REPUBBLICA  ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Roma (Sezione 1^ter) ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 6014/08 proposto da @@@@@@@ @@@@@@@, rappresentato e difeso dall’ avv.to -

contro

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., n.c.;

per l’ingiunzione

dal pagamento della somma di euro 3292,48 (tremiladuecentonovantadue/quarantotto) a titolo di compenso sostitutivo di congedo ordinario non fruito.

   Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto il decreto ingiuntivo n. 10/08 in data 15 luglio 2008;

Visto il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo presentato dal Ministero dell’Interno;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 12.2.2009 il Consigliere -

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato in data 28 aprile 2008 il sig. @@@@@@@ @@@@@@@ già appartenente alla Polizia di Stato, attualmente in quiescenza, ha chiesto che venisse ingiunto al Ministero dell’Interno il pagamento della somma complessiva di euro 3292, 48 (tremiladuecentonovantadue/quarantotto) a titolo di compenso sostitutivo del congedo ordinario non fruito, per effetto del suo collocamento in aspettativa con successiva dispensa dal servizio. 
 

Il ricorrente ha sostenuto che il riconoscimento del diritto alle ferie anche durante il periodo di aspettativa, in base ai principi desumibili dall’art.36 Cost., comporta l’obbligo per l’Amministrazione di consentire al dipendente di poterlo  esercitare una volta guarito e rientrato in servizio, ovvero, in caso di dispensa dal servizio, di corrispondergli un compenso sostitutivo.

In accoglimento della domanda è stato emesso il decreto ingiuntivo n.10/08 in data 15 luglio 2008.

Con ricorso in opposizione notificato il 22.10.2008 il Ministero dell’Interno ha sostenuto l’infondatezza delle pretese del ricorrente, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.

DIRITTO

La questione sottoposta all’esame del Collegio dall’Amministrazione dell’Interno con l’opposizione al decreto ingiuntivo in epigrafe attiene alla spettanza o meno del diritto del personale della Polizia di Stato collocato in aspettativa per malattia e successivamente dispensato dal servizio alla corresponsione del compenso sostitutivo del congedo ordinario maturato durante il periodo di aspettativa e non fruito.

Al riguardo la Sezione si è più volte pronunciata in senso affermativo, con sentenze che sono state riformate dal Consiglio di Stato (cfr. Sez. IV, 27.12.2004, n.8245 e n.8246; 27.4.2005, n.1956 e n. 1957; 30.5.2005 n.2279 e n. 2283; Sez. VI, 19.2.2007, n.816; nello stesso senso anche Sez. VI, 29.3.2007, n. 1475).

Il contrario indirizzo del giudice di appello non si è, tuttavia, consolidato, essendo stato di recente disatteso da altre pronunce, che hanno affermato la spettanza del diritto in questione (Sez. IV, 7.6.2005, n. 2964; Sez. VI, 21.4.2008, n.1765; 23.7.2008, n.3636 e n.3637; 26.1.2009, n.339).

In presenza di tali oscillazioni giurisprudenziali si rende necessario un completo riesame della questione controversa.

Appare condivisibile il prevalente orientamento secondo il quale, essendo il diritto alle ferie finalizzato non soltanto a permettere al lavoratore il reintegro delle proprie energie psico-fisiche ma anche a consentirgli lo svolgimento di attività di carattere personale, familiare e sociale, il collocamento in aspettativa per infermità, - e quindi per fatto a lui non imputabile, oltre ad impedire il godimento delle ferie già maturate (cfr. Corte Cost., 30.11.1987, n. 616, relativa all’ipotesi di malattia insorta durante il periodo di fruizione delle ferie, che ne sospende il decorso), non preclude la maturazione del diritto al congedo ordinario (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 26.5.1999, n. 670).

Non altrettanto convincente è l’ulteriore assunto secondo il quale “se la non imputabilità all’interessato del mancato svolgimento dell’attività di servizio è alla base del computo dei giorni di congedo ordinario, la non riconducibilità a causa imputabile al datore di lavoro del mancato godimento delle ferie maturate non impedirà di percepire il compenso sostitutivo… (così Cons. Stato, Sez. VI,  sentt.  citt. n.1765 del 2008, n. 3636 e n. 3673 del 2008; n. 339 del 2009).

