REPUBBLICA ITALIANA N. 1206
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. Sent. 2007
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA N.
Sede di ...omissismsmvld.... - Sezione Prima Reg. Ric.

 
 

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 1642 del 2003, integrato da motivi aggiunti, proposto da ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld...., rappresentato e difeso dagli avv. ti Maria Ruscigno e Michele Paparella, con domicilio eletto presso il loro studio, in ...omissismsmvld...., via G. Modugno, n. 20/B;

C O N T R O

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ...omissismsmvld...., presso i cui uffici, in ...omissismsmvld...., via Melo, n. 97, domicilia per legge;

per l'annullamento

a) con il ricorso principale:

- del decreto n. ..... del Capo della Polizia, del 6 ottobre 2003, con cui veniva disposto il trasferimento d'ufficio del ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato, dall'attuale sede di ...omissismsmvld.... alla sede di Teramo per "motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale";

- di tutti gli atti ad esso preordinati (nota n. 2.3/56Ris. del 19/11/2002 del Questore di ...omissismsmvld.... recante proposta di allontanamento del ricorrente; nota n. 2.3/56Ris del 24/03/2003, con cui il Questore di ...omissismsmvld.... ribadiva la necessità di allontanamento del ricorrente);

- di tutti gli atti conseguenti e connessi, ancorché non conosciuti, comunque lesivi della posizione azionata dal ricorrente;

b) con i motivi aggiunti notificati il 27 maggio 2005 e depositati il 24 giugno 2005:

- del decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 333/D/3280 del 16.3.2005, notificato al ...omissismsmvld.... in data 29.3.2005;

- di ogni altro atto ad esso comunque connesso, sia presupposto che consequenziale, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti i motivi aggiunti notificati il 27 maggio 2005 e depositati il 24 giugno 2005;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie prodotte delle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Consigliere Concetta Anastasi;

Uditi alla pubblica udienza del 21 febbraio 2007 gli avvocati presenti, come da verbale d’udienza;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con atto notificato in data 27 ottobre 2003 e depositato in data 3 novembre 2003, il ricorrente premetteva di essere dipendente della Polizia di Stato con la qualifica di “assistente capo” e di essere già stato in servizio presso il nucleo artificieri della Questura di ...omissismsmvld...., dal quale era stato trasferito d’ufficio per incompatibilità ambientale ex art. 55, commi IV e V, del D.P.R. 24.4.1982 n. 335, per esigenze di tutela del prestigio dell’Amministrazione nonché della sua stessa incolumità personale, con provvedimento n. ....... datato 6 ottobre 2003 del Capo della Polizia.

Esponeva, in particolare, che nel provvedimento, dispositivo del suo trasferimento presso la Questura di Teramo, i motivi di opportunità e di incompatibilità ambientale erano esplicitati nel sospetto di un eventuale coinvolgimento in vicende legate a frequentazioni con quella che era stata sua convivente, donna ritenuta legata da rapporto sentimentale ad un noto pregiudicato, inserito in contesti di criminalità organizzata, nonché nella finalità di evitare la possibilità stessa che detto pregiudicato potesse recargli nocumento per ragioni di gelosia e di rivalità sentimentale.

Avverso l’impugnato provvedimento, con unico articolato motivo, il ricorrente deduceva:

- eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto assoluto d’istruttoria. Eccesso di potere per carenza sui presupposti di fatto;

Rilevava che, nella specie, non risulterebbe pienamente dimostrato il rapporto sentimentale parallelo fra il noto pregiudicato e la sua ex convivente e che le responsabilità a carico di quest’ultima, a suo tempo arrestata per ricettazione, non sarebbero state accertate con giudizio penale definito.

Inoltre, secondo l’esponente, non si comprenderebbe come il suddetto noto pregiudicato, detenuto in regime di isolamento, potrebbe attentare alla sua incolumità nell’ambito del territorio regionale e di quello delle regioni limitrofe.

Lamentava che l’impugnato provvedimento avrebbe finalità chiaramente sanzionatoria, anche perché avrebbe del tutto omesso di tener conto delle esigenze familiari relative alle molto precarie condizioni di salute degli anziani genitori, già da lui rappresentate nel corso del procedimento, e non avrebbe menzionato alcuna circostanza specifica, atta a dimostrare concretamente la situazione di incompatibilità ambientale o la situazione di pericolo per la sua incolumità.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.

