N.   Reg. Sent.
REPUBBLICA    ITALIANA N.   Reg.Ric.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Roma – Sez. I ter

ha pronunciato la seguente

 
 

     SENTENZA

sul ricorso (n. 9575/2003) proposto da @@@@@@@@ @@@@@@@@, rappresentato e difeso dall’avvocato ...

     contro

il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ope legis, dall’Avvocatura generale dello Stato presso la quale è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n.12

                  PER L’ANNULLAMENTO

della nota prot. n. 333-G/2.1.05.03 del 4.7.2003 del Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza con cui è stata respinta l’istanza del ricorrente volta ad ottenere il beneficio economico di cui all’art. 1 della legge n. 86 del 2001

              PER l’ACCERTAMENTO

del suo diritto alla corresponsione delle indennità di cui al citato art. 1 della legge n. 86 del 2001, all’art. 21 della legge n. 836 del 1973 e dell’art. 12 della legge n. 417 del 1978, a seguito dell’avvenuto trasferimento del ricorrente, al termine del corso di formazione professionale di pilota della Polizia di Stato, dalla Questura di ... al  Reparto volo della Polizia di Stato di .... oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli ratei, fino all’effettivo soddisfo, e,

                  PER LA CONDANNA

del Ministero dell’interno al pagamento delle relative somme, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei, fino all’effettivo soddisfo.

Visto il ricorso ed i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione del Ministero dell’interno.

Viste le memorie, depositate dalle parti in causa, a sostegno delle rispettive difese.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore, all’udienza del 21 febbraio 2008, il dott. ...

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

                  FATTO E DIRITTO

1. Con atto (n. 9575/2003) il sig. @@@@@@@@ @@@@@@@@, agente scelto della Polizia di Stato, ha adito questo Tribunale per l’annullamento della nota, in epigrafe indicata, con cui è stata respinta la sua istanza volta ad ottenere il beneficio economico di cui all’art. 1 della legge n. 86 del 2001, nonché per l’accertamento del suo diritto alla corresponsione delle indennità di cui al citato art. 1 della legge n. 86 del 2001, all’art. 21 della legge n. 836 del 1973 ed all’art. 12 della legge n. 417 del 1978, a seguito dell’avvenuto suo trasferimento, al termine del corso di formazione professionale di pilota della Polizia di Stato, dalla Questura di ... al  Reparto volo della Polizia di Stato di ..., con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle relative somme, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli ratei, fino all’effettivo soddisfo.

2. Espone, di aver partecipato al corso di formazione professionale sopra indicato, al termine del quale è stato trasferito d’autorità, previa indicazione di preferenza di sede espressa in sede di partecipazione al citato corso, dalla Questura di ...al  Reparto volo della Polizia di Stato di ...

3. Riferisce di aver presentato all’Amministrazione di appartenenza istanza, volta ad ottenere il beneficio di cui all’art. 1 della legge n. 100 del 1986, ovvero dell’art. 1 della legge n. 86 del 2001, che è stata rigettata con la nota ministeriale nell’epigrafe indicata.

4. Avverso tale provvedimento il  ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

a) Violazione dell’art. 1, della legge n. 86 del 2001.

b) Violazione dell’art. 21 della legge 18.12.1973, n. 836 e dell’art. 12 della legge n. 417 del 1978.

5. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno che ha chiesto il rigetto del proposto gravame.

6. Con il primo motivo di doglianza il ricorrente lamenta la mancata concessione del beneficio di cui all’art. 1 della legge n. 86 del 2001, sul presupposto che il suo trasferimento sarebbe stato disposto all’esclusivo fine di sopperire alle esigenze proprie dell’Amministrazione di appartenenza.

La censura è priva di pregio.

Si osserva, in proposito, che il ricorrente, all’esito della sua partecipazione al corso di formazione professionale per pilota della Polizia di Stato, è stato trasferito, previa sua preventiva indicazione di preferenza di sede di assegnazione, espressa nella domanda di partecipazione alla relativa procedura selettiva, dalla Questura di ... al  Reparto volo della Polizia di Stato di ..

Giova premettere che il ricorrente ha partecipato ad una selezione del personale della Polizia di Stato per la frequenza del 33° corso di formazione professionale per specialisti  piloti, e che il relativo bando prevedeva l’espressa indicazione, ad opera dei partecipanti, della sede di servizio per la quale concorrere, nonché dell’accettazione del trasferimento a domanda presso il nuovo reparto.

All’esito della procedura selettiva e del relativo corso di formazione professionale il ricorrente è stato dunque trasferito al Reparto volo di ...

Occorre rilevare che la domanda attorea si fonda sulla pretesa applicazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 1 della legge n. 86 del 2001, a norma del quale “Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986 , e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.”

