N. Sent. 0536/2007

N. Ric. 4991 del 2004 R. G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (sez. 3^ int.) composto dai signori Magistrati:

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 4991 del 2004 proposto da ...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD..., ved. ...OMISSISVLD..., rappresentata e difesa dall'avv. Giampiero De Luca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, Piazza Trento 2;

contro

- il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA - DI REZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE in persona del Ministro p. t. rapp. e dif. ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria;

per l'annullamento

della nota del Dirigente del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del personale e della formazione, Ufficio I, del 24/05/2004 prot. GDAP- 0196009-2004, pervenuta PI 1/06/2004, con cui stata rigettata l'istanza della ricorrente diretta ad ottenere il riconoscimento del nesso di interdipendenza tra l'infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio e quella causa mortis del coniuge Dott. ...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD...

e per l'accertamento

del diritto della ricorrente alla riliquidazione dell'equo indennizzo mortis causa.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;

Udito alla pubblica udienza del giorno 8 febbraio 2007 il relatore Cons. Vincenzo Salamone;

Uditi altresì i difensori come da verbale di  udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue

Fatto

con il ricorso si chiede l’annullamento della nota del Dirigente del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del personale e della formazione, Ufficio I, del 24/05/2004 prot. GDAP- 0196009-2004, pervenuta PI 1/06/2004, con cui stata rigettata l'istanza della ricorrente diretta ad ottenere il riconoscimento del nesso di interdipendenza tra l'infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio e quella causa mortis del coniuge Dott. ...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD..., nonchè l'accertamento del diritto della ricorrente alla riliquidazione dell'equo indennizzo mortis causa ed il risarcimento del danno esistenziale da ritardo nella definizione della sua istanza, da liquidarsi in via equitativa.

All’atto impugnato si muovono le seguenti censure:

1) ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI E CARENZA DI ISTRUTTORIA SUGLI ATTI. VIOLAZIONE DELLA LETTERA m) DEI CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE TABELLE A, B ED E ANNESSE AL D.P.R. N. 915/78.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 14, COMMA 4, DEL D.P.R. 29/10/2001 n. 461.

3) ULTERIORE PROFILO DI ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI.

L’Amministrazione resistente, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del giorno 8 febbraio 2007 la causa è passata in decisione.

Diritto

1 - Il ricorso è fondato.

La ricorrente è vedova del Dott. ...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD..., già dipendente dell'Amministrazione Penitenziaria, deceduto il 29/12/1997.

All'atto della cessazione del servizio (31/01/1991) il de cuis rivestiva la qualifica di Dirigente superiore dell'Amministrazione penitenziaria, con equiparazione giuridica ed economica al Dirigente superiore della Polizia di Stato.

Ciò premesso, si espone che il Dott. ...OMISSISVLD... contraeva in attività di servizio gravi infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio con provvedimenti formali dell'Amministrazione.

In particolare, con decreto ministeriale 28/5/1983 gli veniva riconosciuta l'infermità "Bronchite cronica con enfisema basale, gastroduodenite con lesioni ulcerative bulbare e turbe reattive nevrosiforme con ascrivibilità alla V^ cat. di pensione Tab. A L. 313 del 18/3/1968 nella misura massima"

In data 5/11/1984 veniva colpito da infarto antero settale; con verbale del 16/9/1988 l'Ospedale Militare di Palermo riconosceva dipendente da causa di servizio l'infermità "cardiopatia ischemica" con attribuzione della V^ cat. In data 15/11/1993, colto da grave reinfarto al miocardio, presentava all'Amministrazione istanza di aggravamento senza avere la possibilità di sottoporsi ad ulteriore visita poiché il 29/12/1997 sopravveniva il decesso per arresto cardiaco presso il P.O. Garibaldi.

Con successiva istanza 9/3/1998 la ricorrente chiedeva all'amm.ne penitenziaria di riconoscere che la causa mortis era conseguenza delle patologie già riconosciute dipendenti da causa di servizio.

