REPUBBLICA  ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER  L'EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA

SEZIONE II

Registro Sentenze:603/2008

            Registro Generale: 1170/2006

                                                      1130/2006

nelle persone dei Signori:

..

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nell'Udienza Pubblica del 24 Gennaio 2008

Visto i ricorsi nn.1130/2006 e 1170/2006 proposti da:

@@@@@@@@ @@@@@@@@

rappresentato e difeso da:

..

..

con domicilio eletto in BOLOGNA

..

presso

..

contro

MINISTERO DELL'INTERNO 

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO 

con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA RENI 4

presso la sua sede;

per l'annullamento

R.G.1130/2006: del provvedimento di sospensione temporanea dalla partecipazione alle lezioni del 19° Corso bis per Vice Sovrintendenti presso la Scuola Allievi di Spoleto della Polizia di Stato comunicato verbalmente in data 16.10.2006 nonché sempre verbalmente in data 31.10.2006 e confermato dalla comunicazione scritta Cat..... e del provvedimento della Commissione Medica di 2 Istanza di Firenze prot.....^ del 25.10.2006;

R.G.1170/2006: del provvedimento di ritiro del materiale in dotazione individuale e contestuale sospensione temporanea dalla partecipazione alle lezioni del 19° Corso Bis per Vice Sovrintendenti presso la Scuola Allievi Agenti di Spoleto della Polizia di Stato comunicato verbalmente in data 13.11.2006; del provvedimento n.... del 13.11.2006 del Capo della Polizia, del provvedimento n.. Pers.2.8 del 10.11.2006 della Questura di @@@@@@@@; motivi aggiunti: e del provvedimento n... del 20.1.2007 del Direttore della divisione .... del Ministero dell’Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza notificato in data 24.1.2007;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO DELL'INTERNO

Udito il relatore Cons. .... e uditi gli avvocati presenti come risulta dal verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente @@@@@@@@ @@@@@@@@, Agente Scelto della Polizia di Stato assegnato alla Questura di @@@@@@@@, ammesso al 19° Corso per Vice Sovrintendente con inizio il giorno 25 settembre 2006 presso la Scuola Allievi Agenti di P.S. di Spoleto, era stato reiteratamente inviato d’ufficio a visite mediche presso le competenti C.M.O., a seguito di una segnalazione che aveva ingenerato l’esistenza di dubbi sul possibile uso da parte del medesimo di sostanze stupefacenti.

Per quanto rileva in questa sede, soltanto a seguito di visita in data 25 settembre 2006 presso il servizio operativo centrale di Sanità in Roma veniva riscontrata “una positività per la presenza di metabolici minori della cocaina” (benzoilegonina), con un valore di concentrazione di 47.4 mg/ml (cfr.certificati in atti). Dichiarato conseguentemente inidoneo al servizio d’istituto per ulteriori giorni 15 (già si trovava in aspettativa per malattia), non gli veniva nel frattempo consentito l’accesso alle lezioni presso la Scuola di Spoleto, alla quale era in carico.

In data 13.11.2006 (prot.... del Capo della Polizia), il ricorrente veniva sospeso cautelarmene dal servizio in via d’urgenza ai sensi dell’art.92 del DPR 3/57, su proposta 10.11.2006 della Questura di @@@@@@@@, e sulla base della riscontrata positività. In pari data 13.11.2006 gli veniva conseguentemente ritirato il materiale in dotazione (cfr. verbale in atti).

Nel frattempo, il ricorrente poteva utilmente frequentare il corso per Vice Sovrintendenti in virtù di ammissione con riserva disposta da questa Sezione con ordinanza 837/06, ma al termine gli veniva preannunciato, con telegramma del 20 gennaio 2007, che non avrebbe conseguito la nomina a Vice Sovrintendente, in quanto la tutela cautelare ottenuta dal TAR era espressamente limitata alla partecipazione al corso.

Con ricorso R.G.1130/2006 l’Agente @@@@@@@@ impugnava il giudizio di inidoneità del 25.9.2006 e la supposta esclusione dal 19° corso per Vice Sovrintendenti.

