N.  Reg. Sent.

N.      11869/03  Reg. Ric.

 
 

                                         REPUBBLICA ITALIANA

  TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – Roma

                                               Sezione Prima quater

                                                      SENTENZA

sul ricorso n. 11869/03, proposto dal Signor ...OMISSIS.... ...OMISSIS...., quale Agente scelto del Corpo della Polizia Penitenziaria, rappresentato e difeso dall’Avv. A. Nicolini ed elettivamente domiciliato presso l’Avv. P. Bonaiuti in Roma, via R. Grazioli Lante, 16;

                                                             contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p. t., Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliato in Roma presso la sede della medesima in Via dei Portoghesi n. 12;

  per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

1) della nota n. prot. ...OMISSIS....-2003 del 7.7.2003, con cui il Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria, D.G. del Personale e della Formazione – Ufficio II (Trasferimenti e Assegnazioni del Corpo di Polizia Penitenziaria) ha respinto l’istanza di concessione del beneficio, di cui all’art. 33, comma 5, L. n. 104/1992, per carenza di posti liberi in organico nella sede richiesta;

2) di ogni altro atto antecedente, conseguente o/e comunque connesso;

  e per la declaratoria del diritto dell’istante al trasferimento ex lege n. 104/92;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Visti le memorie e i documenti prodotti dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti la sentenza parziale n. 3950/06 in data 29.5.2006 e gli atti depositati in ottemperanza alla medesima;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 23 ottobre 2006, il Consigliere Gabriella De Michele; uditi, altresì, i difensori delle parti, come da verbale di udienza in data odierna;

                                              FATTO E DIRITTO

Torna all’esame del Collegio il ricorso n. 11869/03, attraverso cui si impugnava – per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili – il diniego di trasferimento specificato in epigrafe, emesso, a norma dell’art. 33 della legge n. 104/92, a causa della carenza di posti in organico nelle sedi, richieste dal ricorrente per finalità di assistenza ad un proprio congiunto portatore di handicap.

  L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, si era opposta all’accoglimento dell’impugnativa, sottolineando come, con D.M. in data 8.2.2001, fossero state determinate le dotazioni organiche riferite a ciascuna Regione e successivamente le piante organiche di ciascun istituto penitenziario, formalizzate con appositi decreti del Capo del Dipartimento; con specifico riferimento alla fattispecie dedotta in giudizio, poi, era stato precisato – “a dimostrazione dell’assoluta impossibilità in cui si è venuta a trovare l’Amministrazione ad accogliere l’istanza del ricorrente” – che “presso la C.C.S. Scolastica di Rieti, a fronte di una previsione organica, per il ruolo di appartenenza dell’istante, pari a 24 unità di personale, presta servizio un organico effettivo di 30 unità”, mentre “la C.R. di Sulmona, viceversa, registra una situazione di sott’organico”; con riferimento a quest’ultima sede, pertanto, veniva chiarito come il sig. ...OMISSIS.... si trovasse in una “posizione utile nella graduatoria”, stilata ai fini della “futura disamina, congiuntamente alle Organizzazioni Sindacali, nell’ambito di un prossimo generale piano di mobilità del personale”. 

In tale situazione, con sentenza parziale n. 3950/2006 del 29.5.2006 veniva, in primo luogo, dichiarata inammissibile la domanda di accertamento di un vero e proprio diritto del ricorrente ad essere trasferito nella sede richiesta, essendo l’azione di accertamento, esperibile davanti al Giudice Amministrativo, circoscritta alla declaratoria di diritti soggettivi perfetti oggetto di giurisdizione esclusiva e non estensibile a situazioni soggettive che, come quella in esame, dovevano definirsi di mero interesse legittimo, contrapposto ad una potestà di auto-organizzazione dell’Amministrazione. Con riferimento, invece, all’azione di annullamento – proposta in sede di giudizio di legittimità su atti –  nella citata sentenza parziale si ricordava come la questione di un diniego di trasferimento, richiesto ex art. 33, comma 5 della legge n. 104/92, per carenza di posti in organico fosse già stata più volte valutata da questo Tribunale, in molti casi con accoglimento delle impugnative presentate per difetto di motivazione e di istruttoria; nel caso di specie, tuttavia, il Collegio avvertiva la necessità di accertare il rispetto dei termini decadenziali, di cui all’art. 21 L. n. 1034/71, essendo stata depositata copia del provvedimento impugnato, recante la data di arrivo presso la sede di lavoro del ricorrente (16.7.2003), ma non anche la data di effettiva consegna dell’atto al diretto interessato; il medesimo Collegio, poi, rilevava la mancata produzione di documenti esaustivi, per una compiuta disamina della fattispecie controversia.

