REPVBBLICA ITALIANA

IN  NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

N. 

Reg. Sent.

Anno

N.

Reg. Gen.

Anno

PER IL LAZIO, SEZ. II

ha pronunciato la seguente

                                              S E N T E N Z A

sul ricorso n. 12314/2000, proposto dal sig. ...OMISSIS.... ...OMISSIS...., rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio GARGIULO e Cinzia MECO ed elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza Bologna n. 2;

                                                    CONTRO

il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del sig. Ministro pro tempore ed il COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, in persona del Comandante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici si domiciliano in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12

                                       E   NEI   CONFRONTI

del sig. ...OMISSIS.... ...OMISSIS...., controinteressato, non costituito in giudizio;

                                    PER    L’ANNULLAMENTO

del giudizio d’avanzamento a scelta, per l’anno 1998, al grado di maresciallo aiutante della Guardia di finanza.

   Visto il ricorso con i relativi allegati;

   Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

   Visti gli atti tutti della causa;

   Relatore all’udienza pubblica del 25 ottobre 2006 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti costituite, l’avv. MECO e l’ Avvocato dello Stato GRECO;

   Ritenuto in fatto che il sig. ...OMISSIS.... ...OMISSIS...., sottufficiale in s.p.e. della Guardia di finanza dal 1986, dichiara di rivestire il grado di maresciallo capo, d’aver conseguito nel corso della carriera l’idoneità alla condotta di mezzi militari e la specializzazione in normativa valutaria (esito finale: ottimo) e d’aver ottenuto, ininterrottamente dal 16 settembre 1992, la valutazione «Eccellente»;

   Rilevato che il mar. ...OMISSIS.... rende altresì noto, dopo aver partecipato a quelle per gli anni dal 1995 al 1997 senza esito, d’aver preso parte pure alla procedura d’avanzamento, a scelta per esami, al grado di maresciallo aiutante per l’anno 1998;

   Rilevato altresì che il mar. ...OMISSIS.... fa presente d’aver ottenuto, in esito a tal procedura, il punteggio di punti 21,80/30, così collocandosi al n. 934 della graduatoria finale e del relativo quadro d'avanzamento, in posizione, tuttavia, non utile alla promozione;

   Rilevato che il mar. ...OMISSIS.... si grava allora contro la graduatoria ed il relativo giudizio innanzi a questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, deducendo in punto di diritto tre gruppi di censure, inerenti sia al punteggio in sé, sia all’immotivata differenza di punteggio nei vari anni in cui egli ha partecipato alle procedure d’avanzamento, sia, infine, al raffronto con le valutazioni effettuate nei confronti di altri candidati;

   Considerato in diritto che si può prescindere da ogni considerazione sull’ammissibilità del ricorso in epigrafe, in quanto esso è del tutto privo di pregio e va disatteso per le considerazioni di cui appresso;

   Considerato in particolare, per ciò che attiene al differente punteggio ottenuto dal ricorrente nella procedura per cui è causa rispetto a quelli conseguiti nelle procedure per gli anni precedenti, che è jus receptum il principio per cui, pure in assenza di elementi nuovi intervenuti nell'intervallo fra due valutazioni inerenti lo stesso militare, non v’è alcun fondamento logico o giuridico affinché la precedente graduatoria assuma rilevanza decisiva nel giudizio successivo o che ne derivi una sorta di “cristallizzazione” della posizione dell’interessato, in quanto le valutazioni di ogni Commissione assumono i caratteri della generalità e dell’esaustività, onde nulla impedisce che esse giungano, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità di cui dispongono le Commissioni stesse, a conclusioni difformi da quelle espresse dai punteggi e dall’ordine delle posizioni in precedenti graduatorie, indipendentemente dalla sopravvenienza, o meno, di nuovi elementi, idonei a differenziare le posizioni degli scrutinandi;

   Considerato altresì che, ad una serena lettura del giudizio impugnato e di quelli afferenti agli anni precedenti, in realtà il ricorrente ha spuntato un punteggio complessivo assai simile per tutti gli anni considerati, onde i minimi scostamenti rilevabili, specie con riguardo ai vincolanti parametri valutativi ex artt. 12 e 13 del DM 7 agosto 1996 n. 424, sono frutto non già d’un incongruo accertamento dei dati di fatto, bensì della sostanzialmente omogenea, ancorché non rigida o ripetitiva sensibilità dei valutatori verso la situazione del mar. ...OMISSIS...., eccellente sì, ma solo dopo ben sei anni dall’immissione in carriera;

   Considerato inoltre che non manifestamente erroneo o abnorme è detto punteggio, peraltro omogeneo nei vari anni, se si tien conto che il ricorrente non ha riportato alcun riconoscimento d’ordine morale, non ha incarichi di comando e non ha vere e proprie specializzazioni, quelle da lui vantate essendo solo il possesso della patente militare di guida e la partecipazione ad un corso sulla normativa valutaria;

   Considerato che, in ordine poi alla pretesa immotivata diversità di trattamento rispetto ad altri candidati —che, ad avviso del ricorrente, farebbe emergere un parametro di giudizio non omogeneo—, giova anzitutto ribadire la natura individuale d’ogni singola valutazione sui candidati stessi e, in secondo luogo, l’estrema genericità della censura in esame nei confronti delle posizioni dei marr. ...OMISSIS.... e ...OMISSIS...., nel senso che il loro punteggio è criticato dal mar. ...OMISSIS...., ma senza indicazione del preteso atteggiamento più favorevole della Commissione;

   Considerato inoltre che non sussiste, in capo alla Commissione ed a ciascun componente di essa, un obbligo giuridico di motivazione del giudizio, che, com’è noto, non è la mera risultante aritmetica dei titoli posseduti dai singoli candidati —investendo piuttosto l’intera personalità di costoro alla luce del pregresso servizio—, ulteriore rispetto a quella implicita contenuta e manifestata nell’assegnazione del punteggio riportata a seguito della valutazione di merito effettuata dalla Commissione stessa;

   Considerato che l’autonomia dei giudizi, resi anno per anno da Commissioni d’avanzamento con composizioni diverse, implica anche la possibilità di giudizi non omogenei (peraltro, nella specie non evidenziati), senza che ciò costituisca di per sé sintomo di contraddittorietà o d'illogicità dell’azione amministrativa, a nulla rilevando che alcuni componenti si siano espressi, in anni differenti e con composizioni non identiche delle Commissioni, in modo non puntigliosamente e pedissequamente identico a favore o contro i titoli del ricorrente;

   Considerato, infine e quanto alle spese del presente giudizio, che esse seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. 2°, respinge il ricorso n. 12314/2000 in epigrafe.

   Condanna il ricorrente al pagamento, a favore delle Amministrazioni resistenti e costituite, delle spese del presente giudizio, che sono complessivamente liquidate in 2000,00 (Euro duemila/00).

   Ordina all'Autorità amministrativa deseguire la presente sentenza.

   Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 25 ottobre 2006, con lintervento dei sigg. Magistrati:

Roberto CAPUZZI, PRESIDENTE,

Silvestro Maria RUSSO, CONSIGLIERE, ESTENSORE,

Anna BOTTIGLIERI, PRIMO REFERENDARIO.

           IL  PRESIDENTE                                                                                              L’ESTENSORE


 
 

                                              


 

R.n. 12314/2000