REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter

composto dai signori magistrati:

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

    sul ricorso n. 3680/2004  proposto da @@@@@@@ @@@@@@@,

rappresentato e difeso dagli Avv.ti -

CONTRO

- Ministero dell’Interno,  in persona del Ministro p.t.,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, legale domiciliataria; 

per l’annullamento

<del provvedimento n. 333/SDS/2003, datato 23.12.2003 e successivamente comunicato, con il quale è stata respinta la sua richiesta di percepire l’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 della l. n. 86 del 2001 e la conseguente affermazione del suo diritto ad ottenere l’indennità stessa>;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Data per letta nella pubblica udienza del 12.3.2009 la relazione del dr. --

Fatto e diritto

Il ricorrente è funzionario della Polizia di Stato.

In data 24.7.2002 è stato trasferito da @@@@@@@ a Roma presso il @@@@@@@ (reparto autonomo del Ministero dell’Interno).

In data 8 maggio 2003 l’interessato ha presentato – ai sensi della l. 29 marzo 2001, n. 86 (art. 1) - domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’indennità di trasferimento.

Tuttavia, con il provvedimento n. 333/SDS/2003, datato 23.12.2003, l’Amministrazione ha risposto negativamente facendo presente che <il provvedimento in questione non rappresenta un trasferimento in senso tecnico ma tende unicamente ad assicurare una unitaria tenuta fascicolare amministrativa e contabile di pertinenza del dipendente che poi, contestualmente, viene posto in “fuori ruolo” nella consistenza organica della presidenza del Consiglio dei Ministri per un determinato periodo di tempo>.

Con il presente ricorso l’interessato – impugnando la predetta nota del Ministero dell’Interno e chiedendo l’accertamento del suo diritto alla corresponsione dell’indennità in questione - deduce i seguenti motivi di diritto:

  1. Violazione dell’art. 1 legge 86/2001;
  2. Manifesta illogicità; perplessità dell’azione amministrativa;
  3. Eccesso di potere per contraddittorietà del provvedimento; manifesta illogicità sotto altro profilo;
  4. Disparità di trattamento;
  5. Violazione dei principi generali.

In data 28.4.2005 si è costituita controparte che, il 14.2.2009, ha depositato altra memoria.

Anche il ricorrente, in data 28.7.2005 e 20.2.2009, ha depositato memorie e documenti.

I). Giova richiamare, in via preliminare, la normativa in materia.

La Legge 10 marzo 1987 n. 100 contiene le <norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare>.

L’art. 1  dispone, al comma uno, che < a decorrere dal 1° gennaio 1987, al personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, trasferito d'autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede, spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97 , come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27>.

La successiva Legge 29 marzo 2001 n. 86 reca le <disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia>. 

L’art. 1 stabilisce che al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, competa una speciale indennità mensile di trasferimento, "pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi".

II). Tanto premesso, nel merito, il ricorso è infondato.

In sostanza, con i motivi di ricorso, l’interessato prospetta la sussistenza di entrambi gli elementi (soggettivo e oggettivo) richiesti dalla legge ai fini della corresponsione dell’indicato beneficio.

Inoltre, replica all’argomentazione dell’Amministrazione, relativa alla <natura meramente formale del trasferimento presso il @@@@@@@, destinato ad assicurare una unitaria tenuta fascicolate, sostenendo che l’unico presupposto della concessione del beneficio è il trasferimento disposto d’autorità della P.A. per qualsiasi motivo.

Infine, nella vicenda a suo avviso – comunque – si sarebbero verificati maggiori oneri economici e disagi connessi al trasferimento.

Anche nell’ultima memoria difensiva, depositata dal @@@@@@@ in data 20.2.2009, oltre a sostenere (genericamente) un vizio di disparità di trattamento e di violazione dei principi generali, vengono ribadite le osservazioni contenute nel ricorso introduttivo.

Controparte ha replicato con le seguenti argomentazioni:

a) l’istante è stato collocato in posizione di “fuori ruolo” ed è entrato a tutti gli effetti a far parte della consistenza organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) non si tratta di trasferimento vero e proprio ma del transito da un’Amministrazione ad un’altra, con contestuale accentramento della sola tenuta del fascicolo personale del dipendente dalla sede periferica alla sede centrale di Roma;

c) non è dato conoscere quale sia la reale nuova sede di destinazione, che potrebbe essere rimasta immutata rispetto a quella di provenienza.

Tanto chiarito, come noto, la suddetta indennità, di cui all’art. 1 l.86/2001, spetta qualora il soggetto, con provvedimento emesso nell'interesse dell'Amministrazione (e, quindi, d'autorità) venga trasferito ad altra sede di servizio sita in un Comune diverso da quello di provenienza.

In linea generale, i requisiti per poter accedere allo speciale emolumento di cui alla ex L. n. 100 del 1987 (ora disciplinato dall'art. 1 della L. n. 86 del 2001, con alcune modificazioni) sono: a) adozione di un provvedimento di trasferimento del pubblico dipendente, cioè la modificazione della sede di servizio dove egli espleta le proprie ordinarie mansioni; b) natura autoritaria di tale provvedimento, disposto motu proprio dall'Amministrazione nell’interesse di quest’ultima.

Tanto premesso, la questione prospettata nel ricorso è già stata affrontata dalla giurisprudenza, anche della Sezione, e – diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente alla pagina 8 della memoria del 20.2.2009 - non vi sono motivi per discostarsi dall'orientamento manifestato in tali pronunce (cfr., Tar Calabria, Catanzaro, n. 2276/2005; Tar Lazio, Roma, Sez. I-ter n. 4016 del 2007).

La richiamata giurisprudenza ha, infatti, già condiviso le tesi dell'Amministrazione e, in particolare :

a) la posizione del ricorrente non può essere in alcun modo assimilata a quella del trasferito, prevista dalla L. n. 100 del 1987, in quanto egli è stato collocato in posizione di "fuori ruolo" ed è entrato, a tutti gli effetti a far parte della consistenza organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri lo stesso giorno del suo trasferimento presso il @@@@@@@, per cui non ha potuto neppure essere assunto in forza, né tanto meno in servizio da parte del predetto Reparto Autonomo del Ministero dell'Interno;

b) il movimento è stato disposto con il consenso del ricorrente per soddisfare esigenze di Amministrazione diversa da quella di appartenenza; 
c) nessuna illegittimità o contraddittorietà vi è poi nella motivazione del provvedimento secondo cui il trasferimento al predetto @@@@@@@  è avvenuto per la sola tenuta fascicolare;

d) infine, essendo il ricorrente transitato in altra Amministrazione (Presidenza del Consiglio dei Ministri), non  è dato neppure conoscere quale sia stata la sua reale sede di destinazione, che potrebbe essere rimasta finanche immutata rispetto a quella di provenienza (dal momento che il ricorrente non esibisce neppure  il foglio con il quale il passaggio in posizione fuori ruolo sarebbe stato disposto, con la conseguenza che non è neppure dimostrato lo spostamento di sede, stabilito quale requisito dalla norma di cui l'interessato ha chiesto l'applicazione).

In conclusione - chiarito che il collocamento del dipendente presso il @@@@@@@ costituisce un trasferimento meramente "virtuale" e ad esclusivi fini matricolari e potrebbe (anche) non avere comportato alcun effettivo spostamento di sede, comunque non dimostrato dall’interessato, ne discende la non ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per la corresponsione dello specifico trattamento economico di cui alla L. n. 86/2001.

Pertanto, il ricorso è da respingere.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Compensa tra le parti il pagamento delle spese del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 12.3.2009.