N.   Reg. Sent.
REPUBBLICA    ITALIANA N.   Reg.Ric.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Roma Sez. I ter  
 

ha pronunciato la seguente

 
 

     SENTENZA

sul ricorso (n. 4024/2006) proposto da @@@@@@@ @@@@@@@, rappresentata e difesa dall’avvocato -

     contro

- il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ope legis, dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

                  PER L’ANNULLAMENTO

   Visto il ricorso con i relativi allegati.

   Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione ministeriale.

Viste le memorie, depositate dalle parti in causa, a sostegno delle rispettive difese.

Visti gli atti tutti della causa.

Uditi i difensori presenti delle parti in causa come da verbale d’udienza.

Relatore, alla udienza pubblica del 23.10.2008, il dott. -

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

                      FATTO E DIRITTO

1. Con atto (n. 4024/2006), la sig.ra @@@@@@@ @@@@@@@, ispettore capo della Polizia di Stato all’epoca dei fatti in servizio presso la Questura di @@@@@@@, ha adito l’intestato Tribunale per l’annullamento del provvedimento in epigrafe indicato.

2. Espone che in data 19.7.2002 le sono state diagnosticate una periartrite alla spalla destra ed una lombosciatalgia acuta con previsione di prognosi pari a trenta giorni, e di aver provveduto a comunicare detto stato al centralino della Questura di @@@@@@@.

Afferma di essere stata sottoposta a visita medica su istanza dell’Amministrazione di appartenenza e di essere stata sottoposta successivamente a visita collegiale in data 26.7.2002, all’esito della quale è stata giudicata temporaneamente non idonea al servizio per n. 20 giorni (fino al 15 agosto 2002).

Espone di aver al termine del predetto periodo di prognosi inviato all’Amministrazione ulteriori certificati medici attestanti  la sussistenza delle predette patologie e di non essere rientrata in servizio né di esser stata sottoposta nuovamente a visita collegiale né a visita di controllo domiciliare da parte del dirigente sanitario della Questura di @@@@@@@ alla scadenza della precedente prognosi di n. 20 giorni, nonostante la richiesta in tal senso da parte del Questore in data 22.9.2002..

Riferisce di essere stata convocata per una visita medica ambulatoriale da parte del dirigente sanitario, richiesta dall’Amministrazione di appartenenza per il giorno 27.9.2002, di non averla effettuata in quanto impossibilitata per malattia, peraltro debitamente comunicata all’ufficio del personale, e di essersi rifiutata di sottoporsi ad ulteriore visita medica di controllo domiciliare fissata per il 12.10.2002.

Afferma, infine, di aver continuato a recapitare presso l’Amministrazione apposita certificazione medica attestante la sua indisponibilità a prestare servizio sino al 10.12.2002 e di essere stata giudicata idonea dalla commissione medico ospedaliera in data 11.12.2002.

Con il provvedimento oggetto della presente impugnativa il Ministero dell’interno ha considerato la ricorrente assente ingiustificata dal servizio dal 28 agosto 2002 all’8 dicembre 2002 con conseguenze in termini di effetti giuridici ed economici ai fini della progressione in carriera.

3. Avverso detto provvedimento la sig.ra @@@@@@@ ha dedotto le seguenti censure:

a) Violazione degli artt. 61, commi 1 e 2 e 62 commi 1 e 2 del D.P.R. n. 782 del 1985; violazione dell’art. 52 del D.P.R. n. 335 del 1982 in combinato disposto con l’art. 68 del D.P.R. n. 3 del 1957, degli artt. 32, commi 1 e 2 e 34, comma 1 del D.P.R. n. 686 del 1957; eccesso di potere sotto differenti profili.

b) Violazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge n. 241 del 1990.

c) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione ministeriale.

5. Il ricorso è infondato e, di conseguenza, va respinto.

6. Con un primo ed articolato motivo di ricorso la ricorrente contesta la ritenuta non idoneità della certificazione medica dalla medesima presentata all’Amministrazione di appartenenza per mancanza in calce del timbro del medico della Polizia di Stato, non trattandosi, secondo la prospettazione attorea,  di requisiti di validità del certificato rilasciato da un medico esterno all’Amministrazione. In relazione al suo stato di malattia asserisce di aver sempre reso tempestiva comunicazione all’Amministrazione e di aver prodotto idonea certificazione medica.

