Ricorso n. 593/2008     Sent. n. 627/09

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

  Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l’intervento dei signori:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della   L.   27  aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione-

  ha pronunciato la seguente

SENTENZA

  sul ricorso R.G. 593/2008 , proposto dal Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, Piazza San Marco n. 63,

contro

  @@@@@@@ @@@@@@@, rappresentato e difeso dall’Avv. -

  in opposizione

  al decreto ingiuntivo n. 2/08 dd. 4 aprile 2008 emesso dal Presidente f.f. della Sezione I^ del T.A.R. per il Veneto su ricorso depositato in data 31 marzo 2008 e recante l’ingiunzione al Ministero dell’Interno di pagare al ricorrente @@@@@@@ @@@@@@@ “nel termine di 40 (quaranta) giorni decorrenti dalla notifica di copia autentica del ricorso e del presente decreto gli importi di seguito indicati: nr. 9 indennità per servizi esterni effettuate nel mese di aprile 2007 la somma di € 54,00.-; nr.. 21 indennità per servizi esterni effettuate nel mese di maggio 2007 la somma di € 126,00.-; n. 13 indennità per servizi esterni effettuate nel mese di giugno 2007 la somma di € 78,00.-; nr. 20 indennità per servizi esterni effettuate nel mese di luglio 2007 la somma di € 120,00;.- nr. 20 indennità per servizi esterni effettuati nel mese di settembre 2007 la somma di € 120,00; nr. 22 indennità per servizi esterni effettuate nel mese di ottobre 2007 la somma di € 132,00; nr. 21 indennità per servizi esterni effettuate nel mese di novembre 2007 la somma di € 126,00; nr. 12 indennità per servizi esterni effettuate nel mese di dicembre 2007 la somma di € 72,00; n.r.19 indennità per servizi esterni effettuate nel mese di gennaio 2008 la somma di € 114,00; nr. 16 indennità per sevizi esterni effettuate nel mese di febbraio 2008 la somma di € 96,00, e quindi in totale, la somma di € 1038,00, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria della maturazione del credito fino a quella dell’effettivo soddisfo, nonché le spese del presente procedimento liquidate in complessivi € 686,00 di cui € 22,00 per spese, € 244,00 per diritti e € 420,00 per onorari oltre Cpa (2%) e IVA (20%) e successive occorrende, con l'avvertimento che entro il medesimo termine può essere fatta opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c.”.

  Visto il ricorso per ingiunzione depositato da @@@@@@@ @@@@@@@ in data 31 marzo 2008;

  visto il predetto decreto ingiuntivo n. 2/08 dd. 4 aprile 2008;

  visto il ricorso in opposizione con i relativi allegati, notificato il 21 maggio 2008 e depositato il 6 giugno 2008 presso la Se

  visto l’atto di costituzione in giudizio dell’opposto @@@@@@@ @@@@@@@;

  viste le memorie prodotte dalle parti;

  visti gli atti tutti di causa;

  uditi nella pubblica udienza del 20 novembre 2008 -;

  ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

  1.1. In data 31 marzo 2008 il Sig. @@@@@@@ @@@@@@@, Ispettore Capo della Polizia di Stato effettivo al Compartimento di Polizia ----- ma distaccato dal gennaio 2002 presso l’Agenzia di Raccordo della Polizia Giudiziaria – Ufficio del Giudice di Pace di ----”, ha proposto innanzi a questo giudice, a’ sensi e per gli effetti dell’art. 8 della L. 21 luglio 2000 n. 205 e dell’art. 633 e ss. c.p.c. e successive modifiche, al fine di ottenere il pagamento delle seguenti somme:

  - n. 9 indennità per servizi esterni effettuati nel mese di aprile 2007, pari ad € 54,00.-;

  - n. 21 indennità per servizi esterni effettuate nel mese di maggio 2007 pari ad  € 126,00.-;

  - n. 13 indennità per servizi esterni effettuate nel mese di giugno 2007 pari ad  € 78,00.-;

  - n. 20 indennità per servizi esterni effettuate nel mese di luglio 2007 pari ad € 120,00;.-

  - n. 20 indennità per servizi esterni effettuati nel mese di settembre 2007 pari ad € 120,00;

