n.      Reg. Sent.

Anno  2008

n. 3017    Reg. Ric.

Anno               2004

            REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Sezione staccata di @@@@@@

Sezione Prima

composto dai Sig.ri Magistrati: 
 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 3017 del 2004 proposto dal Sig. @@@@@@ @@@@@@, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso, dall’ Avv. Antonio Marco Di Somma, da considerare domiciliato d’ufficio ai fini del presente giudizio presso la segreteria del Tribunale,

contro

il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di @@@@@@, pure per legge domiciliataria presso la sua sede al Corso Vitt. Emanuele n. 58,

per l’annullamento

del provvedimento del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale delle Risorse Umane, Servizio Dirigenti, Direttivi ed Ispettori, II Divisione, prot. n. 333-C/-I/Sez.1^/19782 del 13.07.2004, a firma del Direttore della Divisione @@@@@@, notificato in data 18.08.2004 presso Carcere Militare di Santa Maria C.V. ivi compresi tutti gli atti ad esso antecedenti, connessi e conseguenziali.

* * *

     VISTO il ricorso con i relativi allegati;

     VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

     VISTE le memorie prodotte dalle parti costituite a sostegno delle rispettive difese;

     VISTI gli atti tutti della causa;

     DATA per letta alla pubblica udienza del 19 dicembre 2007 la relazione del Consigliere ...

     CONSIDERATO in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:

     FATTO

Con ricorso notificato in data 11 novembre 2004 e ritualmente depositato il 26 novembre successivo, il Sig. @@@@@@ @@@@@@, Ispettore della Polizia di Stato, ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, con il quale è stato escluso dallo scrutinio per la promozione alla qualifica di Ispettore Capo, riferito all’anno 2003. Tale determinazione veniva assunta in quanto il ricorrente, con provvedimento del Questore di @@@@@@ 09.05.2002, era stato sospeso dal servizio ai sensi dell’art. 98, comma 1° del DPR 737/81, a seguito di ordinanza di custodia cautelare in carcere.

     Ha articolato, quindi, i seguenti vizi:

1) violazione ed omessa applicazione dell’art. 13 comma 4° del D.Lgs. 12.05.1995 n. 197, in quanto il ricorrente alla data in cui è intervenuta la sospensione cautelare dal servizio aveva già maturato gli anni di anzianità nella qualifica di ispettore sufficienti alla promozione ad “ispettore capo” (ed esattamente dal febbraio 2002) e pertanto tale posizione, ormai consolidatasi, non poteva essere inficiata da vicende successive;

2) violazione degli artt. 61, comma 1 e 68 comma 10° del D.Lgs. 05.10.2000 n. 334, anche l’ulteriore circostanza evidenziata nell’atto impugnato, e cioè il rinvio a giudizio del ricorrente per uno dei delitti previsti dall’art. 15, comma 1°, lettere a e b della L. n. 55/90, si è verificata successivamente alla maturazione del “diritto” al conseguimento della sospirata promozione;

3) carenza di motivazione, in quanto il ricorrente è stato inspiegabilmente escluso dallo scrutinio del 2003, pur possedendo i requisiti già per lo scrutinio del 2002.

     Si è concluso, invocando l’annullamento dell’atto impugnato.

     Si è costituita in giudizio la Difesa erariale, resistendo.

     Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2007, il ricorso, sulla conclusione delle parti costituite, è introitato in decisione.

     DIRITTO

I. Il ricorso è infondato.

II. Giova innanzitutto rilevare che il provvedimento oggetto di gravame, con il quale si è disposta l’esclusione del ricorrente dallo scrutinio per la promozione alla qualifica di ispettore capo, riferito all’anno 2003, è corredato da un duplice versante motivazionale che consente di cogliere in maniera sufficientemente intelligibile il percorso logico seguito dall’Amministrazione nella determinazione assunta. In particolare, è messo in evidenza, da un lato, il provvedimento del Questore di @@@@@@ del 09.05.2002 di sospensione cautelare dal servizio, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, del d.P.R. 737/1981, dall’altro, il provvedimento del 24.04.2003 di rinvio a giudizio per alcuni dei delitti previsti dall’art. 15, comma 1, lettere a e b della legge 19.3.1990, n. 55. Da tanto consegue l’infondatezza del vizio motivazionale articolato al terzo motivo di ricorso, motivo che pertanto va respinto.