Con atto formale depositato in data 6 novembre 2006, si costituiva il Ministero dell’Interno, il quale, con la memoria difensiva depositata in data 18 novembre 2003, ricostruiva dettagliatamente la vicenda in fatto e contestava puntualmente le argomentazioni in diritto svolte dal ricorrente.

Con note difensive depositate in data 15 dicembre 2003, questi replicava alle osservazioni svolte dalla difesa erariale, soffermandosi, in particolare, sulla dedotta insufficienza motivazionale del provvedimento impugnato in ordine alle rigorose ed obiettive giustificazioni del disposto allontanamento, che, a suo avviso, sarebbe sorretto soltanto sul generico riferimento alla pericolosità del noto pregiudicato, che, oltretutto, potrebbe essere neutralizzata mediante l’applicazione di misure di prevenzione, ai sensi dell’art. 3 della legge 27. 12. 1956 n. 1423.

Con ordinanza n. 918 del 17.12.2003, questa Sezione respingeva l’istanza incidentale di sospensione proposta dal ricorrente.

Con motivi aggiunti notificati in data 27 maggio 2005 e depositati in data 24 giugno 2005, il ricorrente premesso che, con istanza del 20 ottobre 2004, aveva chiesto il riesame della sua situazione e la revisione del provvedimento di trasferimento, lamentava che, in esito a detta istanza, l’Amministrazione emanava l’impugnato decreto del 16 marzo 2005, con il quale, dopo aver annullato il precedente provvedimento del 6.10.2003 soltanto nella parte in cui individuava la Questura di Teramo quale sede di nuova destinazione, si disponeva il suo trasferimento alla Questura di Pescara, in cui era stato istituito il nucleo artificieri, al momento carente di organico, confermando, per il resto, implicitamente la permanenza dei già esposti motivi di incompatibilità ambientale.

Avverso quest’ultimo provvedimento deduceva:

- violazione di legge con riferimento  all’art.  3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per difetto e, comunque, insufficienza della motivazione. Carenza di istruttoria. Irrazionalità ed ingiustizia manifesta;

L’esponente lamentava che l’Amministrazione, pur avendo dato atto che presso la sede di Teramo egli avrebbe subito una sorta di demansionamento per la mancanza di un nucleo artificieri, tuttavia, non assolveva ancora una volta all’onere di esternare le ragioni concrete atte a dimostrare l’effettiva necessità dell’allontanamento dalla Questura di ...omissismsmvld...., anche in relazione all’attualità degli interessi pubblici perseguiti, essendo ormai trascorsi molti mesi dalle note vicende da cui era scaturita la valutazione in ordine all’incompatibilità ambientale.

- violazione dell’art. 55, commi 4 e 5 del D. P. R. 24 aprile 1982 n. 335. Violazione dei fondamentali principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, incongruità della motivazione, illogicità ed ingiustizia manifesta;

Secondo l’esponente, anche il nuovo provvedimento confermerebbe una volontà punitiva ed un eccesso di potere, poiché non evidenzierebbe gli elementi di fatto, atti a giustificare la destinazione del ricorrente presso la Questura di Pescara, in luogo di quella di ...omissismsmvld.....

Inoltre, rilevava che il noto pregiudicato, già scarcerato in data 29.9.2003 per non aver commesso il fatto, non gli aveva arrecato alcun fastidio, per cui si poteva ritenere essere venuta ormai meno la presunta situazione di pericolo per la sua incolumità personale.

Il ricorrente concludeva per l’accoglimento dei motivi aggiunti e per il risarcimento dei danni subiti a causa del riconosciuto illegittimo trasferimento presso la Questura di Teramo, che gli aveva comportato, fra l’altro, anche la perdita dell’indennità corrisposta agli artificieri.

Con memoria depositata in data 10 febbraio 2007, l’interessato insisteva nelle già prese conclusioni.

Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2007, il ricorso passava in decisione.

DIRITTO

1. Dalla documentazione versata in atti dalla difesa erariale il 29 gennaio 2007 in allegato alla relazione n. 333-A.u.c./3280 del 25.1.2007 del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, risulta che il ricorrente, nelle more di questo giudizio, ha proposto davanti al T. A. R. per l’Abbruzzo – L’Aquila il ricorso n. 655 del 2004 (notificato in data 26 ottobre 2004) avverso il provvedimento del 14.7.2004, con il quale, al termine del 18° corso di formazione professionale per la nomina a vice sovrintendente della Polizia di Stato, era stato confermato a prestare servizio presso la Questura di Teramo.

