N. 27 REG. SENT.

ANNO 2008

n.  1500  Reg. Ric.

Anno 2002 
 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA TOSCANA

- I^ SEZIONE -

nelle persone dei sig.ri:

dott. Gaetano CICCIO’                      - Presidente

dott. Saverio ROMANO                     - Consigliere

dott. Bernardo MASSARI                   - Consigliere, rel.

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 1500/02 proposto da ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld.... rappresentato e difeso dall’avv. Pietro L. Frisani ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, in Firenze, p.za Madonna degli Aldobrandini n. 1,

c o n t r o

il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege,

per l’accertamento

del diritto al riconoscimento del servizio prestato, antecedentemente all'assunzione nella Polizia di Stato, presso l'arma dei Carabinieri, ai fini della progressione in carriera, ai sensi dell'art. 51 della legge n. 668 del 10 ottobre 1986,

e per la condanna

dell'amministrazione intimata alla ricostruzione della carriera del ricorrente e a pagamento delle eventuali differenze retributive.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 18 dicembre 2007, il dott. Bernardo Massari;

Uditi, altresì, per le parti i rispettivi patrocinatori, come riportati nel verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

Riferisce il ricorrente, in servizio nella Polizia di Stato, con la qualifica di assistente, presso il Distaccamento di Polizia stradale di ...omissismsmvld...., di avere richiesto al Ministero dell'interno, Dipartimento di P.S. - Direzione centrale del personale, con istanza in data 13 giugno 2001, la concessione dei benefici previsti dall'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986 n. 668 e dall'articolo 41 del DPR 28 dicembre 1970, n. 1077.

Tali norme prevedono infatti che, ai fini della progressione in carriera del personale della Polizia di Stato, possa essere valutato come utile il servizio prestato nelle carriere civili o militari (escluso il servizio di leva), antecedente all'ingresso nella Polizia di Stato.

A tal fine il ricorrente richiedeva il riconoscimento dei servizi prestati dal 23 ottobre 1986 al 14 dicembre 1987, prima come allievo carabiniere e poi come carabiniere nella Legione di Padova.

Con nota del 17 ottobre 2001 del Ministero dell'interno veniva comunicato al ricorrente che la sua istanza non poteva essere accolta in quanto l'art. 51 della legge n. 668/1986 era stato abrogato dall'art. 69, comma 1, lettera h, del decreto legislativo 5 ottobre 2000 n. 334.

Conseguentemente il sig. ...omissismsmvld.... propone ricorso chiedendo l’accertamento del diritto a vedersi riconosciuto il periodo di servizio prestato nell’Arma dei Carabinieri, con le conseguenti statuizioni di condanna dell’Amministrazione, vinte le spese e deducendo i motivi che seguono:

1. Violazione falsa applicazione dell'art. 11 delle disposizioni preliminari del codice civile e del principio di irretroattività delle leggi.

2. Eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.

Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2007 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

D I R I T T O

Con il ricorso in esame viene domandato, ai fini della progressione in carriera, l’accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento del servizio prestato, antecedentemente all'assunzione nella Polizia di Stato, presso l'Arma dei Carabinieri, ex art. 51 della legge n. 668 del 10 ottobre 1986, con le conseguenti statuizioni di condanna dell’Amministrazione intimata.

Il ricorso non è suscettibile di accoglimento.

Osserva il Collegio che il riconoscimento del servizio prestato in precedenza presso altre Amministrazioni comporta, come espressamente preteso dallo stesso ricorrente, non solo conseguenze economiche, ma anche effetti giuridici, incidendo sulla carriera dell’interessato e, in definitiva, sulla sua posizione di status.

In proposito deve rammentarsi che, per pacifica giurisprudenza, nei confronti dei provvedimenti di inquadramento i pubblici dipendenti non vantano una posizione di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo, atteso che tali provvedimenti costituiscono estrinsecazione di un potere autoritativo della pubblica Amministrazione che non si riduce a mero adempimento di un obbligo posto a tutela di posizioni soggettive già definite e che è costitutivo dello status del dipendente stesso, trattandosi di atti il cui contenuto, ancorché vincolato dalla norma oggettiva, è pur sempre estrinsecazione di potere autoritativo (cfr. Cons. Stato , sez. VI, 18 maggio 2004, n. 3191; id., sez. V, 8 aprile 1999, n. 390; id., sez. V, 17 ottobre 2000, n. 5565).

Ne discende che nei confronti degli atti che, con efficacia costitutiva, provvedono all’inquadramento dei pubblici dipendenti, disciplinandone gli aspetti giuridici ed economici della carriera, sono configurabili solo posizioni di interesse legittimo da far valere entro il termine decadenziale di 60 giorni stabilito in via generale dalla legge per l'impugnazione degli atti amministrativi e non di diritto soggettivo, come tali insuscettibili di autonoma azione di accertamento (Cons. Stato, sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5204; id., sez. VI, 21 novembre 2002, n. 6409; id. sez. IV, 5 dicembre 2006, n. 7118).

Orbene, nel caso di specie, con nota del 13 settembre 2001 il Ministero dell’interno aveva già comunicato al ricorrente l’impossibilità di accogliere la sua istanza in ragione dell’intervenuta abrogazione dell’art. 51 della l. n. 668/1996, di talché ogni eventuale doglianza in merito doveva essere tempestivamente rivolta contro tale atto, risultando perciò inammissibile una autonoma azione di accertamento volta a conseguire il riconoscimento della pretesa per cui è causa.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

In relazione alla natura della controversia, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2007.

F.to Gaetano Cicciò   - Presidente

F.to Bernardo Massari   - Consigliere, rel. est.

F.to Mario Uffreduzzi  - Direttore della Segreteria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 GENNAIO 2008

Firenze, lì 22 GENNAIO 2008

                              IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

                                           F.to Mario Uffreduzzi

                                                                                     m.p.

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               Ric. n. 1500/02