Con ricorso R.G.1170/2006 impugnava la sospensione cautelare dal servizio, e con motivi aggiunti il diniego di nomina a Vice Sovrintendente.

Resistente l’amministrazione, la causa passa in decisione all’odierna pubblica udienza.

Conviene preliminarmente disporre la riunione degli epigrafati ricorsi, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.

Con riguardo al primo ricorso va subito evidenziato che non risultano adottati formali provvedimenti di esclusione dal corso, ma, semplicemente, stante la generale inidoneità al servizio d’istituto, temporaneamente riscontrata dall’organo sanitario a seguito della visita del 25 settembre 2006 per accertata positività a sostanza stupefacente, è ovvio che tale inidoneità non poteva non riguardare tutte le attività istituzionali, e quindi anche la frequentazione del corso. Non esistono dunque formali provvedimenti di esclusione dal medesimo, censurabili per incompetenza o altri supposti vizi, ma semplicemente un generale impedimento a prestare qualsiasi servizio ed a svolgere qualsiasi attività come agente di P.S., determinato, senza necessità di alcuna ulteriore determinazione, della accertata inidoneità temporanea.

A nulla rileva, poi, che questa sia stata, in ipotesi, determinata dalla somministrazione in data 23 settembre, come il ricorrente prospetta, di farmaci anestetici, nel corso di trattamenti odontoiatrici, e non possa quindi affatto riconnettersi ad un uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, dal momento che la inidoneità è una condizione oggettiva, il cui accertamento prescinde da qualsiasi finalità sanzionatoria ed impedisce la prestazione del servizio indipendentemente dalla causa, ancorché non imputabile all’interessato, che la ha determinata.

Quanto al secondo ricorso, proposto avverso la sospensione cautelare dal servizio, adottata d’urgenza ex art.92 del D.P.R.3/57 in attesa della attivazione del procedimento disciplinare, il ricorrente ritiene che l’amministrazione dovesse almeno darsi carico di considerare l’ipotesi che la positività sia stata effettivamente determinata dall’anestesia del 23 settembre 2006, a base di Ecocain e adrenalina (trattasi in effetti di anestetici abitualmente in uso nei trattamenti odontoiatrici). La tesi non può essere condivisa in mancanza di allegazioni probatorie idonee a dimostrare la effettività di tale somministrazione, e quindi ad ingenerare nell’amministrazione procedente l’onere di prendere in considerazione tale asserita circostanza e di valutarne la rilevanza.

Il certificato 18.10.2006 a firma dott........,odontoiatra, infatti è sprovvisto di qualunque elemento idoneo ad attestarne, con sufficiente attendibilità, la provenienza; la sottoscrizione in calce vi è cioè apposta in mancanza di qualsiasi autenticazione o financo del timbro del professionista; mentre la eventuale acquisizione in via istruttoria degli elementi probatori mancanti sembra al Collegio ragionevolmente incompatibile con il carattere d’urgenza della contestata sospensione cautelare; spetterà eventualmente all’amministrazione valutare, ma in sede di procedimento disciplinare, se ricorrono o meno le condizioni di rilevanza e fondatezza – per attivare d’ufficio un approfondimento istruttorio, necessario a colmare l’insufficienza delle allegazioni probatorie di parte.

Peraltro, dai documenti in atti nemmeno risulta che il certificato medesimo sia stato effettivamente acquisito al procedimento.

In sintesi, il ricorrente non ha dimostrato che tale elemento di valutazione sia stato effettivamente offerto all’Amministrazione, e tanto meno ne ha provato la effettiva sussistenza in fatto.

Non può quindi fondamentalmente lamentarsi che esso non sia stato considerato.

Inoltre, la positività riscontrata, ancorché per la prima volta, è evidentemente sufficiente a dare conto di un mutato orientamento dell’istituto rispetto al passato, proprio perché, come lo stesso ricorrente asserisce, i numerosi esami tossicologici effettuati avevano sempre dato esiti negativi: Non si comprende quindi il senso della censura di contraddittorietà rispetto a precedenti comportamenti della Questura di @@@@@@@@, che fino ad ora non aveva mai adottato provvedimenti restrittivi nei confronti dell’@@@@@@@@.