III. Con le censure di cui al primo e al secondo motivo di ricorso, che per il loro tenore si prestano ad essere esaminate congiuntamente, parte ricorrente lamenta l’omessa considerazione da parte dell’Ufficio del fatto che i provvedimenti oggetto di richiamo nell’ambito della gravata determinazione sono entrambi successivi alla data (febbraio 2002) in cui il ricorrente ha maturato i cinque anni di servizio richiesti ai fini della promozione alla qualifica di ispettore capo, con il conseguente perfezionamento di un preteso diritto alla progressione in carriera che non potrebbe essere inficiato da vicende successive a tale momento.

      La censura non convince, in quanto riflette una interpretazione della norma applicata (art. 61, comma 1, d.l.vo 5.10.2000 n. 334) che non è suffragata dai necessari riscontri testuali.

     Risulta dagli atti che il @@@@@@ era coinvolto nel procedimento penale instauratosi nei confronti suoi ed altri per il reato, tra l’altro, dell’art. 416 bis c.p. (associazione per delinquere di stampo mafioso), nell’ambito del procedimento penale R.G. n. 3451/99, che dava luogo prima all’adozione di misura cautelare in carcere, quindi al rinvio a giudizio mediante Decreto emesso ai sensi dell’art. 429 c.p.p. dal GIP del Tribunale Ordinario di @@@@@@ in data 24.4.2003.

     Il provvedimento impugnato, del 13 luglio 2004, che ha disposto l’esclusione del ricorrente dallo scrutinio per l’anno 2003, trova a questo punto sufficiente e autonoma giustificazione proprio in tale provvedimento giurisdizionale del giudice penale, che integra così il presupposto applicativo del già citato art. 61, secondo cui, testualmente: “È sospeso dagli scrutini di promozione il personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 58, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (90)” (lett. a, che appunto contempla il reato di cui all’art. 416 bis c.p.).

     La lettera della norma consente di ritenere che la sospensione dallo scrutinio di promozione non può che riguardare il personale che, al momento in cui esso è espletato,  è stato rinviato a giudizio e tale è la situazione nella quale versa il ricorrente, essendo il Decreto GIP di @@@@@@ intervenuto in data 24.4.2003, quindi antecedente a quella delle operazioni di scrutinio svoltesi presso la Commissione per il personale del ruolo ispettori della Polizia di Stato il successivo 11.5.2004.

     Ad opinare nel senso auspicato dal ricorrente si finirebbe per svilire il significato stesso della norma, con conseguente sostanziale vanificazione delle sue potenzialità applicative.

     Invero, non si vede in quali casi residuerebbe la possibilità di sospendere lo scrutinio di promozione, non potendo essa riguardare - a tutto concedere alla tesi di parte – non solo coloro nei cui confronti il provvedimento penale di rinvio a giudizio è intervenuto successivamente alla maturazione degli anni di servizio ai fini della sospirata promozione, ma, a ben vedere, anche coloro che la maturazione del titolo non hanno ancora conseguito, essendo quest’ultimi già per siffatto pregiudiziale motivo da escludere dal novero dei soggetti suscettibili di promozione.

     In conclusione, anche la censura in esame va reputata infondata.

     Tanto premesso, il ricorso va respinto siccome del tutto infondato.

IV.  Sussistono nondimeno giusti motivi, stante la particolarità della vicenda, per integralmente compensare tra le parti le spese di lite.  

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione I, di @@@@@@, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3017/04, proposto da @@@@@@ @@@@@@, lo respinge, come da motivazione.

     Spese compensate.

     Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

     Così deciso in @@@@@@ nella camera di consiglio del 19 dicembre 2007, con l’intervento dei Sig.ri Magistrati

   .
 
 

Depositata in Segreteria il

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(art. 55, legge 27.04.1982 n. 186)

il Direttore della Sezione