REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

  1.          Reg. Sent.
Anno 2009
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N.     Reg. Ric.
- SEZIONE II^ -  
 
 
 

composto dai Signori:

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ha pronunciato la seguente

s e n t e n z a

sul ricorso n. reg. gen. 7090-2004, proposto dai Sig.ri:

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contro

per l’annullamento

Visti gli atti depositati dal ricorrente;

visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;

visti gli atti tutti della causa;

designato relatore il Consigliere Avv. -

udito, alla pubblica udienza del  14.1.2009, l’Avv. -

visti gli artt.21, comma X, e 26, comma IV, della L.6 dicembre 1971 n.1034, modificati, rispettivamente, dall’art.3, comma III, e dall’art.9, comma I, della L. 21 luglio 2000 n.205;

vista la sentenza n.268 del 26.1.2001 con cui il Consiglio di Stato (Sez. V^) ha chiarito che “è possibile pronunciare sentenza succintamente motivata anche quando si tratta di causa trattata in udienza pubblica”;

ritenuto che nella fattispecie in esame sussistano tutti i presupposti richiesti per definire il merito mediante “sentenza in forma semplificata”;

ritenuto in fatto:

esaminati i motivi di ricorso;

considerato in diritto:

a) che la norma citata prevede la loro immissione in ruolo in qualità di finanzieri, previo completamento dei corsi di istruzione e di addestramento per finanzieri, il che li equipara in toto - e dunque anche a livello retributivo - a questo  ultimi;

b) che in forza della citata norma i finanzieri ausiliari che contraggono la ferma volontaria sono immessi in ruolo (in qualità di finanzieri) “senza soluzione di continuità” (e cioè mantenendo la qualifica di Agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, e la detenzione dell’arma), e che ciò dimostra la volontà del Legislatore di equipararli ai “finanzieri”;

c)  che allorquando si “rafferma”, il personale “ausiliario” della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri percepisce, durante i corsi di formazione, il trattamento retributivo corrispondente a quello del personale già incorporato; e che un diverso trattamento per il personale ausiliario della Guardia di Finanza non sarebbe giustificabile;

Ed invero con l’art.3, comma 219°, della L. 28.12.1995 n.549, il Legislatore ha inteso concedere ai finanzieri ausiliari (che ne facciano richiesta, e che contraggano ferma volontaria quadriennale) la possibilità di essere immessi in ruolo quali finanzieri, ma previo completamento dei corsi di istruzione e di addestramento previsti per i colleghi finanzieri. Ciò significa, all’evidenza, che l’acquisizione dello status di “finanziere effettivo” è subordinata alla frequenza ed al superamento del prescritto corso semestrale, con la conseguenza che solamente dal momento in cui si verifica tale condizione il militare matura il diritto al trattamento economico.

Né può pervenirsi a diversa conclusione avendo riguardo all’ultimo periodo del comma 219, che stabilisce che “il servizio già prestato dalla data dell’iniziale reclutamento è valido a tutti gli effetti sia giuridici che economici qualora i finanzieri ausiliari contraggono la forma volontaria di anni quattro”.

Come già precisato dalla giurisprudenza (TAR Piemonte n.487/2005 e Tribunale di Roma, Sez. Lavoro n.3545/2005), la norma in questione mira, invero, non già a retrodatare gli effetti della nomina (riconoscendo ai destinatari della stessa un trattamento retributivo superiore a quello corrispondente alla qualifica effettivamente ricoperta), ma a valorizzare il servizio di leva svolto in qualità di finanziere ausiliario ai fini dell’anzianità di servizio, con gli effetti che ne conseguono in termini di progressione di carriera e di trattamento di fine rapporto.

Quanto poi alla lamentata disparità di trattamento, essa dipende dalle diverse discipline legislative alle quali sono sottoposte le diverse Armi ed i diversi Corpi. 

E poiché nessuna norma costituzionale impone che Corpi ed Armi differenti (per compiti istituzionali, tradizioni, usi, esperienze, ordinamenti) debbano essere disciplinati in modo da assicurare ai propri appartenenti identiche prerogative ed identici diritti (e cioè identico status), la doglianza appare ictu oculi destituita di fondamento (essendo evidente che soltanto a soggetti che si trovino in identiche condizioni deve essere assicurato un identico trattamento); 

considerato, per il resto, l’orientamento giurisprudenziale assunto in precedenti analoghi;

vista, in particolare, la sentenza n.487 del 2005 del TAR Piemonte; e richiamate, ai sensi dell’art. 26, comma IV, della L. n.1034 del 1971 (come novellata dall’art.9 della  L. n.205 del 2000), le osservazioni in essa contenute;

ritenuto, in definitiva, che in considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso sia da respingere; ma che sussistano giuste ragioni per compensare le spese fra le parti;

  1. q.  M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,  Sez. II^,  respinge il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese fra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 14.1.2009.

il presidente

l’estensore