REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 
N. 
 

N. 
 
 

440 
 

984/2003 
 

ANNO

 
Reg. Dec. 
 

Reg. Ric. 
 

2008

 
 

      Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione Prima, composto dai Signori Magistrati:

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 984/2003, proposto da @@@ @@@, rappresentato e difeso dall’avv. ..

CONTRO

- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

- il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso cui sono domiciliati ex lege;

per l’annullamento

del decreto del 5 maggio 2003 del Capo della Polizia, con il quale il sostituto commissario della Polizia di Stato @@@ @@@ è stato trasferito per incompatibilità ambientale;

      Visto il ricorso con i relativi allegati;

      Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali intimate;

      Vista l’ordinanza n. 417 dell’11 settembre 2003, con la quale è stata respinta la domanda cautelare proposta da parte ricorrente;

      Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

      Visti gli atti tutti di causa;

      Relatore alla pubblica udienza del 21 marzo 2008 il Cons. ....ed uditi, altresì, i difensori delle parti, come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

     FATTO

     Con ricorso notificato il 14 luglio 2003, depositato nella Segreteria del Tribunale il successivo 23 luglio, il sostituto commissario della Polizia di Stato @@@ @@@ ha impugnato il decreto del 5 maggio 2003 del Capo della Polizia con il quale è stato disposto il trasferimento dello stesso per incompatibilità ambientale dalla Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di @@@ alla Questura di @@@, a seguito di richiesta in tal senso avanzata dal Procuratore della Repubblica.

     A fondamento del ricorso parte ricorrente ha dedotto:

1) Violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

      Il provvedimento di trasferimento non sarebbe stato preceduto dalla prescritta comunicazione di avvio del procedimento.

      A giustificare l’omissione non sarebbe sufficiente il generico riferimento, nel provvedimento impugnato, a ragioni d’urgenza.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 delle disposizioni di attuazione c.p.p.

      Mancherebbe il nulla osta al trasferimento da parte del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello.

3) Violazione dell’art. 55 del D.P.R. 24 aprile 1982 n. 335, dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, nonché eccesso di potere per falsità del presupposto, difetto di motivazione e carenza assoluta di istruttoria.

      L’Amministrazione avrebbe recepito in maniera acritica i contenuti della nota inviata dal Procuratore della Repubblica, omettendo qualsiasi istruttoria al riguardo.

      Il provvedimento sarebbe sfornito, inoltre, di adeguato supporto motivazionale.

      Le affermazioni contenute nella nota del Procuratore sarebbero sfornite di un aggancio con la realtà, atteso che in essa si farebbe riferimento a situazioni di tensione e disagio attribuibili all’odierno ricorrente ed all’Assistente P.S. @@@ @@@, che si sarebbe posti, in eguale misura, in condizioni di  non godere più della fiducia alla base della specifica collaborazione. Tali affermazioni sarebbero in contrasto con i giudizi lusinghieri di cui ai precedenti rapporti informativi.

      Il provvedimento sarebbe basato su un unico episodio, nel quale l’odierno ricorrente avrebbe subito l’aggressione dell’Assistente @@@. Esso, pertanto, sarebbe frutto di un travisamento dei fatti, non potendosi configurare in eguale misura una responsabilità del ricorrente e dello @@@ in un episodio in cui quest’ultimo ha assunto il ruolo di aggressore.

      Da qui la richiesta di annullamento dell’impugnato provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale.

      Si sono costitute le Amministrazioni statali intimate, resistendo al ricorso.

      Con ordinanza n. 417 dell’11 settembre 2003 è stata respinta la domanda cautelare proposta da parte ricorrente.

      Le parti hanno prodotto memorie.

     Alla pubblica udienza del 21 marzo 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione.

     DIRITTO

1. Con nota in data 7 marzo 2003 il Procuratore della Repubblica di @@@ ha segnalato al Questore l’esistenza di disagi, veleni, forte tensione, non comunicabilità e sentimenti di rancore all’interno della Sezione di Polizia Giudiziaria, aliquota P.S., causati dalla condotta del sostituto commissario @@@ e dell’Assistente @@@ e dai rapporti inquinati intercorrenti tra i due. La situazione fattuale, ha aggiunto il Procuratore, testimonia un comportamento poco rispettoso delle delicate mansioni ricoperte e costituisce un esempio istituzionale poco edificante.

      Da qui il rilievo secondo cui i due soggetti in questione si sono posti, in eguale misura, in condizioni di non godere più della piena fiducia che è alla base della specifica collaborazione e la richiesta di immediato trasferimento all’amministrazione di appartenenza.