Risulta, inoltre, che l’adito T.A.R. de L’Aquila, con sentenza semplificata n. 1272 depositata in data 26.11.2004, ha respinto il ricorso, ritenendo, fra l’altro, che “le circostanze addotte a fondamento della disposta assegnazione alla sede di Teramo e specificatamente indicate nel provvedimento impugnato con riferimento al precedente decreto di trasferimento del 6 ottobre 2003 appaiono sufficienti a giustificare sotto il profilo della motivazione la conferma della sede di Teramo anziché quella di ...omissismsmvld....”.

Tale sentenza, che non risulta essere stata impugnata, ha rigettato, quindi, i profili di illegittimità svolti dal ricorrente avverso le ragioni ritenute ostative dall’Amministrazione alla permanenza in servizio del ricorrente presso la Questura di ...omissismsmvld.... e, pertanto, ha riconosciuto la validità dei motivi di incompatibilità ambientale evidenziati nel decreto di trasferimento del 6 ottobre 2003 ed implicitamente confermate nel sopravvenuto decreto del 16 marzo 2005, di assegnazione presso la Questura di Pescara, emanato in esito alla sua istanza del 20.10.2004.

2. La presente impugnativa si incentra, in correlazione con lo specifico interesse dedotto in giudizio, sulle ragioni inerenti la sussistenza o meno dei profili di incompatibilità ambientale ostativi alla permanenza in servizio del ricorrente presso la Questura di ...omissismsmvld...., alla quale aspira anche in relazione alle sue esigenze familiari, caratterizzate dalle precarie condizioni di salute dei suoi anziani genitori.

I punti di emersione maggiormente rappresentativi dell’interesse dedotto in giudizio sono costituiti dal primo motivo del ricorso principale e dal secondo dei motivi aggiunti, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto involgono la soluzione delle medesime questioni di diritto.

Con il primo motivo del ricorso principale, l’esponente deduce che, nel caso di specie, non risulterebbe dimostrato il rapporto sentimentale parallelo tra la donna da lui frequentata fino al 12.11.2002 (data di arresto della stessa per ricettazione ed altro presso la comune abitazione) ed il noto pregiudicato, di cui si fa menzione nel provvedimento, né si conoscerebbe l’esito dell’istruttoria penale a carico della stessa. Inoltre, il provvedimento impugnato, di finalità a suo avviso chiaramente sanzionatoria, avrebbe del tutto omesso di valutare le gravi situazioni familiari già evidenziate nella memoria del 27.11.2002 e non avrebbe altresì menzionato alcuna circostanza specifica, idonea a dimostrare in concreto la situazione di incompatibilità ambientale o la situazione di pericolo per la sua incolumità.

Con il secondo dei motivi aggiunti, il ricorrente deduce che anche il sopravvenuto provvedimento del 16 marzo 2005 sarebbe espressivo di una volontà punitiva da parte dell’Amministrazione, in quanto non evidenzierebbe gli elementi di fatto idonei a giustificare la destinazione del ricorrente presso la Questura di Pescara anziché presso la Questura di ...omissismsmvld.....

Inoltre, il pregiudicato suddetto, scarcerato in data 29.9.2003 per non aver commesso il fatto, non avendo, nelle more, recatogli alcun fastidio, non potrebbe più rappresentare un pericolo per la sua incolumità, per cui neanche tale circostanza potrebbe più rilevare al fine di denegare il rientro in servizio presso la Questura di ...omissismsmvld...., essendo ormai trascorso un lungo lasso di tempo dai noti eventi.

Va evidenziato che, nel preambolo dell’impugnato provvedimento n. 333.D/3280 del 6.10.2003 (pag.1, penultimo capoverso), si legge che il trasferimento del ricorrente dalla Questura di ...omissismsmvld.... a quella di Teramo è stato disposto ai sensi del quarto e del quinto comma dell’art. 55 del D. P. R. 24 aprile 1982 n. 335.

Il richiamo alla precitata normativa risulta implicitamente confermato anche per il trasferimento disposto con il sopravvenuto provvedimento del 16 marzo 2005, che ha annullato il precedente soltanto in relazione alla sede di destinazione, sostituita con la Questura di Pescara, ritenuta più consona alla professionalità del ricorrente, per il resto confermando tutto quanto già statuito.

