REPUBBLICA ITALIANA

     In nome del popolo italiano

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sezione Prima Ter-  ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.10238/2003, proposto da ...., rappresentati e difesi dall’avv. Alfredo Frezza, con il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, Via Trionfale n. 21, presso l’avv. Mauro Stella;

contro

il Ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza,   rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato;

per il riconoscimento

del diritto alla retribuzione delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa per motivi di salute;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Udito alla Camera di Consiglio del 27 gennaio 2005, fissata ai sensi dell’articolo 9 secondo comma della legge 21 luglio 2000 n. 205, il relatore Pres. Luigi Tosti e udito altresì il difensore dei ricorrenti;

Valutata la completezza dell’istruttoria e del contraddittorio;

Ritenuta l’esistenza dei presupposti per emettere sentenza in forma semplificata di accoglimento, avendo il ricorso ad oggetto questioni ripetutamente trattate, con orientamento costante, in numerosi precedenti di questa Sezione;

Rilevato che i ricorrenti, dipendenti della Polizia di Stato dispensati dal servizio per fisica inabilità con varie decorrenze, chiedono l’accertamento del diritto di ottenere il compenso sostitutivo per i giorni di congedo ordinario non fruiti durante i periodi di aspettativa per infermità;

Ritenuta l’esistenza dei presupposti per il parziale accoglimento della domanda giudiziale (escluso il ricorrente (omissis)), valorizzando le dedotte censure di violazione degli accordi nazionali di lavoro vigenti;

Considerato infatti che questa Sezione, con un rilevante serie di provvedimenti presidenziali di accoglimento di ricorsi per decreto ingiuntivo e con successive sentenze di rigetto di ricorsi in opposizione proposti dall’Amministrazione, ha accertato e dichiarato il diritto del personale della Polizia di Stato dispensato dal servizio per inabilità fisica di ottenere il compenso sostitutivo per le ferie non fruite nei periodi di assenza per malattia;

Visto al riguardo l’articolo 18 dell’accordo nazionale di lavoro approvato con D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, secondo il quale “Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità”:

Considerato peraltro che la citata disposizione, invocata dai ricorrenti in loro favore, ha carattere chiaramente innovativo rispetto alle  precedenti ipotesi di “monetizzazione” del congedo ordinario indicate nel precedente contratto nazionale di lavoro del 1995, e non può quindi essere applicata retroattivamente a situazioni sorte prima della sua data di validità (1° gennaio 1998, ai sensi dell’articolo 1 secondo comma dello stesso DPR n.254/1999);

Considerato che la formulazione della norma contrattuale non consente interpretazioni diverse da quella da essa chiaramente enunciata e che quindi, anche in deroga ai principi generali, il personale di Polizia che sia stato dispensato dal servizio per inidoneità fisica ha diritto al compenso sostitutivo del congedo ordinario maturato nei periodi di assenza per motivi di salute;

Ritenuto di non condividere il diverso orientamento espresso nei pareri 16 ottobre 2002 n. 2620 e 9 luglio 2003 n. 2217 della Prima Sezione del Consiglio di Stato, che offrono una lettura riduttiva dell’articolo 18, fondata più sul richiamo a precedenti giurisprudenziali di ordine generale, che all’effettivo testo della disposizione di contratto (la quale peraltro ha valore innovativo rispetto all’articolo 14 del precedente contratto di lavoro approvato con D.P.R. 1995 n. 395):

Rilevato che ad analoga conclusione questa Sezione è già pervenuta con la sentenza ordinaria 14 settembre 2004 n. 9123;

Rilevato che, per quanto sinora esposto, la domanda del ricorrente (omissis) non può essere accolta, attenendo a periodo anteriore al 1° gennaio 1998;

Ritenuto, quanto agli altri quattro ricorrenti, di accogliere parzialmente il ricorso, con riconoscimento del diritto rivendicato e conseguente condanna dell’Amministrazione a corrispondere le somme spettanti, maggiorate degli accessori di legge, limitatamente alle giornate di congedo ordinario maturate dopo la suddetta data del 1° gennaio 1998;

Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti di causa.

P. Q. M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sezione  Prima Ter- respinge il ricorso in epigrafe relativamente al Sig. (omissis) e lo accoglie in parte, nei limiti indicati in motivazione, per  gli altri ricorrenti e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Interno a corrispondere agli stessi le conseguenti somme..

Compensa interamente le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa

Così deciso a Roma, addì 27 gennaio 2005, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Magistrati:

Luigi          TOSTI                        Presidente Estensore

Carlo           TAGLIENTI               Consigliere

Maria  Ada     RUSSO                    Referendario