aggregazione a causa della carenza di fondi.

  Lo stesso Procuratore della Repubblica ha inoltre dato atto sia dell’impegno assunto dal dott. Fojadelli con la predetta lettera del 13 novembre 1996 circa la configurazione dell’onere della missione come spese di giustizia, sia della conseguente presa d’atto del Dirigente del GIPS e che – comunque – si pregava al GIPS medesimo di comunicare all’interessato che, non essendo mai stata presentata alcuna richiesta di liquidazione dell’indennità di trasferimento al competente Ufficio, non era possibile effettuare alcun pagamento (cfr. ibidem, doc. 29).

  Con prospetto datato 19 luglio 2006, l’Ufficio Amministrativo Contabile dichiarava, così come chiesto dal @@@@@@@, la quantità del credito maturato in relazione al suo servizio di missione presso l’Ufficio Giudiziario in Venezia (cfr. ibidem, doc. 30).

  A questo punto, con ricorso depositato sub R.G. 1264/2006 il 31 luglio 2006 innanzi a questo stesso T.A.R., il @@@@@@@ ha chiesto l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del Ministero di Grazia e Giustizia per il pagamento della somma di € 25.174,12.- oltre gli accessori, quale rimborso spese anticipate ed emolumenti per servizio di missione fuori sede effettuato da Padova a Venezia nel periodo dal 25 novembre 1996 al 29 aprile 2005.

  Con decreto n. 6/2006 dd. 3 agosto 2006 tale istanza del @@@@@@@ è stata peraltro respinta, non avendo il ricorrente medesimo fornito  – ad avviso del giudicante – idonea prova sulla somma liquida di danaro della quale egli sarebbe creditore, né risultando i riepiloghi contabili allegati al ricorso dettagliati anche con le idonee documentazioni giustificative (cfr. ibidem, doc. 31).

  Il @@@@@@@ ha  poi indirizzato in data 10 ottobre 2006 una richiesta con la quale, prendendo atto del contenuto della lettera di riscontro in data 28 giugno 2006 della Procura della Repubblica di Venezia a lui consegnata il 3 luglio 2006 dal Commissario Capo della Polizia di Stato Negroni (preposto al GIPS), ha formulato in cinque punti delle considerazioni su alcuni aspetti della vicenda, da lui ritenuti incongrui.

  In particolare, nel punto 5 di tale nota si legge: “L’assunzione d'impegno di liquidazione delle spese di trasferta da parte della Procura e l'intesa formale in tal senso tra l'Ufficio Giudiziario e l’ex Dirigente GIPS dr. Teo Ceccaroli, presupponeva inevitabilmente, come risulta scritto all’epoca dal medesimo funzionario, una contabilizzazione da inviarsi alla Procura stessa che, per motivi indipendenti dalla mia discrezionalità, è avvenuta dopo il telex del Servizio “Sovrintendenti Assistenti e Agenti” che ha disposto la cessazione della missione .. Tanto premesso, le chiedo gentilmente di avviare nella forma ritenuta appropriata e comunque non oltre 30 giorni dalla presente, l'iter per la liquidazione del debito della P.A. nei miei confronti quali spese di viaggio anticipate ed emolumenti di missione.” (cfr. ibidem, doc. 32).

  Con nota in data 20 novembre 2006 il GIPS trasmetteva la surriferita istanza del @@@@@@@ all’Ufficio Amministrativo Contabile della Questura di Padova, specificando che quella precedente nei confronti della Procura della Repubblica di Venezia aveva avuto riscontro negativo (cfr. doc. n. 33).

  Successivamente, con il ricorso in epigrafe il @@@@@@@ ha chiesto l’emissione di un nuovo decreto ingiuntivo, questa volta a carico del Ministero dell’Interno, ma sempre per la somma di € 25.174,12.- oltre agli accessori, in relazione al servizio di missione da lui svolto in Venezia dal 25 novembre 1996 al 29 aprile 2005.

  2.2. Tutto ciò premesso, l’opponente Ministero evidenzia in primo luogo che il @@@@@@@ ha proposto il proprio ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dell' Amministrazione dell’Interno soltanto in seconda battuta, ossia soltanto dopo che questo stesso T.A.R. aveva rigettato un suo primo ricorso per ingiunzione proposto nei confronti del Ministero di Grazia e Giustizia (oggi Ministero della Giustizia, a’ sensi dell’art. 2 del D.L.vo 30 luglio 1999 n. 300 e successive modificazioni).

  Dalla cronologia degli eventi sopra riportati si evincerebbe - sempre ad avviso del Ministero dell’Interno - in via del tutto inequivocabile che il @@@@@@@ avrebbe in realtà soltanto sostituito al debitore da lui originariamente individuato nel Ministero della Giustizia, e nei cui confronti si era visto soccombente, l’Amministrazione dell’Interno, utilizzando peraltro a conforto del proprio diritto la medesima documentazione.

  Secondo lo stesso Ministero dell’Interno, il @@@@@@@ comunque fonderebbe la propria pretesa esclusivamente su fatti parziali e su di un’interpretazione manifestamente soggettiva della disciplina vigente in materia di missioni.

  Ciò si evidenzierebbe, in particolare, nel ricorso che ha dato origine al decreto ingiuntivo qui opposto, nel quale il medesimo @@@@@@@ riferirebbe soltanto della sua istanza in data 12 agosto 2005 e senza fare quindi alcuna menzione della successiva sollecitazione da lui rivolta in data 22 novembre 2005 nei confronti della DDA (cfr. ibidem, doc. 23): e, viceversa, ad avviso dell’Amministrazione opponente, proprio quest’ultimo atto offrirebbe la giusta chiave di lettura del primo, nel senso che il sollecito non poteva che essere rivolto al medesimo soggetto cui era stata rivolta la precedente richiesta di pagamento: ossia l’Amministrazione della Giustizia.

  Secondo il Ministero dell’Interno, la circostanza relativa all’imputazione degli oneri di missione come spese di giustizia sarebbe stata ben nota al @@@@@@@ perché, se così non fosse stato, dopo i primi giorni di servizio nel novembre 1996 lo stesso si sarebbe diligentemente attivato per chiarire i motivi per i quali non era stato predisposto da parte del GIPS l’imprescindibile foglio giornaliero di viaggio, in quanto documento necessario per la successiva contabilizzazione e liquidazione periodica; né andrebbe sottaciuto che, sempre ove ciò non fosse stato, il medesimo @@@@@@@ avrebbe sicuramente continuato a raccogliere e consegnare periodicamente al GIPS la documentazione relativa al rimborso delle spese di viaggio e di vitto.

  Il Ministero opponente evidenzia in tal senso che, per il periodo in cui gli oneri della missione erano stati da esso assunti, ossia fino al settembre precedente, non era sorto alcun tipo di problema contabile, posto che al @@@@@@@ furono liquidate senza problemi di sorta tutte le indennità spettanti, in relazione alla documentazione verificata (fogli di viaggio giornalieri con su apposti i prescritti visti di arrivo e partenza, biglietti ferroviari, ecc.). (cfr. ibidem, doc. 35): e se, quindi, per il periodo che qui interessa così non è stato, la causa non potrebbe che risiedere nella consapevolezza dello stesso @@@@@@@ che l’Ufficio pagatore non era più costituito dall’Amministrazione di propria appartenenza, ma da quella della Giustizia, nei cui confronti avrebbe dovuto attivarsi.

  L’argomento della continuità della missione invocato dal @@@@@@@ – ossia l’assunto dell’opposto secondo cui la missione stessa risultava liquidabile soltanto al suo termine – non è condiviso dal Ministero opponente.

  Il Ministero dell’Interno, infatti, rimarca che il medesimo @@@@@@@, in ordine alla durata massima del trattamento economico per le missioni (240 giorni), ha specificamente indicato nella sua domanda del 12 agosto 2005 che “nel caso di specie non è contemplabile … quanto previsto dall’art. 3, primo comma (recte: art. 1, terzo comma), della L. 417 del 1978 … in quanto trattasi di missione individuale quotidiana”; e, se così è - rileva sempre il Ministero opponente - secondo il @@@@@@@, quindi, il trattamento economico di missione non avrebbe potuto interrompersi dopo i primi 240 giorni, ma proseguire fino al suo termine definitivo e, vertendosi in tema di missione giornaliera, la liquidazione sarebbe dovuta avvenire con periodicità mensile, in relazione alla correttezza della documentazione presentata a cura del dipendente, il quale peraltro  non consta abbia a ciò provveduto.

  A tale ultimo riguardo, secondo il Ministero dell’Interno, il @@@@@@@, interpreterebbe erroneamente la vigente disciplina in materia laddove afferma che non sarebbe prevista l’allegazione di alcuna documentazione o certificazione per la liquidazione per le spese di viaggio, così come per i pasti non consumati.

  Per contro, lo stesso @@@@@@@ ben conoscerebbe  la normativa in questione, come chiaramente si evincerebbe dalla documentazione allegata e redatta dallo stesso.

  Secondo lo stesso Ministero dell’Interno, costituirebbe infatti patrimonio conoscitivo di ogni appartenente alla Polizia di Stato, - vieppiù se con molti anni di servizio alle spalle - che, per ottenere il rimborso delle spese di viaggio in relazione all’uso preventivamente non autorizzato dell' autovettura di proprietà, è necessario allegare ad ogni foglio di viaggio una dichiarazione in cui riportare gli estremi del veicolo utilizzato.

  A tale riguardo, sarebbe infatti sufficiente osservare quanto previsto dalla circolare ministeriale n. 333-G/2.05 del 15.11.1999, avente per oggetto il “trattamento economico di missione; modifiche introdotte dal D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 (Contratto Forze di Polizia)”.

  In relazione all’art. 6, comma 1, del medesimo D.P.R. 254 del 1999,  invocato dallo stesso ricorrente, è infatti stabilito che “per il rimborso del costo per l’uso dell’autovettura di proprietà, invece, l’interessato dovrà fare richiesta all’Amministrazione tenendo presente che il rimborso è subordinato: a) alla presentazione della domanda conforme al modello che si unisce, compilata responsabilmente in ogni sua parte; b) alla proprietà del mezzo utilizzato riscontrabile dal libretto di circolazione; c) al rimborso commisurato esclusivamente al costo a tariffa d’uso in classe spettante, del percorso ferroviario. ... omissis ... Resta inteso che l’uso dell’autovettura di proprietà non è possibile in presenza di ordinanza di servizio che disponga modalità di viaggio diverse, alle quali il dipendente ha l'obbligo d’attenersi” (cfr. ibidem, doc. 36).

  Essendo stata considerata la fattispecie anche nell’art. 7, comma 1, del D.P.R. 164 del 2002, nella circolare ministeriale Prot. n.333-G/CO/F/R2002 dd. 6 agosto 2002, recante “Applicazione della normativa di carattere economico contenuta del D.P.R. n. 164 del 19 giugno 2002 concernente il recepimento dell’accordo sindacale riguardante il personale delle Forze di Polizia ad Ordinamento Civile. Quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003”, è stato disposto che “al dipendente comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizza aereo o altro mezzo non di proprietà dell’Amministrazione, senza la prevista autorizzazione, verrà rimborsato il costo del biglietto ferroviario a tariffa d’uso di prima classe. Il dipendente dovrà fare apposita richiesta all’Amministrazione, indicando il mezzo usato. Ai fini dell’attribuzione della diaria aggiuntiva, il tempo impiegato per il viaggio deve essere commisurato ai tempi di percorrenza ferroviaria (5° comma). Per il personale autorizzato, i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia” (cfr. ibidem, doc. 37).

  Il Ministero dell’Interno evidenzia, quindi, che nella propria istanza dd. 12 agosto 2005 il ricorrente aveva dichiarato di aver anticipato “ingenti spese di viaggio con auto propria o con treno secondo istruzioni formali dell’ex Dirigente il GIPS” e che, peraltro, nessuna documentazione (biglietti ferroviari e richieste di rimborso del suo equivalente) è stata prodotta dall’interessato.

  Per quanto riguarda invece il rimborso dei pasti non consumati, il @@@@@@@ si contraddirebbe laddove afferma, da un lato, che il relativo ammontare è determinato d’ufficio, mentre, dall’altro, riporta il contenuto dell’art. 6, comma 6, del D.P.R. 254 del 1999: “Al personale in. trasferta che per ragioni di servizio comprovate all’Amministrazione non possa consumare i pasti... “.

  Secondo il Ministero, quindi, proprio a’ sensi della citata norma che l’attestazione, riportata nella più volte citata istanza del 12 agosto 2005, si manifesterebbe inidonea, posto che proprio attraverso tale circolare il ricorrente intenderebbe giustificare tutti i servizi espletati dal 1996 a1 2005, globalmente intesi: ma al riguardo sarebbe sufficiente considerare quanto disposto dalla circolare ministeriale del 1999 sopra indicata: “Comma 6 – Rimborso pasti ... omissis... al personale viene corrisposto un rimborso forfettario della quota prevista per i pasti, ponendo a carico del dipendente l’onere di dimostrare l’impedimento alla regolare consumazione dei pasti attraverso la relazione di servizio che compilerà al termine dello stesso”.

  Il Ministero evidenzia pure che con la susseguente circolare ministeriale dd. 6 agosto 2002 è stato disposto che “al personale in missione che attesti, specificandone i motivi, di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio, pur avendone diritto ai sensi della normativa in vigore, compete un rimborso dei pasti pari al 100% del limite vigente, ferma restando la misura del 40% della diaria di trasferta. L’Ente liquidatore si riserva di effettuare eventualmente un esame sulle ragioni addotte”.

  Il Ministero dell’Interno rimarca in tal senso che il ricorrente non avrebbe mai prodotto le relazioni di servizio di fine turno, né le attestazioni (a decorrere dall’1 settembre 2002, come da modello predisposto dall'Ufficio Contabile della Questura: cfr. ibidem, doc.  38), circa le contingenti impossibilità di consumazione del pasto, con ciò impedendo, di fatto, ogni valutazione da parte dell’Ente liquidatore dei motivi addotti.

  Per quanto poi attiene all’affermazione del ricorrente circa l’asserito riconoscimento del credito da parte del medesimo Ministero dell’Interno derivante dalla certificazione contabile rilasciata al medesimo @@@@@@@ in data 19 luglio 2006, il Ministero medesimo reputa tale assunto “pretestuoso” e “fuorviante” perchè, come chiaramente emergerebbe dagli stessi atti di causa, il Ministero medesimo avrebbe sempre dato e preso atto che l’onere della missione non era a proprio carico.

  La certificazione di cui trattasi, quindi, non potrebbe che essere interpretata come documentazione utile all’Amministrazione Giudiziaria per la liquidazione delle somme riconosciute dalla stessa come spettanti, dopo il dovuto preventivo controllo documentale di supporto: infatti, come chiaramente indicato nella circolare 18/96 del 13 agosto 1996 emanata dall’allora Ministero di Grazia e Giustizia, “ove le dette spese (di trasferta) fossero sostenute dal Ministero degli Interni...omissis...l’Erario non avrebbe alcuna possibilità di recupero”.

  Secondo il Ministero dell’Interno, neppure andrebbe sottaciuto che l’interpretazione del documento di cui trattasi dovrebbe essere tratta imprescindibilmente dal fine per cui si è verificata la formazione dello stesso, ossia che l’individuazione di una base di dati contabili è stata effettuata non già d’iniziativa del Ministero medesimo, ma esclusivamente in esito ad una specifica richiesta dello stesso @@@@@@@ e al solo scopo di consentirgli di sottoporla all’Amministrazione della Giustizia per quanto di sua competenza.

  Pertanto, alle somme ivi indicate non potrebbe che essere dato un valore meramente indicativo, ossia da assumersi con beneficio d'inventario, in quanto rappresentative del limite massimo riconoscibile.

  Il Ministero dell’Interno afferma pure al riguardo che su tale documento – il quale, a ben vedere, prima facie potrebbe avere un valore dirimente nella controversia - appare necessario ulteriormente soffermarsi esaminandone nel dettaglio la genesi e le caratteristiche.

  Come si è visto innanzi, a seguito della disposizione impartita dal Capo della Polizia e finalizzata al rientro del @@@@@@@ presso il GIPS, l’attuale opposto ha chiesto all’Ufficio di appartenenza di attivarsi “in ogni consentita maniera” affinché gli fosse liquidato quanto di spettanza.

  Conseguentemente, il Dirigente del GIPS, nella consapevolezza che gli oneri finanziari della missione gravavano sull’Amministrazione della Giustizia (cfr. ibidem, doc. 21), richiedeva all’Ufficio Amministrativo-Contabile della Questura di Padova di calcolare, sulla base dei servizi fuori sede prestati, quanto sarebbe stato di spettanza del dipendente in modo da fornirgli una “base di calcolo” per le istanze che avrebbe dovuto inoltrare agli Uffici Giudiziari di Venezia.

  L’Ufficio Amministrativo-Contabile della Questura predisponeva quindi una contabilità ipotizzando per il dipendente il massimo delle somme attribuibili secondo normativa vigente: ma è di tutta evidenza

- sempre secondo il Ministero dell’Interno - che, per la determinazione dell'ammontare effettivo, la connessa contabilità non poteva che essere di pertinenza dell’Ente liquidatore, ossia del Ministero della Giustizia, e che pertanto nella specie potrebbe parlarsi soltanto di una proiezione ipotetica dei compensi spettanti e, giammai, di riconoscimento di debito.

  A tale conclusione dovrebbe pervenirsi anche in relazione al fatto che il prospetto in questione sarebbe stato formato da un Ufficio assolutamente incompetente al riguardo, non essendo il Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica di Padova un Ufficio periferico autonomo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di rango dirigenziale, ma direttamente dipendente dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Servizio Polizia Scientifica.

  Il Ministero dell’Interno precisa in tal senso che il Dirigente preposto al GIPS risponde direttamente al Dipartimento e, come tale, è dotato di autonome potestà e responsabilità, assolutamente svincolate da quella del Questore; ma, essendo tale Ufficio periferico sprovvisto di proprio personale amministrativo-contabile, esso comunque si avvale per mere ragioni organizzative del competente Ufficio della Questura di Padova che svolge le medesime funzioni di supporto anche per altri autonomi Uffici della Polizia di Stato aventi sede nel medesimo capoluogo di provincia.

  In tal senso, quindi, la contabilità elaborata dall'Ufficio amministrativo-contabile della Questura non potrebbe mai costituire riconoscimento di credito, nel mentre potrebbe costituirlo un atto in tal senso formato e sottoscritto dal Dirigente del GIPS: e, in tal senso, i molteplici documenti prodotti comproverebbero che il GIPS è sempre stato e ha sempre agito nella perfetta consapevolezza che l’onere delle missioni, per il periodo in questione, gravasse esclusivamente sull’Amministrazione della Giustizia.

  Tale circostanza risulterebbe, nella sostanza, anche ammessa da quest’ultima, da ultimo pure con l’anzidetta nota del Procuratore della Repubblica di Venezia dd. 28 giugno 2006 che, nel dichiarare l’indisponibilità dell'Ufficio Giudiziario a liquidare le spese reclamate dal @@@@@@@, lamenta la carenza o insussistenza della documentazione a supporto e non già la circostanza che, dal settembre 1996, le spese di trasferta del @@@@@@@ siano a carico dell’Amministrazione medesima (cfr. ibidem, doc. 29).

  Del resto, di ciò sarebbe ben consapevole lo stesso opposto, il quale  non solo si è servito di tali conteggi per determinare il quantum della pretesa formulata a carico dell’Amministrazione Giudiziaria nel ricorso per decreto ingiuntivo presentato nel luglio 2006, ma si è fatto carico di controbattere, punto per punto, le affermazioni formulate dal Procuratore della Repubblica di Venezia (cfr. ibidem, doc. 32). 

  In definitiva, quindi, ad avviso del Ministero dell’Interno neppure sussisterebbe un documento dal quale risulti il debito da parte del Ministero medesimo.

  A fortiori, se intesa nel senso prospettato nel ricorso, la citata attestazione si manifesterebbe - altresì - illegittima sia perché prodotta, come già detto, da organo incompetente, sia perché prodotta in assoluta carenza di presupposti normativi, non essendo l’Amministrazione dell’Interno in possesso di alcuna documentazione (in quanto mai fornita dall’interessato) relativa alla missione sottostante, vale a dire né fogli di viaggio, né richieste di rimborso per spese di viaggio, né biglietti ferroviari, né relazioni di servizio relative alla mancata consumazione dei pasti.

  2.3. Il Ministero dell’Interno afferma – inoltre – che il @@@@@@@, dopo aver ottenuto dal Presidente f.f. di questo T.A.R. l’emissione in suo favore del decreto ingiuntivo n. 1 dd. 9 gennaio, avrebbe provveduto alla notificazione nei confronti della parte intimata di una copia di tale provvedimento monitorio priva della copia autentica dell’atto introduttivo del giudizio.

  2.4. Tutto quanto sopra induce pertanto il Ministero dell’Interno a chiedere in via preliminare che sia dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, che sia revocato, ovvero dichiarato nullo o inefficace il decreto essendo stato lo stesso emesso in assenza dei presupposti di legge.

  In ulteriore subordine, il Ministero dell’Interno chiede, nell’ipotesi di propria soccombenza, che la somma di danaro eventualmente da liquidare sia calcolata in base ai seguenti criteri: rimborso spese di viaggio, con stretto riferimento alla documentazione prodotta dall’opposto ai sensi della normativa vigente al tempo delle singole missioni giornaliere; rimborso per pasti non fruiti, con stretto riferimento alla documentazione prodotta dal ricorrente ai sensi della normativa vigente al tempo delle singole missioni giornaliere; indennità di missione, con stretto riferimento ai turni di servizio già in possesso del Ministero medesimo; retroattività del credito a decorrere dalla data di presentazione del ricorso (23 dicembre 2006) e con riferimento dall’applicazione della prescrizione quinquennale di cui all’art. 2 del R.D.L. 19 gennaio 1939 n. 295; ovvero, a’ sensi dell’art. 22 della L. 23 dicembre 1994, n.724, concernente il divieto di cumulo di interesse legale e rivalutazione monetaria, riconoscimento dell’interesse legale sulle somme dovute, qualora l’inflazione dovesse risultare inferiore al tasso del medesimo; diversamente, tale percentuale dovrà essere assorbita da quella rivalutativa che risultasse più elevata; la rata dalla quale conteggiare il quinquennio, ai fini dell’applicazione dell’invocata prescrizione, debba necessariamente coincidere con quella di presentazione del ricorso (23 dicembre 2006) perché il ricorrente, in nessuna delle sue domande, ha specificamente individuato l’Amministrazione dell'Interno quale sua certa debitrice né, tanto meno, l’ha costituita in mora; più precisamente: o con l’istanza del 12 maggio 2005 ha chiesto soltanto l’effettuazione dei conteggi, o con l’istanza del 22 novembre 2005 ha chiesto solo informazioni relative ad alcuni aspetti della sua vicenda o – ancora - con l’istanza del 10 ottobre 2006 ha genericamente  chiesto soltanto di avviare il procedimento per la liquidazione del debito, senza direttamente rivolgersi all’Amministrazione dell’Interno quale propria asserita debitrice.

  3.1. Con propria memoria di costituzione nel giudizio di opposizione, accompagnata da ulteriore e copiosa produzione documentale, il @@@@@@@ – a sua volta – dopo aver rilevato l’irritualità della costituzione in segreteria da parte del Ministero dell’Interno seguita solo successivamente alla notificazione del ricorso in opposizione, formula le seguenti deduzioni in replica nei confronti dei motivi di ricorso avversari:

  1) L’asserzione dell'Avvocatura dello Stato secondo cui “l’aggregazione (del @@@@@@@) - seppur priva di oneri finanziari - privava Comunque l'Ufficio di Polizia di un elemento da circa un anno e mezzo...” non terrebbe conto della circostanza che l’Amministrazione di appartenenza dell’interessato (ossia il Ministero dell’Interno) aveva voluto e ordinato l’aggregazione stessa, e non per certo il dipendente.

  Inoltre, risulterebbe dagli stessi atti di causa che il @@@@@@@ avrebbe, in pendenza dell’aggregazione medesima, più volte interpellato e sollecitato la propria Amministrazione di appartenenza al fine di aver riscontro riguardo alla sua posizione di servizio fuori sede e all’aspetto economico ad essa connesso.

  A comprova di ciò è invocata la circostanza per cui, in data 18 luglio 1996, il medesimo @@@@@@@ aveva scritto al proprio Dirigente esprimendo le proprie perplessità e chiedendo che fosse verificato se vi fossero i fondi disponibili a garantire la successiva regolare liquidazione delle proprie spettanze, “al fine di scongiurare ...esiti che possano indurre a far sorgere dei contenziosi...”.

  Tale lettera – precisa la difesa del @@@@@@@ – non avrebbe ottenuto riscontro.

  La medesima difesa afferma, quindi, che il @@@@@@@ ha scritto al proprio Dirigente per ben due volte nel corso del 1997 e, nuovamente in data 2 luglio 1999, chiedendo esplicitamente che gli fosse liquidata la missione (cfr. doc.24 del secondo elenco documenti prodotti dall’opposto); anche tali note non sono state riscontrate dal Dirigente del GIPS.

  La corrispondenza seguita, in data 8 settembre 1997, dimostrerebbe invece che il @@@@@@@ era indispensabile a Venezia e non nella propria sede, posto che lo stesso Dirigente GIPS comunicava al @@@@@@@ che era stata ribadita la necessità del suo servizio di missione a Venezia anche per disposizioni promananti dal Vice Capo della Polizia e segnatamente determinate dal perdurare nel tempo delle esigenze rappresentate dalla DDA (cfr. ibidem, doc. 25); e, più tardi, in data 15 marzo 2000, lo stesso Dirigente ordinava al @@@@@@@ di liberare i cassetti della scrivania di cui aveva disponibilità presso la Polizia Scientifica di Padova (cfr. ibidem, doc.26).

  Tali due circostanze pertanto comproverebbero, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del Ministero dell’Interno, la piena consapevolezza di quest’ultimo sulla situazione materialmente in essere e, quindi, anche sull’esigenza di erogare gli emolumenti conseguenti alla missione.