L’art. 55 del D.P.R. n. 335 del 1982, ai commi quarto e quinto, prevede:

“4. Il trasferimento ad altra sede può essere disposto anche in soprannumero all'organico dell'ufficio o reparto quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali .

5. La destinazione del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato è disposta dal capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.”.

Tanto premesso, è agevole rilevare che il quarto comma reca una previsione del tutto coincidente con la disposizione contenuta nell'art. 32, comma 4, del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, essendo analoga la “ratio legis” di tutelare l'esatto e corretto funzionamento degli uffici ed il relativo prestigio, nello spirito sancito dall'art. 97 della Costituzione, secondo cui l'azione amministrativa deve essere improntata a criteri di legalità, buon andamento ed imparzialità.

Dalla riferita normativa emerge, altresì, che nell'adozione dei provvedimenti di trasferimento per incompatibilità ambientale l'Amministrazione non è tenuta né ad operare espressamente alcuna considerazione comparativa delle esigenze organizzative degli uffici, tant'è che detti trasferimenti possono essere disposti anche "in soprannumero", né a menzionare i criteri in base ai quali vengono determinati i limiti geografici dell'incompatibilità ai fini dell'individuazione della più opportuna sede dell'impiegato (cfr. Cons. Stato Sez. IV, n. 644 del 29.10.1987).

Inoltre, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che il trasferimento per incompatibilità ambientale, non postulando un comportamento contrario ai doveri di ufficio, non ha carattere sanzionatorio e, quindi, non ha natura disciplinare (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 dicembre 1996 n. 1726).

Tuttavia, esso postula una valutazione ampiamente discrezionale (con il limite della congruità, ragionevolezza e logicità del provvedimento), da parte dell’Amministrazione, dei fatti che possano far ritenere nociva per il prestigio, il decoro e la funzionalità dell'ufficio, l'ulteriore permanenza del dipendente in una determinata sede (cfr. Cons. Stato, 28 maggio 2003, n. 2970; C. Si. 28 gennaio 2003, n. 34), sicché non rileva tanto la responsabilità del soggetto i cui comportamenti hanno originato la situazione che incide negativamente sull'andamento complessivo dell'ufficio, quanto la sussistenza di uno o più episodi tali da compromettere il servizio (cfr. Cons. Stato, 29 marzo 2002, n. 1782).

Al fine, pertanto, di evitare che il potere discrezionale attribuito all'Amministrazione dalla norma sopra richiamata possa trasmodare in arbitrio è pur sempre necessario che la situazione d'incompatibilità si sostanzi in fatti obiettivi che incidano effettivamente sul funzionamento dell'ufficio, sia nell'ambito interno, creando tensioni, disagio, turbamenti che incidano negativamente sulla serenità e sul corretto andamento quotidiano dell'ufficio, sia nell'ambito esterno, diminuendo il prestigio dell'ufficio, facendone scadere la considerazione nell'opinione pubblica.

Circa la misura e l'intensità della discrezionalità esercitabile in materia, deve osservarsi che, anche dopo la smilitarizzazione della Polizia di Stato di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121 (“Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza”), permangono margini di esercizio del potere dell'Amministrazione più estesi di quelli presenti nei rapporti ordinari di impiego (cfr.: Cons. Stato, Sez. IV, 24 marzo 1997, n. 289), in qualche modo simili a quelli amplissimi dei comandi nei confronti dei militari (ex plurimis, sulla qualificazione del trasferimento per incompatibilità ambientale come ordine militare, vedasi Cons. Stato, Sez. IV, 5 luglio 2002, nn. 3693 e 3694).

Ne discende, sotto tale angolazione, che le esigenze di servizio poste a base del trasferimento per incompatibilità ambientale di un poliziotto sono sindacabili dal giudice amministrativo solo ab externo, sotto il profilo della logicità e completezza della motivazione quale si evince dal complesso dell'attività procedimentale posta in essere, rimanendo esclusa ogni indagine di merito sulla valutazione dell'Amministrazione (cfr. ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 11 marzo 2000, n. 1133; sez. VI, 23 ottobre 1999, n. 1551).

Invero, ogni potere di ponderazione rimane sottratto al sindacato del giudice di legittimità, il quale deve limitarsi alla constatazione che detta valutazione sia stata logicamente condotta in base a fatti idonei, in astratto, a nuocere al prestigio dell'ufficio (cfr. Cons. St., Sez. VI, 15.2.1989 n. 127 e T.A.R. Brescia 12.5.1988 n. 377).

