REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter

composto dai signori magistrati:

-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso  n. 6480/2007  proposto da @@@@@@@ @@@@@@@,

rappresentato e difeso dall’Avv. -

CONTRO

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, legale domiciliataria;

per l’annullamento previa sospensione

<del provvedimento n.---- di nomina a vice revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato nel settore telematica e nel profilo di radiotelegrafista-goniometrista di cui è stata data comunicazione con nota prot. n. -- del 21.3.2007 (prot. n. --) del Ministero dell’Interno, Dipartimento della P.S., Direzione centrale per le risorse umane, divisione II, notificata l’11.5.2007, nella parte in cui ha determinato la decorrenza giuridica dell’odierno ricorrente a far data dall’1.1.2002 anziché dall’1.1.1999; di ogni altro atto connesso;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Data per letta nella pubblica udienza del 26.2.2009 la relazione del dr. Maria Ada Russo e uditi altresì i difensori come da verbale;

Fatto e diritto

Il ricorrente è vice revisore tecnico della Polizia di Stato ed è transitato, in data 1.1.1999, dai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia a quelli del personale che espleta attività tecnica o scientifica attinente ai servizi di Polizia.

Il ricorrente ha partecipato al concorso interno a n. 685 posti per l’accesso al corso di formazione tecnico professionale per la nomina alla qualifica di vice revisore tecnico della Polizia di Stato indetto con decreto ministeriale in data 30.12.2003.

È stato successivamente avviato al corso di formazione e, alla fine del corso, gli è stata conferita la qualifica di vice revisore tecnico.

Poiché con il decreto impugnato la decorrenza giuridica dell’inquadramento è stata fissata all’1.1.2002 (invece che all’1.1.1999) con il ricorso in epigrafe l’interessato ha prospettato i seguenti vizi:

1). Violazione e omessa applicazione dell’art. 18-bis del d.leg.vo n. 197 del 1995 introdotto dall’art. 10 del d. leg.vo n. 53 del 2001; eccesso di potere per difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; violazione art. 3 Cost; disparità di trattamento.

In data 9.8.2007 si è costituita controparte che, successivamente, ha depositato memoria e documenti.

In data 13.2.2009 il ricorrente ha depositato ultima memoria.

Tanto premesso il ricorso è infondato.

Con il motivo dedotto l’interessato lamenta che <l’Amministrazione, ritenendo erroneamente applicabile la richiamata normativa solo per coloro i quali hanno partecipato al primo concorso interno, attenendosi a quanto stabilito al 1° comma del decreto legislativo citato, ha poi escluso la decorrenza giuridica dalla data dell’inquadramento (transito) per coloro che hanno partecipato ai successivi concorsi interni indetti sempre ai sensi dell’art. 3 della l. n. 216 del 1992 e con riferimento ai posti disponibili al 31.12.2001 così come stabilisce il comma 4 dell’art. 18-bis>.

In buona sostanza, l’interessato – richiamando anche una recente decisione del Tar Veneto (n. 273 del 2007) – chiede l’inquadramento nella nuova qualifica a decorrere dall’1.1.1999 e non dall’1.1.2002.

Controparte replica eccependo la tardività del ricorso (dato che l’istante, sin dalla data del 14.1.2004, di pubblicazione del DM 30.12.2003, recante il bando di concorso, ha avuto piena cognizione della circostanza che l’inquadramento sarebbe stato disposto dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui si era verificata la vacanza di posti messi a concorso) e sulla infondatezza.

Controparte precisa, altresì, che essendo le vacanze dei posti messi a concorso interno riferite al 31.12.2001 la decorrenza giuridica risultava necessariamente dover essere quella dell’1.1.2002 e ciò in applicazione dell’art. 20-quater, comma 5-bis, del DPR n. 337 del 1982 (come espressamente affermato nelle premesse del DM 30.12.2003 recante il bando di concorso).

Prescindersi dallo scrutinio dell’eccezione in rito sollevata dall’Amministrazione risultando il ricorso, in ogni caso, infondato nel merito. In particolare :

a). il d.lgs. n.197 del 1995, di riordino dell’Ordinamento del personale della P.S., ha (art.6) abrogato l’art.16 del d.P.R. n.337 del 1982 e introdotto, a regime, ai fini della progressione di carriera (degli appartenenti al ruolo) degli operatori e collaboratori tecnici, la disposizione art.20 quater che prevede due distinte modalità per l’accesso alla qualifica di vice revisore tecnico :

1. mediante concorso interno ( nel limite del 70% dei posti disponibili) - per titoli e superamento di una prova pratica a carattere professionale e successivo corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi - cui erano ammessi gli appartenenti al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici con almeno 4 anni di servizio effettivo;

