REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 
 
N.                     RS

Anno 2007

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. 1377           RGR

Anno  2004

-SEZIONE II -  
 

 
 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.1377 del 2004 proposto da ...OMISSIS.... ...OMISSIS...., rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicolò Paoletti e Alessandra Mari presso il cui studio in Roma, Via Barnaba Tortolini n.34, è elettivamente domiciliato;

CONTRO

il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore e il Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante, pro-tempore,  rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, sono domiciliatari;

e nei confronti di

...OMISSIS....

per ottenere:

1)        l’annullamento:

a) del provvedimento di cui al radiomessaggio del 26 novembre 2003 con il quale il Comando Generale della     Guardia di Finanza ha disposto che il ricorrente, maresciallo aiutante del ruolo ispettori, fosse inquadrato,   in esito al concorso ex art.53 del D.lgvo n.69/2001, nel ruolo speciale con il grado di Sottotenente anziché    con quello di tenente e con decorrenza dalla data di conclusione del corso di formazione anziché da quella di approvazione della graduatoria di merito del concorso;

b) di tutti gli atti connessi, precedenti e conseguenti, ivi compresi, per quanto possa occorrere;

I) il bando di concorso di cui al decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza del 18/4/2002 (Foglio d’ordini n.15/2002) nella parte in cui impedisce al ricorrente di partecipare al concorso per n. 38 tenenti del Ruolo Speciale e di conseguire la nomina a tenente;

II) il bando di concorso di cui al decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza del 18/4/2002 (Foglio d’ordini n.16/2002) nella parte in cui dispone che il ricorrente venga nominato Sottotenente anziché tenente e con decorrenza dalla data di conclusione del corso di formazione anziché dalla data di approvazione della graduatoria di merito del concorso.

  1. l’accertamento del diritto del ricorrente:

a) ad essere nominato nel grado di tenente anziché in quello di sottotenente nel ruolo speciale della Guardia di Finanza;

b) a che la suddetta nomina a tenente decorra dalla data di approvazione della graduatoria di merito del concorso;

c) in via subordinata, che la nomina a sottotenente decorra dalla data di approvazione della graduatoria di merito del concorso. 

Visto il ricorso con la relativa documentazione;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 20 dicembre 2006 - relatore il dottor Giuseppe Sapone – l’avv. Mari per il ricorrente e l’avv. Greco per la Difesa Erariale;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

L’odierno ricorrente, maresciallo aiutante del ruolo ispettori della Guardia di Finanza ed in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ha partecipato al concorso, per titoli ed esami, riservato agli ispettori in possesso del citato titolo di studio, per il reclutamento di n.4 sottotenenti in spe del ruolo speciale della Guardia di Finanza, indetto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.8, comma 1, lett.a) punto 2) e 53, comma 4, lett.b) del D.Lgvo n.69/2001.

Essendo risultato tra i vincitori della menzionata procedura concorsuale l’attuale istante è stato ammesso a frequentare il corso di formazione, al termine del quale è stato nominato, così come espressamente statuito nel bando, sottotenente in spe con decorrenza 13 novembre 2003.

Con il proposto gravame ha:

1) impugnato gli atti, in epigrafe indicati, deducendo i seguenti motivi di doglianza:

1a) Sull’illegittimità della mancata nomina a tenente del ricorrente:

Violazione degli artt.8 e 53 del D.lgvo n.69/2001, dell’art.4 della L. n.78/2000, del D.lgvo n.490/1997, degli artt.3, 4, 35, 36, 52, 76 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità, carenza di istruttoria, errata valutazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, disparità di trattamento, manifesta ingiustizia, illogicità ed irrazionalità. Mancanza di motivazione;

1b) Sull’illegittimità della nomina con decorrenza dalla conclusione del corso:

Violazione dell’art.53 del D.lgvo n.69/2001, dell’art.4 della L. n.78/2000, del D.lgvo n.490/1997, degli artt.3, 4, 35, 36, 52, 76 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità, carenza di istruttoria, errata valutazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, disparità di trattamento, manifesta ingiustizia, illogicità ed irrazionalità. Mancanza di motivazione.

  1. chiesto l’accertamento del proprio diritto:

2a) ad essere nominato tenente anziché sottotenente e a che la suddetta nomina decorra dalla data di approvazione della graduatoria di merito del concorso;

2b) in via subordinata, nell’ipotesi che si ritenesse l’insussistenza del diritto a conseguire la nomina a tenente, ache la nomina a sottotenente decorra dalla data di approvazione della graduatoria di merito del concorso.

Successivamente con motivi aggiunti ha impugnato il decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 2004, con il quale è stato nominato sottotenente in servizio permanente effettivo con decorrenza 13 novembre 2003, deducendo le medesime doglianze proposte in via principale.

Si è costituita l’intimata prospettando l’inammissibilità sotto vari profili del gravame in trattazione e contestando nel merito la fondatezza delle relative doglianze.

Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2006 il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

Con il proposto gravame l’odierno ricorrente, maresciallo aiutante della Guardia di Finanza, ha:

I) impugnato gli atti, in epigrafe descritti, sostenendo che illegittimamente:

a) gli è stata preclusa la partecipazione al concorso per il reclutamento di n.38 tenenti in s.p.e. in quanto non in possesso del requisito di partecipazione previsto dal bando consistente nell’aver compiuto il 44° anno di età;

b) è stato nominato nel grado di sottotenente al termine del corso di formazione, cui era stato ammesso essendo risultato tra i vincitori del concorso per titoli ed esami riservato ai marescialli della Guardia di Finanza a n.4 posti di sottotenente in s.p.e. del ruolo speciale, pur avendo frequentato lo stesso corso di formazione dei vincitori del citato concorso a n.38 posti di tenente;

c) la nomina de qua è stato fatta decorrere dalla data in cui ha avuto termine il citato corso di formazione e non dalla data di approvazione della graduatoria del concorso riservato.

