REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

  1.          Reg. Sent.
Anno 2009
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N.     Reg. Ric.
- SEZIONE II^ -  
 
 
 

composto dai Signori:

ha pronunciato la seguente

s e n t e n z a

sul ricorso n. reg. gen. 8688-2004, proposto dai Sig.ri @@@@@@@ @@@@@@@ ed altri, come da elenco allegato facente parte integrante della presente sentenza, rappresentati e difesi dall’Avv.------

contro

per l’annullamento,

previa sospensione

del provvedimento n. 176322/1230/2 del Comando Generale della Guardia di Finanza, notificato in data 1.6.2004, con il quale è stata rigettata la richiesta dei ricorrenti (aventi il grado di “maresciallo capo” o di “maresciallo ordinario”) volta ad ottenere rispettivamente il grado superiore (rispettivamente di “maresciallo aiutante”, e di “maresciallo capo”) con attribuzione del relativo trattamento economico in virtù del D.Lgv. n. 197/95;

per l’accertamento

e la declaratoria del diritto dei ricorrenti a conseguire la promozione, secondo le modalità ed i tempi previsti dal decreto legislativo 12 maggio 1995 nr. 197 con attribuzione del corrispondente livello retributivo, nonché ogni altro atto antecedente, successivo e comunque connesso anche se non conosciuto;

e per la condanna

dell’Amministrazione d’appartenenza dei ricorrenti e quindi del Ministero delle Finanze al pagamento delle differenze retributive arretrate oltre interessi e rivalutazione;

nonché

per l’annullamento o la disapplicazione

nei confronti dei ricorrenti del decreto del Ministero delle Finanze del 7 agosto 1996, n. 424, per il periodo di vigenza e di applicazione, per il passaggio al grado di maresciallo aiutante,

e per l’annullamento o la disapplicazione

nei confronti dei ricorrenti, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 gennaio 2002, n. 58 (“Regolamento recante disposizioni integrative e correttive al provvedimento di regolamentazione delle procedure di valutazione per l’avanzamento “a scelta per esami” al grado di maresciallo aiutante, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67); e, in quanto occorra, di tutti gli atti e provvedimenti normativi presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali, precedenti e successivi.

Visti gli atti depositati dai ricorrenti;

visti gli atti di costituzione in giudizio e la memoria delle Amministrazioni resistenti;

visti gli atti tutti della causa;

designato relatore il Consigliere Avv. -

uditi, alla pubblica udienza dell’8.10.2008, l’Avv. -per la parte ricorrente;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

f a t t o

I ricorrenti sono tutti “Ispettori” del Corpo della Guardia di Finanza; e lo sono divenuti a seguito della c.d. “equiordinazione dei ruoli e delle carriere” del personale non direttivo della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, resa effettiva a far data dal 1° settembre 1995.

Espongono:

A seguito di tali provvedimenti normativi tutto il personale delle Forze di Polizia fu reinquadrato nei nuovi ruoli e qualifiche.

In particolare (e per quanto qui specificamente importa), accadde:

Per contro, il corrispondente personale della Guardia di Finanza, pur avendo carriere analogamente regolate, fu inquadrato nella inferiore qualifica di “maresciallo ordinario” e “maresciallo capo” dell’allora istituendo ruolo Ispettori; mentre l’inquadramento nella superiore qualifica di “maresciallo aiutante” ha continuato ad essere disciplinato secondo le modalità ed i criteri previsti dall’art. 58, co.3 decreto legislativo 199/1995 a seguito di valutazione “a scelta” ed “a scelta per esami”.

Ritenendo che tale differenza di trattamento sia ingiusta, i ricorrenti hanno proposto al Comando Generale della Guardia di Finanza un’istanza volta al riconoscimento del diritto a conseguire la promozione, secondo le modalità ed i tempi previsti dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n.. 197, con attribuzione del corrispondente livello retributivo.

Ma la richiesta è rimasta senza effetto.

Con il ricorso in esame hanno pertanto impugnato gli atti indicati in epigrafe e chiedono che venga giudizialmente riconosciuto e dichiarato - per i conseguenti effetti reintegratori e di condanna -  il loro diritto all’inquadramento nella superiore qualifica.

Ritualmente costituitesi, le Amministrazioni resistenti hanno eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

Con ulteriori atti difensivi le parti hanno insistito nelle rispettive domande ed eccezioni.

Infine, all’udienza dell’8.10.2008, uditi i Difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.

D i r i t t o

1. Con unico mezzo di gravame i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione della Legge 216/1992 e del Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nonché violazione degli artt. 3, 36, 97, e 76 della Costituzione ed eccesso di potere sotto svariati profili, deducendo di aver titolo all’inquadramento nella superiore qualifica essendo ingiustificabile, anche alla stregua delle disposizioni costituzionali invocate, la disparità di trattamento determinatasi fra essi ed i loro colleghi della Polizia di Stato.

Il ricorso è inammissibile.

All’atto della proposizione del ricorsi (26.7.2004), l’inquadramento dei ricorrenti risultava definito da provvedimenti risalenti  agli anni 1995 e 1996, non tempestivamente impugnati e pertanto consolidatisi.

Orbene, in tema di inquadramento, la giurisprudenza amministrativa afferma costantemente:

E poiché nella fattispecie dedotta in giudizio l’onere di tempestiva impugnazione   avverso gli atti di  inquadramento non risulta   assolto, il  
 

ricorso - surrettiziamente impostato come azione di accertamento anzicchè come azione costitutiva  - si appalesa inammissibile.

2. In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese.

  1. q.  M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,  Sez. II^, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell’8.10.2008,

il presidente

l’estensore.