REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA
SEZIONE II
Registro Sentenze: 183/08
Registro Generale: n. 1460/07
nelle persone dei Signori:
Presidente
Cons., relatore
Cons.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella Camera di Consiglio del 10 Gennaio 2008
Visto il ricorso 1460/2007 proposto da:
rappresentato e difeso da:
con domicilio eletto in BOLOGNA
presso
contro
MINISTERO DELL'INTERNO
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA RENI 4
presso la sua sede;
per l'annullamento
del Decreto n.333.D/58921 in data 29.06.07 del Capo della Polizia con cui l’Assistente della Polizia di Stato Signora XYXYXY è stata trasferita dal Comparto Polizia Stradale di ... Sottosezione di ... alla Questura di .... – provvedimento notificato in data 19.09.07;
- nonché di ogni atto preliminare, endoprocedimentale, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso con quello impugnato;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO DELL'INTERNO
Designato relatore il Cons.
E uditi altresì i procuratori delle parti presenti come da verbale;
Visti gli artt. 21 e 26, u.c., della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 come modificata dalla Legge 21.7.2000 n. 205;
Ritenuto che è possibile procedere in forma semplificata per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.
FATTO e DIRITTO
Col ricorso in epigrafe viene impugnato il Decreto n.333.D/58921 in data 29.06.07 del Capo della Polizia con cui l’Assistente della Polizia di Stato Signora XYXYXY è stata trasferita dal Comparto Polizia Stradale di ... Sottosezione di ... alla Questura di .....
Trattasi di provvedimento che sostituisce il precedente provvedimento di trasferimento dell’interessata da .. a ..., annullato dal TAR Liguria con sentenza n. 687/2007 limitatamente alla parte relativa all’individuazione della sede di destinazione.
Il nuovo trasferimento, quindi, è atto esecutivo della sentenza del Giudice.
Ciò posto lo stesso appare esente dalle censure formulate, in quanto esplicita le ragioni per cui è opportuno individuare una sede (...) sufficientemente lontana da Genova, ma a tale città sufficientemente collegata anche per via ferroviaria in modo da consentire il mantenimento dei rapporti con i famigliari della ricorrente.
Né rileva in questa sede la richiesta della ricorrente di conferma della sede di .., in quanto la relativa istanza del 27 luglio 2007 è successiva all’adozione del nuovo trasferimento oggetto d’impugnazione (29 giugno 2007).
In conclusione il ricorso in epigrafe deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna - Bologna, Sezione Seconda, rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento nei confronti del Ministero dell’Interno della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di spese, competenze ed onorari di giudizio.
La presente sentenza sarà eseguita dall’ Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
BOLOGNA , li 10.1.2008
- Presidente
- Cons. Rel. est.
Depositata in Segreteria in data 06.02.08
Bologna li 06.02.08