Orbene, ai fini del decidere, occorre stabilire se il trasferimento che ha coinvolto il ricorrente sia qualificabile o meno quale trasferimento d’autorità.

Secondo un insegnamento giurisprudenziale del giudice amministrativo il discrimine tra trasferimento d'ufficio e quello a domanda del personale delle Forze armate deve cogliersi nel diverso rapporto che intercorre nelle due ipotesi tra interesse pubblico ed interesse personale del dipendente: nel primo caso, il trasferimento è reputato indispensabile per realizzare l'interesse pubblico, mentre nel secondo è solo riconosciuto compatibile con le esigenze amministrative; il trasferimento può essere qualificato d'autorità, ove sia destinato a soddisfare prioritariamente l'interesse dell'amministrazione, non essendo sufficiente, ai fini di una sua diversa qualificazione giuridica, la dichiarazione di disponibilità al movimento da parte dell'interessato atteso che ciò che rileva, agli effetti della differenza fra trasferimento a domanda e trasferimento d'ufficio, è la diversa rilevanza che in essi assumono i contrapposti interessi in gioco, con la conseguenza che quando il trasferimento è disposto per soddisfare un interesse specifico dell'amministrazione, al militare trasferito spetta l'indennità di cui all'art. 1, l. 10 marzo 1987 n. 100 (in tal senso, C. Stato, Sez. IV, 22 dicembre 2007, n. 6611; C. Stato Sez. VI, 27 dicembre 2007, n. 6664).

Ed allora, in tale ottica, decisiva valenza assume l’individuazione dell’interesse prevalente.

Occorre rilevare, a tale riguardo, che la pretesa avanzata dal ricorrente si inserisce nell'ambito di un procedimento selettivo indetto dal Ministero dell’interno e relativamente ad un bando per selezione interna di personale da avviare ad un corso di formazione basica per piloti specialisti, riservato ad agenti ed assistenti della Polizia di Stato e che tra la documentazione da presentare unitamente all’istanza di partecipazione era specificamente prevista l’indicazione della sede prescelta; inoltre, la domanda presentata dall’odierno ricorrente manifestava la sua volontà di concorrere all’assegnazione presso la sede di ..., con conseguente accettazione della qualificazione del suo trasferimento “a domanda” presso il relativo reparto a seguito del conseguimento del brevetto di volo.

In tale ambito, appare, dunque, non potersi configurare, ad avviso del Collegio, alcuna rilevanza – rectius preponderanza - dell'interesse pubblico finalizzato al trasferimento del ricorrente rispetto all’interesse manifestato con la sua volontà di partecipare alla procedura selettiva sopra menzionata; e ciò nel senso che se è pur vero che il trasferimento del dipendente è, in ogni caso, connesso ad una valutazione primaria dell'interesse dell'Amministrazione, desumibile dall’individuazione di specifiche sedi presso le quali poter svolgere il servizio una volta acquisito il brevetto di pilota, tuttavia all’assegnazione presso il Reparto volo anzidetto si è pervenuti previa indicazione "a domanda" da parte del ricorrente della sede presso la quale prestare servizio, con prevalenza dell’interesse del dipendente tanto a concorrere alla procedura selettiva de qua, quanto a configurare il proprio trasferimento a domanda, previa indicazione della sede prescelta, rispetto a quello proprio dell'Amministrazione a reperire personale da destinare ad attività di volo.

Il trasferimento del ricorrente presso la nuova sede di servizio non può che considerarsi subordinato e dipendente dalla sua preventiva e manifesta volizione sia a partecipare alla procedura selettiva sia ad accettare le conseguenze connesse a quanto dichiarato in sede di domanda di partecipazione al concorso-selezione e, segnatamente, ossia la qualificazione del trasferimento "a domanda", certamente incompatibile con le pretese economiche avanzate nell’atto introduttivo del presente giudizio ( C. Stato, Sez. VI, 2 agosto 2004, n. 5386).

In conclusione, deve affermarsi che il trasferimento del ricorrente ha preso avvio da una sua specifica domanda comprovante la sussistenza di un sotteso interesse a partecipare ad una procedura selettiva, e sostanzialmente volto a soddisfare  esigenze ed aspirazioni di carattere squisitamente personale, rispetto alle quali l’interesse dell'Amministrazione all’assegnazione di personale di volo presso le sedi preventivamente indicate, non può qualificarsi prevalente, né configurare un trasferimento d’autorità.

Per le suesposte considerazioni, anche il secondo motivo di doglianza non è suscettibile di positiva definizione. 
Le spese e gli onorari di giudizio possono essere, tuttavia, integralmente compensati fra le parti in causa.  

                        P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale il Lazio, Sezione I ter, respinge il ricorso in epigrafe indicato.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 21.2.2008 con l’intervento dei signori: