REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 713 del
2008, proposto da: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,
rappresentato e difeso dall'avv. @@@@@@@, .
contro Ministero dell'Interno - Roma, Questore
di Taranto , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale,
domiciliata per legge in Lecce , ----; per l'annullamento previa sospensione
dell'efficacia, - del provvedimento n. 1725 dell’11.03.2008, successivamente
comunicato, della Questura di Taranto, Ufficio Amministrativo-contabile, con
il quale si rigetta la richiesta di monetizzazione del congedo ordinario
maturato dal ricorrente dall’anno 2006 all’anno 2007 e dallo stesso non
fruito, in quanto posto in aspettativa per malattia; - della nota n.
333-G/Z.4 del 3.11.2000 del Ministero dell’Interno, Dipartimento della
Pubblica Sicurezza , Direzione Centrale del Personale; di tutti gli atti
connessi, pregressi e consequenziali, nonché; per l’accertamento del diritto
del ricorrente alla monetizzazione del congedo ordinario maturato dall’anno
2006 all’anno 2007 non fruito in quanto in aspettativa per malattia, oltre
gli interessi legali e la rivalutazione monetari, nonché per la condanna
dell’Amministrazione al pagamento delle relative somme, con rivalutazione
monetaria e interessi sulle somme rivalutate. Visto il ricorso con i
relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero
dell'Interno - Roma; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questore di
Taranto; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21/05/2009 la dott.ssa ---- e
uditi per le parti l’avv. Prete, in sostituzione dell’avv. -----Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente ha ricoperto la qualifica di
Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, già in servizio presso la
Questura di Taranto , Ufficio DIGOS, dispensato dal servizio per fisica
inabilità riconosciutagli dalla C.M.O. di Bari e collocato in congedo
permanente con decreto del Ministero dell’Interno n. 333-D/50497/DIS,
decorrente a tutti gli effetti dall’8.01.2007. Con istanza del 7.03.2008,
presentata al Questore di Taranto, il ricorrente ha chiesto la
monetizzazione di 45 (quarantacinque) giorni di congedo ordinario maturato e
non fruito nell’anno 2006, di cui al d.P.R. n. 395/’95, art. 14, integrato
dal d.P.R. n. 254/’99, art. 18, nonché la monetizzazione dei 4 (quattro)
giorni previsti, in aggiunta ai periodi di congedo, nell’art. 1 della l. n.
937/’77 (attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni), per le stesse motivazioni.
Il giorno 21.03.2008 il ricorrente riceveva la
notifica del provvedimento n. 1725, emesso dalla Questura di Taranto ,
Ufficio Amministrativo-contabile, in data 11.03.2008, con il quale veniva
rigettata la richiesta di monetizzazione avanzata dal ricorrente. Tale
provvedimento è stato impugnato con il presente giudizio.
DIRITTO
Con duplice ed articolato motivo il ricorrente
lamenta la violazione e falsa applicazione di legge, in particolare
dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2109 c.c., nonché la violazione e falsa
applicazione dell’art. 18 del d.P.R. n. 254/’99.
Entrambi i motivi che, per connessione logica,
possono essere trattati congiuntamente, sono fondati.
In particolare, per quanto concerne il quadro
normativo di riferimento, le norme delle quali si deduce la violazione,
relativamente all’irrinunciabile periodo di riposo del prestatore di lavoro,
sono da ritenersi integrate, per i dipendenti con rapporto di diritto
pubblico e, nello specifico, per le Forze di Polizia ad ordinamento civile,
dal T.U. degli impiegati civili dello Stato n. 3/’57 e dalla contrattazione
collettiva di settore. L’art. 14 d.P.R. 395/’95 prevede, in primo luogo, che
“il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per
infermità anche se tale assenza si sia protratta per l’intero anno solare”
(comma 11) e ammette, all’atto di cessazione del rapporto, il pagamento del
congedo ordinario non fruito per motivate esigenze di servizio (comma 14);
L’art. 18 del successivo d.P.R. 254/99, applicabile al caso in esame,
estende il pagamento sostitutivo del congedo ordinario maturato e non
fruito, tra gli altri, ai casi di “cessazione dal servizio per infermità o
per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in
aspettativa per infermità”. Infine, e quale mera norma di chiusura del
sistema, che conferma la coerenza del quadro normativo sopra delineato,
l’art. 68, comma 7, del d.P.R. 3/1957 dispone, per il personale assente per
malattia dipendente da causa di servizio, la permanenza, “per tutto il
periodo dell’aspettativa, del diritto a tutti gli assegni, escluse le
indennità per prestazioni di lavoro straordinario”.