2. Con provvedimento del 5 maggio 2003 il Capo della Polizia, preso atto della nota proveniente dal Procuratore della Repubblica, trasmessa dalla Questura di @@@ e sottolineato che gli appartenenti al ruolo degli ispettori che svolgono compiti di polizia giudiziaria alle dirette dipendenze del Procuratore debbono godere del pieno consenso di quest’ultimo, ha disposto il trasferimento dell’@@@, per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale, presso la Questura di @@@.

3. Nel sottoporre a gravame il provvedimento del Capo della Polizia parte ricorrente deduce, innanzi tutto, la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, rilevando che il provvedimento stesso non è stato preceduto da comunicazione di avvio del procedimento.

      L’omissione della comunicazione, d’altra parte, non sarebbe giustificata dalle generiche ragioni d’urgenza evocate nel provvedimento impugnato.

      La censura è fondata.

      Il trasferimento per incompatibilità ambientale, disciplinato per gli appartenenti alla Polizia di Stato dall’art. 55, comma 4, del d.P.R. 24 aprile 1982 n. 335, è caratterizzato da ampia discrezionalità, anche maggiore di quella di cui gode l’amministrazione negli altri rapporti di impiego pubblico.

      L’ampiezza della discrezionalità riconosciuta all’amministrazione, lungi dall’escludere la necessità di una partecipazione procedimentale del soggetto destinatario del provvedimento finale, rafforza l’esigenza di fornire a quest’ultimo la possibilità di rappresentare fatti, circostanze, valutazioni di cui essa deve tenere conto nell’adottare un provvedimento conforme alle norme, frutto di un corretto esercizio della funzione discrezionale e coerente ai canoni di imparzialità e buon andamento, cui deve essere informato l’operato dell’amministrazione pubblica, ai sensi dell’art. 97 Cost.

      Da qui l’affermazione della necessità della comunicazione di avvio in relazione ai procedimenti di trasferimento per incompatibilità ambientale, anche se coinvolgenti soggetti appartenenti alle forze dell’ordine e, segnatamente, alla Polizia di Stato  (ex plurimis, TAR Lazio, sez. I ter, 3 agosto 2006 n. 6890; Cons. St., sez. VI, 30 dicembre 2005 n. 7579; id., 7 novembre 2001, n. 5718).

      Come rilevato, l’omissione della comunicazione di avvio viene giustificata, nel provvedimento impugnato, con l’esistenza dei presupposti d’urgenza di cui al comma 2 dell’art. 7 della legge n. 241/1990.

      Il riferimento esatto è, evidentemente,  al comma 1 dell’art. 7, che affermata, in linea generale, la sussistenza di un obbligo di comunicare, ai soggetti ivi contemplati, l’avvio del procedimento, fa salvi i casi in cui sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento.

      La giurisprudenza, anche quella più recente, tende ad individuare una serie di casi nei quali le esigenze di celerità sono insite nella natura e funzione del provvedimento, come nel caso dei provvedimenti urgenti e contingibili ovvero di occupazione di urgenza finalizzata all’esecuzione di opere di pubblica utilità, ovvero nel carattere cautelare della misura da adottare (TAR, Campania, Napoli, sez. I, 17 gennaio 2007 n. 363).

      Al di fuori di questi casi, si richiede che le ragioni di celerità siano, non solo sussistenti, ma che esse siano specificamente indicate nel provvedimento, non essendo sufficiente la mera enunciazione di motivi di urgenza (T.A.R. Marche, 14 gennaio 2007, n. 34; T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 08 novembre 2006 , n. 9411; T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 08 settembre 2006 , n. 7985; Consiglio Stato, sez. VI, 30 dicembre 2005 , n. 7579; .A.R. Liguria Genova, sez. I, 07 luglio 2005 , n. 1026; T.A.R Friuli Venezia Giulia Trieste, 20 maggio 2005, n. 478).

      Nel caso di specie non è dato proprio desumere quali siano le esigenze di celerità che hanno impedito di comunicare l’avvio del procedimento e precluso all’interessato una fattiva partecipazione procedimentale.

      Se anche, con un certo sforzo interpretativo, si volesse connettere l’omissione della comunicazione alla necessità, enunciata in un precedente passaggio del provvedimento,  di consentire la sollecita pubblicazione della vacanza del posto di ufficiale di P.G., si dovrebbe pur sempre osservare che l’urgenza dell’adempimento in questione non va al di là della normale esigenza di rapidità dello svolgimento dell’azione amministrativa, che è insita in quel principio di efficienza dell’azione amministrativa solennemente enunciato dall’art. 1 della legge n. 241/1990 e non può costituire certamente motivo di esclusione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, volta a consentire la partecipazione procedimentale, secondo le previsioni di cui al Capo III della stessa legge.

      Ne consegue la fondatezza delle doglianze volte a rilevare la violazione dell’art. 7 della legge sul procedimento amministrativo.

