N. 128 REG. SENT.

ANNO 2008

Anno 1997__

n. 2785  Reg. Ric. 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA TOSCANA

- I^ SEZIONE -

nelle persone dei Sigg.ri:

               

ha pronunciato la seguente:

 
 

SENTENZA

sul ricorso n. 2785/1997 proposto da

@@@ @@@

rappresentato e difeso dall’Avv. .... ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in ........

contro

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., e la Questura di Firenze, in persona del Questore p.t., non costituitisi in giudizio;

il Capo della Polizia, nella persona p.t. in carica, non costituitosi in giudizio;

per l’annullamento

del “Rapporto informativo per l’anno 1995” della Questura di Firenze relativo al ricorrente nonché di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti ivi compreso il D.M. 6 maggio 1996, nonché, per quanto occorrer possa, il silenzio-rigetto formatosi in riferimento al ricorso gerarchico proposto dal ricorrente;

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Vista la memorie prodotta dal ricorrente a sostegno delle proprie difese;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Udito alla pubblica udienza del 30 ottobre 2007 - relatore il Consigliere Eleonora Di Santo – il difensore del ricorrente;    

     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

     FATTO E DIRITTO

     1. Il ricorrente, @@@ @@@, riveste la qualifica di Assistente della Polizia di Stato presso la Questura di .....Squadra Mobile Sezione Narcotici. Fa presente di aver conseguito, per il 1995, a seguito del D.M. 6 maggio 1996, con cui il Ministero ha approvato i nuovi modelli dei rapporti informativi, il giudizio complessivo di “distinto”, che lo avrebbe ingiustamente penalizzato.

     Con il ricorso in esame impugna, quindi, il rapporto informativo relativo all’anno 1995, unitamente al decreto ministeriale 6 maggio 1996, nonché il silenzio rigetto formatosi in riferimento al ricorso gerarchico proposto avverso lo stesso rapporto informativo.

     Questi i motivi di censura dedotti a sostegno del gravame:

     1) “Violazione ed erronea applicazione della legge 7.8.1990 n. 241 nonché del D.M. 6.5.1996. Violazione del diritto di difesa del ricorrente in riferimento agli artt. 24 e 97 della Costituzione”, in quanto, nonostante la richiesta presentata all’Amministrazione, non sarebbe stata rilasciata al ricorrente, in violazione della normativa richiamata, copia del rapporto informativo per l’anno 1995, con la conseguenza che quest’ultimo si sarebbe visto costretto a presentare il ricorso gerarchico senza disporre della copia del rapporto impugnato;

     2) “Violazione ed erronea applicazione degli artt. 11 e 12 della L. 7.8.1990 n. 232. Incompetenza. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, errore di motivazione”, in quanto la ratio sottesa alla normativa richiamata, che prevede che il rapporto informativo sia redatto dal superiore dal quale l’Agente o l’Assistente di Polizia “direttamente dipende”, sarebbe quella di far sì che il rapporto informativo venga redatto dal superiore che meglio conosce l’Agente o l’Assistente essendo con esso a diretto contatto, ratio nel caso di specie sarebbe stata violata, tenuto conto che il rapporto informativo per il 1995 del ricorrente è stato sottoscritto dal dott. .......che, essendo giunto alla Direzione della Squadra Mobile solo alla fine di ottobre inizi di novembre 1995, non sarebbe stato in grado di valutare in modo approfondito il suo sottoposto;

     3) “Violazione ed erronea applicazione degli artt. 77 e 97 della Costituzione in relazione all’art. 62 del D.P.R. 24.4.1982 n. 335. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti. Violazione ed erronea applicazione dei principi generali di cui al D.P.R. 10.1.1957 n. 3 ed al D.P.R. 1077/1970. Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia, contraddittorietà, disparità di trattamento, errore e carenza di motivazione”, in quanto il D.M. 6 maggio 1996 avrebbe travalicato i limiti consentiti dalla legge, stabilendo una minuziosa disciplina sfavorevole rispetto a quella prevista per tutti gli altri dipendenti dello Stato ed attribuendo, di fatto, ai dirigenti, compilatori dei rapporti informativi, poteri discrezionali sulle progressioni di carriera dei dipendenti, che si baserebbero proprio sul merito comparativo.

