N. 1321 REG. SENT.

ANNO 2007

n.  392  Reg. Ric.

Anno 2005 
 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA TOSCANA

- I^ SEZIONE -

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 392/2005 proposto da  ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld.... rappresentata e difesa dall’avv. Veronica Biagini ed elettivamente domiciliata in Firenze, piazza della Vittoria n. 8;

c o n t r o

MIINSTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso ex lege dall’avvocatura distrettuale dello Stato con domicilio in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;

per l’annullamento

del rapporto informativo per l’anno 2003 della Questura di Lecco, redatto in data 5.4.2004 dal compilatore Dirigente dell’Ufficio Immigrazione e confermato in data 25.5.2004 dal Vice Questore Vicario;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 9 maggio 2007, il Consigliere dott. Saverio Romano;

Uditi per le parti l’avv. E.Mazzoli delegato da V.Biagini e l’avv.dello Stato G.Onano;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O  D I R I T T O

La ricorrente, agente della Polizia di Stato, ha impugnato il rapporto informativo per l’anno 2003, deducendo che esso è stato redatto dal dirigente dell’ufficio (presso la Questura di Lecco) presso il quale la dipendente ha svolto, durante l’anno di riferimento, solo tre mesi di servizio; ha dedotto altresì che, pur essendo stata aggregata, per il restante periodo dell’anno 2003, presso il Commissariato di Montevarchi, il compilatore del rapporto non ha acquisito ulteriori elementi di valutazione da tale Ufficio (come imposto dalla circolare ministeriale del 23.1.1998), limitandosi a riprodurre, pedissequamente, il contenuto del rapporto dell’anno precedente.

Dagli atti di causa, e in particolare dal rapporto dell’Ufficio personale della Questura di Lecco nonché dal foglio matricolare (doc. 1 e 2 prodotti dalla difesa dell’amministrazione), emerge la scarsa disponibilità ed assiduità dimostrate dalla dipendente nell’espletamento del servizio, che non avrebbero consentito di conferirle incarichi diversi da quello di operatore di vigilanza al Corpo di Guardia; emerge altresì che, da parte della Questura di Lecco, sarebbe stato contattato telefonicamente il Dirigente del Commissariato di Montevarchi.

Risulta altresì che, nel corso dell’anno di riferimento, la ricorrente si è frequentemente e lungamente assentata dal servizio per motivi di malattia (per almeno 160 giorni).

Nel ricorso si riferisce peraltro che la ricorrente, nel corso del medesimo periodo di riferimento, è stata aggregata “per un lungo periodo” presso il Commissariato di Montevarchi.

Dalla documentazione acquisita a seguito di istruttoria disposta da questo Tribunale, è risultata confermata la circostanza che, per l’anno 2003, il giudizio oggetto di impugnativa si riferisce al servizio svolto,  per soli tre mesi, presso la Questura di Lecco e che non sono state acquisite note informative ulteriori dal Commissariato di Montevarchi presso il quale la ricorrente ha svolto la restante parte del servizio durante il periodo di riferimento.

Alla luce di quanto precisato, il ricorso appare fondato.

Agente della Polizia di Stato dal 1998, la sig.ra ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld.... ha prestato servizio presso la Questura di Lecco nel corso dell’anno 2003, per un periodo di tre mesi, essendo stata aggregata per un lungo periodo presso il Commissariato di Montevarchi.

Ciò nonostante, la Questura di Lecco ha provveduto a redigere il rapporto informativo per l’anno 2003, senza peraltro chiedere informazioni integrative all’ufficio presso il quale la dipendente ha espletato la maggior parte del servizio nell’anno di riferimento, attribuendo un punteggio complessivo di 25, con giudizio di “mediocre”.

Risulta pertanto fondato il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce carenza di motivazione del giudizio formulato, in relazione al punteggio di “1” attribuito alle singole voci, nonché violazione della circolare citata.

Né rilevano gli elementi addotti dalla difesa dell’amministrazione circa l’autonomia delle singole valutazioni e la discrezionalità del giudizio complessivo, censurabile solo per vizi macroscopici di illogicità o errore di fatto.

Nella fattispecie, la giurisprudenza richiamata dall’amministrazione non appare pertinente, a fronte della circostanza – accertata nel corso di causa – che il giudizio riferito all’anno 2003 ha illegittimamente preso ad oggetto solo il limitato periodo di tre mesi durante il quale la ricorrente ha prestato servizio presso la Questura di Lecco (tra l’altro, in violazione della circolare del 23.12.1998 che qualifica come violazione di legge la mancata acquisizione di note informative integrative), a fronte della durata annuale del periodo di riferimento del rapporto informativo (ex art. 62 del d.p.r. 24.4.1982 n. 335).

Conclusivamente, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti.

Spese ed onorari di giudizio, sussistendone giusti motivi, possono essere compensati tra le parti.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato; compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 9 maggio 2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

Dott. Saverio ROMANO - Presidente f.f., est.

Dott. Eleonora DI SANTO - Consigliere

Dott. Bernardo MASSARI - Consigliere

F.to Saverio Romano

F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17 LUGLIO 2007

Firenze, lì 17 LUGLIO 2007

Il Direttore della Segreteria       

                                                                    F.to Mario Uffreduzzi

                                                                                                            

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Ric. n. 392/05