Orbene, nella fattispecie all'esame, la ponderazione dell'interesse pubblico è rinvenibile laddove si afferma che la situazione determinatasi è suscettibile di configurare un pericolo per il prestigio dell'Amministrazione e che il trasferimento persegue lo scopo di tutela dello stesso interessato.

È infondata altresì la doglianza con cui si lamenta la mancata considerazione delle esigenze familiari del ricorrente: un onere in tal senso è, infatti, richiesto soltanto in caso di trasferimento d'ufficio, disposto ai sensi del terzo comma del già citato art. 55 del D.P.R. n. 335 del 1982, il quale prevede che "nel disporre il trasferimento d'ufficio l'Amministrazione deve tener conto delle esigenze di servizio e anche delle situazioni di famiglia e del servizio già prestato in sedi disagiate".

Ma, nella specie, il terzo comma dell’art. 55 del D.P.R. n. 335 del 1982 non è mai richiamato nel provvedimento impugnato, che, invece, come già evidenziato, risulta disposto non per esigenze d’ufficio, ma per incompatibilità ambientale, mediante il riferimento solo ai successivi commi quarto e quinto.

Dalla mera lettura delle norme indicate, emerge chiaramente come un siffatto onere non si pone per l’Amministrazione nei casi come quello di specie, in cui il trasferimento riguarda un dipendente la cui permanenza sia ritenuta nociva  al prestigio dell'Amministrazione (art. 55, quarto comma ).

Sotto altro profilo, giova rilevare che, in ogni caso, le condizioni personali e familiari non possono divenire prevalenti rispetto alle ragioni organizzative ed operative sottese al trasferimento, in quanto l'interesse individuale del dipendente è necessariamente recessivo rispetto all'interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell'Amministrazione (Cons. St., Sez. IV, n. 677 del 7.7.1992).

Seguendo tali indirizzi giurisprudenziali, non può ritenersi che l'Amministrazione, nell'adozione del contestato trasferimento per incompatibilità ambientale, fosse tenuta a dare specifica motivazione in ordine all'individuazione della nuova sede di destinazione del ricorrente.

Ad avviso del Collegio, le circostanze evidenziate, tenuto conto dell'ampia discrezionalità di cui è investita l'Amministrazione di Pubblica Sicurezza in sede di valutazione dei fatti che possono sconsigliare la permanenza di un dipendente in una determinata sede, sono sufficienti a dare adeguato conto delle ragioni del trasferimento.

Conseguentemente, nella determinazione amministrativa assunta nella specie, non si ravvisa alcuno sviamento di potere, non risultando dimostrato che il trasferimento sarebbe stato disposto per infliggere in via surrettizia al ricorrente una sanzione disciplinare, al di fuori della procedura prevista.

In definitiva, le doglianze non sono fondate.

3. Con il primo dei motivi aggiunti, si deduce che l’Amministrazione resistete, pur avendo compreso la necessità di dover adibire il ricorrente a mansioni corrispondenti alla specializzazione per la quale era stato addestrato, tuttavia non ha assolto all’onere di esternare le ragioni concrete ed attuali, atte a dimostrare l’effettiva necessità dell’allontanamento del ricorrente dalla Questura di ...omissismsmvld...., dopo molti mesi trascorsi dai noti eventi.

Tale doglianza non appare condivisibile.

Invero, l'atto impugnato risulta fornito di congruo supporto motivazionale mediante il rinvio alle ragioni indicate nel provvedimento del 6 ottobre 2003, tenuto conto che, per la realizzazione della fattispecie del trasferimento per incompatibilità ambientale, è da ritenersi sufficiente la possibilità di nocumento, vale a dire l'attentato all'immagine e al prestigio dell'Amministrazione.

Invero, poiché l'interesse principale dell'atto ha come oggetto la protezione di un bene immateriale, vengono in sostanza a coincidere lesione del bene e messa in pericolo di esso (cfr. sul punto: Cons. St., Sez. IV, 29.9.1986 n. 624 e di recente, Sez. IV, 21 febbraio 2005, n. 566).

Né, sotto il profilo dei presupposti di fatto, può essere ritenuto un fattore decisivo, idoneo ad escludere il nocumento per l’Amministrazione ed i rischi per il ricorrente, la dedotta circostanza secondo cui il noto pregiudicato, ormai scarcerato, non ha in alcun modo assunto atteggiamenti offensivi.