  Il @@@@@@@ ribadisce – altresì – che pure in altre occasioni e sedi egli aveva avuto modo di chiedere il riconoscimento dei propri diritti economici, e a tale riguardo rimarca che già in sede di costituzione avanti al Consiglio di Stato, a seguito di ricorso in appello proposto dal Ministero dell’Interno nei suoi confronti al fine di ottenere l’annullamento della sentenza n. 3812 dd. 31 luglio 2003 (resa da questa stessa Sezione in senso favorevole al proprio diritto a percepire a carico del Ministero dell’Interno l’indennità per servizi esterni, a’ sensi e per gli effetti del citato art. 11 del d.P.R. n. 254 del 1999 a far data dal 1° giugno 1999; sentenza per l’appunto confermata con decisione n. 4489 dd. 25 giugno 2004 resa dalla Sez. IV del Consiglio di Stato) egli ha evidenziato di non percepire, comunque, l’indennità di missione fuori sede di cui all’art. 7 del D.P.R. 164 del 2002.

   Inoltre, in data 20 gennaio 2005, lo stesso @@@@@@@ ha pure informato del mancato pagamento delle proprie competenze, a’ sensi e per gli effetti dell’art. 16, secondo comma, del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, anche l’organo gerarchicamente sovraordinato al GIPS per territorio, ossia la Direzione Interregionale della Polizia di Stato di Padova per il Triveneto (cfr.ibidem, doc. 27), non ottenendo anche in questo caso risposte di sorta.

   2) Non corrisponderebbe al vero l’assunto del Ministero dell’Interno secondo il quale “solo nel corso di un'attività ispettiva” la Direzione Interregionale della Polizia di Stato di Padova si sarebbe accorta che il @@@@@@@ prestava servizio in missione a Venezia fin dal novembre 1996; infatti, come evidenziato nell’oggetto della stessa nota della Direzione Interregionale della Polizia di Stato di Padova, tale Ufficio si sarebbe attivato “...a seguito documento SIULP...”,  ossia per l’effetto di un intervento del locale “Sindacato italiano unitario lavoratori polizia”: intervento asseritamente non meglio noto nei suoi termini e modalità all’attuale opposto (cfr. doc.14 del Ministero dell’Interno).

   In ogni caso, ad avviso del @@@@@@@, risulterebbe inverosimile che la Direzione Interregionale della Polizia di Stato di Padova, solamente nel 2004 si sia accorta della circostanza che egli prestava servizio in missione a Venezia da 8 anni; e, ad ogni modo, allo stesso Ministero dell’Interno la circostanza sarebbe risultata nota sin dal 1996, ossia dal momento in cui il Capo Servizio Centrale o il Vice Capo della Polizia annualmente gli compilavano le note valutative individuali ed ivi scrivevano: anno 1997 – “...aggregato c/o L.I.C. Proc.Rep.Trib.Venezia con incarico di accertamenti di criminalistica”; anno 2004 – “...aggregato Procura della Repubblica di Venezia per indagini tecniche in materia di falso documentale e grafologia forense” (cfr. doc.ti 28 e 29 del 2° elenco documenti @@@@@@@).

   Né risulterebbe corretto l’assunto della Direzione Interregionale della Polizia di Stato di Padova secondo il quale non sarebbe “mai intervenuto” al riguardo qualsivoglia “provvedimento formale autorizzatorio”, stante l’esistenza della nota n.123D/30/4/3/12A/96 in data 12 marzo 1996 dell'allora Direttore Centrale della Polizia Criminale, ex Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza (cfr. doc.3 Ministero dell’Interno).

   Il Ministero dell’Interno non direbbe – altresì – cosa corretta allorquando afferma che la Direzione Interregionale della Polizia di Stato di Padova non avrebbe ricevuto riscontro dal Dirigente del GIPS, perchè lo stesso Dirigente, non solo il giorno 11 ottobre 2004 “riscontrò” (cfr. doc. 30, 2° elenco documenti @@@@@@@) ma successivamente anche si spazientì usando, in altra nota datata 4 febbraio 2005, toni ed espressioni quali: “...sono rimasto inoltre esterrefatto..”, “...la questione, a parere dello scrivente sta assumendo toni paradossali...” (cfr. ibidem, doc. 31).

   Il @@@@@@@ precisa che la prima risposta del Dirigente GIPS venne fornita dopo che lo stesso inviò, addirittura, propri funzionari a Venezia per accertare e relazionare se il Laboratorio della Procura esistesse o meno (cfr. doc. 32, 2° elenco documenti @@@@@@@), stante la messa in dubbio della stessa Direzione Interregionale Polizia di Stato.

   Nonostante il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia prospettasse indagini in corso e auspicasse di poter continuare ad avvalersi della professionalità del medesimo @@@@@@@ (cfr. doc. 17 del Ministero dell’Interno), il Dipartimento di Pubblica Sicurezza in data 22 aprile 2005 emetteva il telegramma n.333-C/ISez.AA.GG./1484 che – peraltro - non proveniva nemmeno dal Servizio che amministra il personale con qualifica di Ispettore e Direttiva, bensì dal servizio “Agenti-Assistenti e Sovrintendenti” (cfr. ibidem, doc. 19)

   3) Il @@@@@@@ rimarca, dopo un’attesa di circa due mesi dal rientro in sede - tempo fisiologicamente e notoriamente minimo per le liquidazioni di emolumenti di missione al personale di Polizia da parte dell'Amministrazione dell’Interno – di non aver percepito quanto di propria spettanza e di aver pertanto avanzato in data 12 agosto 2005 un’istanza in tal senso al proprio Dirigente (cfr. doc.5 @@@@@@@, primo elenco, e doc. 20 Ministero dell’Interno).

   Solo in quel momento – evidenzia sempre il @@@@@@@ - il Dirigente pro tempore del GIPS gli avrebbe quindi comunicato, con nota 2B1/DIR/05 del 03.10.2005 che gli oneri della missione sarebbero stati assunti, a suo tempo, dalla Procura della Repubblica di Venezia (doc.20, 2° elenco documenti @@@@@@@).

   Lo stesso @@@@@@@ afferma di averne preso atto, chiedendo peraltro l’accesso agli atti a’ sensi dell’art. 22 e ss. della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e prendendo quindi visione della corrispondenza intercorsa dal 1996 in poi tra Procura DDA di Venezia e Polizia Scientifica di Padova, della quale – precisa – egli non risulta mai essere stato né destinatario, né tantomeno delegato ad alcun incombente amministrativo-contabile.

   Per questa ragione, quindi, il medesimo @@@@@@@ avrebbe chiesto al Dirigente GIPS, con ulteriore nota dd. 22 novembre 2005 (cfr. doc. 23 Ministero dell’Interno) se le assunzioni di impegno “a trasmettere le spese di trasferta al mod.12.” esplicitate formalmente nel 1996 dal Dirigente del GIPS alla Procura di Venezia con nota n. 2B1Dir.96 del 14 novembre 1996 (cfr. ibidem, doc.9) avessero o meno avuto seguito, ovvero se la stessa Amministrazione dell’Interno avesse finalmente l’intenzione di procedere a tali incombenti.

   Il @@@@@@@ afferma pure che, allorquando la difesa del Ministero dell’Interno riferisce che: “con lettera 14.6.2006 il GIPS specificava che la trasmissione del prospetto (alla Procura) era da porre in relazione ad una specifica richiesta del ricorrente” pone in evidenza quella che in effetti è stata un’abnorme stortura procedurale che si è verificata: anziché essere l’Amministrazione dell'Interno a pagare il proprio dipendente, o anziché essere essa stessa Amministrazione a dare corpo e corso all'impegno assuntosi e già formalizzato nel 1996 alla Procura della Repubblica DDA di Venezia secondo cui il GIPS di Padova avrebbe provveduto “..a trasmettere le spese di trasferta al mod.12.”, si assisterebbe ad un’incredibile conflitto di competenze tra due soggetti istituzionali, il Ministero dell’Interno e il Ministero della Giustizia, i quali non hanno comunque informato delle loro intese il diretto interessato e che, rimanendo di fatto inadempienti, hanno determinato un "pasticcio" burocratico che oggi si vorrebbe risolvere semplicemente negando il diritto comunque maturato dal dipendente; il quale, tra l’altro, seguita a tutt’oggi ad essere citato per le escussioni dibattimentali riguardanti accertamenti tecnico-scientifici di polizia giudiziaria. relativi a fascicoli dallo stesso esaminati (cfr. doc.ti .35 e 36, 2° elenco documenti @@@@@@@).

   Né, secondo il @@@@@@@, potrebbe argomentarsi che egli sia rimasto sino a quel momento inerte nella rivendicazione delle proprie spettanze.

   Rispetto alla lettera del GIPS di Padova datata 14 giugno 2006 (cfr. doc.34, 2° elenco documenti @@@@@@@) il Ministero dell’Interno riferisce che il Procuratore della Repubblica di Venezia, con nota Prot. n. 1817/2006 dd. 28 giugno 2006 avrebbe definito la vicenda pregando il Dirigente della Polizia Scientifica di Padova di comunicare all’interessato che “non essendo mai stata presentata alcuna richiesta di liquidazione dell’indennità di trasferta al competente Ufficio, non era possibile effettuare alcun pagamento” (cfr. ibidem, doc.29).

   Peraltro, ad avviso del @@@@@@@, la difesa del Ministero dell’Interno si esprimerebbe in modo assai più diplomatico di come non l’avesse fatto il Procuratore di Venezia il quale, dopo aver ricevuto i conteggi ha affermato che “.. .questo ufficio non provvederà ad alcuna liquidazione a titolo spese di giustizia a favore dell’Ispettore Superiore di P.S. @@@@@@@ @@@@@@@. La prego di comunicare questa nota all'interessato.”

   Il @@@@@@@ si dichiara stupito da tale affermazione, ed espone di aver presentato per tale ragione ricorso per decreto ingiuntivo dapprima nei confronti del Ministero della Giustizia e, quindi, nei confronti del Ministero dell’Interno.

   Il @@@@@@@ afferma che il ricorso nei confronti del Ministero dell’Interno è stato da lui proposto in forza della motivazione di rigetto del precedente ricorso avverso il Ministero della Giustizia, laddove il Presidente f.f. aveva rilevato nel proprio decreto di reiezione dell’istanza che l’attestazione di credito non proveniva dall’Amministrazione nei cui confronti il ricorso stesso era rivolto, con ciò implicitamente individuando nel Ministero dell’Interno il soggetto debitore.

   4) Il @@@@@@@ afferma che, preso atto dell’epilogo di tale ricorso proposto avverso il Ministero della Giustizia, egli ha pure considerato che il proprio problema conseguiva dalla considerazione del Procuratore di Venezia secondo cui, prima del 2006, la Procura non si era mai vista presentare alcuna richiesta di liquidazione dell'indennità di trasferta cosiccome, invece, avrebbe forse lasciato intendere l’impegno assuntosi nel 1996 dal Dirigente del GIPS di Padova con la propria nota Prot. 2B1/Dir.96 in ordine alla trasmissione delle spese di trasferta al mod. 12.

   In tal senso, il @@@@@@@ afferma che il mantenimento dell’impegno scritto sulla carta, assunto dal GIPS di Padova con la Procura di Venezia, presupponeva, inevitabilmente, la redazione di una contabilità da inviarsi alla Procura stessa: trasmissione che, per ragioni evidentemente estranee alla sua volontà, è avvenuta soltanto dopo la cessazione della missione.

   Il @@@@@@@ afferma pure che la contabilità inoltrata alla Procura di Venezia, anziché spontaneamente, è stata redatta soltanto a seguito di un proprio impulso, stante la comprovata inerzia al riguardo da parte dell’Amministrazione dell’Interno.

   Il @@@@@@@ precisa, a tale riguardo, di aver disponibile: a) la contabilizzazione capillare, giorno per giorno, di oltre 9 anni di lavoro svolto in missione a Venezia, redatta a norma di legge, con i relativi riepiloghi di quantità - per spese di viaggio ed indennità di missione; b) la predetta dichiarazione del Procuratore Distrettuale, in data 28 giugno 2006, che “...non provvederà ad alcuna liquidazione a titolo spese di giustizia”, pur a fronte dell’impegno assunto al riguardo dalla Procura medesima nel 1996; c) l’attestazione di credito emessa in data 19 luglio 2006 dall'Ufficio Amministrativo Contabile della Questura di Padova; d) il decreto n.6/2006 del 3 agosto 2006 proposto nei confronti del Ministero della Giustizia, rigettato dal Presidente f.f. di questa stessa Sezione perché la prova scritta del debito vantato dal @@@@@@@, non proveniva dall’Amministrazione citata nel ricorso per decreto ingiuntivo.

   Il @@@@@@@, nella presupposizione che eventuali inadempienze o ritardi amministrativo-contabili, ove esistenti, a questo punto potevano individuarsi soltanto in capo alla Direzione pro tempore del GIPS di Padova che con nota n.2B1/Dir.'96 ebbe a scrivere alla Procura DDA che avrebbe provveduto – come si è detto - “a trasmettere le spese di trasferta al mod.12” , ha quindi chiesto in data 10 ottobre 2006 all’attuale Dirigente del GIPS di avviare, nella forma ritenuta appropriata e comunque non oltre 30 giorni, il procedimento per la liquidazione del debito già conteggiato, riconosciuto ed attestato, quali spese di viaggio anticipate ed emolumenti di missione (cfr. doc. 32 Ministero dell’Interno).