  - n. 22 indennità per servizi esterni effettuate nel mese di ottobre 2007 pari ad € 132,00;

  - n 21 indennità per servizi esterni effettuate nel mese di novembre 2007 pari ad € 126,00;

  - n.. 12 indennità per servizi esterni effettuate nel mese di dicembre 2007 pari ad  € 72,00;

  - n..19 indennità per servizi esterni effettuate nel mese di gennaio 2008 pari ad € 114,00;

  - n. 16 indennità per sevizi esterni effettuate nel mese di febbraio 2008 pari ad € 96,00.-

  In totale il @@@@@@@ ha pertanto chiesto che al Ministero dell’Interno sia intimato di pagare somma di € 1038,00.- oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria della maturazione del credito fino a quella dell’effettivo soddisfo.

  Nel proprio ricorso il @@@@@@@ ha evidenziato che l’impiego di personale della Polizia di Stato presso l’Ufficio del Giudice dio Pace di @@@@@@@ non è previsto da specifiche diposizioni normative, ma è stato concordato in sede di intesa tra il Presidente del Tribunale di @@@@@@@ con i vari uffici di polizia di tale provincia finalizzata a rendere più efficiente il raccordo tra la polizia giudiziaria e il Giudice di Pace medesimo.

  Il ricorrente ha pure precisato di essere stato distaccato presso l’anzidetto ufficio unitamente ad altri due colleghi (Isp. Capo - e Isp. Capo Stefano @@@@@@@, rispettivamente provenienti dalla Questura di @@@@@@@ e dalla Sezione di Polizia Stradale di @@@@@@@).

  Il @@@@@@@ precisa che anche tali ulteriori due dipendenti sono quindi effettivi al rispettivo ufficio di appartenenza, dal quale continuano a dipendere quanto a dipendenza gerarchica e funzionale, nonché quanto a gestione amministrativa.

  Il @@@@@@@ precisa pure che lo stabile nel quale è ubicato l’Ufficio del Giudice di Pace è, per quanto qui segnatamente interessa, del tutto indipendente - anche topograficamente - dagli Uffici della Procura della Repubblica, presso la quale è invece formalmente istituito un Ufficio di polizia interforze, il cui personale, vincitore di bando di concorso e proveniente dalle varie Forze di Polizia, è ivi stabilmente assegnato a seguito di formale trasferimento disposto dalle rispettive amministrazioni, ed opera alle dirette dipendenze, funzionali ed amministrative, del Procuratore Capo della Repubblica.

  Il ricorrente afferma che l’art. 1l del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 (nuovo Contratto di Lavoro delle Forze di Polizia ad Ordinamento Civile) in tema di indennità per servizi esterni, ha innovato la pregressa disciplina estendendo il campo di applicazione della relativa voce retributiva accessoria anche ad ipotesi in precedenza escluse, e che tali innovazioni sono state oggetto di chiarimento fornito dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale del Personale - Servizio Ordinamento e Contenzioso - Divisione II^, con la Circolare Prot. n. 333.Al9807.D.2.2 dd. 20 dicembre 1999 (cfr. doc. 1 di parte opposta) dove a pag. 4 e ss. si legge, sempre per quanto qui segnatamente interessa, che “la disposizione normativa, dunque, estende l'area delle attività istituzionali che legittimano l'attribuzione dell’emolumento di cui trattasi; pertanto le nuove figure contemplate dall’accordo sindacale vanno ad aggiungersi al quadro delle tipologie dei servizi già retribuiti con l'indennità per servizi esterni, che conseguentemente resta confermato. In particolare le novità introdotte riguardano: a) L’estensione del diritto al compenso per servizi esterni al personale che eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela della normativa in materia di poste e telecomunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno degli uffici o presso enti o strutture di terzi; b) la qualificazione di tali servizi come esterni anche quando siano svolti oltre che all'esterno anche presso enti e strutture di terzi. … Non costituisce servizio “presso enti o strutture di terzi” quello reso in via ordinaria in uffici della Polizia di Stato allocati presso Amministrazioni o enti diversi (ad es. personale dei posti fissi presenti negli ospedali, ovvero in forza agli Ispettorati generali della Pubblica Sicurezza presso il Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati ecc.). Si ricorda, inoltre, che l'indennità per servizi esterni andrà corrisposta anche quando l'attività svolta non sia stata organizzata in turni continuativi”.

