REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter

composto dai signori magistrati:

Patrizio Giulia     Presidente

Italo Volpe     Componente

Maria Ada Russo    Componente rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso  n.  11057/2001 proposto da @@@@@@@@

rappresentati e difesi dall’Avv. ..

CONTRO

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, legale domiciliataria; 

e nei confronti di

.... controinteressati non costituiti;

per l’annullamento previa sospensione

<1) del decreto del Ministero dell’Interno di approvazione delle graduatorie finali e nomina dei vincitori del concorso interno per titoli a n. 1122 posti per l’accesso al corso di formazione tecnico-professionale per la nomina alla qualifica di Vice revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato, (decreto del 5 luglio 2001, pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale in data 10 luglio 2001); di ogni altro atto anteriore, concomitante, successivo e connesso>;

nonché per il riconoscimento

ai ricorrenti, previa riformulazione della graduatoria finale e nomina dei vincitori, della nomina quali vincitori del concorso in oggetto;

Visto il ricorso con i relativi allegati e i successivi motivi aggiunti;

Visti gli atti tutti di causa;

Data per letta nella pubblica udienza del 20.12.2007 la relazione del dr. ... e uditi altresì i difensori come da verbale;

Fatto e diritto

Il D.P.R. 24 aprile 1982 n. 337, successivamente modificato dal D.Lgs. 12 maggio 1995 n. 197, reca <l’Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica>.

L’art. 20-quater del citato DPR del 1982 disciplina le modalità per la <nomina a vice revisore tecnico> e prevede, tra l’altro, che la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si consegue:

<a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun profilo professionale, mediante concorso interno per titoli e superamento di una prova pratica a carattere professionale, anche mediante un questionario a risposta multipla, tendente ad accertare il grado di preparazione tecnico professionale, e successivo corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici provenienti da profili professionali omogenei a quello per cui concorrono, in possesso dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attività propria del profilo professionale per il quale si concorre, che abbiano compiuto alla stessa data quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. Il trenta per cento dei posti è riservato al personale con qualifica di collaboratore tecnico capo>.

Il comma 2 dell’art. 20-quater stabilisce poi che <Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, comprese le eventuali forme di preselezione, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso>.

Con D.M. 15 gennaio 1998, n. 57, è stato approvato il regolamento recante le modalità del concorso interno, per titoli, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici.

Con successivo decreto del Ministero dell’Interno del 4 dicembre 2000 è stato bandito il concorso interno per titoli a n. 1122 posti per l’accesso al corso di formazione tecnico-professionale per la nomina alla qualifica di Vice revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato.

I ricorrenti hanno presentato istanza di partecipazione al predetto concorso interno.

Con verbale n. 2 del 28.3.2001 la Commissione esaminatrice del concorso ha fissato i criteri di massima generali e quelli specifici di tutti i settori professionali, ad accezione del settore dell’informatica.

In sostanza, sono state individuate le seguenti categorie di titoli valutabili:

  1. rapporti informativi e giudizi complessivi (fino a punti 20);
  2. servizi e incarichi ricoperti nel biennio 1998-1999 (fino a punti 20);
  3. incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell’amministrazione che comportino un rilevante aggravio di lavoro e che presuppongano una particolare competenza professionale (fino a punti 10);
  4. titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati, alle abilitazioni professionali conseguite (fino a punti 20);
  5. lavori originarli elaborati per servizio che il candidato ha svolto nell’esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall’amministrazione di appartenenza o presso cui presta servizio e che vertano su problemi tecnici o su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell’amministrazione (fino a punti 10);
  6. speciali riconoscimenti (fino a punti 10);
  7. anzianità complessiva di servizio (fino a punti 10).

Con successivo decreto del Ministero dell’Interno in data 5 luglio 2001 sono state approvate le graduatorie finali e la nomina dei vincitori del concorso.