Per quanto sopra, nella citata sentenza si disponeva l’acquisizione sia di copia del provvedimento impugnato, recante gli estremi di avvenuta consegna all’attuale ricorrente, sia di una documentata relazione, in cui la medesima Amministrazione illustrasse le ragioni, in base alle quali era stata esclusa la carenza di posti liberi in organico nelle sedi richieste, alla luce delle seguenti circostanze:

a) modalità di determinazione delle piante organiche di cui si discute;

b) modalità e criteri di rilevamento delle assegnazioni effettive presso ciascuna sede;

c) precisazione delle ragioni, per cui vengono a determinarsi esuberi e/o carenze di personale presso determinate sedi;

d) sussistenza, o meno, di criteri atti ad assicurare pari trattamento al personale, che richieda assegnazioni in soprannumero rispetto ai posti disponibili.

Le informazioni richieste sono state solo parzialmente fornite dall’Amministrazione, che in data 19.7.2006 ha depositato una documentata relazione, con allegata copia non del provvedimento impugnato (n. ...OMISSIS....-2003 del 7.7.2003), ma di una successiva integrazione esplicativa del medesimo (n. ...OMISSIS....-2003 del 10.10.2003, con estremi di consegna all’interessato il 22.10.2003);  quanto alle ulteriori richieste istruttorie, nella citata relazione si ribadivanono l’avvenuta rideterminazione delle piante organiche con il già ricordato D.M. in data 8.2.2001, nonché le successive suddivisioni del personale sede per sede, a seguito di provvedimenti del Capo del Dipartimento, tenuto conto delle esigenze correlative ai carichi di lavoro (connessi all’entità della popolazione carceraria ed alle relative traduzioni) presso le sedi stesse. Nella medesima relazione si rendeva noto come, in base al “principio di trasparenza ed imparzialità”, fosse stata ravvisata l’impossibilità – dopo la predisposizione del suddetto D.M. – di disporre trasferimenti in senso difforme, anche per le ragioni sottese al più volte citato art. 33 L. n. 104/1992; quanto alle registrate situazioni di carenza ed esubero di personale, veniva chiarito che le prime erano dipese da “trasferimenti di personale ovvero da cessazioni dal servizio”, mentre le seconde – ove non già preesistenti al menzionato D.M. 8.2.2001 – risultavano riconducibili a “contingenti scelte gestionali dell’Amministrazione, scaturite dalla necessità di garantire…presso singole sedi penitenziarie…le superiori esigenze di sicurezza interna, determinate da particolari eventi, ovvero da situazioni di sovraffollamento della popolazione detenuta ivi ristretta”; ulteriori assegnazioni in soprannumero, infine, verrebbero disposte solo in ottemperanza a specifiche norme (come quelle relative ai trasferimenti del personale eletto a cariche amministrative), ma “senza incidere sulla forza amministrata”, ovvero “assegnando provvisoriamente i beneficiari” delle norme in questione.

Quanto al piano generale di mobilità del personale, studiato con le OO.SS., veniva ulteriormente precisata la non incidenza dello stesso su situazioni di esubero del personale, in quanto detta mobilità sarebbe attuata “tramite interpelli nazionali…relativi solo a Istituti gravati da carenza di personale”; proprio a seguito di procedura di “mobilità ordinaria” e con provvedimento in data 25.5.2005, peraltro, il ricorrente sarebbe stato trasferito a domanda “alla C.C. di Perugina”.

Premesso quanto sopra – e rilevato che il Collegio non è stato messo in grado di rilevare né la tempestività del gravame, né la legittimità del diniego, nella situazione di fatto e di diritto sussistente alla data della relativa emanazione – mentre il ricorrente non ha comunicato una propria sopravvenuta carenza di interesse (carenza non rilevabile d’ufficio, per i noti profili di possibile interesse residuale, anche in via risarcitoria), non resta al Collegio che procedere ad una parziale reiterazione ed integrazione dell’istruttoria espletata, tramite acquisizione dei seguenti documentati chiarimenti:

1) data di notifica del provvedimento impugnato, ove risultante da ricevuta in possesso dell’Amministrazione;

2) specifica situazione delle dotazioni organiche, alla data di emanazione del suddetto provvedimento, con riferimento alle sedi che rilevano ai fini del presente giudizio (sede di assegnazione del ricorrente alla data della domanda di trasferimento, sedi indicate come preferenziali nella medesima domanda, sede di destinazione a seguito dell’indicata procedura di mobilità);

3) ogni altra osservazione ritenuta utile per la soluzione della controversia, in base alla documentazione in atti.

                                              P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione I Quater, ORDINA al MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA di depositare presso la Segreteria del Tribunale i documenti di cui in motivazione, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione o dalla notifica della stessa a cura del ricorrente.

      Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

          Rinvia per  l’ulteriore trattazione all’udienza in data 15 marzo 2007.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio in data 23 ottobre 2006, con l'intervento dei Magistrati:

                  Presidente Pio Guerrieri

                  Consigliere est. Gabriella De Michele

                  Primo Referendario Antonella Mangia