  Pertanto, stante tutto quanto sopra, ad avviso del @@@@@@@ non sarebbe revocabile in dubbio che la retribuzione accessoria dell' "Indennità per servizi esterni" debba essere attribuita a lui ed ai suoi due colleghi, sussistendo al riguardo tutti i presupposti di fatto e di diritto, trattandosi di una struttura di ente terzo, presso cui non è allocato né istituito alcun ufficio della Polizia di Stato, ed il personale ivi opera sulla base di formali ordini di servizio disposti dai rispettivi uffici di appartenenza.

  Il @@@@@@@ riferisce che la situazione testè descritta ha, in effetti, fatto sì che i rispettivi uffici di appartenenza non avessero alcuna difficoltà nel riconoscere l'indennità in parola sin dal primo giorno di impiego - e quindi sin dal Gennaio 2002 - presso la struttura del Giudice di Pace.

  Le cose, tuttavia sono cambiate per il solo @@@@@@@ dal mese di marzo 2007, quando l’Ufficio Amministrativo Contabile del Compartimento Polfer ha comunicato informalmente a questi che, mancando i presupposti, non gli sarebbe più stata attribuita l’indennità di servizio esterno.

  Lo stesso @@@@@@@, con propria nota dd. 9 marzo 2007 ha quindi rimarcato all’anzidetto Ufficio della Polfer i testè descritti presupposti in diritto e in fatto che conforterebbero il proprio diritto a percepire l’indennità in questione (cfr. ibidem, doc. 2).

  In seguito a ciò, il Compartimento Polfer ha chiesto un chiarimento al Ministero dell'Interno con quesito dd. 24 marzo 2007 (cfr. ibidem, doc. 3), nel quale – tra l’altro - si conferma che “non esiste alcuna formale istituzione di un Ufficio di Polizia presso la sezione del Giudice di Pace” e che il dipendente comunque, nella specie, “effettua servizio presso enti o strutture di terzi”.

  Il @@@@@@@ rimarca quindi che, nonostante la stessa Amministrazione ammetta la sussistenza dei soli presupposti richiesti dal diritto vigente per l'attribuzione del beneficio, il Dirigente del Compartimento Polfer ha concluso la propria nota nel senso che "non si ritiene che il dipendente possa essere beneficiario di quanto previsto dall'art. 11 del D.P.R 254 del 1999... in quanto l’Ufficio in questione rappresenta la sede ove il medesimo svolge ordinariamente la propria attività lavorativa”.

  Tale tesi del Dirigente del Compartimento Polfer di @@@@@@@ è stata condivisa dall'Ufficio 11° - Ordinamento della Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il quale si è espresso con nota Prot. n. 333-A/9807 D.2.2/110 – Rif. Cat. 1/0113 – Del. 24.3.06 dd. 4 maggio 2007, dove si legge – tra l’altro – che “al riguardo di fa presente che il servizio reso dal personale della Polizia di Stato per un congruo periodo di tempo in una struttura di terzi, non dà titolo al compenso dell’indennità per servizi esterni ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 254 del 1999 poiché, in tal caso, si configura l’ipotesi della “sede ordinaria di servizio” che, come illustrato nella circolare del 20 dicembre 1999, non fa sorgere il diritto alla corresponsione dell’indennità in parola” (cfr. ibidem, doc. 4).

  Il @@@@@@@ rimarca l’apoditticità di tale assunto, smentito anche da copiosa giurisprudenza favorevole dei T.A.R. e del Consiglio di Stato

  Nondimeno, con nota Prot. 2.10/2706 dd. 9 maggio 2007 il Dirigente del Compartimento Polfer ha comunicato al @@@@@@@ la cessazione dell’erogazione dell’indennità di cui trattasi (cfr. ibidem, doc. 5), “a meno che” le ore trascorse nell’Ufficio del Giudice di Pace “non si riferiscano a giornate in cui” egli avesse “effettuato notifiche o indagini di Polizia Giudiziaria che abbiano comportato effettivamente l’espletamento di un servizio esterno per un periodo non inferiore a tre ore continuative. In questo caso dovrà essere allegata al prospetto mensile una nota indicante la data del servizio esterno e la motivazione”(cfr. ibidem).

