T.A.R. Lombardia–Milano –
Sez. III - Sentenza 27 marzo 2009, n. 2037
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
MILANO
SEZIONE III
Registro Sentenze: /2009
Registro Generale: 505/2009
nelle persone dei Signori:
-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella Camera di Consiglio del 19 Marzo 2009
Visto il ricorso 505/2009 proposto da:
@@@@@@@ @@@@@@@
rappresentato e difeso da:
con domicilio eletto in ---
presso
-contro
COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DISTR. DELLO STATO
con domicilio in MILANO
VIA FREGUGLIA, 1
presso la sua sede;
avverso il diniego tacito
ai sensi dell’art. 25 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, formatosi sulla domanda di accesso agli atti del procedimento amministrativo ex art. 75 d.P.R. 545/86 presentata il 12 gennaio 2009;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI
Udito il relatore Ref. - e uditi altresì i procuratori delle parti presenti come da verbale;
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è un sottufficiale dell’Arma dei carabinieri.In data 12 gennaio 2009 presentava domanda di accesso agli atti all’amministrazione resistente al fine di conseguire visione e copia della documentazione afferente ad un procedimento in corso, volto alla cancellazione degli effetti delle sanzioni di corpo da egli riportate.
Non ottenendo risposta nel termine di trenta giorni di cui all’art. 25, comma 4, della legge n. 241/90, ha depositato ricorso innanzi a questo Tribunale, affinché l’amministrazione venisse condannata al rilascio della documentazione richiesta.
In prossimità della Camera di Consiglio, l’autorità amministrativa ha depositato in giudizio una relazione, nella quale si dichiara che all’istanza del ricorrente è stato dato positivo riscontro con nota del 13 marzo 2009, e che allo stesso è stato quindi assentito l’accesso alla documentazione di interesse.
Nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2009, il procuratore del ricorrente ha confermato quanto sopra.
Il Collegio deve quindi dichiarare, ai sensi dell’art. 27, comma 7, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, la cessazione della materia del contendere, avendo l’amministrazione adottato un provvedimento integralmente sattisfattivo delle istanze del ricorrente.
Per ciò che concerne le spese di giudizio, occorre osservare che il dies a quo dal quale decorre il termine di trenta giorni, di cui al succitato art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241, concesso alla pubblica amministrazione per riscontrare le istanze di accesso agli atti, decorre dal momento in cui tali istanze sono depositate presso le amministrazioni, e non già dal momento successivo in cui queste vengono materialmente diramate presso gli uffici competenti; giacché, in caso contrario, il termine potrebbe essere illimitatamente dilatato a seconda dei tempi in cui le varie articolazioni amministrative si scambiano le comunicazioni interne.
L’interessato ha depositato in giudizio copia della sua domanda di accesso agli atti sulla quale è apposto il timbro di ricezione della stessa, da parte del 3^ Battaglione Carabinieri Lombardia, recante la data del 12 gennaio 2009: è da tale momento dunque che è iniziato a decorrere il termine per il riscontro alla predetta istanza; mentre a nulla può valere il fatto il 3^ Battaglione Carabinieri abbia trasmesso l’istanza stessa alla Direzione Generale per il Personale Militare il giorno 20 febbraio 2009.
L’amministrazione, come visto, ha risposto solo in data 13 marzo 2009, ben dopo la scadenza del termine previsto dalla legge, costringendo quindi l’interessato a proporre il presente ricorso.
Le spese di giudizio debbono pertanto essere poste a suo carico.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. III, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’amministrazione a rifondere le spese di giudizio, che liquida in € 1.000,00 oltre IVA e C.P.A. se dovute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2009, con l'intervento dei magistrati:
N.R.G. «505/09 »