N. 

Reg. Sent.

Anno

N. 12367

Reg. Gen.

Anno 2004

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

Sezione Seconda

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 12367/2004 proposto da ...OMISSIS.... ...OMISSIS...., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessio Petretti e Matteo Ceruti e presso il primo elettivamente domiciliata in Roma alla Via degli Scipioni n. 268/A;

C O N T R O

il Ministero della Difesa ed il Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici sono domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

del provvedimento del 1.8.2004 del Comando del Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza di Roma, redatto dalla Sottocommissione per accertamento idoneità fisica del Comando Centro Reclutamento G.d.F. con cui la ricorrente è stata esclusa dall’arruolamento nel corpo della Guardia di Finanza;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Visti gli atti acquisiti con ordinanza istruttoria n. 17 del 12 gennaio 2005;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del 13.4.2005 il consigliere Francesco RICCIO;

Udito, altresì, l’avv. A. Petretti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O  E  D I R I T T O

Con il ricorso, notificato il 29 novembre 2004 e depositato il successivo 14 dicembre, l’interessata ha impugnato l’atto meglio specificato in epigrafe perché lesivo del proprio interesse connesso al conseguimento – in qualità di partecipante al concorso indetto con bando approvato con D.d. del 12.5.2003 – dell’immissione nel ruolo iniziale del Corpo della G.d.F., prospettando come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, la quale ha eccepito l’infondatezza delle doglianze prospettate.

Il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti, ritiene di poter definire il giudizio nella forma della decisione semplificata di cui all’ultimo comma dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205.

Con l’ordinanza istruttoria sopra specificata è stata richiesta una verificazione tecnica in contraddittorio tra le parti, volta ad accertare se la ricorrente fosse in possesso dei requisiti fisici minimi richiesti dal bando; in particolare se l’interessata avesse in concreto una statura non inferiore ad mt. 1,61.

A tal fine, il Collegio medico-legale, costituitosi per gli accertamenti del caso, ha rilevato, così come enunciato nel verbale redatto in data 11 marzo 2005, che trattasi di soggetto avente un’altezza pari a mt. 1,61 come risultante dalle misurazioni effettuate con l’altimetro utilizzato nell’ambulatorio di medicina dello sport del Policlinico Militare di Roma (tarato a norma di legge).

Ciò smentisce in fatto la misurazione compiuta dalla competente sottocommissione che aveva rilevato un’altezza insufficiente all’ammissione della ricorrente alla procedura connessa all’arruolamento nel corpo della G.d.F..

Quanto premesso è rilevante dato che le verificazioni, le quali tendono all'accertamento di un presupposto di fatto - in genere quello posto dall'Amministrazione a fondamento del provvedimento impugnato - ben sono esperibili nel giudizio di legittimità, mirando a consentire l'esercizio del relativo sindacato sotto il profilo dell'eccesso di potere per carenza o errore sul presupposto (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 maggio 1991 n. 321; T.A.R. Lazio, sez. III, 1° luglio 1999 n. 2048).

Il ricorso pertanto è manifestamente fondato.

Per le medesime ragioni, il Collegio accoglie il ricorso e, per l’effetto,  annulla il provvedimento impugnato.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P.  Q.  M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,

Sezione Seconda,

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, proposto da ...OMISSIS.... ...OMISSIS...., lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione.

Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma dal Tribunale amministrativo per il Lazio – Sezione Seconda - nella Camera di Consiglio del 13 aprile 2005 con l’intervento dei Signori Magistrati:

Domenico LA MEDICA Presidente

Francesco RICCIO Consigliere relatore

Anna BOTTIGLIERI Consigliere

Il Presidente Il Consigliere est.



 

R.n. 12367/2004