6.1 La censura è priva di pregio.

Osserva il Collegio che il provvedimento impugnato si fonda sulla presupposta assenza dal servizio della ricorrente per complessivi n. 103 giorni “non supportati da idonea certificazione sanitaria, in quanto la relativa documentazione, non munita della ratifica del sanitario della Polizia di Stato, è stata restituita dalla Prefettura….sprovvista del visto di registrazione…..che il periodo dal 28 agosto dal 28 agosto all’8 dicembre 2002, pari a gg. 103, non è suffragato da idonea documentazione….”.

Orbene, ai fini del decidere, occorre rilevare che il periodo di malattia non assentito dall’Amministrazione per la riferita carenza documentale inerisce un periodo temporale il cui inizio appare non coincidente con la scadenza della prognosi di venti giorni riconosciuta dalla C.M.O. in favore della ricorrente.

Difatti, dopo la scadenza di tale ultimo periodo di prognosi, il medico della Polizia di Stato convocava la ricorrente, poiché in congedo ordinario dal 12 agosto al 26 agosto per un’ulteriore visita medica in data 27 agosto 2002, assicurandole sino a tale ultima data la copertura dell’assenza dal servizio mediante il rilascio di apposito certificato medico per il periodo 15 agosto 2002 - 27 agosto 2002.

La ricorrente non risulta essersi presentata in data 28 agosto dinanzi al predetto medico, continuando ad accusare l’insorgenza di patologie che le hanno impedito, secondo la prospettazione attorea, di prestare servizio e di presentarsi presso l’Amministrazione per i rituali controlli medici.

Ciò premesso, osserva il Collegio che ai sensi dell’art. 62 comma 2, del D.P.R. n. 782 del 1985 l’Amministrazione ha “facoltà” di effettuare, tramite i propri sanitari, visita di controllo” al personale assente per malattia e che, ai sensi del successivo art.62, “Al termine di malattie con prognosi superiori a 30 giorni il dipendente viene visitato dal sanitario della Polizia di Stato per il giudizio di idoneità al servizio.

Ove il sanitario lo ritenga necessario, in relazione al tipo ed alla durata della malattia, tale giudizio può essere demandato alla commissione medica ospedaliera.

Gli accertamenti relativi vengono effettuati in conformità delle disposizioni della legge 11 marzo 1926, n. 416, e successive modifiche, e del regolamento approvato con regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024.

Il ricovero in un ospedale militare può essere disposto dal sanitario della Polizia di Stato, qualora sia necessario per gli accertamenti medico-legali o a richiesta dell'interessato, in conformità alle norme sul servizio sanitario nazionale”.

La norma da ultimo citata dispone, dunque, in caso di malattie con prognosi superiore a trenta giorni, che il dipendente sia visitato dal medico della Polizia di Stato ai fini dell’espressione del giudizio di idoneità al servizio, con previsione di un rinvio del dipendente medesimo alla commissione medico ospedaliera in caso di ritenuta necessità da parte del sanitario.

Orbene, è rilevabile per tabulas che alla stregua della citata disciplina normativa la ricorrente non si è premurata di presentarsi dinanzi alla Commissione medica per l’ulteriore visita successiva alla scadenza del primo periodo di prognosi assentito dalla Commissione medesima, asserendo di essere nuovamente affetta da patologia e non comprovando la sussistenza di cause giustificative o di forza maggiore, o la comparsa di ulteriori patologie tali da impedirle di presentarsi dinanzi al predetto organo collegiale.

Invero, com’è stato accertato in sede di esame del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla sig.ra @@@@@@@ avverso la sanzione disciplinare del richiamo scritto irrogatole per la vicenda in questione (Cons. Stato, Sez. I, parere n. 8222/04 del 12.1.2005), il giudizio medico del sanitario della Questura di @@@@@@@ “ha testimoniato il non completo impedimento della infermità diagnosticata nei confronti della dipendente, e del resto l’assenza (recte: la presenza) di cause giustificative o di forza maggiore non erano desumibili dalla lettera inviata dall’interessata il giorno della convocazione, nella quale aveva fatto riferimento esclusivamente alla certificazione medica in precedenza trasmessa”.

Giova peraltro osservare che, anche a seguito della convocazione in Questura per sottoporsi a visita in data 27.9.2002, la ricorrente non si è presentata e che in relazione alla visita di controllo domiciliare disposta dall’Amministrazione in data 11.10.2002 la sig.ra @@@@@@@ si è rifiutata di sottoporsi a visita.