II) chiesto l’accertamento del proprio diritto:

IIa) ad essere nominato tenente anziché sottotenente e a che la suddetta nomina decorra dalla data di approvazione della graduatoria di merito del concorso;

IIb) in via subordinata, nell’ipotesi che si ritenesse l’insussistenza del diritto a conseguire la nomina a tenente, a che la nomina a sottotenente decorra dalla data di approvazione della graduatoria di merito del concorso.

Per quanto concerne la mancata partecipazione al concorso a n.38 posti di tenente le dedotte doglianze, con cui è stata prospettata la violazione dell’art. 53 del D.lgvo n.69/2001 nonché l’illegittimità costituzionale della suddetta disposizione se interpretata nel senso di consentirere la previsione del contestato requisito di partecipazione del minimo di età, non potevano che rivolgersi verso il bando della procedura concorsuale e, conseguentemente, in linea con quanto evidenziato dalla resistente amministrazione, risultano essere palesemente irricevibili alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui i bandi di concorso, se contenenti clausole immediatamente lesive dell’interesse degli aspiranti al concorso (perché impongono determinati requisiti di partecipazione) devono essere immediatamente ed autonomamente impugnati, con conseguente inammissibilità sia dell'impugnazione rivolta solo contro il provvedimento di esclusione dal concorso, costituente atto meramente esecutivo e applicativo del bando, sia dell'impugnazione contestuale del bando stesso e dell'esclusione, ove siano decorsi i termini - come è dato individuare nella fattispecie all’esame del Collegio - per il ricorso contro il bando medesimo.(ex plurimis, CS, Ap. 29 gennaio 2003 n. 1, sez.V, n.5580 del 23/8/2004).

Infondato risulta il motivo di doglianza con cui è stata contestata la legittimità della nomina a sottotenente sul presupposto che l’odierno istante aveva frequentato il medesimo corso di formazione dei vincitori del concorso a n.38 posti di tenente.

In merito, premesso che la contestata nomina è meramente attuativa di quanto disposto dal bando che certamente non poteva essere derogato dall’amministrazione, deve essere sottolineato, in linea con quanto richiamato a pag.12 della memoria conclusionale di parte resistente,  che l’adozione di un unico ciclo didattico è stata giustificata dall’esigenza di assicurare l’armonizzazione delle conoscenze di base e tecnico-professionale dei discenti nonché dalla finalità di realizzare economie di gestione formativa, evitando la duplicazione di lezioni e di docenti.

Inoltre deve essere osservato che anche se era stato previsto un ciclo didattico comune, tuttavia, rigorosamente distinti in relazione alle varie categorie dei partecipanti risultano essere stati gli esami finali effettuati al termine del corso nonché la formulazione delle relative graduatorie, per cui la parziale identità del corso di formazione risulta essere irrilevante.

Da rigettare, è, infine, l’ultima censura con cui è stata contestata la legittimità della decorrenza della nomina a tenente, o in via subordinata a sottotenente, dalla data di ultimazione del corso formativo e non dalla data di approvazione della graduatoria concorsuale.

In merito deve essere evidenziato che la procedura concorsuale straordinaria cui ha partecipato l’odierno istante è stata modellata sulla base della procedura concorsuale a regime, prevista e disciplinata dal comma 3, dell’art.8, del D.lgvo n.69/2001.

Tale disposizione ha previsto lo svolgimento di una procedura concorsuale e l’ammissione dei candidati utilmente collocatisi nella relativa graduatoria di merito alla frequenza di un corso di durata non inferiore ad un anno al termine del quale “sono nominati sottotenenti del ruolo speciale ed iscritti in ruolo secondo l’ordine della graduatoria di fine corso, con decorrenza successiva alla conclusione di tale decorrenza addestrativa”.

Inammissibile è, infine, il ricorso de quo nella parte in cui è stata proposta un’azione di accertamento, atteso che:

1) la situazione soggettiva vantata dall’odierno istante, tesa ad ottenere il riconoscimento di un grado superiore, in quanto attinente alla materia dell’inquadramento del personale ha natura di interesse legittimo;

2) per consolidata giurisprudenza inammissibile l'azione volta all’accertamento del diritto all'inquadramento del pubblico dipendente in una qualifica superiore è proponibile solo quando viene fatta valere una posizione di diritto soggettivo, mentre la materia dell' inquadramento nel pubblico impiego si connota per la presenza di atti autoritativi, con la conseguenza che ogni pretesa al riguardo, in quanto radicata su posizioni di interesse legittimo, può essere azionata solo mediante la tempestiva impugnazione dei provvedimenti che si assumano illegittimamente incidenti su tali posizioni ( ex plurimis Cs, sez.IV, n.387 del 4/2/2004).

Da rigettare, infine, sono anche i motivi aggiunti con cui sono state riproposte avverso il decreto presidenziale di nomina a sottotenente le medesime censure dedotte in via principale.

Ciò premesso, il proposto gravame deve essere rigettato.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

                                 P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso n.1377 del 2004, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente al pagamento a favore dellintimata amministrazione delle spese di giudizio, liquidate in 2.000,00 (euro duemila).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 dicembre 2006 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, con l’intervento dei signori giudici:

Dr.  Domenico   LA MEDICA        - Presidente

Dr. Roberto CAPUZZI                   - Consigliere

Dr. Giuseppe    SAPONE                - Consigliere, estensore

IL PRESIDENTE                              IL GIUDICE ESTENSORE


 

             

               RIC. N. 1377/2004