REPUBBLICA  ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER  L'EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA

SEZIONE II

Registro Sentenze: 183/08

            Registro Generale: n. 1460/07

nelle persone dei Signori:

Presidente 

Cons., relatore

 Cons.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Camera di Consiglio del 10 Gennaio 2008

Visto il ricorso 1460/2007 proposto da:

rappresentato e difeso da:

con domicilio eletto in BOLOGNA

presso

contro

MINISTERO DELL'INTERNO 

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO 

con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA RENI 4

presso la sua sede;

per l'annullamento

del Decreto n.333.D/58921 in data 29.06.07 del Capo della Polizia con cui l’Assistente della Polizia di Stato Signora XYXYXY è stata trasferita dal Comparto Polizia Stradale di ... Sottosezione di ... alla Questura di .... – provvedimento notificato in data 19.09.07;

- nonché di ogni atto preliminare, endoprocedimentale, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso con quello impugnato;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO DELL'INTERNO

Designato relatore il Cons.

E uditi altresì i procuratori delle parti presenti come da verbale;

Visti gli artt. 21 e 26, u.c., della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 come modificata dalla Legge 21.7.2000 n. 205;

Ritenuto che è possibile procedere in forma semplificata per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

FATTO e DIRITTO

Col ricorso in epigrafe viene impugnato il Decreto n.333.D/58921 in data 29.06.07 del Capo della Polizia con cui l’Assistente della Polizia di Stato Signora XYXYXY è stata trasferita dal Comparto Polizia Stradale di ... Sottosezione di ... alla Questura di .....

Trattasi di provvedimento che sostituisce il precedente provvedimento di trasferimento dell’interessata da .. a ..., annullato dal TAR Liguria con sentenza n. 687/2007 limitatamente alla parte relativa all’individuazione della sede di destinazione.

Il nuovo trasferimento, quindi, è atto esecutivo della sentenza del Giudice.

Ciò posto lo stesso appare esente dalle censure formulate, in quanto esplicita le ragioni per cui è opportuno individuare una sede (...) sufficientemente lontana da Genova, ma a tale città sufficientemente collegata anche per via ferroviaria in modo da consentire il mantenimento dei rapporti con i famigliari della ricorrente.

Né rileva in questa sede la richiesta della ricorrente di conferma della sede di .., in quanto la relativa istanza del 27 luglio 2007 è successiva all’adozione del nuovo trasferimento oggetto d’impugnazione (29 giugno 2007).

In conclusione il ricorso in epigrafe deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna - Bologna, Sezione Seconda, rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna  la ricorrente al pagamento nei confronti del Ministero dell’Interno della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di spese, competenze ed onorari di giudizio.

La presente sentenza sarà eseguita dall’ Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

BOLOGNA , li 10.1.2008

- Presidente 

- Cons. Rel. est. 
 

Depositata in Segreteria in data 06.02.08

Bologna li 06.02.08

Il Segretario