Non ne ricorrevano, come si è visto, i presupposti di fatto, ed è lo stesso ricorrente a darne atto:

Irrilevante è pure, stante l’urgenza del provvedere e la natura cautelare della sospensione, la mancanza o la negatività di controanalisi ed accertamenti ulteriori, che ben potranno essere acquisiti in sede più propria (disciplinare).

La motivazione del provvedimento è da individuarsi nella positività all’uso di stupefacenti, di cui si è già detto, e nella prossima attivazione del procedimento disciplinare. Né il ricorrente contesta l’esistenza di un nesso logico tra l’una e l’altra, né che l’assunzione non terapeutica di stupefacenti costituisca illecito disciplinare ex art.6 e 8 DPR 737/81.

Lamenta tuttavia che la contestazione degli addebiti debba seguire entro 40 giorni la sospensione cautelare, ex art.92 del DPR 3/57, e che ciò nella fattispecie non sia avvenuto, con la conseguenza che “la sospensione………è revocata e l’impiegato ha diritto alla riammissione in servizio ed alla corresponsione degli assegni non percepiti” (art.92 citato, comma secondo). Nella fattispecie, la sospensione è stata disposta il 13.11.2006 e la contestazione degli addebiti è stata notificata soltanto il 10 gennaio 2007, cioè dopo ben 58 giorni; tuttavia, il ricorrente si limita a dolersi che tale sospensione non sia stata revocata alla scadenza dei 40 giorni, senza però avere mai sollecitato un tale provvedimento, né formalizzato e contestato la relativa inerzia secondo l’apposito modello procedimentale.In mancanza di revoca la sospensione deve ritenersi operante, come correttamente comunicato dall’amministrazione a fine corso (cfr. telegramma 20 gennaio 2007, impugnato con i motivi aggiunti).

E’ inoltre del tutto irrilevante che la proposta 10.11.2006 del Questore di @@@@@@@@ non si limiti ad indicare gli elementi costitutivi dell’illecito disciplinare ma prefiguri anche la sanzione applicabile; l’art.12 del DPR 737/81 non risulta infatti violato dalle indicazioni di un elemento aggiuntivo, rispetto a quelli che costituiscono il contenuto necessario della proposta.

Infine, la competenza ministeriale prevista dall’art.92 del DPR n.3/57 non può non ritenersi incisa dal nuovo assetto delle competenze dirigenziali ex art.3 del D.Lgs 29/93 e ss.nn.,che ha ridisciplinato l’intera materia. Va dunque respinta anche la censura di incompetenza del Capo della Polizia a disporre la sospensione dal servizio.

Quanto al diniego di nomina a Vice Sovrintendente all’esito del corso frequentato con riserva, è agevole rilevare, dalla semplice lettura dell’atto impugnato coi motivi aggiunti (telegramma 20.1.1986), che esso è soltanto preannunciato e, pertanto, allo stato del tutto privo di effetti lesivi che legittimino il ricorrente all’impugnativa, che ben potrà essere proposta avverso l’annunciato “provvedimento in corso di perfezionamento”(Ciò anche a prescindere dal considerare che la nomina appariva nelle more preclusa dalla limitata efficacia della ottenuta tutela cautelare e , attualmente dall’esito negativo del ricorso avverso la sospensione dal servizio).

Conclusivamente, entrambi i ricorsi devono essere respinti.

Le spese vanno compensate per ragioni di equità, in relazione alla natura della controversia.

P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale, per l’Emilia Romagna, sede di Bologna Sezione II, pronunziando in via definitiva sui ricorsi in epigrafe, previa riunione degli stessi, li respinge.

    Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

    Così deciso in Bologna in data 24.1.2008.

    Presidente

    Cons.rel est.

    Depositata in Segreteria in data 28.02.08

    Bologna li, 28.02.08

    Il Segretario