Gli interessati non sono stati utilmente collocati in graduatoria e hanno riportato i seguenti punteggi : ... posizione in graduatoria n. 176 punti 22.49; .... posizione n. 166 punti 22.76; ... posizione n. 150 punti 23.13; ... posizione n. 156 punti 22.94.

Nel ricorso in epigrafe gli interessati hanno prospettato i seguenti motivi di diritto:

  1. Violazione e/o falsa interpretazione ed erronea applicazione dell’art. 6, lettere b-c-d-f del DM 57/98; dell’art. 4, lettere b-c-d-f del bando di concorso; dell’art. 3 e 97 Cost.; disparità di trattamento;
  2. Violazione dell’art. 6, comma 2, del DM 57/98; dell’art. 97 Cost. e dei principi di imparzialità; e buon andamento della PA; illegittimità del bando di concorso per violazione del principio dell’affidamento dei candidati;
  3. Violazione dell’art. 6 del decreto legislativo n. 197 del 1995 da parte dell’art. 6 del DM Interno n. 57 del 15.1.1998;
  4. Illegittimità per violazione dell’art. 6, lettere b-c-d del DM n. 57/98; illegittimità per violazione dell’art. 4, lettere b-c-d del bando di concorso; violazione dell’art. 6, lettera d), del DM n. 57/98; violazione art. 4, lettera d), del bando; violazione art. 4, lettera b), del bando; violazione dell’art. 6, lettera c), del DM n. 57/98; violazione art. 4, lettera c), del bando;
  5. Illegittimità per violazione dell’art. 5, 2° comma, DM 57/98; violazione del principio di imparzialità.

In data  5.10.2001 si è costituita controparte.

Con ord. n. 6448 in data 19.10.2001 la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione.

In data 4 ottobre 2002 i ricorrenti hanno depositato motivi aggiunti.

In data 13.4.2007 e 26.4.2007 controparte ha depositato documentazione e memoria difensiva di resistenza.

Con ord. n. 4911 del 28.5.2007 il Collegio ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati; i ricorrenti hanno adempiuto con deposito della relativa documentazione in data 28.6.2007. Tutto ciò precisato, il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto.

In via preliminare, deve essere rammentato che, per giurisprudenza consolidata, nella materia che ne occupa è limitata la sindacabilità, in sede di giudizio amministrativo di legittimità, circa l’operato della Commissione esaminatrice relativamente alla valutazione dei titoli.

In proposito, le valutazioni dei titoli e delle prove d'esame da parte delle Commissioni esaminatrici di concorsi a pubblici impieghi sono espressione dell'ampia discrezionalità tecnica di cui esse dispongono nello stabilire l'idoneità tecnica e culturale dei candidati, il cui esercizio è stato ritenuto sindacabile soltanto sotto il profilo dell'eccesso di potere, per illogicità manifesta, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento (ex multis, cfr., Consiglio Stato, sez. IV, 17 dicembre 2003, n. 8320).

1). Con il primo motivo di ricorso gli interessati lamentano la mancata valutazione di alcuni titoli posseduti.

In particolare:

a) al .... non è stata valutata la promozione ad operatore tecnico scelto per merito assoluto nè i diversi servizi effettuati in varie località, servizi peraltro riservati, per conto dei S.C.P. (servizio centrale di protezione);

b) al .... non è stato valutato il titolo della patente ministeriale (che è stato preso in considerazione in maniera diversa nell’ambito del settore sanitario e del settore motorizzazione) e né le missioni volte ad effettuare rilievi microclimatici, fonometrici e fotometrici in località diverse dalla propria residenza e dalla sede di lavoro;

c) allo .... il titolo di Addetto antincendio è stato valutato con punti 0.10 (in quanto fatto rientrare nei Titoli attinenti quale “Corso di formazione in attività generica”; lo stesso riceve però un differente punteggio nel settore motorizzazione (punti 0.20) dove risulta definito come “corso antincendio”;

inoltre non risulta attribuito punteggio per la frequenza del Convegno “Giornata mondiale Aids” e per le numerose  missioni effettuate presso i vari poligoni di tiro con funzione di assistenza;

d) al ...., infine, non è stato valutato il titolo della patente ministeriale né le missioni svolte nell’esercizio della propria attività professionale di prestazione di assistenza infermieristica (ad esempio presso il Centro Montano di Brada Pataglia).

