N. 137 REG. SENT.

ANNO 2007

n.  1036  Reg. Ric.

Anno 2002

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA TOSCANA

- I^ SEZIONE -

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 1036/2002  proposto da:

...OMISSIS.......OMISSIS....

rappresentato e difeso da:

MALDONATO FRANCO  e  PASCALE GIOVANNI

con domicilio eletto in FIRENZE

VIA LAMARMORA 14

presso

TRAINA  DUCCIO MARIA    
 

contro 
 

PREFETTURA DI LUCCA 

MINISTERO DELL'INTERNO 

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO 

con domicilio eletto in FIRENZE

VIA DEGLI ARAZZIERI 4

presso la sua sede;

per l’annullamento

del provvedimento n.6382/3° settore, emesso dal Prefetto di Lucca in data 7 gennaio 2002, con il quale veniva decretato l’accoglimento delle dimissioni dal servizio rassegnate dal ricorrente, che, pertanto, veniva a cessare dal servizio continuativo a decorrere dal 6.12.2001, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’ atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 9 maggio 2006, il Consigliere dott.ssa Giacinta Del Guzzo ;

Uditi, altresì, per le parti l’avv. P.Celli delegato da G.Pascale e l’avv.dello Stato C.Brozzo;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO  e  DIRITTO

1) Il ricorrente, agente scelto della Polizia di Stato, espone di aver presentato, in data 6.12.2001,  al Prefetto di Lucca istanza intesa ad “essere collocato in quiescenza” a far tempo dalla medesima data.

In data 17.1.2002 il sig. ...OMISSIS....revocava la “sua richiesta di dimissioni presentate in data 6.12.2001”.

In data 6.2.2002 veniva notificato all’interessato l’impugnato decreto 7.1.2002, con il quale erano state accolte le dimissioni presentate il 6.12.2001. 

Con  nota prot. 408 Settore 3°  del 7.2.2002, la Prefettura di Lucca comunicava al ricorrente, che “le vigenti disposizioni non consentono l’accoglimento della revoca delle dimissioni da Lei rassegnate a decorrere dal 6.12.2001, poiché dalla documentazione pervenuta dalla Questura di Lucca  - Ufficio Personale della P.S. – la S.V. risulta persa di forza ( ossia cessata dal servizio) da tale data.

Si fa presente, al riguardo, che la circolare telegrafica  ministeriale n. 333/A9806.H.2.1  del 21.10.1997 consente l’accoglimento delle istanze di revoca delle  dimissioni esclusivamente “prima della data stabilita per la cessazione (….)” ossia fino al giorno precedente a quello  di effettiva cessazione dal servizio.”

Il sig. ...OMISSIS....impugna sia il decreto di accoglimento delle dimissioni che la nota ora richiamata, sostenendone l’illegittimità per i seguenti motivi di diritto:

I) Violazione di legge (artt. 124 D.P.R. 10.1.1957 n. 3 e 6 D.L. 22.12.1981 n. 791, convertito con L. 26.2.1982 n. 54). Eccesso di potere per difetto di motivazione. Carenza dei presupposti di legge. Erroneità. Arbitrarietà. Sviamento.

Il provvedimento 7.1.2002 avrebbe erroneamente ed arbitrariamente qualificato l’istanza di  “collocamento in quiescenza” come atto con il quale venivano “rassegnate le dimissioni dal servizio.”

La differenza ontologica e giuridica tra i due istituti non consentirebbe all’Amministrazione di adottare un provvedimento di “dimissioni forzate.”

Il denunciato travisamento sarebbe reso palese anche quanto affermato dalla Questura all’atto del ritiro del materiale a suo tempo consegnato al ricorrente (ritiro avvenuto “……a seguito della cessazione dal servizio per dimissioni volontarie a far data dal 6.12.2001”).

Nessun rilievo assumerebbe la circostanza che lo stesso ricorrente abbia, con atto del 17.1.2002, provveduto alla “revoca delle sua richiesta di dimissioni presentate in data 6.12.2001”, in quanto il ricorrente sarebbe pervenuto a qualificare in siffatti termini la sua precedente istanza solo per esigenze di sintesi, adeguandosi, peraltro, alla definizione dell’Amministrazione.

Il Prefetto avrebbe dovuto soltanto decretare l’inammissibilità dell’istanza di collocamento in quiescenza, atteso che il ricorrente medesimo non ha maturato il diritto al trattamento di quiescenza, fatto quest’ultimo che risulta anche dalla parte motiva del decreto impugnato.

Gli stessi vizi caratterizzerebbero anche gli atti successivi adottati dall’Amministrazione.

II) Violazione di legge(artt. 124 D.P.R. 10.1.1957 n. 3 e 6 D.L. 22.12.1981 n. 791 convertito con L. 26.2.1982 n. 54). Eccesso di potere per difetto di motivazione. Carenza dei presupposti di legge. Erroneità. Arbitrarietà. Sviamento.

La revoca delle dimissioni sarebbe stata, comunque, tempestiva, avendo il sig. ...OMISSIS....a ciò provveduto in data 17.1.2002, cioè,  prima che gli venisse notificato il decreto di accettazione (6.2.2002). 

Nessun rilievo assumerebbero eventuali altri atti impliciti di accettazione non promananti da soggetti competenti.

Il ricorrente conclude per l’accoglimento delle proprie ragioni, previa accoglimento dell’istanza cautelare.

In data 6.5.2002 si sono costituite in giudizio le Autorità amministrative intimate con il patrocinio dell’Avvocatura erariale, la quale, in data 7.5.2002, ha depositato documenti.