   Dopo l’infruttuoso decorso di due mesi da tale richiesta, il @@@@@@@ ha quindi proposto un nuovo ricorso per ingiunzione, questa volta indirizzandolo nei confronti del Ministero dell’Interno.

   5) Il @@@@@@@ reputa che l’assunto del Ministero dell’Interno secondo il quale nella specie sarebbe stato notificato il solo decreto ingiuntivo n.1/07, senza copia autentica dell’atto introduttivo, con il quale il giudice adito ha accolto il ricorso proposto, risulterebbe fuorviante rispetto all’oggetto del contendere, costituito dal proprio diritto ad ottenere il pagamento per il servizio prestato.

   Comunque sia, l’assunto avversario sarebbe confutato dall’atto stesso, ove si osserva che in data 12 gennaio 2007 è stato notificato dall’Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello di Venezia, Sig.ra Giovanna Girotto, copia conforme del ricorso originale e pedissequo decreto ingiuntivo nelle mani di persona qualificatasi per Mazzucco Antonio (cfr. doc.21, 2° elenco documenti @@@@@@@).

   Inoltre, negli stessi documenti prodotti dall'Avvocatura dello Stato (cfr. doc.ti 1 e 34 Ministero dell’Interno), si rileva addirittura che il decreto ingiuntivo sarebbe stato recapitato per copia conforme all’originale il 12 gennaio 2007 ma sarebbe ivi giunto, anche precedentemente, vale a dire in data 10 gennaio 2007.

   La difesa del @@@@@@@ rimarca, a questo proposito, che il ricorso per decreto ingiuntivo e il pedissequo decreto dell’organo giudiziario costituiscono un unico atto inscindibile anche nella sostanza, con la conseguenza che il timbro per copia conforme apposto a pag.2 del decreto stesso è da intendersi apposto sull'intero atto comprensivo di ricorso e decreto.

   Da ciò, pertanto, discenderebbe che l’atto stesso è stato correttamente notificato e che comunque l’eventuale sua invalidità sarebbe già stata sanata dall’opposizione dell’ingiunto.

   6) Contrariamente a quanto affermato dal Ministero dell’Interno, il @@@@@@@ afferma di fondare la propria domanda sulla valutazione di una situazione complessiva: non quindi su fatti “parziali”, ma in modo pienamente conforme alla disciplina vigente in tema di missioni svolte dal personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, e avvalendosi comunque di documentazione e di contabilità ufficiale emessa dagli unici organi istituzionali titolati a ciò.

   Egli, inoltre, precisa di aver proposto ricorso per l’emissione di un decreto ingiuntivo a carico del Ministero dell’Interno in conformità alla norma che segnatamente consente al ricorrente-creditore di riproporre la domanda in caso di rigetto del ricorso (art 640 c.p.c., terzo comma).

   Del tutto pretestuoso risulterebbe quindi – ad avviso dello stesso @@@@@@@ - il tentativo della controparte di spostare l’attenzione sull’asseritamente “falso problema” della competenza a pagare tra Ministero dell’Interno e Ministero di Giustizia, e parimenti fuori luogo si rivelerebbe la pretesa che tale questione possa essere risolta dal dipendente-creditore, posto che:

   a) è stato il GIPS, facente capo al Ministero dell’Interno, d’intesa con la Procura della Repubblica di Venezia (a sua volta, facente capo al Ministero della Giustizia) ad assumersi l’impegno di inoltrare al Mod.12 la richiesta di liquidazione per le spese relative ai costi della missione (cfr. doc. 9 Ministero dell’Interno);

   b) è stata la Procura della Repubblica di Venezia ad assumersi l’onere di pagare le spese di trasferta (cfr.ibidem, doc.8);

   c) il dipendente-creditore ha appreso di tali reciproche assunzioni di impegno soltanto a seguito di comunicazione da parte dell’attuale Dirigente GIPS nel 2005 e di successivo accesso agli atti, ovvero dopo la fine del proprio servizio di missione a Venezia;

   d) in relazione a ciò, il medesimo dipendente-creditore ha dapprima proposto il ricorso per ingiunzione nei confronti del Ministero della Giustizia, respinto dal Presidente f.f. di questa stessa Sezione senza, peraltro, consentire le integrazioni pur previste dall’art. 640, primo comma, ma affermando comunque a pag. 2 del relativo provvedimento di reiezione che l’attestazione di credito ivi depositata non era atto proveniente dall’Amministrazione della Giustizia, con ciò di fatto individuando il debitore nell’Amministrazione dell’Interno, dalla quale – per l’appunto – l’attestazione medesima proveniva.

   Ad ogni buon conto, il @@@@@@@ rimarca che a’ sensi dell’art. 1294 c.c. sussiste una presunzione di solidarietà passiva nelle obbligazioni, a meno che la legge o il titolo non dispongano diversamente e che, a’ sensi di tale principio, entrambi i Ministeri, in base all’accordo tra essi intercorso (cfr. al riguardo i doc.ti 8 e 9 del Ministero dell’Interno), sarebbero tenuti a pagare in solido quanto dovuto.

   Il dipendente-creditore potrebbe - quindi - anche nella specie chiedere la prestazione indifferentemente o all’uno o all’altro debitore, essendo entrambi obbligati per l’intero debito.

   7) Il @@@@@@@ afferma che, contrariamente a quanto ipotizzato dal Ministero dell’Interno, la propria nota indirizzata in data 22 novembre 2005 all’attuale Dirigente del GIPS (cfr. ibidem, doc.23) non presenterebbe alcuna misteriosa “chiave di lettura” della vicenda, ma evidenzierebbe soltanto l’utilizzo di uno strumento di tutela posto in essere dal dipendente-creditore  che sino a quel momento aveva vanamente atteso il riconoscimento del proprio diritto.

   La nota stessa, quindi, non dovrebbe essere riguardata quale mero “sollecito”, ma costituirebbe – anche, e soprattutto, in relazione all’oggetto in essa indicato, e al di là del riepilogo degli eventi contenuto nella stessa missiva – una formale richiesta di pagamento delle spese di viaggio anticipate e degli emolumenti accessori non ancora percepiti, non a caso concludendo con l’auspicio dell’emanazione di “un provvedimento definitivo sulla questione”.

   Il @@@@@@@, poi, dissente dall’assunto della controparte secondo il quale “la circostanza relativa all'imputazione degli oneri di missione come spese di giustizia sarebbe stata a lui ben nota, perché, se così non fosse stato, dopo i primi giorni di servizio nel novembre 1996  egli si sarebbe diligentemente attivato per chiarire i motivi per cui non fosse stato predisposto da parte del GIPS, giornalmente, l’imprescindibile foglio di viaggio, in quanto documento necessario per la successiva contabilizzazione”.

   A tale specifico riguardo il @@@@@@@ rileva che l’art. 43 del D.P.R. 782 del 1985 contempla l’utilizzazione del c.d. “foglio di servizio”: documento, questo, che deve essere utilizzato non soltanto per i servizi di missione fuori sede, ma per qualsivoglia servizio, ivi compresi quelli disimpegnati presso la propria sede.

   Il @@@@@@@ precisa che l’”ordine di servizio”, il quale a sua volta deriva dall'art. 42 del medesimo D.P.R. 782 del 1985, deve essere redatto giornalmente ed esposto all’albo dell’ufficio entro le ore 13.00; esso “...contiene: cognome, nome, qualifica del personale, tipo del servizio. Tutto il personale ha l'obbligo di prendere quotidianamente visione”.

   Il “foglio di servizio” previsto dall’art.43 del D.P.R. 782 del 1985 consegue, quindi all’ “ordine di servizio” e, “salvo che il dirigente dell'ufficio, reparto o istituto ritenga di disporre diversamente”, esso “deve essere personalmente custodito dal responsabile del servizio che.. ha l'obbligo, al (suo) termine … di restituirlo all’ufficio...”.

   Ciò posto, il @@@@@@@ rileva di essere stato comandato dal Dirigente GIPS con due specifiche note, con istruzioni verbali e con l’emissione dell’ordine di servizio quotidiano di cui all’art.42 del D.P.R. 782 del 1985 per “missione individuale per indagini tecniche presso la Direzione Distrettuale di  Venezia” (cfr. doc. 10 Ministero dell’Interno e doc.ti 25 e 37, 2° elenco @@@@@@@) precisando che, ogniqualvolta il personale della Polizia di Stato viene comandato in servizio presso strutture diverse da quelle afferenti alla Polizia medesima (ad es. gli Uffici del Ministero di Giustizia) i visti di arrivo e partenza possono essere autonomamente attestati con dichiarazione dell'interessato, a’ sensi dell’art. 7, comma 12, del D.P.R. 164 del 2002.

   Il @@@@@@@ riferisce pure che nei servizi in sede il “foglio di servizio” di cui al predetto art. 43 del D.P.R. 782 del 1985 non verrebbe pressochè mai emesso; ciò, peraltro, non esimerebbe il personale comandato dall’attivarsi “diligentemente per chiarir(e) i motivi” dell’omissione.

   Il @@@@@@@ afferma pure che nel caso di specie lo stesso Dirigente pro tempore del GIPS gli avrebbe impartito istruzioni - ribadite anche per iscritto (cfr. nota 2B1/DIR.2001 del 22.03.2001, doc. 40, 2° elenco documenti @@@@@@@) - di compilare periodicamente e sottoscrivere una scheda certificativa con i servizi espletati, contenente gli orari di servizio, vistata dal Magistrato da cui dipendeva funzionalmente.

   Tale adempimento sarebbe stato regolarmente curato dallo stesso @@@@@@@ (cfr. ibidem, doc.ti.38 e 39) comprovando comunque, con ciò, l’avvenuta adozione di una soluzione alternativa al “foglio di servizio” che il Dirigente aveva disposto conformemente a quanto previsto dalla normativa (cfr. il  predetto art.43 del D.P.R 782 del 1985 laddove - per l’appunto, e come si è visto innanzi - contempla la redazione dell’ “... ordine di servizio … salvo che il dirigente dell'ufficio, reparto o istituto ritenga di disporre diversamente”.

   Il @@@@@@@ afferma - altresì - che al solo fine di rendere un “servizio più conveniente per l'Amministrazione'” egli era stato formalmente autorizzato dal Dirigente del GIPS ad avvalersi del combinato disposto degli artt. 6 e 16 del D.P.R. 254 del 1999, in forza del quale egli poteva raggiungere la sede di servizio (Venezia) partendo direttamente dalla propria dimora senza dover transitare per l’ufficio di appartenenza, ossia il GIPS di Padova (cfr. doc. 40 cit.).

   Conseguentemente, le certificazioni in atti del GIPS e segnatamente costituite dagli “ordini di servizio” emessi a’ sensi dell’art. 42 del D.P.R. 782 del 1985, nonché dalle “schede riepilogative” prodotte dallo stesso dipendente-creditore su ordine del proprio Dirigente e vistate dal Magistrato preposto al LIC devono riguardarsi quali supporti di prova idonei a quantificare gli emolumenti spettanti all’avente titolo.

   7) Con riferimento alla documentazione che secondo il Ministero dell’Interno avrebbe dovuto essere fornita nel 1996, il Dirigente del GIPS ha inoltrato comunicazione scritta al Sostituto Procuratore della Repubblica – Direttore pro tempore del LIC, affermando – come si è ripetutamente detto – che “per le spese relative ai costi della missione verrà inoltrata la richiesta di liquidazione” (cfr. doc. 9 Ministero dell’Interno).

   Peraltro , e sempre come già rilevato innanzi, lo stesso Dirigente preposto al GIPS non avrebbe fatto alcuna comunicazione di ciò al dipendente-creditore, nè gli avrebbe impartito istruzioni per l’eventuale inoltro alla Procura della Repubblica di Venezia, a sua cura, di eventuale documentazione amministrativo-contabile; né, del resto, ogni eventuale inoltro di documentazione alla Procura, finalizzata a liquidazioni di missione, non competerebbe al dipendente medesimo e, comunque, avrebbe all’evidenza richiesto una serie di indispensabili conteggi e di adempimenti contabili da parte degli uffici della Questura di Padova a ciò preposti.

   Il @@@@@@@ ribadisce di aver appreso dell'esistenza di tale “maldestro incrocio di corrispondenza” soltanto a seguito della nota n.2B1/DIR/05 del 3.10.2005 dell’attuale Dirigente del GIPS, in esito a un procedimento di accesso da lui espletato ai sensi dell’art. 22 e ss. della L. 241 del 1990.

   8) In ordine alla prescrizione quinquennale del credito nella specie invocata dal Ministero dell’interno a’ sensi dell’art.2 del R.D.L. 19 gennaio 1939 n. 295, il @@@@@@@ rileva che secondo quanto disposto dall’art. 3 della L. 417 del 1978 “il rimborso delle spese di viaggio e le indennità spettanti sono interamente corrisposte al termine della missione e, comunque, non oltre trenta giorni dall’espletamento dell’incarico” e che, nel caso di specie, la missione è stata disposta dall’ex Capo della Polizia con nota n.123D/30/4/3/12A196 dd. 12 marzo 1996 e fatta cessare con telex ministeriale n.333-C/I-Sez.AA.GG./1484, a firma del medesimo Capo della Polizia, dd. 22 aprile 2005 (cfr. doc.ti 3 e 19 Ministero dell’Interno).

