REPVBBLICA  ITALIANA

  IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

N. 

Reg. Sent.

Anno

N.

Reg. Gen.

Anno

                                    PER IL LAZIO, SEZ. II

ha pronunciato la seguente

                                              S E N T E N Z A  

sul ricorso n. 1460/2007, proposto dal sig. ...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD..., rappresentato e difeso dagli avvocati ...OMISSISVLD... FLACCAVENTO ed Elisabetta SEGHI ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Fabio Massimo n. 107, presso lo studio dell’avv. LOBUONO TAJANI; 

                                                    CONTRO

il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del sig. Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici si domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;                                           

                                       PER    L’ANNULLAMENTO

della nota prot. n. 73669 del 4 ottobre 2006, con cui il Ministero intimato ha annullato e concluso la procedura di transito del ricorrente, a’sensi della l. 28 luglio 1999 n. 266, nelle aree funzionali del personale ministeriale.

   Visto il ricorso con i relativi allegati;

   Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;

   Visti gli atti tutti della causa;

   Relatore all’udienza camerale del 18 aprile 2007 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti, solo gli avvocati PAOLETTI e LOBUONO (per delega dell’avv. FIACCAVENTO);

   Ritenuto in fatto che il sig. ...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD..., finanziere in s.p.e. della Guardia di finanza, dichiara d’esser stato sottoposto, in data 9 marzo 2005 e su richiesta del Comando Nucleo regionale del Corpo di Firenze, a visita medica presso il Centro militare di Medicina legale di Firenze, in esito alla quale egli fu dichiarato permanentemente inidoneo ed in modo assoluto ai compiti d’istituto presso il Corpo ed al servizio militare, nonché idoneo al transito nei corrispettivi ruoli civili del Ministero dell’economia e delle finanze;

   Rilevato che il sig. ...OMISSISVLD... rende altresì noto d’aver inoltrato a detto Ministero, in data 11 marzo 2005, un’istanza per il proprio transito nei ruoli del personale civile dipendente da quest’ultimo, a’sensi dell’art. 14, c. 5 della l. 28 luglio 1999 n. 266;

   Rilevato altresì che, dopo aver acquisita l’indicazione del sig. ...OMISSISVLD... circa le sedi di servizio a lui gradite, il predetto Ministero, con nota prot. n. 90892 del 21 ottobre 2005, lo informò, in una con il Comando generale della GDF, dell’imminente predisposizione del provvedimento d'assunzione presso la sede di Padova;

   Rilevato inoltre che, con nota prot. n. 24433 del 20 marzo 2006, il predetto Ministero informò il sig. ...OMISSISVLD... della sospensione della procedura di transito in relazione alla di lui sottoposizione a procedimento disciplinare, di cui agli addebiti formalmente contestatigli dal Corpo con nota prot. n. 8373/P del 1° giugno 2004; 

   Rilevato ancora che, con nota prot. n. 73669 del 4 ottobre 2006, il predetto Ministero ha annullato e concluso la procedura di transito del medesimo sig. ...OMISSISVLD... ex l. 266/1999, in relazione all’irrogazione a suo carico, da parte del Comando generale della GDF, della sanzione della perdita del grado per rimozione;

   Rilevato quindi il sig. ...OMISSISVLD... ha adito questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, avverso siffatta statuizione, all’uopo deducendo in punto di diritto: A) – la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, c. 2 e 20 della l. 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 3, c. 2 del DM 18 aprile 2002 (recante le disposizioni procedurali per il transito del personale della GDF, non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, nelle aree funzionali del personale di detto Ministero); B) – la violazione e falsa applicazione  dell'art. 14, c. 5 della l. 266/1999 e degli artt. 15, 26 e 41 della l. 3 agosto 1961 n. 833 e dell’eccesso di potere sotto vari profili);

   Considerato in diritto che, all’odierna udienza camerale, su conforme richiesta delle parti e sussistendo nella specie i requisiti di cui all’art. 21, X c. della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio a’sensi del successivo art. 26, commi IV e V;

