N. 232 REG. SENT.

ANNO 2007

n.  1664  Reg. Ric.

Anno 2000
n.  78 
Reg. Ric.

Anno 2001
REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA TOSCANA

- I^ SEZIONE -

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sui ricorsi proposti da

Quanto al ricorso n. 1664/2000:

...OMISSISVLD...

rappresentato e difeso da:

BIMBI LUIGI

con domicilio eletto in
FIRENZE

VIA RICASOLI N. 40

presso

SEGRETERIA T.A.R.  

contro

MINISTERO DELLA DIFESA 

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO
STATO 

con domicilio eletto in FIRENZE

VIA DEGLI ARAZZIERI 4

presso la sua sede

e nei confronti di:

COMMISSIONE MEDICO-LEGALE 

Non costituitasi in giudizio

per l'annullamento

del verbale modello
ML/AB n. 108/D/2000 del 10.4.2000 a firma del Presidente della
Commissione medico-legale, notificato successivamente al 4.5.2000;

nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso
ancorché incognito;

Quanto al ricorso n. 78/2001
...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD...
...OMISSISVLD...

rappresentato e difeso da:

BIMBI LUIGI

con domicilio eletto
in FIRENZE

VIA RICASOLI N. 40

presso

SEGRETERIA T.A.R.  

contro

MINISTERO DELLA DIFESA 

COMM.NE SANITARIA D'APPELLO DELL'AERONAUTICA
MILITARE  

rappresentati e difesi da:

AVVOCATURA DELLO STATO 

con
domicilio eletto in FIRENZE

VIA DEGLI ARAZZIERI 4

presso la sua
sede;

per l'annullamento

della comunicazione prot.n. o 5870/C.S.A.
del 9.11.2000 a firma del Presidente della Commissione Sanitaria d’
Appello;

nonché del provvedimento della Commissione Sanitaria d’
Appello prot.n. 00502 del 2.10.2000;

e per il riconoscimento

del
diritto del ricorrente ad ottenere l’equo indennizzo per causa di
servizio ed i relativi trattamenti economici non percepiti comprensivi
di interessi e rivalutazione monetaria;

Visto il ricorso con i
relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle
Amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a
sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 7.2.2007 il Presidente
dott. Giovanni Vacirca;

Udito, altresì, per le parti gli avv.ti A.
Benedetti, in sostituzione dell'avv. Luigi Bimbi, e Uliana Casali
dell'Avvocatura distrettuale dello Stato;

Ritenuto e considerato in
fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O e D I R I T T O


     
Il primo ricorso (n. 1664-00) ha ad oggetto il giudizio negativo
espresso il 10 aprile 2000 dalla Commissione medica presso l’Istituto
medico legale A.M. di Milano sulla dipendenza da causa di servizio dell’
infermità sindrome ansioso depressiva, mentre il secondo ricorso (n.
78/01) ha ad oggetto il giudizio confermativo della Commissione
sanitaria d’appello in data 2 ottobre 2000.

      I due ricorsi,
connessi per l’oggetto e per i soggetti, sono stati riuniti ed
esaminati con sentenza parziale 15 giugno 2006, n. 2756, con la quale:

1) è stata dichiarata infondata la doglianza di eccesso di potere per
contraddittorietà tra il supposto (ma insussistente) riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio ai fini della pensione
privilegiata e il giudizio negativo ai fini dell’equo indennizzo,

2) è
stata disposta la produzione di una copia completa della consulenza
tecnica della dott.ssa Antonella Armani e delle sentenze emesse nei
procedimenti penali dinanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria e all’
Autorità giudiziaria militare.

