Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Sezione I quater
Sentenza 10 marzo 2006, n. 1862
FATTO
Il ricorrente, già ispettore capo del Corpo di Polizia
Penitenziaria, collocato a riposo a decorrere dal 24 settembre 2003, con lettera
raccomandata a.r. in data 28 ottobre 2005 ha chiesto all'Amministrazione
intimata di poter accedere a tutti i documenti componenti il proprio fascicolo
personale, compreso il foglio matricolare, "estraendone anche copia - così come
previsto dall'art. 25 comma 1)" della legge n. 241/1990, senza ricevere alcun
riscontro nei termini di legge.
Avverso il silenzio rifiuto così formatosi, deduce i seguenti motivi di
impugnativa:
Violazione e falsa applicazione l. 241/1990 ss. mod. artt. 22, 23, 24, 25,
violazione e falsa applicazione d.m. 115/1996 artt. 2, 3, 4, 5, eccesso di
potere, manifesta ingiustizia. Gli atti contenuti nel fascicolo personale non
rientrano certamente nelle categorie di documenti per i quali è escluso
l'accesso ai sensi e per i motivi di cui agli artt. 2, 3, 4 del d.m. 115/1996.
Non si comprendono, dunque, le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione ad
opporre silenzio rifiuto all'istanza prodotta dal ricorrente. Detto silenzio è
illegittimo poiché tale istanza è rimasta priva di attuazione senza una valida e
legittima giustificazione.
In data 17 gennaio 2006 l'Amministrazione intimata ha depositato l'atto di
costituzione in giudizio.
Alla camera di consiglio del 19 gennaio 2006 il ricorso è stato introitato per
la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
1.1. Come esposto nella narrativa che precede, il ricorrente lamenta
l'illegittimità del silenzio rifiuto formatosi in relazione alla richiesta di
accesso ai documenti componenti il proprio fascicolo personale, compreso il
foglio matricolare, dal medesimo inoltrata all'Amministrazione ai sensi per gli
effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
1.2. Nel premettere che - nonostante i contenuti della decisione del Consiglio
di Stato, Adunanza Plenaria, 24 giugno 1999, n. 16 - la disciplina concernente
l'accesso ai documenti amministrativi, così come introdotta con la legge n.
241/1990, induce a configurare un vero e proprio diritto soggettivo
dell'interessato, in linea con il tenore del dettato normativo, e che la tutela
predisposta dall'art. 25 della legge n. 241/1990 prevede un'ipotesi di
giurisdizione esclusiva, il Collegio rileva che ricorrono validi motivi per
ritenere la pretesa avanzata dal ricorrente fondata.
Al riguardo non appare, infatti, contestabile che il pubblico dipendente sia
titolare di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza
degli atti contenuti nel suo fascicolo personale, senza, tra l'altro, che
ricorra la necessità per il medesimo di esternare espressamente la presenza di
un concreto ed immediato interesse (cfr. C.d.S., Sez. VI, sent. 24 maggio 1996,
n. 727).
Ciò equivale ad affermare che il pubblico dipendente ha diritto di ottenere
l'accesso ad ogni documento che direttamente lo riguarda, acquisito nel
fascicolo personale, in quanto potenzialmente munito di rilievo amministrativo
nel contesto dello svolgimento del rapporto di impiego (cfr., tra le altre, TAR
Campania, Sez. V, sent. 10 aprile 2003, n. 3691), con la precisazione - resa
necessaria dalle peculiarità del caso in esame - che non vale ad annientare
ovvero a sminuire la consistenza di tale diritto la circostanza che il
dipendente sia stato collocato a riposo, atteso che, in seguito alla
"cessazione" del rapporto di impiego, non viene meno e, dunque, non può essere
escluso il persistere dell'interesse del soggetto in trattazione ad una
ricognizione storica degli atti che lo riguardano al fine di verificarne la
corretta tenuta ed eventualmente acquisire elementi che potrebbero rivelarsi
utili e/o necessari per attivare iniziative volte alla tutela dei suoi interessi
ovvero per avanzare pretese comunque connesse al rapporto intercorso con
l'Amministrazione.
2. Per le ragioni che precedono, va dichiarato il diritto del ricorrente ad
accedere al proprio fascicolo personale, compreso il foglio matricolare, e,
dunque, va ordinata al Ministero della Giustizia l'esibizione della
documentazione amministrativa richiesta, con facoltà di estrarne copia, previo
versamento del contributo previsto, entro il termine fissato in dispositivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 1.000,00 a
favore del ricorrente, oltre IVA e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione I
quater accoglie il ricorso n. 21/2006 e, per l'effetto, ordina al Ministero
della Giustizia di esibire al ricorrente (con facoltà di estrarne copia, previo
versamento del contributo previsto) il suo fascicolo personale, compreso il
foglio matricolare, entro trenta (30) giorni dalla notificazione o comunicazione
in via amministrativa, ove anteriore, della presente sentenza.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di giudizio,
liquidate in Euro 1.000,00 a favore del ricorrente, oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.