4. È infondata la censura con la quale si rileva la violazione dell’art. 11 delle disposizioni di attuazione c.p.p.

      Il nulla osta del procuratore generale, secondo il disposto della norma in questione, è necessario, infatti, solo nel caso in cui non vi sia proposta motivata del capo dell’ufficio presso cui è istituita la sezione. Nel caso oggetto di giudizio il trasferimento è stato richiesto dal Procuratore della Repubblica e, quindi, dal capo dell’ufficio.

5. È fondato, per converso, il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell’art. 55 del D.P.R. 24 aprile 1982 n. 335, dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed eccesso di potere per falsità del presupposto, difetto di motivazione e carenza assoluta di istruttoria.

      Il ricorrente sottolinea che l’Amministrazione ha posto a base del provvedimento la valutazione di una situazione, quale rappresentata dal Procuratore della Repubblica, che sarebbe insussistente. Non vi sarebbe, in particolare, quella situazione di tensione e disagio, attribuibile all’odierno ricorrente ed all’Assistente P.S. @@@ @@@, cui fa riferimento il provvedimento stesso. In realtà, il provvedimento sarebbe basato su un unico episodio, nel quale l’odierno ricorrente avrebbe subito l’aggressione dell’Assistente @@@.

      Il provvedimento del Capo della Polizia sarebbe frutto di un travisamento dei fatti, non potendosi configurare in eguale misura una responsabilità del ricorrente e dello @@@ in un episodio in cui quest’ultimo ha assunto il ruolo di aggressore.

      Secondo l’orientamento consolidato il procedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale ha un presupposto del tutto diverso rispetto al procedimento disciplinare, in quanto prescinde del tutto dall’accertamento di profili soggettivi di responsabilità, tendendo  a rimuovere sopravvenuti impedimenti al regolare funzionamento dell’ufficio nel caso in cui, per qualsiasi causa pur estranea alla volontà dell’interessato, il dipendente non possa attendere ai propri compiti, nella sede che occupa, nelle condizioni richieste dalle funzioni che è chiamato a svolgere.

      Il trasferimento, pertanto, non mira a sanzionare un contegno lesivo del prestigio dell’amministrazione, avente carattere di illecito e sanzionato sul piano disciplinare, e prescinde del tutto dall’accertamento di profili soggettivi di responsabilità.

      Ciò non esclude, tuttavia, la necessità che la situazione di incompatibilità sia causalmente collegata a comportamenti dell’interessato (Cons. St., sez. IV, 31 maggio 2007 n. 2904), non potendosi riversare su quest’ultimo le conseguenze di situazioni incidenti sul regolare funzionamento dell’ufficio che siano dovute a cause estranee alla sfera di controllo dell’interessato stesso.

      Nel caso di specie, stando almeno agli atti prodotti dalle parti, risulta un unico episodio di forte scontro personale tra l’odierno ricorrente e l’Assistente @@@, originato dalle recriminazioni di quest’ultimo in ordine al  numero di ore di straordinario riconosciute per un determinato mese.

 Dalle relazioni di servizio risulta in maniera inequivocabile che il sostituto commissario @@@ ha subito un attacco unilaterale da parte del subordinato, non manifestando alcuna significativa reazione e tentando solo di richiamare alla calma.

      Tale circostanza, del resto, trova conferma nel fatto che lo @@@, in conseguenza dell’episodio, ha subito la sanzione disciplinare della deplorazione, mentre non risulta che a carico del ricorrente sia stato adottato analogo provvedimento.

      Se questi sono i fatti alla base del provvedimento, non può dubitarsi che essi non sono causalmente legati al comportamento dell’odierno ricorrente, che nella circostanza ha ricoperto un ruolo del tutto passivo.

      D’altra parte, anche a prescindere da questi aspetti strettamente attinenti ai presupposti del trasferimento per incompatibilità ambientale, resta pur sempre il fatto che il provvedimento stesso risulta basato sulla considerazione di presupposti che, stando almeno agli atti sottoposti al giudicante, non sono sussistenti. Non risulta, in particolare, l’esistenza di una situazione di dissidio, non potendosi certamente considerare tale una situazione non caratterizzata da reciproca contrapposizione, quanto piuttosto dall’unilaterale attacco nei confronti del superiore, originato, peraltro, da circostanze di importanza minima, quale la pretesa mancata segnalazione di alcune ore di straordinario.

      Ne consegue la fondatezza delle doglianze in questione.

5. In conclusione, il ricorso è fondato, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

      Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio

P.Q.M.

      Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione Prima, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

      Spese compensate.

      Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

      Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 21 marzo 2008.

         L’Estensore                                                                      Il Presidente

                                                           

Depositata in Segreteria il 8 maggio 2008