Invero le stesse sentenze ora citate, pur argomentando tale principio sul presupposto che “nel caso di aspettativa per infermità, diritto al congedo ordinario e compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica per cui al primo in ogni caso si dovrà sostituire il secondo “;  precisano, distinguendo, che “l’uno è, in effetti, un diritto incondizionatamente protetto dalla norma costituzionale, salvo che non sia imputabile al dipendente il mancato godimento (art. 36 Cost.), l’altro spetta nei limiti in cui è normativamente riconosciuto, traducendosi in un onere ulteriore per l’Amministrazione”.

Tali limiti sono certamente compatibili, ad avviso del Collegio, con la garanzia costituzionale di cui all’art.36, che tutela il diritto del lavoratore alle ferie ed il suo irrinunciabile esercizio ma nulla prevede in ordine al compenso sostitutivo.

Venendo, quindi, all’esame della normativa in concreto applicabile al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, l’art.14 del D.P.R. 31.7.1995, n. 395, dopo aver affermato, all’art.14, comma 7, il principio che “il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile” e, al comma 11, che esso “non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l’intero anno solare”, ha previsto, al comma 14, la monetizzazione delle ferie non godute, in deroga al predetto principio generale, nell’ipotesi  in cui all’atto della cessazione del rapporto di lavoro “il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio”.

La deroga è stata poi ampliata dall’art.18, comma 1, del D.P.R. 16.3.1999, n.254, che ha consentito la monetizzazione  anche nel caso in cui il congedo ordinario “non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità” e, quindi, anche per cause diverse dalle esigenze di servizio.

In sede applicativa, le circolari ministeriali 18.11.1999 e 3.5.2002 hanno precisato che il congedo ordinario monetizzabile è solo quello maturato, e non fruito, prima del verificarsi degli eventi previsti dalla disposizione da ultimo citata (decesso, cessazione dal servizio per infermità, collocamento in aspettativa per infermità e successiva dispensa dal servizio), restando esclusa la monetizzazione per il congedo maturato durante il periodo di aspettativa.

Tale distinzione, pur non esplicitamente prevista dal cit. art. 18 D.P.R. n.254 del 1999, appare il Collegio condivisibile, derivando, da una interpretazione della disposizione, conforme ai principi generali in materia, desumibili dalla più recente giurisprudenza.

E’ stato, infatti, precisato che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute per causa non imputabile alla volontà del lavoratore, è correlato con la retribuibilità delle prestazioni lavorative, dalla quale consegue l’obbligo del datore di lavoro, anche pubblico, di compensare il dipendente per le prestazioni effettivamente rese, per esigenze di servizio, in luogo della fruizione delle ferie, e quindi non dovute. Sarebbe, infatti, illogico ed ingiusto far derivare dalla violazione del principio costituzionale della indispensabilità delle ferie, imputabile al datore di lavoro, il venir meno del diritto del dipendente al corrispettivo di una prestazione comunque effettuata (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10.7.2000, n. 3847; 3.3.2001, n. 1230; 21.10.2003, n.6533; Sez. VI, 14.6.2004, n. 3850).

Si è posto così in evidenza che il compenso in questione ha natura sostanzialmente retributiva, configurandosi come l’equivalente pecuniario di effettive prestazioni lavorative eccedenti quelle dovute.

Pertanto, come si è di recente espresso il Consiglio di Stato in sede consultiva, “la circostanza che, in pendenza di un’aspettativa per infermità, il pubblico dipendente maturi di diritto le ferie spettategli per contratto, non è di per sé sufficiente a fondare la pretesa alla monetizzazione delle ferie” in tal modo maturate e non fruite.

L’erogazione del compenso sostitutivo richiede, oltre al riconoscimento del diritto alla maturazione delle ferie, un ulteriore presupposto logico-giuridico, e cioè l’effettivo espletamento di un’attività lavorativa in cambio delle quale, ai sensi dell’art.36 Cost. e, nel caso in esame, dell’art.18 D.P.R. n.254 del 1998, la P.A. eroga una prestazione di natura retributiva caratterizzata dalla corrispettività “(Sez. I, parere 21.11.2007, n.3655/2007).

Per le suesposte considerazioni, poiché la pretesa del ricorrente attiene al compenso sostitutivo delle ferie maturate e non godute nel periodo di aspettativa per infermità, che ha preceduto la dispensa dal servizio, il ricorso in opposizione del Ministero dell’Interno va accolto, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.10/08 del 15 luglio 2008.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, (Sez. I ter) accoglie il ricorso in opposizione proposto dal Ministero dell’Interno e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 10/08 del 15 luglio 2008.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 12 febbraio 2009, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:-
 

/lr

Ric. n.  
 

Reg. dec.  
 

Anno 2008