La circostanza per la quale la ricorrente non si sia presentata dinanzi alla Commissione medica entro il termine prescritto, e la conseguente impossibilità di verificare da parte dell’Amministrazione la permanenza o meno della patologia costituiscono presupposto ai fini dell’adozione del provvedimento impugnato e dunque della ritenuta assenza ingiustificata dal servizio per i giorni ivi indicati.

Difatti, l’omessa presentazione ed il successivo rifiuto di sottoporsi persino a visita domiciliare, stante altresì l’insussistenza di impedimenti o di cause di forza maggiore connessi all’insorgenza di una nuova patologia rendono il periodo di assenza dal servizio successivo alla data del 27 agosto 2002 privo di idonea giustificazione né la pregressa certificazione medica trasmessa dalla ricorrente può costituire valida giustificazione per sottrarsi ad uno specifico dovere di presentazione o di sottoporsi a visita presso il domicilio della ricorrente.

In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato in relazione a ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto avverso altra sanzione disciplinare (pena pecuniaria) inflitta alla ricorrente per la medesima vicenda, laddove ha affermato che “parimenti infondata è poi la pretesa della ricorrente di attribuire ai certificati del medico curante la capacità di giustificare in modo incontestabile l’assenza per malattia, pretesa che non solo non trova alcun supporto nell’ordinamento, ma è chiaramente contraddetta dal disposto del citato art. 61, comma 2, del D.P.R. n.782/1985.

Ne consegue, pertanto, che la violazione di uno specifico dovere da parte della ricorrente e l’insussistenza di elementi ostativi al rispetto dell’invito a presentarsi per una visita dinanzi alla Commissione medica, ovvero l’impossibilità della P.A. di accertare le reali condizioni di salute della ricorrente altro non possono che essere considerati il legittimo presupposto ai fini della individuazione del contestato periodo di assenza ingiustificata dal servizio.

7. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento con conseguente violazione del principio del giusto procedimento.

La censura è priva di pregio, atteso che la disposizione di cui all’art. 7 della legge n. 241 del 1990 non può essere invocata in presenza di effetti pregiudizievoli connessi al mancato adempimento dell’obbligo di presentarsi dinanzi alla Commissione medica ben noto alla ricorrente per esserle stato comunicato telefonicamente dal dirigente sanitario della Questura durante il primo periodo di malattia (cfr. Cons. Stato, apr. Cit. n.8222/04 del 2005). Inoltre, riguardo al caso in esame, il Collegio ritiene di poter affermare che l'obbligo della p.a. di provvedere alla comunicazione di avvio del procedimento nei riguardi di quei soggetti nei cui confronti il provvedimento sia destinato a produrre effetti diretti non può che configurarsi in senso sostanziale e non formale e ritenersi, pertanto, sussistente ogni qualvolta l'amministrazione, relativamente allo svolgimento di un procedimento amministrativo semplice o complesso prodromico all'adozione di un provvedimento finale, possa effettivamente beneficiare della partecipazione del privato mediante l'acquisizione di un suo contributo rappresentativo dei suoi interessi e non anche nelle ipotesi in cui il provvedimento sarebbe stato in ogni caso adottato in quanto atto necessitato o vincolato o qualora la comunicazione stessa non avrebbe potuto esplicare alcuna positiva efficacia in relazione alla possibilità del privato di partecipare al procedimento stesso.

Con ultimo motivo di ricorso la ricorrente lamenta un vizio motivazionale del provvedimento gravato che non avrebbe indicato le ragioni per le quali la certificazione medica presentata dalla ricorrente avrebbe comportato una sua assenza ingiustificata dal servizio.

Il motivo di ricorso è privo di pregio.

Osserva, a tale riguardo, il Collegio che la mancanza di idonea certificazione medica costituisce il presupposto fattuale dell’assenza ingiustificata dal servizio in quanto non munita della ratifica del sanitario della Polizia di Stato da realizzarsi mediante visita del dipendente secondo quanto previsto a norma del succitato art. 62, con la conseguenza che il provvedimento gravato in relazione alle disposte misure concernenti la valutazione dell’assenza dal servizio e gli effetti giuridici ed economici ad essa connessi appare chiaramente esplicativo dell’iter logico giuridico svolto dall’Amministrazione dell’interno.

4. Le considerazioni che precedono conducono alla reiezione del ricorso.

5. Le spese e gli onorari di giudizio possono essere tuttavia integralmente compensati fra le parti in causa.

                        P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I ter respinge il ricorso in epigrafe indicato.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 23.10.2008 con l’intervento dei signori:

-