Infine, tutti i ricorrenti lamentano la mancata valutazione del corso di durata semestrale presso strutture sanitarie pubbliche che hanno sostenuto preliminarmente all’assunzione in servizio.

Tutte le censure dedotte sono infondate.

Il Collegio, infatti, condivide quanto chiarito da controparte nella memoria di replica in data 26 aprile 2007.

In particolare:

  1. la promozione per merito assoluto non costituisce titolo poiché dipende soltanto dall’anzianità di servizio;
  2. ugualmente le missioni per motivi di servizio e la partecipazione a convegni (tra i quali quello sulla “Giornata mondiale Aids”) rientrano pacificamente nei compiti di istituto e non comportano particolari riconoscimenti né possibilità di valutazione;
  3. peraltro, la giurisprudenza ha ritenuto che la Commissione giudicatrice non ha l'obbligo di motivare specificamente la mancata valutazione di un titolo, prodotto da un candidato in un pubblico concorso, nonché l'omessa menzione nella scheda di valutazione, perché si tratta di mere operazioni materiali di raffronto tra il titolo da esaminare e i criteri predeterminati dalla Commissione stessa all'inizio del procedimento concorsuale (cfr., Consiglio Stato, sez. V, 27 ottobre 1995, n. 1484);
  4. con riferimento alla diversa valutazione del possesso della patente ministeriale (a seconda dall’appartenenza al settore motorizzazione o al settore sanitario) non sussiste alcuna penalizzazione dei candidati né disparità di trattamento in quanto tale diversità dipende dalla valenza generica assegnata dalla Commissione al titolo in questione per chi appartiene al settore sanitario. Controparte specifica, infatti, che questo titolo non si può considerare a peculiare valenza sanitaria; sul punto, è, altresì, indiscutibile che ben può la Commissione di concorso, proprio ai fini di rendere quanto più trasparente e pertinente possibile il compito attribuitole, catalogare i vari titoli, astrattamente in possesso dei candidati, onde graduarne l'importanza o la rilevanza per la corretta attribuzione del relativo punteggio;
  5. circa la valutazione del corso di “Addetto antincendio” (ricorrente Storti) analogamente l’amministrazione ha meglio valutato il titolo per gli appartenenti al settore motorizzazione essendo il pericolo di incendi più frequente nelle attività di quel settore piuttosto che in quello sanitario;
  6. in ultimo, il corso di formazione frequentato all’atto dell’assunzione nel settore sanitario non è stato ritenuto suscettibile di valutazione in quanto è previsto dalla legge soltanto per chi accede ai ruoli tecnici attraverso i pubblici concorsi e non è previsto per coloro che sono transitati da altri ruoli dell’amministrazione in questione.

2). Con il secondo motivo di ricorso gli interessati lamentano che la <determinazione dei titoli e dei criteri di valutazione è stata fatta dalla Commissione (che si è riunita in data 28.3.2001) successivamente alla presentazione delle domande e questo compromette l’imparzialità della selezione>. Al riguardo, il DM n. 57 del 1998 non ha individuato specifiche categorie di titoli ma si limita a stabilire grandi comparti di titoli con estrema genericità e questo avrebbe ingenerato confusione nei candidati all’atto dell’indicazione e della presentazione degli stessi.