   Da ciò discenderebbe, pertanto, che “non oltre trenta giorni dall'espletamento dell'incarico” dovevano essere interamente corrisposti “il rimborso delle spese di viaggio e le indennità spettanti” (cfr. art.3 della L. 417 del 1978) e che in forza di ciò, quindi, nella specie non sarebbe intervenuta alcuna prescrizione del credito.

   9) Ad avviso del @@@@@@@, il Ministero dell’Interno farebbe un’affermazione non corretta per quanto segnatamente concerne la “raccolta e consegna periodica al proprio GIPS di documentazione relativa al rimborso delle spese di viaggio e di vitto”.

   In proposito, il @@@@@@@ ribadisce di essere stato formalmente autorizzato dal Dirigente pro tempore del GIPS, e fino a nuovo ordine, ad avvalersi del combinato disposto degli artt. 6 e 16 del D.P.R. 254 del 1999, in forza del quale egli poteva raggiungere la sede di servizio (Venezia) partendo direttamente dalla propria dimora: senza, quindi, dover transitare per l'Ufficio di appartenenza e facendo uso di mezzo proprio (cfr. doc. 40 cit., 2° elenco @@@@@@@).

   Se così è, il medesimo @@@@@@@ si chiede quale documentazione periodica egli avrebbe dovuto raccogliere in proposito, dopo aver fatto uso della propria autovettura (cfr. doc.36 del Ministero dell’interno, costituito dalla circolare del Ministero dell’Interno n.333-G/2.05 del 15.11.1999, pag.5, paragrafo 8).

   Il @@@@@@@ precisa che nè l’Amministrazione dell'Interno, né quella della Giustizia gli avrebbero posto a disposizione un'autovettura di servizio per i viaggi di missione a Venezia e che, pertanto, come previsto dalla autorizzazione preventiva emanata a’ sensi dell’6, comma 1, del D.P.R. 254 del 1999, egli ha utilizzato la propria auto per compiere i 160 km quotidiani di andata e ritorno.

   Ciò posto, risulterebbe allora evidente che l'attestazione riepilogativa da lui fornita dopo il rientro in sede (cfr. doc. Ministero dell’Interno), a seguito del telegramma n. 333-C/I-Sez.AA.GG./1484 dd. 22 aprile con il quale il servizio "Agenti-Assistenti e Sovrintendenti” del Ministero dell’Interno ha disposto la cessazione della missione, risulterebbe del tutto idonea a comprovare l’utilizzo della propria autovettura e, quindi. il relativo diritto al mero rimborso dell’ “equivalente costo in ferrovia” di cui all’art. 6, comma 1, del D.P.R. 254 del 1999 medesimo, nonché dell’art. 7, comma 1, del D.P.R. 164 del 2002, il quale ultimo così dispone: “Il personale che, comandato in missione fuori dalla sede di servizio, utilizzi il mezzo aereo o il mezzo proprio senza la prevista autorizzazione, è rimborsato di una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario per la classe consentita a tariffa d’uso”.

   Il @@@@@@@ afferma che l’attestazione da lui prodotta al riguardo dovrebbe ritenersi idonea nella misura in cui gli impiegati civili del Ministero dell’Interno, in servizio presso l’Ufficio Amministrativo-Contabile della Questura, con la supervisione del Dirigente addetto e con la finale certificazione di quantità ed attestazione di credito emessa dal Questore Vicario, l’hanno ritenuta lecita e sufficiente ad assorbire circa 2500 dichiarazioni quotidiane (ossia, ben cinque risme di carta) e che il patrocinio del Ministero dell’interno pretenderebbe – ora - che il dipendente-creditore avesse redatto quotidianamente e, per di più, allegate a quei “fogli di servizio” non emessi ma sostituiti dalle predette “schede riepilogative”.

   Per quanto attiene al corrispettivo del vitto, nella specie rappresentato dai pasti non consumati, il @@@@@@@ replica all’assunto del Ministero dell’Interno secondo il quale egli ricadrebbe in contraddizione.

   Il medesimo @@@@@@@, a tale riguardo, si chiede quale documentazione egli avrebbe dovuto raccogliere in dipendenza del fatto che egli non ha consumato pasti di sorta, per causa di forza maggiore, presso esercizi pubblici nella pausa di mezzora o di un’ora al massimo dei due giorni settimanali di rientro e, quindi, non disponendo di alcuna ricevuta fiscale o fattura.

   Il @@@@@@@ rimarca che sul punto, l’art. 6, comma 6, del D.P.R. 254 del 1999 e l’art. 7, comma 6, del D.P.R. 164 del 2002 dispongono nel senso che “al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete. ...un rimborso pari al 100 % del limite vigente; ferma restando la misura del 40% della diaria di trasferta” (cfr. doc. 20 del Ministero dell’interno), e che a tale proposito lo stesso Questore di Padova con circolare Prot. n. 214 dd. 29 gennaio 2007 indirizzata a tutti gli Uffici provinciali di Polizia, tra i quali il GIPS (cfr. doc. 41, 2° elenco documenti @@@@@@@) ha puntualizzato la portata della relativa norma, precisando che sono fatte salve le ragioni che comportino la riservatezza del servizio e, pertanto, l’impossibilità di allegare la predetta relazione.

   Il medesimo @@@@@@@ evidenzia, a tale proposito, la ben evidente riservatezza dell’attività del LIC costituito presso la DDA, nonché la conseguente assorbenza della dichiarazione da lui resa al riguardo, anche qui a’ sensi del combinato disposto degli arrtt. 6 e 16 del D.P.R. 254 del 1999 rispetto alle 500 dichiarazioni (una risma di carta) che la difesa del Ministero dell’Interno parrebbe ora esigere.

   Né va sottaciuto che lo stesso modulo per la liquidazione pasti non fruiti “circa le contingenti impossibilità di consumazione del pasto” (cfr. doc. 38 Ministero del’Interno) è stato predisposto dalla Questura di Padova, per affermazione della stessa Avvocatura dello Stato, soltanto a decorrere dall’1 settembre 2002, ossia da una data che va ben oltre l’inizio del periodo di mancata consumazione del pasto da parte del dipendente attuale creditore e che, comunque, l’utilizzo del modulo stesso risulterebbe facoltativo.

   10) Con specifico riferimento all’attestazione del 19 luglio 2006, il @@@@@@@ dissente fermamente dall’assunto del Ministero dell’Interno secondo il quale esso costituirebbe soltanto una “proiezione ipotetica dei compensi spettanti .. e, giammai … riconoscimento di debito” (pag. 22 ricorso in opposizione).

   Il ricorrente in tal senso evidenzia che il Questore Vicario di Padova ha rilasciato la nota stessa precisando che “ … per gli usi consentiti dalla Legge, si attesta che l’Ispettore Superiore SUPS della Polizia di Stato @@@@@@@ @@@@@@@, effettivo al Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica per il Triveneto, in relazione ai servizi di missione effettuati su richiesta della Procura Distrettuale di Venezia dal 1996 al 2005 presso il Laboratorio Indagini Criminalistiche, ha maturato il seguente credito”.

   In tal modo, quindi, risulterebbe del tutto assodato che non si tratta di “proiezione”, ma di una vera e propria “attestazione” che certificherebbe e riconoscerebbe, per l’appunto, un debito dell’Amministrazione nei confronti del dipendente.

   Gioverebbe al riguardo rammentare che il riconoscimento del debito, come l’attestazione redatta dalla Questura di Padova il 19 luglio 2006, dispensa la persona a favore della quale è fatta dal provare l'esistenza del credito, il quale - quindi - si presumerebbe esistente in virtù della dichiarazione stessa.

   Nella specie non sussisterebbe, pertanto, incertezza sull’esistenza del credito del ricorrente, proprio in quanto riconosciuta dalla sua Amministrazione di appartenenza.

   Il @@@@@@@ replica anche all’assunto del Ministero dell’Interno secondo il quale sussisterebbe l’incompetenza della Questura di Padova ad emettere attestazione di credito, posto che il GIPS sarebbe Ufficio periferico autonomo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza; a tale riguardo egli evidenzia che con nota in data 16 febbraio 2007 il Dirigente dello stesso GIPS ha affermato che “il personale del Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica di Padova viene contabilmente amministrato dall’Ufficio Amministrativo Contabile della Questura di Padova, sia per quanto riguarda gli assegni fissi che gli emolumenti economici accessori. Di conseguenza i conteggi, attestazioni e liquidazioni delle spettanze economiche sono competenza esclusiva del predetto Ufficio...” (cfr. ibidem, doc. 22).

   Da ultimo, il @@@@@@@ contesta pure l’assunto avversario secondo il quale “alle somme indicate non può che essere dato un valore meramente indicativo, cioè con beneficio d’inventario, in quanto rappresentano il limite massimo riconoscibile”.

   A tale proposito egli infatti afferma che - semmai - il limite massimo riconoscibile, per opzione discrezionale del dipendente, risulterebbe pari alla somma di € 100,00.- al giorno, esentasse proprio in quanto rimborso forfettario, che a’ sensi dell’art. 7, comma 9, del D.P.R. 164 del 2002, è riconosciuta in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio agli agenti delle forze di polizia in missione quotidiana a Venezia e provenienti dalle province limitrofe, per la realizzazione di indagini per conto della Procura distrettuale lagunare (cfr. doc.42, 2° elenco documenti @@@@@@@).

   Né andrebbe sottaciuto che per le spese di viaggio al @@@@@@@ sono stati conteggiati rimborsi equivalenti alla 2^ classe quando invece lo stesso avrebbe diritto ai rimborsi equivalenti alla 1^ classe, più costosa.

  3.2. Nell’imminenza della pubblica udienza per la trattazione della causa, la difesa del @@@@@@@ ha prodotto un’ulteriore memoria, nella quale ribadisce le proprie conclusioni.

  4. Alla pubblica udienza dell’8 novembre 2007 la causa è stata trattenuta, per la prima volta, per la decisione.

  5. Con ordinanza collegiale istruttoria n. 42 dd. 29 febbraio 2008, resa a’ sensi dell’art. 44, terzo comma, del R.D. 26 giugno 1924 n. 1054 come modificato dall’art. 1, comma 2, della L. 21 luglio 2000 n. 205, la Sezione ha innanzitutto rilevato che, a’ sensi dell’art. 645, secondo comma, c.p.c. “in seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito” e che tale circostanza consente, pertanto, al giudice stesso di utilmente disporre, nel procedimento di cognizione così instaurato, anche l’intervento del terzo “al quale la causa è comune”, ove – come, per l’appunto, nel caso di specie – si ravvisi l’opportunità che il processo si svolga anche nei suoi confronti (cfr. art. 107 c.p.c.).

  La Sezione ha quindi evidenziato che, nel caso di specie, tale terzo non può che identificarsi con il Ministero della Giustizia, posto che l’opponente Ministero dell’Interno ha chiesto la propria estromissione dalla presente causa sostenendo che tale diversa Amministrazione si identificherebbe – ove del caso – come l’effettivo debitore del @@@@@@@ e che quest’ultimo, a sua volta, nelle proprie deduzioni difensive non ha escluso – tra l’altro – la sussistenza, nella specie, di una responsabilità solidale tra le anzidette due Amministrazioni, a’ sensi dell’art. 1294 c.c.

  In conseguenza di ciò, quindi, la Sezione ha disposto che il @@@@@@@ notifichi copia dell’ordinanza stessa al Ministero della Giustizia, al fine di consentirne la costituzione nel presente giudizio.

  Al medesimo @@@@@@@ è stato contestualmente assegnato per l’esecuzione di tale incombente il termine di giorni 20 (venti) decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, ovvero dalla sua notificazione, ove anteriormente eseguita, rimanendo nel frattempo sospesa ogni ulteriore determinazione in rito, nel merito e sulle spese e gli onorari del giudizio.

  6. Il @@@@@@@ ha provveduto alla notificazione richiesta in data 5 marzo 2008, e ha depositato la comprova del relativo incombente agli atti di causa in data 12 marzo 2008.

  7. Il Ministero della Giustizia non si è costituito in giudizio.

  8. Con ulteriore memoria il @@@@@@@ ha insistito per il riconoscimento dei propri crediti e per la condanna in solido del Ministero dell’Interno e del Ministero della Giustizia al pagamento degli stessi oltre agli interessi legali e alla rivalutazione dei crediti medesimi.

  Lo stesso @@@@@@@ ha inoltre chiesto l’ammissione di prova testimoniale sulle circostanze illustrate nel ricorso per decreto ingiutivo da lui proposto avverso il Ministero dell’Interno, indicando i seguenti testi: dott. Felice Casson, già sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Venezia e Direttore del L.I.C. ivi costituito; dott. Ezio Zernar, Carmine Annunziata, Gastone Todaro e Donato Milione, quali appartenenti alla Polizia di Stato in servizio presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale orinario di Venezia.