Con Ordinanza collegiale n. 628, emessa a seguito della Camera di Consiglio tenuta in data 24 maggio 2002,  la Sezione ha respinto l’istanza cautelare.

In data 26.4.2006 il ricorrente ha depositato uno scritto difensivo, con il quale ha confermato tesi e conclusioni.

Alla pubblica Udienza, tenuta il 9 maggio 2006, la causa è passata in decisione.

2) Il ricorrente impugna i  provvedimenti di accettazione delle dimissioni e di diniego di accoglimento della revoca delle stesse.

Con la prima censura il ricorrente sostiene che l’Amministrazione abbia dato al contenuto dell’ istanza 6.12.2001 (con la quale egli chiedeva di essere “collocato in quiescenza”) un’interpretazione arbitraria oltre che erronea, non potendosi ritenere, data la differenza ontologica tra i due istituti, l’espressione della volontà di essere collocato in quiescenza equivalente a quella di dare le dimissioni.

Con la memoria per l’Udienza di discussione della causa, il difensore del ricorrente ha collegato l’istanza 6.12.2001 a vicende di servizio, che ne avrebbero, in qualche modo, determinato la presentazione.

Gli assunti del ricorrente non sono condivisibili.

Il ricorrente ha presentato, tramite la Questura di Lucca, l’istanza in questione (indirizzata al Prefetto di Lucca) in data 6.12.2001 ed, in pari data, ha lasciato il servizio

Nella medesima data del 6.12.2001, il ricorrente sottoscriveva il verbale, avente per oggetto “Verbale di ritiro del materiale dei gruppi A e C e del tesserino ministeriale in dotazione individuale all’Agente Scelto della Polizia di Stato ...OMISSIS.......OMISSIS...., a seguito della cessazione del servizio per dimissioni volontarie a far data dal 06 Dicembre 2001” e consegnava all’Ispettore Capo, investito nella Questura di Lucca delle funzioni di consegnatario, la dotazione di armamento ed il tesserino di riconoscimento.

Orbene, la sottoscrizione da parte del ricorrente del verbale 6.12.2001 (depositato, in copia, in allegato all’atto introduttivo del giudizio) attesta come il ricorrente stesso fosse consapevole di aver presentato le dimissioni dal servizio con effetto immediato.

Peraltro, l’istanza di collocamento in quiescenza, come risulta dal timbro apposto sull’atto, la cui copia conforme è stata depositata in giudizio,  è pervenuta all’Ufficio del personale della Questura in data  8.12.2001; è pervenuta alla Prefettura di Lucca in data 17.12.2001 ed, in data 18.12. all’Ufficio prefettizio (Div. 3),  che l’avrebbe istruita.

Il ricorrente avrebbe, quindi, potuto - anche nel tempo immediatamente susseguente alla presentazione dell’istanza – provvedere a ritirarla, atteso che, ove fosse caduto in qualche equivoco sull’istituto di status del quale aveva espresso la volontà di usufruire con la presentazione dell’istanza in questione, la compilazione e sottoscrizione del verbale avrebbero dovuto, certamente, chiarire al ricorrente stesso la situazione che egli   aveva posto in essere con la volontà espressa in data 6.12.2001 e le relative conseguenze in materia di trattamento economico.

Con la seconda doglianza il ricorrente assume l’illegittimità del diniego di accettazione della revoca delle dimissioni, in quanto la revoca è stata espressa prima che al ricorrente stesso fosse stata data comunicazione dell’accoglimento delle dimissioni.

La doglianza va respinta.

Il  principio giurisprudenziale, che il ricorrente invoca a sostegno della propria tesi difensiva, infatti, è  applicabile allorché il dipendente, a cui non sia ancora giunta comunicazione dell’accoglimento delle dimissioni, non abbia lasciato il servizio.

La giurisprudenza invocata dallo stesso ricorrente (Cons. Stato, V Sez., 3 ottobre 2000, n. 5283)  fa applicazione di tale principio, giacchè, nel caso deciso, la dipendente (che non aveva, ancora, avuto notizia dell’accettazione) aveva revocato le dimissioni in data antecedente a quella di decorrenza delle stesse ed era ancora, quindi, in attività di  servizio.

Peraltro, tale principio è coerente con quanto disposto dall’art. 124 del T.U. 10.1.1957 n. 3, che prevede (terzo comma) che il dipendente  non lasci il servizio prima di aver avuto comunicazione dell’accoglimento delle dimissioni.

Nel caso di specie, il ricorrente ha, formalmente e di propria volontà, lasciato il servizio subito dopo aver presentato l’istanza, cioè nello stesso giorno 6.12.2001.

In conclusione, il ricorso, poiché infondato, va respinto.

Spese compensate.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1036/2002,  proposto dal sig. ...OMISSIS.......OMISSIS...., di cui in epigrafe, lo respinge.

Compensa le  spese di       giudizio     tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’ Autorità amministrativa.

Cosi’ deciso  in Firenze, il   9 maggio 2006, in  Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:

Avv. Giovanni Vacirca Presidente

dott.ssa Giacinta  del Guzzo Consigliere est.

dott. Bernardo Massari  Consigliere

F.to Giovanni Vacirca

F.to Giacinta Del Guzzo est.

F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 30 GENNAIO 2007

Firenze, lì 30 GENNAIO 2007

                                               IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

                                                            F.to Mario Uffreduzzi                    m.p.

          / 8

               Ric. n. 1036/02