REPUBBLICA  ITALIANA  Sent. N. 3/07

IN  NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, composto dai magistrati:

Luigi  Passanisi - Presidente

Giuseppe Caruso -  Consigliere, relatore / estensore

Caterina Criscenti - Primo Referendario

ha pronunciato la  seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 887/2004, proposto dal sig. ...OMISSIS.... ...OMISSIS...., rappresentato e difeso dall'avv. Nicolò Amato e dall'avv. Francesco Amato e domiciliato per legge presso la segreteria del Tribunale;

C O N T R O

il Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore;

la Commissione medica militare di II istanza di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore;

entrambi rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria;

P E R   L’ A N N U L L A M E N T O

del provvedimento dell'11 marzo 2004, con il quale la Commissione medica militare di II grado di Palermo ha dichiarato il ricorrente non idoneo al servizio d'istituto in Polizia di Stato, per giorni 180;

del provvedimento del 12 ottobre 2004, con il quale la Commissione medica militare di II grado di Palermo ha dichiarato il ricorrente permanentemente inidoneo al servizio d'istituto in tutti i ruoli della Polizia di Stato, in modo assoluto, ma ulteriormente impiegabile in altre amministrazioni dello Stato (impugnato con motivi aggiunti);

      Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

     Visti i motivi aggiunti, notificati il 28 ottobre 2004 e depositati il 5 novembre 2004, con i quali il ricorrente contesta il sopravvenuto provvedimento del 12 ottobre 2004, che lo dichiara permanentemente inidoneo al servizio d'istituto in tutti i ruoli della Polizia di Stato, in modo assoluto e, tuttavia, ulteriormente impiegabile in altre amministrazioni dello Stato;

     Viste le risultanze della verificazione effettuata dal prof. ...OMISSIS.... ...OMISSIS.... del Policlinico universitario di Messina, depositata in giudizio il 24 gennaio 2005 in esecuzione dell'ordinanza di questo Tribunale n. 913 del 24 novembre 2004;

     Vista l'ordinanza di questo Tribunale n. 81 del 23 marzo 2005, di accoglimento della domanda di sospensione cautelare dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, nonché la successiva n. 423 del 26 ottobre 2005, di rigetto della domanda di esecuzione della prima;

     Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

     Visti gli atti tutti della causa;

      Relatore il Consigliere Giuseppe Caruso;

     Uditi, nella pubblica udienza del 7 giugno 2006, l’avv. M. Salazar in sostituzione dell'avv. F. Amato per il ricorrente e l'avvocato dello Stato M. Borgo per l’ amministrazione resistente;

     Atteso che dalla produzione della difesa erariale del 23 maggio 2006 è emerso come, dopo la dichiarazione di permanente inidoneità al servizio d'istituto, il ricorrente abbia  avanzato, con nota del 13 ottobre 2004, domanda per essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altre amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 339/1982;

     Ritenuto che la presentazione di detta istanza di trasferimento ad altro ruolo, in linea con i rilievi formulati dall'Avvocatura dello Stato, abbia in effetti determinato acquiescenza del ricorrente al provvedimento dichiarativo della sua inidoneità al servizio, in quanto essa configura un comportamento concludente, successivo alla determinazione dell'amministrazione, libero perché non imposto dall'atto lesivo, incompatibile con l'intenzione di contestare la determinazione pregiudizievole ed implicante rinuncia a far valere in sede giurisdizionale le proprie ragioni (cfr. C.S., V, 29 novembre 2005, n. 6746);

     Ritenuto, conseguentemente, che il ricorso in esame debba dichiararsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, nel suo contenuto originario, diretto avverso il provvedimento dell'11 marzo 2004, che qualifica il ricorrente come temporaneamente inidoneo al servizio per giorni 180, ed inammissibile con riferimento ai motivi aggiunti, proposti contro la successiva declaratoria di inidoneità permanente ed assoluta al servizio in Polizia di Stato, per precedente acquiescenza a tale declaratoria, determinata, come sopra detto, dalla presentazione di istanza di trasferimento ad altra amministrazione ex D.P.R. n. 339/1982;

     Ritenuti, infine, sussistenti giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

P.  Q.  M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria – in ordine al  ricorso in epigrafe statuisce quanto segue:

      Ordina all'autorità amministrativa di eseguire la presente sentenza.

      Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del  7 giugno / 22 novembre 2006.                     

L' ESTENSORE                                                  IL PRESIDENTE

F.to Giuseppe Caruso                                  F.to   Luigi Passanisi    
 
 

                                       

IL SEGRETARIO 

Antonino Sgrò              DEPOSITATA PRESSO LA

                                                         SEGRETERIA   DEL  T.A.R.

                                                      OGGI  2 gennaio 2007