  Il @@@@@@@ rimarca e – altresì - documenta che i Colleghi @@@@@@@ e @@@@@@@ seguitano, viceversa, a percepire l’indennità di cui trattasi, attualmente pari ad € 6,00- orarie. (cfr. ibidem, doc. 6).

  1.2. Con decreto n. 2 dd. 4 aprile 2008 emesso dal Presidente f.f. della Sezione I^ del T.A.R. per il Veneto su ricorso depositato in data 31 marzo 2008 è stato ingiunto al Ministero dell’Interno di pagare al ricorrente @@@@@@@ @@@@@@@ “nel termine di 40 (quaranta) giorni decorrenti dalla notifica di copia autentica del ricorso e del presente decreto gli importi di seguito indicati: nr. 9 indennità per servizi esterni effettuate nel mese di aprile 2007 la somma di € 54,00.-; nr.. 21 indennità per servizi esterni effettuate nel mese di maggio 2007 la somma di € 126,00.-; n. 13 indennità per servizi esterni effettuate nel mese di giugno 2007 la somma di € 78,00.-; nr. 20 indennità per servizi esterni effettuate nel mese di luglio 2007 la somma di € 120,00;.- nr. 20 indennità per servizi esterni effettuati nel mese di settembre 2007 la somma di € 120,00; nr. 22 indennità per servizi esterni effettuate nel mese di ottobre 2007 la somma di € 132,00; nr. 21 indennità per servizi esterni effettuate nel mese di novembre 2007 la somma di € 126,00; nr. 12 indennità per servizi esterni effettuate nel mese di dicembre 2007 la somma di € 72,00; n.r.19 indennità per servizi esterni effettuate nel mese di gennaio 2008 la somma di € 114,00; nr. 16 indennità per sevizi esterni effettuate nel mese di febbraio 2008 la somma di € 96,00, e quindi in totale, la somma di € 1038,00, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria della maturazione del credito fino a quella dell’effettivo soddisfo, nonché le spese del presente procedimento liquidate in complessivi € 686,00 di cui € 22,00 per spese, € 244,00 per diritti e € 420,00 per onorari oltre Cpa (2%) e IVA (20%) e successive occorrende, con l'avvertimento che entro il medesimo termine può essere fatta opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c.”.

  2.1. Ha proposto opposizione il Ministero dell’Interno, rilevando innanzitutto che l’ndennità per servizi esterni è stata introdotta dall’art. 12, comma 1, del D.P.R. 5 giugno 1990 n. 147 e .poi ulteriormente disciplinata con D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395 e – da ultimo – con il D.P.R. 254 del 1999 qui segnatamente considerato.

  La difesa del Ministero afferma che prima di quest’ultima modifica l'interpretazione seguita dalla prevalente giurisprudenza era nel senso di riconoscere la spettanza dell’indennità medesima al solo personale che operasse regolarmente in condizioni di particolare disagio, consistenti nell’esposizione agli agenti atmosferici e ai rischi aggiuntivi normalmente connessi alla prestazione del servizio in ambienti esterni e che, pertanto, in tale ottica era stato affermato che il beneficio non competeva qualora il servizio esterno fosse svolto in maniera occasionale o sporadica, ovvero qualora fosse svolto all’esterno sì dell’ufficio di appartenenza, ma presso altri enti o strutture, non venendo in rilievo in tali ipotesi l’esposizione continuativa a particolari fattori di rischio o disagio ambientale (cfr. ex multis: Cons.Stato, Sez.IV, 15 novembre 2004 n. 7419; Cons. Stato, Sez. IV, 30 giugno 2005, n. 358).