     Dalla illegittimità del citato D.M. 6 maggio 1996 deriverebbe poi automaticamente la illegittimità del rapporto informativo relativo al ricorrente che su tale decreto si basa.

     Tale rapporto sarebbe, peraltro, viziato anche per vizi propri in quanto non sarebbero state valutate le conoscenze, le capacità e soprattutto l’attività concretamente espletata dal ricorrente nel 1995.

     2. Il ricorso è infondato.

     In relazione al primo motivo di ricorso, va semplicemente rilevato che non risulta in alcun modo dimostrato che, a fronte della richiesta da parte del ricorrente di ottenere copia del rapporto informativo per l’anno 1995, l’Amministrazione abbia opposto un ingiustificato diniego.

     Per quanto riguarda l’individuazione del compilatore del rapporto informativo oggetto di contestazione da parte del ricorrente (secondo motivo di ricorso), si osserva che le disposizioni riguardanti la competenza alla compilazione dei rapporti informativi del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia sono contenute negli artt. 64, 65 e 66 del D.P.R. 335/82, i quali sono stati parzialmente abrogati, sostituiti ed integrati dagli art. 11 e 12 della legge 7 agosto 1990 n. 232.

     Dalla lettura di tali disposizioni, emerge che i parametri necessari all’individuazione dell’organo competente sono rispettivamente:

     1) l’Ufficio ove l’interessato presta servizio alla data del 31 dicembre;

     2) la qualifica posseduta dall’interessato alla data del 31 dicembre.

     Individuato l’organo competente, deve ritenersi che la persona fisica preposta alla compilazione sia quella che esercita la funzione alla data effettiva di compilazione. A riguardo, infatti, la giurisprudenza è pressoché  concorde nel ritenere che la competenza per la compilazione delle note caratteristiche dei pubblici dipendenti costituisce espressione del potere gerarchico e ne postula l’esistenza in atto, per cui essa spetta all’organo preposto all’ufficio cui l’impiegato appartiene al momento in cui sorge il potere-dovere di compilare il rapporto informativo, senza che assuma rilevanza l’autorità che abbia avuto più a lungo alle proprie dipendenze l’impiegato stesso, ma che non si trovi più in costanza di rapporto gerarchico (cfr., Cons. St., sez. IV, 15 maggio 2000 n. 2744).

     Né può dalla semplice circostanza che la persona fisica del titolare dell’organo compilatore sia mutata nel corso dell’anno di riferimento può trarsi utile argomento per dedurre, in assenza di precisi riscontri probatori a riguardo, che non siano state prese in considerazione le effettive conoscenze, capacità ed attività svolte dal ricorrente nel 1995.

     Per quanto riguarda, infine, il terzo motivo di ricorso, è anch’esso da respingere, atteso che la riserva contenuta nell’art. 97 della Costituzione è di carattere relativo e permette all’esecutivo di porre in essere una concreta normazione di dettaglio, maggiormente rispondente alle singole esigenze di organizzazione dei diversi uffici amministrativi.

     Nel caso di specie il D.M. 6 maggio 1996 è intervenuto, in nuova applicazione di quanto disposto dall’art. 62 del D.P.R. 335/82 (la precedente normativa era contenuta nel D.M. 11 giugno 1983), per meglio specificare i criteri qualitativi e quantitativi di valutazione per la redazione dei rapporti informativi del personale della Polizia di Stato, redazione senza alcun dubbio di competenza dei dirigenti dei singoli uffici, affinché i giudizi finali rispondano, effettivamente, alle caratteristiche e alle capacità dei singoli dipendenti (cfr., TAR Lombardia, Brescia, 29 luglio 2002 n. 1084).

     In particolare, per quanto riguarda i criteri di valutazione posti dal suddetto decreto ministeriale, la nuova disciplina regolamentare è volta ad innovare profondamente le modalità di redazione dei rapporti informativi, con l’introduzione di un sistema di valutazione del tutto diverso da quello precedente, con esso non comparabile, attesa la diversità sia quantitativa che qualitativa degli elementi di giudizio, sia nel significato del punteggio di valutazione, sia conseguentemente nella corrispondenza tra punteggio complessivo e giudizio complessivo.