2. mediante concorso pubblico per il restante 30% dei posti;

ulteriormente disponendo (comma 5 bis come modificato per effetto dell’art.5 del d.lgs. n.53 del 2001) che i vincitori del concorso interno sub 1. conseguono la nomina a vice revisore con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze;

b). per effetto dell’art.10 del d.lgs. n.53 del 2001 è stata inserita nel corpo del d.lgs. n.197 del 1995, l’art.18 bis: disposizione questa che, proprio con riferimento ai concorsi interni per l’accesso alla qualifica di Vice revisore tecnico, stabilisce che:

comma 1: <<Per il primo concorso interno indetto successivamente al 1° settembre 1995, la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si consegue, in ciascun profilo professionale, mediante concorso per titoli e superamento di un successivo corso di formazione tecnico professionale di durata non inferiore a dodici mesi>>;

comma 2: << La nomina a vice revisore tecnico di cui al comma 1, avviene con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata maturata l'anzianità minima di effettivo servizio prevista per la partecipazione al concorso, purché alla stessa data risulti l'appartenenza al ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici, sulla base dell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo>>; 

comma 3: << Per il personale che proviene dal ruolo degli agenti e assistenti e risulta inquadrato nel ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici in data successiva al compimento di quattro anni di anzianità nel ruolo di provenienza, la nomina, ai soli fini giuridici, decorre dalla data di inquadramento, mentre ai fini economici decorre dal giorno successivo alla data di conclusione del corso>>.

comma 4: << La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai concorsi interni indetti con riferimento ai posti disponibili fino al 31 dicembre 2001>>;

comma 5: <<Salvo quanto previsto dai commi precedenti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337>>;

c). nel caso di specie è incontestato che il concorso interno sostenuto da parte ricorrente non coincide con il primo concorso interno indetto successivamente al 1° settembre 1995 di cui al comma 1 della disposizione predetta;

d). il comma 4 del citato art.10 ha esteso ai concorsi interni indetti con riferimento ai posti disponibili fino al 31 dicembre 2001 (non le disposizioni dei commi precedenti, ma) la sola disposizione del comma 1 consentendo così ai partecipanti ai predetti concorsi di competere sulla base dei titoli e superamento di un successivo corso di formazione tecnico professionale e non invece, come prescritto dall’art.20 quater comma 1 lett.a) del d.P.R. n.337 del 1982, sulla base dei titoli e superamento di una prova pratica a carattere professionale, anche mediante un questionario a risposta multipla, tendente ad accertare il grado di preparazione tecnico professionale, e successivo corso di formazione professionale di durata in inferiore a sei mesi;

e). pertanto, l’agevolazione concessa a mente del comma 4 dell’art.10 predetto consiste in una modalità di selezione meno impegnativa di quella prevista, a regime, dall’art.20 quater del d.P.R. n.337 del 1982, ferma ed impregiudicata, a mente del comma 5 del medesimo art.10, la decorrenza giuridica dell’inquadramento come prevista dall’art.20 quater e cioè dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in quale si sono verificate le vacanze;

f). ove alla norma del comma 4 il Legislatore avesse voluto assegnare, (come sostiene parte ricorrente con riguardo all’inquadramento dei candidati vincitori dei concorsi interni per vicerevisore banditi dopo il primo concorso interno successivo all’1.9.1995), un ambito applicativo comprensivo anche dei primi tre commi dello stesso articolo, in tal caso sarebbe stato sufficiente fare riferimento, nel comma 1, (non al primo concorso interno successivo all’1.9.1995, ma semplicemente) ai concorsi interni indetti con riferimento ai posti disponibili fino al  31.12.2001; mentre la previsione del comma 4 di cui trattasi si giustifica proprio in quanto introduce una diversità di disciplina (ai fini della decorrenza dell’inquadramento) rispetto ai partecipanti del primo concorso interno successivo all’1.9.1995;

g). la tesi esegetica patrocinata da parte ricorrente configge, inoltre, con il dato formale dato dal chiaro ed esclusivo richiamo, nel comma 4 dell’art.10, alle disposizioni del solo comma 1 e non anche a quelle dei commi 2 e 3 dello stesso articolo; nonché configge con l’ulteriore richiamo, contenuto nel 5° comma dell’articolo, alle disposizioni di cui all’art.20 quater del d.P.R. n.337 del 1982 (che prevedono un inquadramento con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in quale si sono verificate le vacanze): richiamo che sarebbe del tutto inutile (e quindi irrazionale) essendo destinata tale decorrenza ad  essere, in ogni caso, sostituita da quella prevista ai commi 2 e 3 dello stesso articolo.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del  26.2.2009.

-