Dal combinato disposto della normativa sopra
richiamata la recente giurisprudenza , dalla quale questo Collegio non ha
motivo di discostarsi, argomenta che il mancato godimento delle ferie non
imputabile all'interessato non precluda l'insorgenza del diritto alla
percezione dell'emolumento sostitutivo, in quanto il diritto al congedo
ordinario (indisponibile, irrinunciabile e indegradabile da parte del datore
di lavoro, anche se pubblico), maturabile pure nel periodo di aspettativa
per infermità, include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo,
ove tali ferie non vengano fruite. In sostanza, nei casi in cui il
lavoratore si trovi nell'assoluta impossibilità di godere del periodo di
ferie (come nel caso oggetto del presente giudizio, in cui alla malattia è
seguita la dispensa dal servizio), un eventuale divieto di monetizzazione
(disposto a garanzia del lavoratore) si ritorcerebbe contro lo stesso
dipendente, impedendogli di ottenere, a titolo sostitutivo, il pagamento
delle ferie non godute (Consiglio Stato , sez. VI, 23 luglio 2008 , n.
3637).
Ciò implica che, nel caso di aspettativa per
infermità, diritto al congedo ordinario e compenso sostitutivo costituiscano
due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, per cui al primo,
in ogni caso, si dovrà sostituire il secondo. L'uno è, in effetti, un
diritto incondizionatamente protetto dalla norma costituzionale, salvo che
non ne sia imputabile al dipendente il mancato godimento (art. 36 Cost.);
l'altro spetta nei limiti in cui è normativamente riconosciuto, traducendosi
in un onere ulteriore per l'Amministrazione (Consiglio Stato, sez. VI, 21
aprile 2008 , n. 1765 e Consiglio Stato, sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3636),
nel caso di specie, ex art. 18 del d.P.R. n. 254 del 1999. Per quanto
concerne la richiesta di monetizzazione dei quattro giorni previsti in
aggiunta dall’art. 1, della l. 937/77, in quanto, parimenti il ricorrente,
nel periodo di maturazione, era in aspettativa per malattia, anch’essa è da
ritenersi fondata. Se è vero che i giorni aggiuntivi ex legge n. 937/97,
secondo quanto disposto dall’ultimo comma dell’art.1 medesima legge, sono
monetizzabili se non fruiti per motivate esigenze di servizio è altrettanto
vero che, per motivi di coerenza logica con il sistema, tale ultima norma
vada interpretata estensivamente, alla luce della nuova formulazione
contenuta nell’art. 18 del d.P.R n. 254/1999, che estende l’originaria
limitazione, circoscritta all’impossibilità di fruizione per esigenze di
servizio, alle altre ipotesi ivi indicate.
Quanto allo specifico aspetto della mancata
richiesta del ricorrente di godimento delle ferie maturate, è
sufficientemente esplicativo il riferimento alla circostanza che il
ricorrente, in quanto in aspettativa per infermità per più di un anno, dal
3.11.2005 al 8.01.2007, fino cioè all’intervenuta dispensa, non sarebbe
stato in grado di poterne fruire.
Sulla base delle sovra esposte considerazioni il
ricorso merita accoglimento. Ricorrono valide ragioni per ritenere
compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Puglia - Lecce - sezione terza accoglie il ricorso indicato in epigrafe.
Spese Compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa. Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno
21/05/2009 con l'intervento dei Magistrati: -