  9. Alla pubblica udienza del 10 luglio 2008 la causa è stata, quindi, nuovamente trattenuta per la decisione.

  10. Tutto ciò premesso, il Collegio deve farsi preliminarmente carico di disaminare l’eccezione sollevata dal Ministero dell’Interno in ordine alla circostanza che il @@@@@@@, dopo aver ottenuto dal Presidente f.f. di questo T.A.R. l’emissione del decreto ingiuntivo n. 1 dd. 9 gennaio 2007 a carico del Ministero medesimo, avrebbe provveduto alla notificazione nei confronti di quest’ultimo di una copia di tale provvedimento monitorio priva della copia autentica dell’atto introduttivo del giudizio.

  Tale assunto dell’opponente trova puntuale smentita nel doc. 21 dell’opposto, depositato il 4 ottobre 2007, costituito dalla relata di notificazione formata in data 12 gennaio 2007 da Girotto Giovanna, Ufficiale Giudiziario della Corte d’Appello di Venezia, la quale ha – per l’appunto - testualmente provveduto a notificare presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia, 30124 – San Marco n. 63, a mani di persona qualificatasi per “Mazzucco Antonio … copia conforme all’originale del suesteso ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo n. 1/2007”.

  Anche al di là di tale assunto - che, comunque, essendo contenuto in atto pubblico, fa notoriamente prova fino a querela di falso (cfr. art. 2700 c.c., nonché Cass., Sez. I civ., 9 febbraio 2001 n. 1856 segnatamente riguardante la natura della relata di notificazione) – va evidenziato che dall’esame dei doc.ti 1 e 34 prodotti dalla stessa difesa del Ministero dell’Interno consterebbe che il decreto ingiuntivo anzidetto sarebbe pervenuto all’Amministrazione opponente già in data 10 gennaio 2007 e che, in ogni caso, l’asserita indisponibilità dell’atto introduttivo del giudizio non ha impedito al Ministero medesimo di proporre entro i termini al riguardo previsti la propria (e quanto mai puntuale) opposizione.

  11.1. Ciò posto, venendo al merito di causa, il ricorso per opposizione proposto dal Ministero dell’Interno va accolto, ma il Ministero della Giustizia chiamato in causa a’ sensi dell’art. 107 c.p.c. va condannato a corrispondere al @@@@@@@ le spettanze da quest’ultimo chieste nei limiti di quanto sarà qui appresso specificato.

  A tale conclusione il Collegio perviene sulla base della già copiosa documentazione acquisita al fascicolo processuale, reputando ultronea in tal senso l’assunzione delle prove testimoniali da ultimo richiesta dal @@@@@@@.

   11.2. Innanzitutto, il Collegio non può non rilevare che la complessa vicenda per cui è causa trova la propria origine nella carenza presso gli uffici del Pubblico Ministero, ivi comprese le Direzioni distrettuali antimafia (DDA), di personale di polizia giudiziaria qualificato per le più delicate incombenze investigative proprie della polizia scientifica, nei conseguenti sforzi dei magistrati preposti agli uffici medesimi di ovviare a tale situazione mediante assegnazioni extra ordinem di tale personale e nella negativa ricaduta di tali iniziative - pur presumibilmente proficue agli effetti delle indagini penali - nel rapporto di servizio del personale irregolarmente distratto dalla propria sede di istituto.

  Nella specie, l’espediente a cui la DDA di Venezia ha fatto ricorso è consistito – come si è visto innanzi - nell’impegno, sottoscritto in data 13 novembre 1996 dal Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Antonio Fojadelli e comunicato al Dirigente del gabinetto Interregionale Polizia Scientifica (GIPS) di Padova, di liquidare le spese di trasferta del @@@@@@@ da Padova a Venezia mediante iscrizione nel modello 12 relativo al “procedimento penale n. 216/95 R.DDA, la cui gestione evidenzia la necessità di continue verifiche di carattere processuale e tecnico” (cfr. doc. 8 del Ministero dell’Interno).

  Orbene, va innanzitutto rimarcata la materiale impossibilità di far fronte alle spese di trasferta per un lasso di tempo considerevole come quello trascorso dal @@@@@@@ presso la Procura della Repubblica di Venezia prevedendo il relativo pagamento mediante il recupero delle spese di giustizia, ossia utilizzando un istituto quanto mai aleatorio nella sua efficacia se non altro avendo riguardo all’ipotesi di definizione del procedimento mediante l’istituto dell’applicazione di pena su richiesta (cfr. art. 444 c.p.p.), non comportante a carico dell’imputato la condanna al pagamento delle spese del procedimento (cfr. art. 445 c.p.p.).

  Ma, anche a prescindere da ciò, risulta di per sé inverosimile che il @@@@@@@ possa essere stato trattenuto a prestare servizio presso la DDA di Venezia dal 25 novembre 1996 al 29 aprile 2005 (ossia per quasi otto anni e mezzo) al solo fine di svolgere le testè riferite “continue verifiche di carattere processuale e tecnico” sugli atti del predetto procedimento n. 216/95 R.DDA: tant’è che lo stesso Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Venezia, dott. Vittorio Borraccetti, nella propria nota Prot. n. 356/2005 dd. 7 febbraio 2005 inoltrata al GIPS di Padova ha poi letteralmente ammesso che il @@@@@@@ svolgeva a quel tempo presso la Procura della Repubblica di Venezia “attività di polizia giudiziaria, di natura tecnico-scientifica, delegata di volta in volta da magistrati” della Procura medesima, che lo stesso @@@@@@@ era “attualmente … impegnato in più indagini” e che si chiedeva pertanto che egli rimanesse “a disposizione” dell’Ufficio scrivente “per il tempo necessario alla definizione di esse”, concordando comunque “sulla necessità di definire in modo certo la posizione del @@@@@@@ e, a tal fine, sull’opportunità di considerare la possibilità di una assegnazione del predetto alla Sezione di Polizia Giudiziaria, ovviamente secondo le norme vigenti in materia”:

  Pertanto, la stessa Procura della Repubblica non contesta la circostanza che il @@@@@@@ è stato extra ordinem, e per tutto l’anzidetto lasso di tempo, aggregato alla propria Sezione di Polizia Giudiziaria.

  Per quanto viceversa attiene alle spese di trasferta che competevano al @@@@@@@ proprio perché mai formalmente assegnato a tale Sezione, l’evidente implausibilità di copertura delle stesse mediante il predetto modello 12 ha fatto sì che il Procuratore della Repubblica dapprima chiedesse in via interlocutoria al GIPS il motivo (peraltro immaginabile) per cui gli era stato inviato il prospetto dei servizi giornalieri effettuati dal @@@@@@@ (cfr. nota Prot. n. 1425/2006 dd. 25 maggio 2006: cfr. ibidem, doc. 27) e, quindi, con la susseguente nota Prot. n. 1817 dd. 28 giugno 2006, indirizzata sempre al GIPS nella persona del suo Direttore, ricusasse il pagamento richiesto affermando quanto segue: “Riscontro le note suindicate per ripercorrere rapidamente, spero in modo definitivo, la vicenda dell’aggregazione dell’Ispettore Superiore della Polizia di Stato @@@@@@@ @@@@@@@ al Laboratorio di indagini criminalistiche della Procura della Repubblica di Venezia e per dare conto delle ragioni per le quali non sono accoglibili da questa Autorità Giudiziaria eventuali richieste di liquidazione dell’indennità di trasferta per l’aggregazione. Dalla documentazione in possesso di questo ufficio, nota a tutti gli interessati, risulta che fino al 5 settembre 1996 l’Ispettore @@@@@@@ era stato distaccato presso la Procura con decisione dell’Amministrazione dell’Interno, con implicita assunzione delle spese di trasferta a carico di detta Amministrazione. Con nota in data 5 settembre 1996 il Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica di Padova comunicava l’impossibilità di continuare il distacco per carenza di fondi. Con lettera 13 novembre 1996 il Sostituto Procuratore della Repubblica dotto Fojadelli chiedeva che comunque il @@@@@@@ venisse aggregato alla Procura, specificando che le spese di trasferta da Padova a Venezia sarebbero state liquidate come spese di giustizia relativamente al procedimento penale 216/95 r.g.n.r., nel quale si dovevano compiere indagini tecniche. Di ciò prendeva atto il Dirigente del Gabinetto Interregionale con lettera del 14 novembre successivo, ribadendo quanto comunicato dalla Procura sull’assunzione dell’onere di spesa. Il distacco del @@@@@@@ proseguiva quindi fino al 29 aprile 2005. Ciò premesso, osservo innanzitutto che la disciplina delle spese di trasferta degli ufficiali ed agenti di p.g., oggi dettata dall'art. 43 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, riguarda gli atti del procedimento penale da compiere fuori della sede in cui il processo si svolge e quindi non era applicabile al caso di specie. In secondo luogo, che non risulta in alcun modo che l'attività del @@@@@@@ abbia riguardato atti di indagine nel procedimento 216/95 r.g.n.r. Infine, che nessuna. documentata richiesta di liquidazione dell'indennità di trasferta è stata mai presentata all'ufficio. In proposito ricordo anche che in materia esiste un termine di decadenza di 200 giorni dalla trasferta, stabilito dall'art. 71 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Alla luce di quanto sopra esposto, questo ufficio non provvederà ad alcuna liquidazione a titolo spese di giustizia a favore dell’Ispettore Superiore di P.S. @@@@@@@ @@@@@@@. La prego di comunicare questa nota all'interessato” (cfr. ibidem, doc. 29).

  Mediante tale nota il Procuratore della Repubblica ha quindi in buona sostanza smentito la sussistenza di quegli stessi presupposti che avevano a suo tempo indotto il dott. Fojadelli a chiedere l’apporto collaborativi del @@@@@@@, negando addirittura che quest’ultimo avesse poi svolto una qualsivoglia attività in ordine al predetto procedimento n. 216/95 R.DDA.

  Lo stesso Procuratore oppone comunque, in via generale, l’insussistenza del credito del @@@@@@@ per le spese di trasferta in quanto l’art. 43 del T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002 (“Per il compimento di atti del processo penale e civile fuori dalla sede in cui si svolge, gli appartenenti all'ufficio, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per gli atti ad essi direttamente delegati dal magistrato, hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali”) non riguarderebbe gli atti del procedimento compiuti nella sede in cui il processo si svolge - ossia Venezia – e, dopo aver rimarcato “che nessuna documentata richiesta di liquidazione dell’indennità di trasferta è stata mai presentata” alla Procura medesima da parte del @@@@@@@, evidenzia che – comunque – sarebbe ad oggi maturato al riguardo il termine di decadenza di 200 giorni stabilito dall’art. 71 del medesimo D.P.R. 115 del 2002 al fine di poter azionare il relativo credito.

  11.3. I suesposti argomenti della Procura della Repubblica non convincono il Collegio.

  La Procura invoca, infatti, a proprio conforto gli artt. 43 e 71 del D.P.R. 115 del 2002 i quali, presupponendo il compimento di atti del procedimento al di fuori della sede nel quale lo stesso si svolge, potrebbero assumere rilievo nei confronti del @@@@@@@ soltanto ove questi fosse stato legittimamente assegnato, durante il lasso di tempo intercorrente tra il 25 novembre 1996 al 29 aprile 2005, presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della stessa Procura.

  Il @@@@@@@, viceversa, è stato inequivocabilmente collocato in missione da parte del GIPS, su richiesta della DDA, presso la Procura anzidetta (cfr. nota Nr. 2B1.DIR.96 dd. 14 novembre 1996 e Nr. 1B1/DIR/96 dd. 23 novembre 1996: cfr. ibidem, doc.ti 9 e 10), previo accordo concluso con la stessa DDA nella persona del dott. Fojadelli, il quale ultimo ha testualmente affermato che ciò avveniva soltanto “per la realizzazione delle indagini tecniche nell’ambito del procedimento di cui a riferimento” (ossia il predetto procedimento R.G. 216/95 D.D.A.) e che “per le spese relative ai costi della missione verrà inoltrata la richiesta di liquidazione all’Ufficio Modello 12 di codesto Tribunale ai sensi della circolare 19/96 della Direzione Generale Affari Civili del Ministero di Grazia e Giustizia”.

  In tale contesto, quindi, le spese relative alla trasferta del @@@@@@@ competevano soltanto a quest’ultimo Ministero, tant’è che il Dirigente preposto al GIPS contestualmente ha chiesto allo stesso dott. Fojadelli “di voler disporre la comunicazione periodica (settimanale) a questo Centro” – e, cioè, al GIPS medesimo – “delle presenze giornaliere, degli orari di servizio d’obbligo e delle prestazioni straordinarie assicurate dal dipendente in oggetto” (cfr. ibidem, doc.ti 9 e 10).