     In sostanza, il nuovo decreto ministeriale, pur lasciando invariati i parametri di giudizio fissati dal D.P.R. 335/82 (ai sensi dell’art. 62, 4° comma, del succitato D.P.R.: “Con decreto del Ministero dell’Interno saranno stabilite le modalità in base alle quali deve essere redatto il rapporto informativo, volto a delineare la personalità dell’impiegato, tenendo conto dei seguenti parametri di giudizio, da prevedere in tutto o in parte in relazione alle diverse funzioni attribuite al personale di ciascun ruolo ed alle relative responsabilità: 1) competenza professionale; 2) capacità di risoluzione; 3) capacità organizzativa; 4) qualità dell’attività svolta; 5) altri elementi di giudizio”), individua per ciascuno di questi parametri un numero variabile di elementi di giudizio, per ognuno dei quali viene attribuito un punteggio variabile da un minimo di uno ad un massimo di tre, dall’organo competente alla compilazione del rapporto informativo di cui ai successivi articoli 64, 65 e 66.

     Il nuovo D.M. ha inoltre contemplato l’attribuzione di un diverso significato valutativo ai punteggi numerici.

     In luogo della previdente attribuzione di 1 per giudizio “insoddisfacente”, 2 per giudizio “soddisfacente” e 3 per giudizio “positivo”, si è stabilito di attribuire: 1 per giudizio “insoddisfacente”, 2 per giudizio “positivo”, 3 per giudizio “elevato”, evitandosi così di allineare nella categoria massima la gran parte degli interessati alla valutazione annuale ed il conseguente appiattimento degli stessi nell’unico giudizio di “positivo”, aspetto che elideva ulteriori margini di apprezzamento in favore dei dipendenti manifestanti elevate capacità professionali (cfr., Cons. St., sez. VI, 22 gennaio 2007 n. 138).

     Di conseguenza, al dipendente che, con competenza e capacità adeguate, svolge la propria attività conseguendo risultati positivi, è attribuito il punteggio medio, e cioè “2” – come avvenuto nel caso di specie – quale giudizio positivo, esattamente corrispondente al precedente “3”.

     Pertanto, ribadito che con gli elementi di giudizio individuati dal D.M. del 1996, che innovano quelli del 1983, è possibile valorizzare quelle capacità che meglio evidenzino l’attività dell’operatore della Polizia di Stato, evitando di allineare nella categoria massima la gran parte di essi, non è configurabile alcuna possibilità di raffronto con i precedenti rapporti informativi, inerendo a sistemi di valutazione totalmente diversi e tra loro non comparabili (cfr., in termini, Cons. St., sez. VI, 22 gennaio 2007 n. 138; TAR Lazio, sez. I ter, 12 aprile 2000 n. 3010; TAR Toscana, sez. I, n. 1294/03; 7 giugno 2005 n. 2788).

     Nella specie, dunque, l’Amministrazione non era affatto tenuta a giustificare il giudizio attribuito in relazione a quello precedente.

     E ciò è ancor più vero se si considera – e la giurisprudenza è consolidata a riguardo – che l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità tecnica in materia e che il rapporto informativo non può essere influenzato dal giudizio riportato dal dipendente negli anni anteriori e, soprattutto, da quello riportato dal dipendente nell’anno precedente. Vige, infatti, il principio dell’annualità, inteso non solo con riferimento al periodo oggetto della valutazione, ma anche come principio di autonomia della stessa valutazione rispetto a quella riportata nell’anno precedente.

     I giudizi e punteggi espressi nel rapporto informativo impugnato, che esprimono il più che positivo riconoscimento del rendimento complessivo offerto dal ricorrente, sono comunque adeguatamente motivati, sia attraverso i singoli coefficienti numerici in se stessi, sia nel giudizio finale vero e proprio.

     3. Il ricorso va, pertanto, respinto.

      4. Nulla spese, stante l’omessa costituzione delle Amministrazioni intimate.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana - Sezione I^, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso n. 2785/1997, lo respinge.

     Nulla spese.

     Così deciso in FIRENZE, in Camera di Consiglio, il 30 ottobre 2007.

F.to   Presidente

F.to   Consigliere rel. est.

F.to  Direttore della Segreteria

      Depositata in segreteria l’ 11 Febbraio 2008

  Firenze, l’ 11 Febbraio 2008

il direttore della segreteria

F.to