R  E  P  U  B  B  L  I  C  A      I  T  A  L  I  A  N  A N. 154/2007    Reg. Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 40/2007    Reg. Ric.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa depositato il 20.04.2007  
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano  
costituito dai magistrati:  

 
 

Hugo DEMATTIO   - Presidente

Hans ZELGER   - Consigliere

Terenzio DEL GAUDIO  - Consigliere relatore

Lorenza PANTOZZI LERJEFORS - Consigliere

ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al n. 40 del registro ricorsi 2007

presentato da

CRISTEL Andrea, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Gabbanella, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Bolzano, via L. da Vinci n. 20, giusta delega a margine del ricorso,                      - ricorrente -

c o n t r o

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, in Largo Porta Nuova n. 9, presso la quale, pure per legge, è domiciliato,            - resistente -

e nei confronti di

STEFFE Daniele, ROSA Cristian, BONINSEGNA Alberto,

                                    - non costituiti -

per l'annullamento

del provvedimento di diniego tacito dell’Amministrazione in ordine alla richiesta di acquisizione di documenti proposta dal ricorrente in data 16.11.2006 ed ogni ulteriore atto connesso e dipendente.

Visto il ricorso notificato il 15.01.2007 e depositato in segreteria il 09.02.2007 con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno dd. 17.01.2007;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la camera di consiglio del 13.03.2007 il consigliere Terenzio Del Gaudio ed ivi sentito l’avv. L. Vergari, in sostituzione dell’avv. A. Gabbanella per il ricorrente e l’avv. dello Stato S. Pirrone per il Ministero dell’Interno;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Si premette che il ricorrente Cristel Andrea, Assistente capo della Polizia di Stato in servizio presso la Sezione di Bolzano della Polizia postale e delle telecomunicazioni, in data 20.6.2005 presentava all’amministrazione di appartenenza un’istanza di trasferimento dall’attuale Ufficio al Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato (C.A.A.P.S.) di Moena (TN).

In data 16.11.2006, essendo venuto a conoscenza dell’assegnazione al predetto C.A.A.P.S. degli Assistenti della Polizia di Stato Steffe Daniele, Rosa Cristian e Boninsegna Alberto, il ricorrente presentava al Dipartimento di P.S. del Ministero dell’Interno un’istanza per l’acquisizione di “copia dell’istanza di trasferimento, del provvedimento di trasferimento e la posizione in graduatoria prima del provvedimento di trasferimento” riferita ai suddetti Assistenti.

L’intimata amministrazione non ha fornito risposta alcuna al richiedente che, pertanto, non ha ottenuto la documentazione richiesta.

Con il presente ricorso, notificato in data 15.1.2007, l’interessato impugna il silenzio dell’amministrazione resistente (art. 21 bis L. n. 1034/1971) e chiede che venga ordinato alla stessa il rilascio della documentazione richiesta (art. 25, comma 5, L. 241/1990).

Con comparsa dd. 17.1.2007 si è costituita in giudizio l’Amministrazione dell’Interno a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento che si è riservata di dedurre e concludere in prosieguo.

All’udienza in camera di consiglio del 13.3.2007, sentite le parti, il ricorso è passato in decisione.

D I R I T T O

Va preliminarmente osservato che il ricorso è stato notificato anche ai tre controinteressati (cfr. Cons. Stato, ad. Plen. 24.6.1999, n. 16) e che gli stessi non si sono costituiti in giudizio.

Orbene, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della L. 7.8.1990, n. 241, disciplinante le modalità del diritto di accesso e dei relativi ricorsi, “decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta”.

Il suddetto termine risulta, evidentemente, abbondantemente superato, motivo per cui non si pone in dubbio che si è formato il silenzio-rigetto.

Peraltro, anche successivamente allo scadere del termine, l’Amministrazione non ha assunto alcuna espressa determinazione sull’istanza di accesso in argomento.

Va pertanto esaminata la legittimità del silenzio-rigetto.

Nell’istanza di accesso presentata all’amministrazione di appartenenza il ricorrente aveva specificato che “la presente richiesta viene motivata dalla circostanza che lo scrivente, unitamente ad altri due colleghi in attesa di trasferimento per il predetto Centro Addestramento Alpino, il 17 luglio 2006 è venuto a conoscenza del provvedimento di cui sopra, e ritenendosi gravemente danneggiato in quanto scavalcato in graduatoria, necessita di acquisire ogni utile elemento e la documentazione necessaria da sottoporre al vaglio del proprio legale al fine di predisporre un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale”.

Orbene, ai fini dell’accertamento dell’interesse all’esibizione degli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l’interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 27.6.1992, n. 352 ed attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell’art. 22 della L. 7.8.1990, n. 241.

Pertanto, l’interesse all’esibizione degli atti e documenti detenuti dall’Amministrazione ben può identificarsi nell’esigenza della parte privata di disporre degli atti stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 13.10.1999, n. 1577).

Nel caso di specie, è evidente l’interesse del ricorrente all’esibizione della richiesta documentazione al fine di poter essere messo in grado di tutelare la propria posizione soggettiva in ordine al trasferimento richiesto e non ottenuto.

Non può infatti negarsi che il trasferimento “a domanda” debba essere effettuato sulla base di criteri obiettivi ed in base all’ordine di priorità risultante dalle graduatorie appositamente stilate.

Pertanto, la documentazione per la quale è stato chiesto l’accesso costituisce base per la verifica della legittimità dell’operato dell’Amministrazione nella comparazione effettuata tra il ricorrente ed i controinteressati in relazione al trasferimento a domanda al Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato di Moena.

L’Amministrazione non ha preso posizione alcuna sul ricorso; tanto meno i controinteressati -non costituitisi in giudizio- ai quali il ricorso è stato notificato con le modalità di rito.

Non sono stati, pertanto, opposti motivi di qualsiasi natura e, in particolare, di riservatezza e di tutela della privacy, al richiesto accesso.

Per quanto sopra, va annullato l’impugnato silenzio-rifiuto dell’Amministrazione resistente e va ordinata all’Amministrazione resistente l’esibizione della documentazione richiesta dal ricorrente con propria istanza dd. 16.11.2006.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese di giudizio, che vengono liquidate come da motivazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, conseguentemente, annulla il silenzio-rigetto dell’Amministrazione.

Dichiara il diritto del signor Cristel Andrea a conseguire l’accesso alla documentazione di cui all’istanza dd. 16.11.2006 e, pertanto, ordina all’Amministrazione di rilasciare la richiesta documentazione.

Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese di giudizio che vengono liquidate in Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre IVA e CAP come per legge.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 13.03.2007.

IL PRESIDENTE                                                          L'ESTENSORE

Hugo DEMATTIO           Terenzio DEL GAUDIO 
 

/br/

N. R.G. 40/2007