REPUBBLICA  ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

SEZIONE PRIMA BIS   
 

Registro Sentenze:

            Registro Generale: 146/2007

nelle persone dei Signori:

ELIA ORCIUOLO Presidente  

CARLO MODICA de MOHAC Cons.

PIETRO MORABITO Cons. , relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Camera di Consiglio del 17 Gennaio 2007

Visto il ricorso 146/2007 proposto da: ...OMISSIS.......OMISSIS.... rappresentato e difeso da: PRISCO AVV. UMBERTO e NISINI AVV. DANIELE con domicilio eletto in ROMA - VIA BERGAMO, 3 presso SERRETI AVV. ANDREA 

contro

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

del decreto prot. n. DGPM/III/9^/4^00622/04 – D.M. n. 0341/III-9/2006 del 26/9/2006, con il quale la Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa ha deciso la perdita del grado per motivi disciplinari a carico del ricorrente e, di conseguenza, la sua cessazione dal servizio permanente; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del MINISTERO DELLA DIFESA;

Udito il relatore Cons. PIETRO MORABITO e uditi altresì per le parti l’avv. Amos Andreoni, con delega, e l’avv. dello Stato Giancarlo Pampanelli;

Considerato che parte ricorrente – incorso nella sanzione di stato della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari – si è gravato, con l’atto introduttivo dell’odierno giudizio, avverso tale misura espulsiva deducendo:

  1. che il coinvolgimento in un singolo fatto, penalmente rilevante relativo a stupefacenti non può essere punito con la sanzione più grave comportante la cessazione dal servizio;
  2. che nel decreto avversato è richiamata la norma di cui al comma 1 dell’art.73 del d.P.R. n.309 del 1990 e non quella, meno grave, di cui al comma 5 del medesimo articolo: circostanza questa che rende viziata la sanzione adottata per carenza dei presupposto o per travisamento dei fatti;

Considerato, per quanto attiene alla censura sub a), che, secondo una giurisprudenza del tutto consolidata, la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati al pubblico dipendente, in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal Giudice della legittimità salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento, né il giudice amministrativo può sostituirsi agli organi dell'Amministrazione nella valutazione dei fatti contestati o nel convincimento cui tali organi sono pervenuti (cfr., ex multis, Cons. St. IV Sez. 6608 del 2005, n. 7964 del 2004; VI^ sez. n.3306 del 2006);

Considerato che la medesima doglianza sub a), laddove evoca l’insufficienza di un singolo episodio penalmente rilevante (in materia di stupefacenti) a costituire presupposto per la misura espulsiva, non può essere seguita in quanto nel caso di specie non si è in presenza di un singolo, unico ed episodico atto di assunzione di sostanza stupefacente che, in quanto tale e sempre che non riguardi appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e/o civile, non può ritenersi, ex sè, idoneo ad avere significative ripercussioni o collegamenti col servizio e, dunque, pur se giustifica un’adeguata sanzione disciplinare, non integra un livello di disvalore così alto da legittimare un intervento destitutorio; per converso nel caso in esame viene in considerazione la responsabilità, processualmente ed inequivocamente accertata, di soggetto che aveva occultato un quantitativo di cocaina pari ad 85,532 grammi e nelle cui tasche è stato rinvenuto un elenco di nominativi destinatari, per sua stessa ammissione, delle dosi narcotiche con le rispettive quantità che si sarebbero dovute ricavare dalla sostanza stupefacente stessa; dunque due tipologie di condotte imparagonabili per gravità e disvalore, la commissione della seconda delle quali esclude qualsiasi manifesta illogicità della determinazione adottata dall’amministrazione;

Considerato che analoga conclusione si impone in ordine allo scrutinio del profilo di doglianza con cui parte ricorrente censura la mancata considerazione, in sede di determinazione della sanzione da irrogare, dei suoi positivi precedenti servizio, dovendo ribadirsi che l'Amministrazione nel momento in cui perviene a ritenere il fatto ascritto al dipendente incompatibile con l'ulteriore permanenza in servizio dello stesso fa uso di poteri valutativi di stretto merito, insindacabili in sede di legittimità se non sotto profili di abnorme sproporzione che, come già anticipato, nella fattispecie - tenuto debito conto della gravità della condotta consumata dal dipendente ( che si pone in contrasto con i doveri attinenti allo stato di militare e al grado rivestito, influisce negativamente sulla formazione militare e lede il prestigio del Corpo) - non si intravedono;

Considerato quanto all’ulteriore doglianza sub b), che l’indicazione del comma 1 in luogo che del comma 5 dell’art.73 del d.P.R. n.309 del 1990 costituisce all’evidente frutto di un mero errore materiale, assolutamente inidoneo ad inficiare la parte motiva del medesimo provvedimento;

Riscontrato pertanto che il gravame, alla luce dei petita ivi azionati, è manifestamente infondato e che -  attesa la compresenza dei presupposti richiesti dall’art.9 della legge n.205 del 2000 – può essere definito con una decisione in forma semplificata; evenienza in ordine alla quale sono state informate le parti presenti;

Liquidate come da dispositivo le spese del presente giudizio;

P.Q.M.

Il T.a.r. del Lazio, sez. I^ bis, pronunciando ai sensi dell’art.9 della legge n.205 del 2000, respinge il ricorso.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio che, forfetariamente, liquida in €2000,00 a beneficio della parte resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 17 gennaio 2007, in Camera di consiglio.

                               il Presidente

                               il Consigliere, est. 
 

N.R.G.  146/2007


 

N.R.G.  «RegGen»