  Sempre ad avviso del Ministero, a seguito alla novella introdotta dall'art. 11 del D.P.R. n. 254 del 1999, che avrebbe comunque confermato l'impianto generale dell’istituto sotto il profilo dal punto di vista teleologico, si è espressamente stabilito che il servizio esterno deve considerarsi tale ai fini della concessione del beneficio se svolto sulla base di ordini formali di servizio all’esterno degli uffici o presso enti e strutture di terzi: e, se così è, ad avviso del Ministero medesimo la finalità di questa precisazione consisterebbe proprio nel voler far rientrare tra i beneficiari dell’indennità in questione anche coloro che svolgono il “servizio esterno” non solo all’esterno dei locali dell'Ufficio di appartenenza, ma anche presso uffici di strutture di terzi, volendo pertanto precisare il significato da attribuire alla locuzione “servizio esterno" nel senso da comprendervi anche il servizio svolto anche in ambienti chiusi, pur sempre esterni rispetto all' Ufficio di appartenenza, in quanto ubicati in luoghi diversi.

  Secondo lo stesso Ministero, tuttavia, a fronte di tale precisazione non potrebbe ritenersi corretto e rispettoso della finalità dell’istituto ritenere che laddove un qualunque servizio sia prestato al di fuori del luogo fisico in cui si trova il proprio Comando o Ufficio debba riconoscersi incondizionatamente la spettanza dell’indennità in questione, posto che se è infatti possibile che il servizio esterno sia prestato in altri uffici rispetto a quelli di appartenenza perché si determini il presupposto per percepire l’indennità medesima, dovrebbero comunque al riguardo sussistere degli ulteriori requisiti, quali la doverosità del servizio sulla base di precisi ordini provenienti dall'Ufficio di appartenenza e la presenza di un disagio conseguente alla prestazione del servizio stesso, inteso come condizione di maggiore aggravio rispetto al normale svolgimento del proprio servizio presso l’Ufficio di appartenenza.

  Tale disagio – sempre ad avviso del Ministero - costruirebbe, infatti, ex se la vera ragione della corresponsione di un beneficio economico supplementare: ed, infatti, prima della novella del 1999 un servizio, solo perché prestato in uffici appartenenti a terzi, non avrebbe mai comportato la corresponsione dell’indennità di cui trattasi: proprio per correggere questa presunzione di assenza di particolari disagi laddove il servizio sia – prestato all’interno di uffici (intesi come luoghi chiusi) si è quindi voluto affermare che tale disagio e il maggior aggravio nelle condizioni di prestazione del servizio possono sussistere anche se l’attività non è svolta in un ambiente esterno.

  Secondo il Ministero il caso del @@@@@@@ evidenzierebbe – di per sé – delle peculiarità che dovrebbero formare oggetto di attento esame.

  In tal senso, il Ministero medesimo evidenzia che a seguito dell’introduzione della competenza penale del Giudice di Pace, il Procuratore della Repubblica aggiunto di @@@@@@@ ha promosso una serie di incontri con le Forze di Polizia presenti sul territorio, finalizzati all’istituzione di un’Agenzia di raccordo, a composizione interforze, presso la Procura medesima deputata a sovvenire alle esigenze di tale nuova competenza del Giudice di Pace.

  In particolare, alla Polizia di Stato è stata chiesta la partecipazione nel numero di tre unità, una delle quali tratta – per l’appunto – dal locale Compartimento di Polizia Ferroviaria.

  Tra gli aspiranti a tale incarico. che avevano presentato istanza in tal senso, il Compartimento ha scelto l’Ispettore @@@@@@@, il quale dal 10 gennaio 2002 è stato quindi aggregato presso la Procura della Repubblica di @@@@@@@, Ufficio del Giudice di Pace.

  Il Ministero rimarca che se è pur vero che formalmente l'Ispettore @@@@@@@ dipende ancora dal suo Ufficio di provenienza, è altrettanto vero che il Compartimento della Polizia Ferroviaria di @@@@@@@ non avrebbe avuto più alcun contatto lavorativo con l’Ispettore medesimo, il quale si limiterebbe in tal senso a far pervenire periodicamente la programmazione dei propri di servizio, peraltro non più disposti dal Compartimento anzidetto ma nell’ambito dell’organizzazione dell’Agenzia del Giudice di Pace e, in quanto tali, sottoscritti dal Procuratore Aggiunto della Repubblica di @@@@@@@.