Controparte replica precisando che :

  1. la presentazione delle domande da parte dei candidati avviene presso l’ufficio o il reparto di appartenenza che, solo successivamente, le trasmette alla competente divisione del Servizio Concorsi;
  2. la Commissione giudicatrice fissa i criteri di massima in un momento antecedente rispetto a quello in cui il servizio le rimette la documentazione relativa a ciascun candidato;
  3. peraltro, il DM n. 57 del 1998 rimette alla Commissione il compito di individuare specificamente i titoli da valutare e, pertanto, è pienamente legittimo l’operato complessivo dell’amministrazione.

Il Collegio condivide tutte le precisazioni svolte in replica.

In proposito, la puntuale lettura del comma 2 dell’art. 6 del citato DM n. 57 del 15 gennaio 1998, che contiene il “regolamento recante le modalità del concorso interno per titoli per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici, assegna alla Commissione di concorso la <determinazione dei titoli valutabili e i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l’attribuzione dei relativi punteggi>.

3). Con la terza censura i ricorrenti prospettano una questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 del DM n. 57 del 1998 per contrasto con l’art. 6 del decreto legislativo n. 197 del 1995, nel quale risulta trasfuso l’art. 20-quater del DPR n. 337 del 1982, nonché per violazione dell’art. 97 della Costituzione.

Anche questo vizio deve essere respinto – oltre che in base alle considerazioni già svolte in precedenza - osservando, altresì, che, nella specie, appaiono rispettate le norme richiamate dai ricorrenti e la Commissione di concorso è pacificamente titolare di un ampio potere discrezionale nella concreta individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati del punteggio spettante per i titoli da essi posseduti.

4). Con il quarto motivo i ricorrenti sostengono che <la Commissione ha valutato con un punteggio di gran lunga superiore il possesso della laurea in materia diversa da quella del settore di appartenenza del candidato (punti 3) rispetto all’aver effettuato corsi specifici con riferimento al proprio profilo professionale>.

Alla pagina 18 del ricorso gli interessati lamentano, altresì, che <la Commissione ha considerato l’arco temporale 1998-1999 anche per la valutazione della categoria di titoli di cui alla lettera b)-(mansioni svolte)- contrariamente alle previsioni del decreto e del bando>. 

Sul primo aspetto controparte precisa – in maniera assolutamente condivisibile – che, sul punto non bisogna confondere il titolo di studio con i corsi professionali.

Il DM n. 57/1998 solo per questi ultimi richiede un particolare riguardo all’attribuzione del punteggio; per questi sono stati effettivamente fissati, nei criteri di massima, punteggi più alti rispetto a corsi generici o non attinenti al settore di appartenenza.

Sul secondo profilo controparte specifica che:

  1. la Commissione esercitando la propria discrezionalità ha, scientemente, limitato la valutazione delle mansioni svolte dai candidati al biennio 1998-1999 avendo a disposizione per quel periodo anche il carteggio relativo al rendimento dei candidati (rapporti informativi) laddove per gli altri anni i servizio la mera enunciazione delle mansioni nel Foglio notizie non è supportata da ulteriori elementi utili per una corretta valutazione;
  2. inoltre, nel periodo antecedente il 1998, sono state svolte mansioni di istituto non tecniche per le quali i parametri di valutazione sono diversi e non accorpabili ai fini dell’espressione di un unico punteggio.

5). Con l’ultimo motivo di ricorso viene prospettata l’illegittimità della composizione della Commissione in quanto <per il settore sanitario, l’esperto designato è un medico legale estraneo al settore che non è a conoscenza del tipo i attività che sono chiamati a svolgere coloro che diventeranno vice revisori tecnici>.

Anche questa censura non è condivisibile.

Sul punto, infatti, controparte replica che :

  1. i medici legali della Polizia di Stato sono laureati in medicina;
  2. inoltre, l’esperto di settore della Commissione di un concorso per l’accesso al corso di formazione per vice revisori tecnici deve saper valutare non già il tipo di attività che sono chiamati a svolgere i vice revisori tecnici stessi bensì il tipo di attività che hanno svolto gli operatori tecnici candidati al concorso; a tale fine, non è necessaria una esperienza particolare e specifica.