  Se così è, la circostanza per cui il @@@@@@@ non abbia poi materialmente svolto attività riguardante il predetto procedimento n. 216/95 DDA (e ciò, evidentemente, per scelta non sua ma del magistrato o dei magistrati che ne curavano l’istruttoria) non sposta i termini della questione: il @@@@@@@ è stato materialmente chiamato a svolgere da Padova a Venezia attività lavorativa presso la Procura della Repubblica di quest’ultima città senza essere stato ivi trasferito, e tale circostanza, del tutto irrilevante agli effetti dei predetti artt. 43 e 71 del D.P.R. 115 del 2002, ha – per contro – ex se determinato, a’ sensi dell’art. 95, secondo comma, della L. 1 aprile 1981 n. 121, dell’art. 8 del D.P.R. 5 giugno 1990 n. 147, dell’art. 6 del D.P.R. 6 marzo 1999 n. 354 e dell’art. 7 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 il diritto dello stesso @@@@@@@ a percepire il trattamento di missione normativamente previsto al riguardo.

  Risulta altrettanto assodata la valenza dell’impegno assunto dalla DDA con la predetta nota dd. 13 novembre 1996 a firma del dott. Fojadelli, e dalla stessa Procura della Repubblica poi, di provvedere al pagamento di quanto spettante a tale titolo al @@@@@@@, non essendo oltre a tutto documentato alcun dissenso da parte della medesima Procura alla nota del Dirigente preposto al GIPS Prot. NR. 2B1/011/DIR./05 dd. 28 febbraio 2005 dd. 28 febbraio 2005 e indirizzata - per l’appunto - al Procuratore della Repubblica di Venezia , con la quale si afferma che “non sussiste alcuna difficoltà, anche nell’ottica di una proficua collaborazione tecnico-scientifica con il Laboratorio Indagini Criminali di cui codesta Autorità Giudiziaria dispone, per la prosecuzione dell’aggregazione dell’Isp. Sup. @@@@@@@ @@@@@@@”, peraltro con la testuale precisazione che “come da precedenti accordi, eventuali spese di missione saranno a carico del Ministero di Grazia e Giustizia” (cfr. ibidem, doc. 18): né l’esclusione del diritto del @@@@@@@ a percepire quanto dovutogli per effetto della missione a lui ordinata può per certo derivare dal fatto che la stessa risulterebbe essere stata chiesta “dal Procuratore Capo della Procura presso il Tribunale di Venezia direttamente al Sig. Vice Capo della Polizia e al Sig. Direttore il Servizio di Polizia Scientifica, il quale diede disposizione verbale allo scrivente” (dirigente preposto al GIPS) “di ottemperare alla richiesta di quella Procura” (cfr. nota del Dirigente GIPS Prot. Nr. 2BI – Dir. 2001 dd. 7 marzo 2001 al Direttore del Servizio di Polizia Scientifica, ibidem, doc. 13).

  Va anche soggiunto che la determinazione del magistrato o dei magistrati che hanno avuto in carico il procedimento n. 216/95 DDA di non far svolgere al @@@@@@@ attività al riguardo non può per certo riguardarsi quale evento risolutivo dell’obbligo assunto per conto del Ministero della Giustizia di provvedere al pagamento della spesa conseguente alla missione del @@@@@@@: a parte il fatto che, come è ben noto, a’ sensi del generale principio contenuto nell’art. 1359 c.c. “la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento di essa”, ciò che rileva - in via del tutto assorbente - agli effetti della sussistenza dell’obbligo del Ministero della Giustizia di corrispondere al @@@@@@@ il trattamento di missione di cui trattasi è l’obiettiva circostanza che questi è stato trattenuto a prestare servizio presso la DDA e la Procura della Repubblica di Venezia, in forza di un comportamento concludente e quanto mai extra ordinem di tali Uffici giudiziari, protrattosi dal 25 novembre 1996 al 29 aprile 2005 nel condizionante presupposto – dichiarato ab origine dal Ministero dell’Interno a mezzo del GIPS – che tale stato di cose comunque non generava impegni di spesa a carico di quest’ultimo.

  11.4. Quest’ultima notazione soccorre – altresì – al fine di escludere, contrariamente a quanto affermato dalla difesa del @@@@@@@, la sussistenza nella specie , a’ sensi dell’art. 1292 e ss. c.c., di una responsabilità solidale del Ministero dell’Interno rispetto ad un obbligo assunto, e sin qui non ottemperato, da parte – giova rimarcare - del solo Ministero della Giustizia.

  11.5. A questo punto, non può non essere disaminato il profilo della conoscenza – o meno – da parte del @@@@@@@, circa la particolare modalità che era stata prescelta da parte della DDA e della Procura della Repubblica (ossia, da parte di organi il cui operato è imputabile anche sotto il profilo della responsabilità patrimoniale al Ministero della Giustizia) al fine di  provvedere al pagamento del proprio trattamento di missione.

  Come a ragione ha rilevato la difesa del Ministero dell’Interno, la circostanza relativa all’imputazione degli oneri di missione come spese di giustizia sarebbe stata ben nota al @@@@@@@ perché, se così non fosse stato, dopo i primi giorni di servizio nel novembre 1996 lo stesso si sarebbe diligentemente attivato per chiarire i motivi per i quali - a differenza di quanto era accaduto in precedenza, quando alle spese di missione aveva provveduto il medesimo Ministero dell’Interno - era stato predisposto da parte del GIPS l’imprescindibile foglio giornaliero di viaggio, in quanto documento necessario per la successiva contabilizzazione e liquidazione periodica; né va  sottaciuto che, sempre ove ciò non fosse stato, il medesimo @@@@@@@ avrebbe sicuramente continuato a raccogliere e consegnare periodicamente al GIPS la documentazione relativa al rimborso delle spese di viaggio e di vitto.

  Tutto ciò induce, quindi, a ritenere che il @@@@@@@ era in effetti consapevole che l’Ufficio pagatore non era più costituito dall’Amministrazione di propria appartenenza, ma da quella della Giustizia.

  La difesa del Ministero dell’Interno soggiunge, invero, che a fronte di tale personale consapevolezza il medesimo @@@@@@@ avrebbe dovuto attivarsi presso lo stesso ufficio giudiziario presso il quale era stato inviato a prestare servizio al fine di veder riconosciute le proprie spettanze.

  Il Collegio, per parte propria, evidenzia che un obbligo di “attivazione” semmai incombeva, in primis, alla stessa DDA e alla Procura della Repubblica di Venezia, posto che nel contesto del dianzi ricordato scambio epistolare tra il dott. Fojadelli e il Dirigente preposto al GIPS, quest’ultimo aveva chiesto espressamente al Fojadelli, come detto innanzi, “di voler disporre la comunicazione periodica (settimanale) a questo Centro” – e, cioè, al GIPS medesimo – “delle presenze giornaliere, degli orari di servizio d’obbligo e delle prestazioni straordinarie assicurate dal dipendente in oggetto” (cfr. ibidem, doc.ti 9 e 10): incombente, questo, che non consterebbe sia stato adempiuto, o che perlomeno non sia stato costantemente adempiuto, tant’è che – come si è parimenti visto innanzi – i conteggi delle presenze e delle conseguenti spettanze del @@@@@@@ sono stati addirittura inoltrati dal GIPS al Procuratore della Repubblica nel 2006 - ossia a missione ultimata - salvo quanto sembra emergere da due documenti da ultimo prodotti dal @@@@@@@, rappresentati dalla “copia scheda certificativa dei servizi espletati e (de)gli orari di servizio pianificati vistata dal Direttore pro tempore del L.I.C.”, dott. Felice Casson, in data 2 marzo 1998 e 1 agosto 1997 (cfr. doc.ti @@@@@@@ nn. 38 e 39 depositati agli atti di causa il 4 ottobre 2007).

  Va anche evidenziato che, se è verosimile che il @@@@@@@ fosse stato a suo tempo consapevole dell’originario intendimento di remunerare la propria missione avvalendosi delle spese di giustizia, è altrettanto verosimile che, dopo la mancata sua assegnazione a compiti di indagine inerenti al predetto procedimento n. 216/95 DDA, egli ignorasse che da tale circostanza discendeva – di fatto, e come chiarito poi a considerevole distanza di tempo  “in modo definitivo” dallo stesso Procuratore della Repubblica – dal venir meno della volontà, da parte dell’Ufficio presso il quale egli era stato chiamato a prestare servizio, di assumere a carico del Ministero della Giustizia la relativa spesa.

  Va pure soggiunto – per opportuna completezza – che lo stesso @@@@@@@ ha comunque potuto a sua volta trarre un vantaggio dalla non chiara situazione in cui si è trovato, posto che – sempre come detto innanzi – per effetto della sentenza n. 3812 dd. 31 luglio 2003 resa da questa stessa Sezione e confermata dalla Sezione IV del Consiglio di Stato con decisione n. 4489 dd. 25 giugno 2004, la circostanza della prestazione del servizio presso la Procura della Repubblica di Venezia ha comportato, a carico del Ministero dell’Interno, la condanna a corrispondergli l’indennità per i cc.dd. “servizi esterni” di cui all’art. 11 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254.

  La definizione di tale contenzioso in senso sfavorevole per il Ministero dell’Interno – il quale, secondo gli accordi intercorsi tra il dott. Fojadelli e il dirigente preposto al GIPS, non doveva affrontare oneri di sorta per il servizio prestato dal @@@@@@@ presso la Procura della Repubblica di Venezia – ha evidentemente poi comportato  la salutare determinazione del Ministero medesimo di imporre il rientro dell’interessato presso il GIPS, ripristinando in tal modo il necessario rispetto delle disposizioni vigenti in materia di invio in missione del personale dipendente dalla Polizia di Stato; e appare verosimile che la determinazione stessa sia stata indotta dalla quanto mai puntuale notazione fatta nella testè citata decisione n. 4489 del 2004 della Sezione IV del Consiglio di Stato, dove si legge – tra l’altro – che era “illogico … il ragionamento svolto” dal Ministero dell’Interno di “premiare il disagio solo se questo è temporaneo. Al contrario, se il servizio esterno viene disposto dall’Amministrazione, per anni, come nel caso di specie, diviene sempre più intenso, ben lungi dal diminuire”, non potendo per certo “essere penalizzato chi, in ottemperanza ad ordini superiori, deve svolgere il proprio servizio all’esterno dell’ufficio o presso ente terzo rispetto a quello di appartenenza, per un periodo di tempo che si protrae, (ma non certo per sua volontà) anche per anni” (cfr. ivi: la sottolineatura è contenuta nella stessa pronuncia giurisdizionale).

  11.6. L’argomento della continuità della missione invocato dal @@@@@@@ – ossia l’assunto dell’opposto secondo cui la missione stessa risultava liquidabile soltanto al suo termine – non è condiviso dal Ministero opponente.

  Il Ministero dell’Interno, infatti, rimarca che il medesimo @@@@@@@, in ordine alla durata massima del trattamento economico per le missioni (240 giorni), ha specificamente indicato nella sua domanda del 12 agosto 2005 che “nel caso di specie non è contemplabile … quanto previsto dall’art. 3, primo comma (recte: art. 1, terzo comma), della L. 417 del 1978 … in quanto trattasi di missione individuale quotidiana”; e, se così è - rileva sempre il Ministero opponente - secondo il @@@@@@@, quindi, il trattamento economico di missione non avrebbe potuto interrompersi dopo i primi 240 giorni, ma proseguire fino al suo termine definitivo e, vertendosi in tema di missione giornaliera, la liquidazione sarebbe dovuta avvenire con periodicità mensile, in relazione alla correttezza della documentazione presentata a cura del dipendente, il quale peraltro non consterebbe abbia a ciò provveduto.

  Il Collegio, per parte propria, evidenzia che proprio la documentata assenza di qualsivoglia comunicazione formale al @@@@@@@ sulla configurazione della missione da lui in concreto svolta (giornaliera o meno) rende comunque applicabile nei suoi confronti quanto disposto in via generale “in caso di missione di durata non inferiore a 24 ore” dall’art. 3, secondo comma, della L. 26 luglio 1978 n. 417, ossia che “il rimborso delle spese di viaggio e le indennità spettanti sono interamente corrisposte al termine della missione e, comunque, non oltre trenta giorni dall'espletamento dell'incarico”.

  11.7. Né, per lo stesso motivo, può reputarsi applicabile nei  confronti del @@@@@@@ l’art. 1, terzo comma, della stessa L. 417 del 1978 laddove si afferma che il trattamento di missione “cessa dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nella medesima località”, posto che – ancora una volta – nei provvedimenti con i quali la missione è stata disposta, ossia il sopradescritto scambio di note tra il dirigente preposto al GIPS e il dott. Fojadelli, non era stata considerata la connotazione giornaliera o mensile della missione medesima e, soprattutto, nulla era stato precisato al riguardo allo stesso @@@@@@@, il quale soltanto ora, nella presente sede di giudizio, si è visto opporre tale eccezione, per l’innanzi in alcun modo considerata.

  Ad ogni buon fine, va comunque considerato che, se è vero che il presente giudizio verte su di un periodo di missione protrattosi tra il  25 novembre 1996 e il 29 aprile 2005, le anzidette copie schede certificative dei servizi espletati e degli orari di servizio pianificati vistata dal Direttore pro tempore del L.I.C. dott. Felice Casson dd.  2 marzo 1998 e 1 agosto 1997 (cfr. doc.ti @@@@@@@ nn. 38 e 39 depositati agli atti di causa il 4 ottobre 2007) comprovano che anche dopo i predetti 240 giorni decorrenti dalla testè riferita data del 25 novembre 1996 è stata comunque svolta un’attività certificativa idonea a supportare il diritto del @@@@@@@ a conservare il proprio trattamento di missione; e ciò, conformemente alle istruzioni – anch’esse significativamente  susseguenti alla scadenza dello stesso periodo di 240 giorni – che il direttore del GIPS aveva impartito al medesimo @@@@@@@ in ordine alla documentazione che doveva essere formata al fine del pagamento della missione (cfr. nota 2B1/DIR.2001 dd. 22 marzo 2001, doc. 40 del secondo elenco dei documenti prodotti in giudizio dal @@@@@@@).