  Il Ministero rimarca – altresì – che il @@@@@@@, oltre a non ricevere ordini formali di servizio dal suo Ufficio di appartenenza, è stato aggregato all’Agenzia anzidetta su sua richiesta presentata per iscritto, svolgendo ivi un’attività addirittura meno dispendiosa rispetto a quella originaria proprio in quanto non più tenuto ad essere in servizio anche una notte ogni cinque giorni, ma svolgendo – ora – un servizio articolato sulla “settimana corta” e –quindi – senza più essere impegnato nei fine settimana.

  Il Ministero a questo punto afferma che se la finalità dell’indennità in questione risiede - dunque - nell’esigenza di remunerare un impegno che presenta un tasso di onerosità superiore rispetto al servizio “ordinario” che viene richiesto al personale che sia assegnato al servizio esterno sulla base di ordini formali di servizio, nel caso in esame, laddove venisse concessa tale indennità, si compierebbe una forzatura della ratio della disposizione normativa basandosi esclusivamente sul mero dato formale dello svolgimento di un servizio in locali diversi da quelli dell'Ufficio di appartenenza.

  2.2. Il Ministero si oppone, peraltro, anche alla parte del decreto ingiuntivo con cui illegittimamente si disporrebbe a favore del @@@@@@@ il cumulo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria del credito.

  In tal senso, l’Amministrazione opponente afferma che, a’ sensi dell’art. 22, comma 6, della L. 23 dicembre 1994 n. 724, anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994 spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza, si applica la disposizione dell’art. 16 comma 6 della L. 30 dicembre 1991 n. 412, secondo cui l’importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito.

  Da ciò, pertanto, conseguirebbe l’impossibilità di cumulare gli interessi legali con la rivalutazione monetaria, così come invece risulterebbe dal decreto ingiuntivo opposto.

  3. Alla pubblica udienza del 20 novembre 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione.

  3.1. Tutto ciò premesso, il ricorso in opposizione va respinto per quanto attiene alla  contestazione del Ministero dell’Interno in ordine alla sussistenza del credito azionato dal @@@@@@@.

  3.2. La giurisprudenza ormai costante di questo T.A.R., puntualmente confermata dal giudice di appello (il quale, a sua volta, ha parimenti confermato analoghe sentenze rese su omologhe fattispecie da altri T.A.R.), ha sistematicamente riconosciuto il diritto di percepire l’indennità per i servizi esterni nelle medesime circostanze nelle quali si trova il @@@@@@@, ossia la prestazione del servizio presso un’amministrazione diversa da quella si appartenenza, presso la quale non è funzionante alcun ufficio della Polizia di Stato, con l’osservanza di formali ordini di servizio disposti dagli uffici di appartenenza (cfr., ad es., T.A.R. Veneto, Sez. I, 18 agosto 2004 n. 2801 puntualmente confermata da Cons. Stato, Sez. IV, 7 giugno 2007 n. 2944).

  Nel caso di specie non sussiste presso il Giudice di Pace alcun Ufficio della Polizia di Stato formalmente istituito ma un’informe “agenzia di raccordo” tra le forze di Polizia ivi operanti, l’Ufficio del Giudice di Pace è amministrazione diversa da quella della Polizia di Stato e il servizio del @@@@@@@ è stato ivi disposto dalla Direzione Compartimentale Polfer di @@@@@@@, nel cui organico è inserito lo stesso @@@@@@@.

  Né trova rispondenza nell’attuale normativa in materia l’assunto del Dirigente della Polfer di @@@@@@@ contenuto nel provvedimento con il quale è stata disposta nei confronti del @@@@@@@ la cessazione della corresponsione dell’indennità di cui trattasi, ossia che “il servizio reso dal personale della Polizia di Stato per un congruo periodo di tempo in una struttura di terzi non dà titolo al compenso” di cui trattasi “poiché, in tal caso, si configura l’ipotesi della “sede ordinaria di servizio” che, come illustrato nella circolare 20 dicembre 1999 non fa sorgere il diritto alla corresponsione dell’indennità di servizio”.

