REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione
Terza
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 713 del 2008, proposto da:
*******, rappresentato e difeso dall'avv. ********, .
contro Ministero dell'Interno - Roma, Questore di @@@@@@@ ,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata per
legge in Lecce , via F. Rubichi, 23; per l'annullamento previa
sospensione dell'efficacia, - del provvedimento n. 1725 dell’11.03.2008,
successivamente comunicato, della Questura di @@@@@@@, Ufficio
Amministrativo-contabile, con il quale si rigetta la richiesta di
monetizzazione del congedo ordinario maturato dal ricorrente dall’anno
2006 all’anno 2007 e dallo stesso non fruito, in quanto posto in
aspettativa per malattia; - della nota n. 333-G/Z.4 del 3.11.2000 del
Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza ,
Direzione Centrale del Personale; di tutti gli atti connessi, pregressi
e consequenziali, nonché; per l’accertamento del diritto del ricorrente
alla monetizzazione del congedo ordinario maturato dall’anno 2006
all’anno 2007 non fruito in quanto in aspettativa per malattia, oltre
gli interessi legali e la rivalutazione monetari, nonché per la condanna
dell’Amministrazione al pagamento delle relative somme, con
rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate. Visto il
ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in
giudizio di Ministero dell'Interno - Roma; Visto l'atto di costituzione
in giudizio di Questore di @@@@@@@; Viste le memorie difensive; Visti
tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno
21/05/2009 la dott.ssa **********Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente ha ricoperto la qualifica di Sovrintendente Capo della
Polizia di Stato, già in servizio presso la Questura di @@@@@@@ ,
Ufficio @@@@@@@, dispensato dal servizio per fisica inabilità
riconosciutagli dalla C.M.O. di Bari e collocato in congedo permanente
con decreto del Ministero dell’Interno n. 333-D/50497/DIS, decorrente a
tutti gli effetti dall’8.01.2007. Con istanza del 7.03.2008, presentata
al Questore di @@@@@@@, il ricorrente ha chiesto la monetizzazione di 45
(quarantacinque) giorni di congedo ordinario maturato e non fruito
nell’anno 2006, di cui al d.P.R. n. 395/’95, art. 14, integrato dal
d.P.R. n. 254/’99, art. 18, nonché la monetizzazione dei 4 (quattro)
giorni previsti, in aggiunta ai periodi di congedo, nell’art. 1 della l.
n. 937/’77 (attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni), per le stesse motivazioni.
Il giorno 21.03.2008 il ricorrente riceveva la notifica del
provvedimento n. 1725, emesso dalla Questura di @@@@@@@ , Ufficio
Amministrativo-contabile, in data 11.03.2008, con il quale veniva
rigettata la richiesta di monetizzazione avanzata dal ricorrente. Tale
provvedimento è stato impugnato con il presente giudizio .
DIRITTO
Con duplice ed articolato motivo il ricorrente lamenta la violazione e
falsa applicazione di legge, in particolare dell’art. 36 Cost. e
dell’art. 2109 c.c., nonché la violazione e falsa applicazione dell’art.
18 del d.P.R. n. 254/’99.
Entrambi i motivi che, per connessione logica, possono essere trattati
congiuntamente, sono fondati.
In particolare, per quanto concerne il quadro normativo di riferimento,
le norme delle quali si deduce la violazione, relativamente
all’irrinunciabile periodo di riposo del prestatore di lavoro, sono da
ritenersi integrate, per i dipendenti con rapporto di diritto pubblico
e, nello specifico, per le Forze di Polizia ad ordinamento civile, dal
T.U. degli impiegati civili dello Stato n. 3/’57 e dalla contrattazione
collettiva di settore. L’art. 14 d.P.R. 395/’95 prevede, in primo luogo,
che “il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di
assenza per infermità anche se tale assenza si sia protratta per
l’intero anno solare” (comma 11) e ammette, all’atto di cessazione del
rapporto, il pagamento del congedo ordinario non fruito per motivate
esigenze di servizio (comma 14); L’art. 18 del successivo d.P.R. 254/99,
applicabile al caso in esame, estende il pagamento sostitutivo del
congedo ordinario maturato e non fruito, tra gli altri, ai casi di
“cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del
dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità”.