  Concludendo sul punto, va evidenziato che l’indubbia approssimazione con la quale è stata disposta ab origine e poi materialmente gestita l’azione amministrativa avente per oggetto l’invio del @@@@@@@ presso la Procura della Repubblica di Venezia è stata contraddistinta anche da una ben evidente “disinformazione” nei confronti del medesimo @@@@@@@, venuta meno soltanto per effetto della surriferita nota del Procuratore della Repubblica di Venezia Prot. n. 1817 dd. 28 giugno 2006, a lui comunicata da parte del GIPS.

  Tale “disinformazione” è peraltro divenuta poi, per converso, tecnica processuale dello stesso @@@@@@@, il quale - infatti -  al fine di poter ottenere il riconoscimento del proprio diritto ha proposto – come si è visto innanzi – un procedimento per ingiunzione dapprima nei confronti del Ministero della Giustizia e, poi, altro analogo procedimento nei confronti del Ministero dell’Interno utilizzando, di volta in volta, documentazione meramente parziale della vicenda occorsagli e da lui ritenuta utile ad affermare la sussistenza di distinte obbligazioni di tali amministrazioni nei suoi confronti.

  E’ evidente, quindi, che soltanto mediante l’ordinanza collegiale n. 42 del 2008 emessa dopo l’opposizione proposta dal Ministero dell’Interno, questo giudice ha potuto considerare la vicenda stessa nella sua necessaria completezza, fino a quel momento non rappresentata dallo stesso @@@@@@@.

  11.8.  Per quanto attiene alla prescrizione del credito fatto valere dal ricorrente, le eccezioni fatte valere nel presente giudizio dal Ministero dell’Interno non possono che essere estranee all’economia di causa, in quanto proposte da una parte che – per quanto detto innanzi – non è obbligata nei confronti del @@@@@@@.

  Nella specie non può trovare, quindi, applicazione l’art. 1310, comma 1, c.c. a beneficio del Ministero della Giustizia, il quale peraltro neppure si è costituito nel presente giudizio.

  In relazione a quest’ultima circostanza, va anche evidenziato che questo giudice non può che attenersi a quanto disposto dal combinato disposto di cui all’art. 2938 c.c. e all’art. 112 c.p.c., in forza del quale – come è ben noto - non può essere rilevata d’ufficio la prescrizione non opposta.

  In sede di obiter dictum, tuttavia, questo stesso giudice non può che evidenziare che, se è vero che – per quanto detto innanzi – la missione svolta dal @@@@@@@ andava pagata al momento della sua conclusione, a’ sensi del predetto art. 3, comma 2, della L. 417 del 1978,  il credito del @@@@@@@ è maturato in data 29 aprile 2005, e che pertanto il relativo diritto nei confronti dell’Amministrazione effettivamente tenuta ad adempiere all’obbligazione può reputarsi a tutt’oggi azionabile.

  11.9. Per quanto attiene al credito del @@@@@@@ relativo all’indennità di missione, esso dovrà essere liquidato sulla base della documentazione costituita dalla copia delle schede certificative dei servizi espletati e degli orari di servizio pianificati vistati dal Direttore pro tempore del L.I.C. (cfr. doc.ti @@@@@@@ nn. 38 e 39 depositati agli atti di causa il 4 ottobre 2007) ovvero da altro magistrato a ciò preposto presso la Procura della Repubblica di Venezia, ove disponibili; in difetto, non può che essere considerata fidefacente la documentazione che il GIPS ebbe da ultimo a rimettere alla Procura della Repubblica di Venezia in ordine alle presenze del @@@@@@@ presso tale ultimo Ufficio e che è stata ricusata dallo stesso Procuratore della Repubblica con la predetta nota Prot. n. 1817 dd. 28 giugno 2006 da lui sottoscritta.

  In tal senso, infatti, l’eventualmente omesso adempimento, da parte della Procura della Repubblica di Venezia, degli incombenti certificativi che il dirigente preposto al GIPS aveva concordato al riguardo con il dott. Fojadelli non può, evidentemente, frustrare il riconoscimento del credito vantato dal @@@@@@@; inoltre, le giornate di presenza di questi a Venezia ben possono essere certificate, in via sussisdiaria, dallo stesso GIPS o – comunque – da altro competente Ufficio del Ministero dell’Interno sulla base della circostanza, ad esso nota, della perdurante missione del proprio dipendente presso quella Procura della Repubblica, incombendo – semmai – in tale contesto alla stessa Procura della Repubblica la prova puntuale e documentata di eventuali, mancate presenze del @@@@@@@ presso i propri uffici.

  11.10. Per quanto attiene al credito del @@@@@@@ avente per oggetto le spese di viaggio, va senz’altro applicata la disciplina di cui all’art. 6, comma 1, del D.P.R. 254 del 1999 e dell’art. 7, comma 1, del D.P.R. 164 del 2002, in forza della quale al personale della Polizia di Stato che, comandato in missione fuori dalla sede di servizio, utilizzi il mezzo aereo o il mezzo proprio senza la prevista autorizzazione, è rimborsato di una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario per la classe consentita (nel caso di specie la prima).

  11.11. Per quanto attiene, invece, al credito relativo ai pasti asseritamente non fruiti dal @@@@@@@ durante tutto il periodo di missione, va evidenziato che la materia è stata disciplinata, nel corso dello svolgimento della missione, dapprima dall’art. 6, comma 6, del D.P.R. 254 del 1999 e, quindi, dall’art. 7, comma 6, del D.P.R. 164 del 2002.

  La prima di tali disposizioni afferma che “al personale in trasferta che per ragioni di servizio comprovate all'Amministrazione non possa consumare i pasti, ove ne maturi il diritto ai sensi della vigente normativa, compete un rimborso pari al 50% del limite vigente, ferma restando la misura del 40% della diaria di trasferta”; la seconda, invece, susseguentemente entrata in vigore, afferma che “al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta”.

  Secondo il Ministero dell’Interno il @@@@@@@ si contraddirebbe laddove afferma, da un lato, che il relativo ammontare dei pasti non fruiti sarebbe determinato d’ufficio, mentre, dall’altro, si richiama alla disciplina testè riportata e, comunque, l’attestazione da lui prodotta al fine di ottenere quanto asseritamente di propria spettanza risulterebbe inidonea, in quanto mediante la stessa il medesimo @@@@@@@  intenderebbe giustificare tutti i servizi espletati dal 1996 a1 2005, globalmente intesi: ma al riguardo sarebbe sufficiente considerare quanto disposto dalla circolare ministeriale applicativa del predetto art. 6, comma 6, del D.P.R. 254 del 1999, laddove – per l’appunto – afferma che “al personale viene corrisposto un rimborso forfettario della quota prevista per i pasti, ponendo a carico del dipendente l’onere di dimostrare l’impedimento alla regolare consumazione dei pasti attraverso la relazione di servizio che compilerà al termine dello stesso”.

  Il Ministero dell’Interno evidenzia pure che con la susseguente circolare ministeriale dd. 6 agosto 2002 è stato disposto che “al personale in missione che attesti, specificandone i motivi, di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio, pur avendone diritto ai sensi della normativa in vigore, compete un rimborso dei pasti pari al 100% del limite vigente, ferma restando la misura del 40% della diaria di trasferta. L’Ente liquidatore si riserva di effettuare eventualmente un esame sulle ragioni addotte”.

  Il Ministero dell’Interno rimarca in tal senso che il ricorrente non avrebbe mai prodotto le relazioni di servizio di fine turno, né le attestazioni (a decorrere dall’1 settembre 2002, come da modello predisposto dall'Ufficio Contabile della Questura: cfr. doc. 38 prodotto dal Ministero medesimo), circa le contingenti impossibilità di consumazione del pasto, con ciò impedendo, di fatto, ogni valutazione da parte dell’amministrazione competente alla liquidazione circa la congruità dei motivi addotti.

   Il @@@@@@@, a sua volta, richiama a conforto della propria tesi la circolare Prot. n. 214 dd. 29 gennaio 2007 indirizzata a tutti gli Uffici provinciali di Polizia da parte del Questore di Padova, ivi dunque il GIPS (cfr. doc. 41, 2° elenco documenti @@@@@@@), recante  puntualizzazioni sull’effettiva portata dell’anzidetta discipina, precisando che sarebbero fatte salve le ragioni che comportino la riservatezza del servizio e, pertanto, l’impossibilità di allegare la predetta relazione: e, sempre a tale riguardo, il medesimo @@@@@@@ ha rimarcato la ben evidente riservatezza dell’attività del LIC costituito presso la DDA, nonché la conseguente assorbenza della dichiarazione da lui resa al riguardo, anche qui a’ sensi del combinato disposto degli arrtt. 6 e 16 del D.P.R. 254 del 1999 “rispetto alle 500 dichiarazioni (una risma di carta) che la difesa del Ministero dell’Interno parrebbe ora esigere”.

   Il Collegio, per parte propria, rileva che le surriportate disposizioni contenute, rispettivamente, nell’art. 6, comma 6, del D.P.R. 254 del 1999 e nell’art. 7, comma 6, del D.P.R. 164 del 2002 non contemplano alcuna distinzione tra servizi “riservati” o meno al fine della loro applicazione; che l’anzidetta circolare del Questore di Padova – comunque emanata ben dopo la cessazione della missione del @@@@@@@ – non può per certo rilevare agli effetti delle attività svolte presso il L.I.C. della Procura di Venezia e che, comunque, non tutte le attività del L.I.C. medesimo possono essere indiscriminatamente considerate “riservate” ai fini per cui è causa in quanto, accedendo a tale ottica, ogni indagine di polizia giudiziaria  risulterebbe intrinsecamente tale a’ sensi dell’art. 329 c.p.p.

   Consegue da ciò, quindi, che il @@@@@@@ era tenuto a motivare puntualmente, di volta in volta, le ragioni della mancata fruizione del pasto proprio al fine di consentire alla stessa amministrazione tenuta al pagamento – ossia, nella specie, alla stessa Procura della Repubblica – di riscontrare la congruenza tra quanto di volta in volta dichiarato dall’interessato e la natura del servizio in concreto affidatogli in quello specifico frangente.

   Pertanto, il rimborso forfettario di ciascuno dei pasti asseritamente non consumato dal @@@@@@@ durante la propria missione potrà aver luogo soltanto se questi sarà in grado, per ciascuna di tali evenienze, di individuare la tipologia del servizio da lui concretamente svolto nella relativa giornata con conseguente impossibilità di fruizione del pasto, e se il magistrato che seguiva la relativa indagine potrà a sua volta attestare di aver riscontrato la veridicità di quanto dichiarato dall’interessato.

  11.12. Il credito per rivalutazione ed interessi - da computarsi sino al soddisfo del credito principale va - quantificato osservando le seguenti modalità: la rivalutazione monetaria e gli interessi legali vanno conteggiati separatamente sull'originario importo nominale del credito, stante la diversa funzione che tali corrispettivi accessori sono chiamati ad assolvere (nel primo caso risarcitoria del danno da svalutazione; nel secondo caso  compensativa della perdita subita da chi riceve tardivamente una somma di danaro, fruttifera per definizione); sulla somma dovuta per rivalutazione monetaria non vanno calcolati interessi legali in base ad una progressiva e frazionata valutazione del danno da svalutazione nel periodo afferente al ritardato pagamento; infine, a’sensi l'art. 16, comma sei, della L. 30 dicembre 1991 n. 412, l’importo dovuto per interessi va portato in detrazione della somma spettante a ristoro del danno sofferto per svalutazione monetaria (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 6 maggio 2008 n. 1995).

  12. Sussistono, comunque, i presupposti per compensare integralmente tra tutte le parti le spese e gli onorari del giudizio.

P.Q.M.

  Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione in epigrafe, la accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto ingiuntivo n. 1/07 dd. 9 gennaio 2007 emesso dal Presidente f.f. di questo T.A.R. nei confronti del Ministero dell’Interno; accerta – altresì - il diritto di @@@@@@@ @@@@@@@ alla corresponsione di quanto a lui spettante in dipendenza della missione da lui svolta presso la Procura della Repubblica di Venezia dal 25 novembre 1996 al 29 aprile 2005 e condanna il Ministero della Giustizia al pagamento di quanto dovuto nei limiti di quanto fissato nei paragrafi 11.9, 11.10, 11.11 e 11.12 della presente sentenza.

  Compensa integralmente tra tutte le parti le spese e gli onorari del giudizio.

  Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

  Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 10 luglio 2008.

  Il Presidente f.f.     l’Estensore 
 

  Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione

T.A.R. per il Veneto – I Sezione                                               n.r.g. @@@@@@@/06