  Quanto affermato dal Dirigente – e acriticamente condiviso con il provvedimento ministeriale qui impugnato – non solo non trova rispondenza nella circolare anzidetta – la quale, semmai, aveva posto l’accento sull’effetto innegabilmente ampliativo degli aventi titolo all’indennità in questione determinato dall’art. 11 del D.P.R. 254 del 1999 (cfr. doc. 1 di parte ricorrente) – ma risulta anche puntualmente smentito dall’anzidetta giurisprudenza, secondo la quale – infatti – “al fine per cui è causa è irrilevante che l’aggregazione sia temporanea o discontinua ovvero continuativa, giacché la normativa non stabilisce, quale condizione per riconoscere l’indennità in parola, la non continuità o la saltuarietà della attività svolta presso struttura terza, e neppure prevede una distinzione temporale in virtù della quale, una volta superato un certo periodo, l’aggregazione si trasforma in assegnazione definitiva o, comunque, viene meno il diritto del dipendente di conseguire l’indennità in parola;” (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 18 luglio 2003 n. 3812), dovendosi semmai compensare in tal senso chi svolge il proprio servizio all’esterno dell’Ufficio o presso amministrazione diversa da quella di appartenenza per un periodo che si protrae anche per anni (cfr. al riguardo Cons. Stato, Sez. IV, 22 giugno 2004 n. 4489).

  Il Collegio non sottace che la disciplina attualmente in vigore determina evidenti distorsioni nel “sistema”, essendo innegabile – proprio avendo riguardo al caso del @@@@@@@, peraltro sostanzialmente speculare a quello di altro dipendente della Polizia di Stato deciso con l’anzidetta sentenza n. 2801 del 2004 resa da questa stessa Sezione e confermata con la parimenti citata decisione di Cons. Stato, Sez. IV, n. 2944 del 2007 – che l’attuale servizio reso dall’interessato risulta maggiormente remunerato rispetto a quello, innegabilmente più gravoso, spettante al personale in servizio presso la Polfer: ma tale stato di cose non può essere per certo risolto medianti impraticabili interpretazioni che configgerebbero con l’inequivoco dato letterale delle disposizioni attualmente in vigore, bensì soltanto mediante una riconsiderazione del problema nella competente sede normativa.

  4. Va accolta, viceversa, l’opposizione del Ministero dell’Interno per quanto attiene al criterio di computo degli interessi e della rivalutazione monetaria, anche se – per il vero – l’opposto decreto ingiuntivo non reca, di per sé, statuizioni in ordine al cumulo di tali componenti del diritto accertato a favore del @@@@@@@.

  Comunque sia, ed al fine di evitare qualsivoglia incertezza al riguardo, va quindi precisato che gli interessi legali devono essere corrisposti al @@@@@@@ nella misura pro tempore vigente a’ sensi dell’art. 22, comma 36, della L. 23 dicembre 1994 n. 724 sino al soddisfo del credito, che gli interessi medesimi devono essere computati sulla somma nominale secondo i tassi in vigore alle rispettive scadenze mensili, che su quanto dovuto a tutolo di interessi non devono essere computati gli ulteriori interessi e la rivalutazione monetaria, stante il divieto di anatocismo di cui all’art. 1283 c.c. (cfr., ad es., T.A.R. Lazio, Sez. I-bis, 29 gennaio 2001 n. 503 e T.A.R. Veneto, Sez. I, 9 giugno 2006 n. 1712) e posto che a nulla rileva l’assimilabilità di tali componenti del credito ai crediti di valore sotto il profilo della loro valutabilità.

  Infatti, indipendentemente dalla diversa funzione della rivalutazione monetaria nelle due ipotesi del risarcimento del danno e della determinazione dell'equivalente monetario, dalla disciplina del danno da ritardato adempimento dell'obbligazione non è deducibile un principio di rivalutazione degli interessi neppure in riferimento ai debiti di valore (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 22 maggio 2003 n. 2780).

  5. Le spese e gli onorari del giudizio possono essere integralmente compensati tra le parti.

P.Q.M.

  Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione in epigrafe, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.

  Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

  Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

  Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 20 novembre 2008.

 -
 

  Il Segretario 
 

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione 
 
 
 
 
 
 

T.A.R. Veneto – I Sezione                                                n.r.g. 593/08