L'Ospedale Militare di Messina, esaminata la documentazione clinica, riteneva di potersi esprimere solo sulla domanda del de cuis e non anche su quella della ricorrente "in quanto non è possibile risalire dalla documentazione agli atti alle cause iniziali ed intermedie della morte ". Per tale motivo la C.M.O. sospendeva l'esame dell'istanza 9/3/1998 comunicando le ragioni all'interessata per le vie brevi. Venuta a conoscenza dell'incompleta compilazione della scheda di morte del marito la ricorrente notificava in data 4/12/1998 atto stragiudiziale di diffida a tutte le autorità direttamente o indirettamente tenute alla corretta compilazione del modello ai sensi delle circolari dell'Assessorato regionale alla sanità 12/12/1988 n. 455 e 31/7/1989 n. 495 e delle leggi reg. nn. 30/93 e 33/94 (Direttore Generale e Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliera "Garibaldi" ove era avvenuto il decesso, Direttore Generale dell'AUSL 3 di Catania, Responsabile dell'Osservatorio Epidemiologico regionale, Responsabile del servizio di Igiene e Sanità pubblica dell'AUSL n. 3).

Con nota prot. n. 87 del 5/1/1999 il Capo settore del Servizio di igiene Pubblica e del territorio dell'AUSL n. 3 di Catania riconosceva l'incompleta compilazione del modello e significava alla ricorrente che "il dr. Pisa Antonino (il quale alla data del 29/12/1997 risultava essere di turno al P.S. del P.O. Garibaldi di Catania e che alle ore 12,40 della stessa giornata certificava il decesso del Dr. ...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD...) provvedeva in data 31/12/1998, presso gli uffici di questo settore, all'integrazione della suddetta scheda di morte ISTAT compilando olograficamente i punti 1-2-3-4 della detta scheda nella colonna "morte da causa naturale" apponendovi la propria firma. Per maggiore completezza si allega alla presente copia della scheda in questione integrata e certificato necroscopico a norma di legge da servire per gli usi consentiti ".

La predetta scheda di morte - debitamente integrata ut supra - ed il certificato necroscopico venivano rimessi alla Commissione medica ospedaliera di Messina a cura dell'interessata per il prosieguo della pratica.

Acquisiti i predetti atti, la Commissione si riuniva nuovamente e con processo verbale n. 192 del 17/3/1999 riconosceva il nesso di interdipendenza tra l'infermità "cardiopatia dilatativa post-ischemica in soggetto con allegati pregressi infarti del miocardio e con F.E. del 22% ecograficamente accertata" e l'infermità causa mortis "Anamnestici di cardiopatia ischemica- Anamnestico reinfarto del miocardio - Arresto cardiaco da sospetto infarto del miocardio con collasso cardiocircolatorio" (EXITUS), giudicando la menomazione dell'integrità fisica ascrivibile alla tabella A, categoria 1^ nella misura massima, ai fini sia dell'equo indennizzo che della pensione privilegiata.

Detto giudizio veniva trasmesso al Ministero della Giustizia, D.A.P., Provveditorato Reg.le della Sicilia Orientale, per i successivi provvedimenti, nonché alla ricorrente.

Con nota prot. GDAP-0196009 del 24/5/2004, pervenuta 1'11/6/2004, la direzione generale del personale, per il tramite della Direzione dell'istituto per i minorenni di Acireale, comunicava che l'istanza 9/3/1998 della sig.ra ...OMISSISVLD... intesa ad ottenere la revisione dell'equo indennizzo per l’aggravamento dell’infermità causa del decesso del proprio coniuge, giudicata dalla CMO di Messina, con verbale n. 192 del 17/3/1999, ascrivibile alla 1^ ctg. tabella A misura massima, non può essere accolta in quanto, ai sensi dell'ari. 14, comma 4, del D.P.R. 29/10/2001 n. 461, la revisione dell'equo indennizzo per il sopravvenuto aggravamento può essere concessa una sola volta, che nel caso in questione è già avvenuta con D.M. del 25/07/2000.