In data 4 ottobre 2002 i ricorrenti hanno depositato atto di motivi aggiunti con i quali hanno prospettato i seguenti ulteriori vizi:

  1. Illegittimità per violazione di legge; violazione art. 3 del bando di concorso; violazione dell’art. 4 del DM n. 57/1998; illegittimità per eccesso di potere; disparità di trattamento;
  2. Violazione dell’art. 6, comma 2, del DM n. 57/1998, dell’art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento e di imparzialità della PA; violazione del principio di affidamento dei candidati;
  3. Illegittimità per disparità di trattamento; violazione art. 97 Cost.

Con la prima censura i ricorrenti hanno sostenuto che – nonostante il termine perentorio per la presentazione delle domande del concorso (16.2.2001) – l’amministrazione avrebbe ammesso documenti integrativi della posizione giuridica degli aspiranti al medesimo concorso in aperta violazione di precise disposizioni normative.

Il Collegio non ritiene condivisibile la censura ma, in via preliminare, occorre esaminare il contenuto della  circolare del Ministero dell’Interno in data 19 maggio 2001.

Ad una attenta operazione di lettura ed esame la circolare in parola si limita a fornire chiarimenti sui <documenti integrativi della posizione giuridica degli aspiranti al concorso in oggetto a corredo delle domande acquisite>.

In proposito, il Collegio ritiene che la circolare fu adottata – soltanto – per sollecitare tutti gli uffici a far pervenire la documentazione relativa alla posizione giuridica dei candidati (cioè i rapporti informativi e i fogli matricolari) che, per difficoltà di vario genere non era stata recapitata al competente servizio concorsi da parte di alcuni uffici e reparti, nei termini inizialmente fissati.

In sostanza, si trattava di titoli già in possesso dell’amministrazione che non dovevano essere presentati né necessariamente citati dai candidati all’atto della domanda di partecipazione (quali il punteggio dei rapporti informativi redatti annualmente dai dirigenti degli uffici e reparti e l’anzianità di servizio).

Parimenti da respingere la seconda censura (con la quale si lamenta che la Commissione ha espletato l’attività concorsuale nella sala riunioni della Direzione centrale del personale servizio concorsi e, pertanto, ha avuto accesso alle domande e alla documentazione fin da subito) in quanto assolutamente generica e indimostrata.

Infine, pure da respingere l’ultimo vizio (disparità di trattamento tra nuovi vice revisori e altri soggetti appartenenti al medesimo ruolo).

E’ palese la genericità delle indicazioni fornite dagli interessati in quanto è pacifico che il vizio di disparità di trattamento in tanto rileva in quanto, una volta rimosso, sia in grado di ricondurre situazioni di ingiustizia entro i canoni di legittimità; non viceversa, allorquando comporterebbe la perpetuazione di una situazione di illegittimità in forza della sua parificazione a casi analoghi, ancorché ormai cristallizzati (Cons. St., Sez. IV, n. 486 del 19.3.1998).

Inoltre, la recente giurisprudenza (cfr., C. Stato, sez. V, 10-02-2000, n. 726) ha più volte precisato che la disparità di trattamento è sinonimo di eccesso di potere solo quando vi sia un’assoluta identità di situazioni oggettive, che valga a testimoniare dell’irrazionalità delle diverse conseguenze tratte dall’amministrazione.

In proposito, laddove sussiste una espressa norma di legge (art. 10 del decreto legislativo n. 53 del 2001) che prevede la nomina a <vice revisore tecnico> con una certa decorrenza la valutazione è stata fatta a monte dal Legislatore e non si configura alcun vizio di disparità di trattamento.

In conclusione, in considerazione dell'ampia discrezionalità tecnica che pervade la materia che ne occupa e dell’insussistenza di vizi di eccesso di potere, per illogicità manifesta, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe e i motivi aggiunti.

Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del  20.12.2007.

PRESIDENTE  ..  ESTENSORE  ..