      Il 30 ottobre 2006 la difesa  del
ricorrente ha depositato:

A) copia della sentenza del Tribunale di
Pisa 23 aprile 2004-8 giugno 2004 n. 425/04, irrevocabile, con cui per
i fatti denunciati dal ricorrente gli imputati sono stati assolti
perché il fatto non sussiste e, per una sola imputazione riguardante
uno solo degli imputati, perché il fatto non costituisce reato; dalla
stessa sentenza emerge che con ordinanza in data 29 maggio 2001 il G.I.
P. del Tribunale militare della Spezia ha dichiarato il proprio difetto
di giurisdizione per alcuni fatti e ha disposto l’archiviazione con
decreto del 12 marzo 2004 per gli altri;

B) copia integrale della
consulenza tecnica della dott.ssa Antonella Armani in data 17 agosto
2001;

C) copia lettera racc. inviata alla Procura di Pisa in data 15
maggio 2006 per conoscere l’esito della comunicazione di notizia di
reato 10 aprile 2000 (indirizzata alla Procura militare della
Repubblica presso il Tribunale militare di Torino e solo per conoscenza
alla Procura di Pisa), conseguente a una denuncia del ricorrente sulle
modalità di esecuzione di un esame delle urine presso l’Istituto medico
legale di Milano.

      Dalla documentazione da ultimo acquisita
risulta che i sospetti e le denunce del ricorrente in ordine alle
irregolarità delle fatture, di cui gli era stato sollecitato il
pagamento, e in ordine al c.d. mobbing da parte dei superiori non hanno
trovato riscontro nei processi penali. Il giudizio formulato dalla
Commissione di primo grado, confermato dalla Commissione d’appello,
secondo cui il servizio prestato ha costituito soltanto il momento
rivelatore dell’infermità, non risulta, dunque, smentito dagli
accertamenti successivi. Né possono ricavarsi elementi certi in senso
contrario dalla relazione del consulente tecnico del P.M. dott.ssa
Armani, le cui conclusioni sulla dipendenza da causa di servizio sono
espressamente riferite non a una realtà direttamente accertata, ma alle
“condotte poste in essere dai superiori gerarchici della p.o., nell’
ambito del rapporto di lavoro, così come dallo stesso descritte e
risultanti agli atti del fascicolo”.  Se, quindi, come riconosciuto dal
Tribunale di Pisa, “è certo che ...OMISSISVLD... ha vissuto l’intera vicenda
come una vera e propria persecuzione” (pag. 12 della sentenza), non è
dimostrato che tale percezione soggettiva corrisponda alla realtà, né
potrebbe questa dimostrazione dei fatti derivare da una nuova
consulenza tecnica, giacché la carenza degli elementi di prova dei
fatti allegati non può essere colmata con l'espletamento di una
consulenza tecnica d'ufficio, essendo tale mezzo istruttorio
finalizzato all'apprezzamento di elementi di prova aliunde ricavabili
(Cons. Stato, VI, 6 aprile 2006, n. 1802).

      Va, infine, esaminata
l’ultima doglianza, concernente la denuncia del ricorrente sulle
modalità di esecuzione di un esame delle urine effettuato presso l’
Istituto medico legale di Milano in occasione della visita del 10
aprile 2000. Il difensore del ricorrente ha precisato che la richiesta
di informazioni sul procedimento penale (doc. C) è rimasta senza esito
(v. memoria 26 ottobre 2006). Indipendentemente da ciò la doglianza è
infondata. Il ricorrente lamenta che nell’esame eseguito presso l’
Istituto medico legale non sia evidenziata la presenza di
benzodiazepine, rilevate nel giorno successivo da un laboratorio
pubblico (azienda USL 12 Viareggio). Ma, a parte ogni rilievo sulle
possibili ragioni di tale differenza di risultati in esami effettuati
in giorni diversi,  va osservato che il mancato accertamento di tracce
di farmaci non ha in concreto avuto alcuna rilevanza, in quanto la
Commissione ha riconosciuto l’infermità lamentata dal ricorrente,
dichiarandolo idoneo solo ai servizi della riserva.

        I due
ricorsi devono, pertanto, essere respinti. Sussistono, tuttavia, giusti
motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.

P.
Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I,
respinge i ricorsi nn. 1664/00 e 78/01. Spese compensate.

      Così
deciso in Firenze il 7 febbraio 2007 dal Tribunale amministrativo
regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con
l'intervento dei signori:

      Giovanni
Vacirca                                                Presidente, est.

      Saverio Romano                                               
Consigliere

      Bernardo
Massari                                              Consigliere

F.to
Giovanni Vacirca est.

F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della
Segreteria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12 FEBBRAIO 2007

Firenze, lì
12 FEBBRAIO 2007

                                            IL
DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

                                                             F.to Mario
Uffreduzzi                

          / 4

               Ric. n.
1664/2000