   Considerato al riguardo e per un miglior inquadramento della fattispecie che, stante il termine di 150 giorni entro cui l’art. 3, c. 2 del DM 18 aprile 2002 impone al Ministero di pronunciarsi sull’istanza di transito —il quale non decorre se non dal momento in cui la P.A. procedente riceve l’idonea documentazione ove l’istanza stessa sia carente sul punto—, siffatto pronunciamento deve assumere la veste d’una statuizione espressa, positiva o negativa, sulla vicenda e non può limitarsi ad una mera comunicazione interlocutoria o d’attesa del provvedimento (come, nella specie, fu la citata nota ministeriale n. 90892/2005), che, come si vede, non è opponibile alla formazione del silenzio-assenso previsto dalla predetta norma regolamentare;

   Considerato nondimeno che, essendo il ricorrente già sottoposto a procedimento disciplinare ben prima che intervenisse ogni valutazione sulla sua idoneità ai compiti d'istituto presso la GDF ed al SMI, la sanzione della perdita del grado per rimozione, irrogatagli dal Comando generale della GDF il 24 luglio 2006 e con decorrenza dal 10 marzo 2005, ha determinato l’irreversibile modificazione della causa di cessazione del medesimo sig. ...OMISSISVLD... dal servizio;

   Considerato di conseguenza che tale mutamento, inerendo non ad uno stato di fatto, bensì alla diversa qualificazione giuridica, ha escluso in radice il presupposto per il legittimo transito del ricorrente nei ruoli ministeriali e, di conseguenza, l’inapplicabilità nei suoi riguardi della procedura di transito ex art. 14, c. 5 della l. 266/1999, concretando così un caso d’illegittimità ex tunc rettamente sanzionata dal Ministero stesso con l'impugnato annullamento, non essendo certo invocabile, a differenza di ciò che opina il ricorrente, la revoca ex art. 21-quinquies della l. 241/1990;

   Considerato altresì che la (come s’è visto, illegittima) formazione del silenzio-assenso ex art. 3, c. 2 del DM 18 aprile 2002 non è opponibile a tal annullamento, che s’appalesa rituale sotto il profilo della correttezza sia procedimentale (vista la citata nota ministeriale n. 24433/2006 con cui il sig. ...OMISSISVLD... è stato informato della sospensione del transito per pendenza del procedimento disciplinare), sia sostanziale, in base al principio sancito dall’art. 20, c. 1, II per. (vecchio testo) della l. 241/1990;

   Considerato peraltro che è inapplicabile nella fattispecie, introdotta dall’istanza attorea proposta l’11 marzo 2005, il testo del medesimo art. 20 come novellato dall'art. 3, c. 6-ter del DL 14 marzo 2005 n. 35 (convertito, con modificazioni, dalla l. 14 maggio 2005 n. 80), in virtù di quanto disposto dal successivo c. 6-sexies, che ne consente l’applicazione soltanto alle domande presentate dal 15 maggio 2005 (data d’entrata in vigore della l. 80/2005) in poi;

   Considerato altresì che, sebbene al Ministero intimato non residuino potestà discrezionali in ordine all’inserimento del personale transitato in virtù dell’art. 14, c. 5 della l. 266/1999, ciò non esclude la valutazione dell’ esistenza e della legittimità del relativo presupposto, anche dopo la formazione del predetto silenzio-assenso;

   Considerato inoltre che, per quanto il giudizio d’idoneità al transito del personale delle forze armate (compresi, tra gli altri, pure gli appartenenti al Corpo della GDF) giudicato non idoneo al SMI per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio spetti in via esclusiva alla Commissione medica ospedaliera militare (cfr. sul punto, Cons. St., IV, 15 giugno 2004 n. 3904), tale valutazione si limita al mero aspetto tecnico della vicenda e non è certo opponibile ad ogni altra, legittima ed autonoma causa di cessazione dal servizio stesso che eventualmente si verifichi in capo al soggetto interessato;

   Considerato, infine e quanto alle spese del presente giudizio, che giusti motivi ne suggeriscono l’integrale compensazione tra tutte le parti.

PQM

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. 2°, respinge il ricorso n. 1460/2007 in epigrafe.

   Spese compensate.

   Ordina all'Autorità amministrativa d’eseguire la presente sentenza.

   Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 18 aprile 2007, con l’intervento dei sigg. Magistrati:

Domenico LA MEDICA, PRESIDENTE,

Silvestro Maria RUSSO, CONSIGLIERE, ESTENSORE,

Anna BOTTIGLIERI, PRIMO REFERENDARIO.

           IL  PRESIDENTE                                                                                           L’ESTENSORE


 
 

                                              


 

R.n. 1460/2007