Infine, e quale mera norma di chiusura del sistema, che conferma la
coerenza del quadro normativo sopra delineato, l’art. 68, comma 7, del
d.P.R. 3/1957 dispone, per il personale assente per malattia dipendente
da causa di servizio, la permanenza, “per tutto il periodo
dell’aspettativa, del diritto a tutti gli assegni, escluse le indennità
per prestazioni di lavoro straordinario”.
Dal combinato disposto della normativa sopra richiamata la recente
giurisprudenza, dalla quale questo Collegio non ha motivo di
discostarsi, argomenta che il mancato godimento delle ferie non
imputabile all'interessato non precluda l'insorgenza del diritto alla
percezione dell'emolumento sostitutivo, in quanto il diritto al congedo
ordinario (indisponibile, irrinunciabile e indegradabile da parte del
datore di lavoro, anche se pubblico), maturabile pure nel periodo di
aspettativa per infermità, include automaticamente il diritto al
compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruite. In sostanza,
nei casi in cui il lavoratore si trovi nell'assoluta impossibilità di
godere del periodo di ferie (come nel caso oggetto del presente giudizio
, in cui alla malattia è seguita la dispensa dal servizio), un eventuale
divieto di monetizzazione (disposto a garanzia del lavoratore) si
ritorcerebbe contro lo stesso dipendente, impedendogli di ottenere, a
titolo sostitutivo, il pagamento delle ferie non godute (Consiglio Stato
, sez. VI, 23 luglio 2008 , n. 3637).
Ciò implica che, nel caso di aspettativa per infermità, diritto al
congedo ordinario e compenso sostitutivo costituiscano due facce
inscindibili di una stessa situazione giuridica, per cui al primo, in
ogni caso, si dovrà sostituire il secondo. L'uno è, in effetti, un
diritto incondizionatamente protetto dalla norma costituzionale, salvo
che non ne sia imputabile al dipendente il mancato godimento (art. 36
Cost.); l'altro spetta nei limiti in cui è normativamente riconosciuto,
traducendosi in un onere ulteriore per l'Amministrazione (Consiglio
Stato, sez. VI, 21 aprile 2008 , n. 1765 e Consiglio Stato, sez. VI, 23
luglio 2008, n. 3636), nel caso di specie, ex art. 18 del d.P.R. n. 254
del 1999. Per quanto concerne la richiesta di monetizzazione dei quattro
giorni previsti in aggiunta dall’art. 1, della l. 937/77, in quanto,
parimenti il ricorrente, nel periodo di maturazione, era in aspettativa
per malattia, anch’essa è da ritenersi fondata. Se è vero che i giorni
aggiuntivi ex legge n. 937/97, secondo quanto disposto dall’ultimo comma
dell’art.1 medesima legge, sono monetizzabili se non fruiti per motivate
esigenze di servizio è altrettanto vero che, per motivi di coerenza
logica con il sistema, tale ultima norma vada interpretata
estensivamente, alla luce della nuova formulazione contenuta nell’art.
18 del d.P.R n. 254/1999, che estende l’originaria limitazione,
circoscritta all’impossibilità di fruizione per esigenze di servizio,
alle altre ipotesi ivi indicate.
Quanto allo specifico aspetto della mancata richiesta del ricorrente di
godimento delle ferie maturate, è sufficientemente esplicativo il
riferimento alla circostanza che il ricorrente, in quanto in aspettativa
per infermità per più di un anno, dal 3.11.2005 al 8.01.2007, fino cioè
all’intervenuta dispensa, non sarebbe stato in grado di poterne fruire.
Sulla base delle sovra esposte considerazioni il ricorso merita
accoglimento. Ricorrono valide ragioni per ritenere compensate tra le
parti le spese di giudizio .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia - Lecce - sezione
terza accoglie il ricorso indicato in epigrafe. Spese Compensate. Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così
deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21/05/2009 con
l'intervento dei Magistrati: --------Referendario, Estensore IL
PRESIDENTE L'ESTENSORE DEPOSITATA IN SEGRETERIA