Pertanto, anche questa censura va rigetta.

Pertanto, sia il ricorso principale che i motivi aggiunti si appalesano infondati.

4. In conseguenza, appare destituita di fondamento giuridico anche la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente per i danni asseritamente subiti in esecuzione del disposto trasferimento dalla Questura di ...omissismsmvld.... a quella di Teramo, dal momento che, non avendo ravvisato il Collegio la sussistenza dei profili di illegittimità evidenziati dal ricorrente, manca nel caso di specie il presupposto, necessario ma non sufficiente, del danno ingiusto (art. 2043 cod. civ.).

Nè, sotto altro profilo, può giovare al ricorrente, ai fini dell’accoglimento della domanda, il fatto che l’Amministrazione, in esito alla sua istanza di riesame del 20.10.2004, con il provvedimento prot. n. 333.D/3280 del 16.3.2005, ha annullato il proprio precedente decreto del 6.10.2003, limitatamente alla parte in cui ha individuato come sede di destinazione la Questura di Teramo, sostituendola con quella di Pescara, perché il ricorrente “essendo in possesso della qualifica di artificiere, in quella sede potrebbe svolgere le mansioni relative alla sua specializzazione”.

Va, infatti, evidenziato che l’Amministrazione non aveva alcun obbligo di provvedere in modo conforme all’istanza del ricorrente del 20.10.2004, per le seguenti ragioni:

a) il comma quarto dell’art. 55 del D.P.R. n. 335 del 1982, per i casi di incompatibilità ambientale, come quello di specie, consente il trasferimento ad altra sede anche in soprannumero, senza imporre alcuna espressa considerazione comparativa sulle esigenze organizzative degli uffici né sui criteri in base ai quali vengono determinati i limiti geografici dell'incompatibilità ai fini dell'individuazione della più opportuna sede dell'impiegato (Cons. St., Sez. IV, n. 644 del 29.10.1987);

b) il T.A.R. per l’Abbruzzo, L’Aquila, con la sentenza n. 1272 del 2004, non appellata, ha rigettato il ricorso n. 655 del 2004, proposto dal ricorrente avverso il provvedimento del 14.7.2004, con il quale, al termine del 18° corso di formazione professionale per la nomina a vice sovrintendente della Polizia di Stato, era stato confermato a prestare servizio a Teramo, affermando, tra l’altro, che “le circostanze addotte a fondamento della disposta assegnazione alla sede di Teramo e specificatamente indicate nel provvedimento impugnato con riferimento al precedente decreto di trasferimento del 6 ottobre 2003 appaiono sufficienti a giustificare sotto il profilo della motivazione la conferma della sede di Teramo anziché quella di ...omissismsmvld....”;

c) dal tenore del provvedimento del 16 marzo 2005, sembra potersi desumere che l’istituzione del nucleo artificieri presso la Questura di Pescara sia avvenuta successivamente all’allontanamento del ricorrente dalla Questura di ...omissismsmvld.....

Ne consegue che, al di là del “nomen juris” di “annullamento” usato dall’Amministrazione, il decreto del 6.10.2003, dispositivo del trasferimento del ricorrente a Teramo, non è stato modificato in via di autotutela, per effetto del riconoscimento di un profilo di illegittimità inficiante “ab origine” l’impugnato provvedimento, ma soltanto in esito al riesame della situazione del ricorrente compiuto ex post, presumibilmente alla luce del fatto sopravvenuto, costituito dall’istituzione del nucleo artificieri presso la Questura di Pescara e, certamente al fine di contemperare “le esigenze dell’Amministrazione con le esigenze del ricorrente”.

Per tutte le suesposte ragioni, anche la domanda risarcitoria va rigettata.

In conclusione, il ricorso, i motivi aggiunti e la domanda risarcitoria si appalesano infondati e vanno rigettati.

Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio, ai sensi dell’art. 92, ultimo capoverso, c.p.c.

P. Q. M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, ...omissismsmvld...., Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così statuisce:

1)rigetta il ricorso principale ed i motivi aggiunti;

2) rigetta la domanda risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in ...omissismsmvld...., nella Camera di Consiglio del 21 febbraio 2007, con l'intervento dei Signori:

Corrado Allegretta - Presidente

Vito Mangialardi   - Componente

Concetta Anastasi - Componente, Est. 
 

L’ESTENSORE                                         IL PRESIDENTE