2 - Ciò premesso il Collegio ritiene che merita accoglimento la censura di eccesso di potere nella parte in cui si afferma che con il D.M. 25/7/2000 si è proceduto ad una revisione dell'equo indennizzo non più revisionabile in applicazione dell'art. 14, comma 4, del d.p.r. 461/01.

Il predetto D.M., infatti, trova causa nel giudizio medico collegiale ridotto nel verbale n. 1058 del 12/11/1998 ed espresso allo stato degli atti, cioè solo sull'aggravamento dell'infermità cardiaca richiesto dal de cuis, impregiudicata la domanda della ricorrente, contestualmente presa in esame dalla C.M.O. "in quanto non era possibile risalire dalla documentazione agli atti della cause iniziali e intermedie della morte ".

Si è trattato, quindi, di un giudizio medico collegiale parziale, suscettibile di integrazione in ordine alla domanda di interdipendenza non decisa; tanto ciò è vero che dopo l'acquisizione del certificato necroscopico la C.M.O., su richiesta del Ministero, ha ripreso in esame l'istanza 9/3/1998 (la stessa oggetto del verbale B/1058/98) premettendo (cfr. frontespizio del verbale n. 192 del 17/3/1999) che "....Con processo verbale B/1058 del 12/11/1998 di questa C.MO. 2^ si è proceduto al riconoscimento sulla base degli atti dell'aggravamento della patologia cardiaca, come richiesta in vita con istanza 17/4/1997 dall'interessato. Con detto verbale, essendo stata posta diagnosi di “cardiopatia dilatativa post-ischemica in soggetto con allegati pregressi infarti del miocardio e con F.E. del 22% ecograficamente accertata”, l'infermità già dipendente da causa di servizio venne ascritta alla 2^ ctg. massima per constatato aggravamento. Con lo stesso processo verbale non si era proceduto all'accertamento del nesso di interdipendenza tra tale infermità e la causa mortis, come richiesto dalla vedova con istanza del 9/3/1998 in quanto non in possesso del certificato necroscopico.

Con il p. v. si procede al riconoscimento di tale nesso avendo la ricorrente prodotto il certificato necroscopico rilasciato dalla U.S.L. n. 3 di Catania dal quale si evincono le cause della morte: “causa iniziale:Anamnestica cardiopatia ischemica e pregresso infarto del miocardio. Causa intermedia:Anamnestico dell'infarto del miocardio. Causa terminale: arresto cardiaco da sospetto infarto del miocardio con collasso cardio-circolatorio”. Ciò premesso,va rilevato che con il processo verbale n. 192 del 17/3/1999 la Commissione medica di Messina non ha esaminato una nuova istanza di aggravamento - come si afferma nella nota impugnata - ma la stessa istanza sul nesso di interdipendenza causa mortis su cui non si era potuta pronunciare col verbale 1058/98, per le dette carenze documentali, per cui il D.M. 25/7/2000 è caratterizzato dal medesimo grado di parzialità che connota il verbale della CMO n. 1058/98 su cui esso si fonda e, quindi, non possiede quel carattere di accertamento costitutivo esaustivo della domanda prodotta dall'interessata che costituisce il logico presupposto per l'applicazione della limitazione prevista dall'art. 14, c. 4 del d.p.r. 461/01.

Da ciò l'illegittimità del provvedimento impugnato.

Il ricorso va, pertanto, accolto e l’atto impugnato va conseguentemente annullato, con obbligo dell'amministrazione di rimettere in istruttoria e definire la procedura oggetto della nota impugnata nel rispetto dei principi di cui sopra.

Sussistono, comunque i giusti motivi per compensare interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania sez. int. 3^, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso di cui in epigrafe annulla l’atto impugnato facendo obbligo all'amministrazione di rimettere in istruttoria e definire la procedura oggetto della nota impugnata nel rispetto dei principi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del giorno 8 febbraio 2007.

      L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

      Dott. Vincenzo Salamone   Dott. Adriano Leo 
 

Depositata in Segreteria il 27 marzo 2007