REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter

composto dai signori magistrati:

.

 @@@@@@@@    Componente rel.

Fabio Mattei     Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso  n.  6623/2006 e sui successivi motivi aggiunti proposti da @@@@@@@@ @@@@@@@@,

rappresentato e difeso dagli Avv.ti ...

CONTRO

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, legale domiciliataria; 

e nei confronti di

..

controinteressati non costituiti;

per l’annullamento previa sospensione

<del provvedimento emesso dal Ministero dell’Interno, Dipartimento della P.S., Direzione centrale per le risorse umane area II, Concorsi per l’accesso ai ruoli dei sovrintendenti, assistenti ed agenti, datato 4.4.2006, e pubblicato nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’Interno, n. 1/13 del 7.4.2006, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva di merito con contestuale dichiarazione dei vincitori del concorso interno, per titoli di servizio ed esame scritto, a n. 1640 posti di vicesovrintendente della Polizia di Stato, indetto con DM 21.12.2004;

ove occorra dell’art. 12, comma 3, del DM 1.8.2002, n. 199;

ove occorra dell’art. 6, comma 3, del bando di concorso indetto con decreto del Capo della Polizia del 21.12.2004;

di ogni altro atto anteriore, concomitante, successivo e connesso>;

e per l’annullamento, quanto all’atto di motivi aggiunti,

<del verbale n. 78 del 4.5.2007 della Commissione esaminatrice del dipartimento della P.S. del Ministero dell’Interno, Direzione centrale per le risorse umane, area II, notificato al ricorrente in data 10.7.2007, avente ad oggetto l’esame e l’elusione dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1422/2007 del 20.3.2007 nonché l’istanza con allegata documentazione presentata dal ricorrente in data 29.3.2007;

del verbale n. 10 del 7.6.2005 della Commissione esaminatrice del concorso interno per titoli ed esami a n. 1640 posti al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vicesovrintendente della Polizia di Stato, indetto con il DM 21.12.2004, limitatamente alla parte con  la quale ha modificato i criteri di valutazione dei titoli di servizio concernenti “le qualità delle mansioni svolte con particolare riferimento alla specifica professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta” di cui all’art. 6, lettera b), del bando di concorso>;

Visto il ricorso e i motivi aggiunti con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Data per letta nella pubblica udienza del 3.7.2008 la relazione del dr. Maria Ada @@@@@@@@ e uditi altresì i difensori come da verbale; 
 

Fatto e diritto

Con DM 21.12.2004 è stato bandito il concorso pubblico a n. 1640 posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti riservato al personale di ruolo della Polizia (agenti e assistenti) che avesse compiuto quattro anni di effettivo servizio.

Il concorso si articolava in due prove :

  1. questionario di 80 domande a risposta multipla di cultura generale;
  2. prova per titoli alla quale poteva accedere – solo  - chi conseguiva un minimo di punti 60/100  nella prima prova.

Con il verbale n. 10 del 7.6.2005 la Commissione esaminatrice ha stabilito i criteri di valutazione dei titoli di servizio distinti nelle seguenti categorie:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi nel biennio 2002-2003 (da punti 5.2 a punti 12.0);

b) qualità delle mansioni svolte, con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata e al grado di responsabilità assunta (da punti 1.0 a punti 8.0);

c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell’amministrazione che comportino un rilevante aggravio di lavoro e che presuppongano una particolare competenza professionale (fino a punti 6.0);

d) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati, alle abilitazioni professionali conseguite (da punti 0.2 a punti 4.0);

e) lavori originali elaborati per servizio che il candidato ha svolto nell’esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall’amministrazione di appartenenza o presso cui presta servizio e che vertano su problemi tecnici o su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell’amministrazione (fino a punti 4.0);

f) speciali riconoscimenti (da punti 0.1 a punti 6.0);

g) anzianità complessiva di servizio.

Il ricorrente è stato collocato al 1018° posto in graduatoria avendo riportato un voto finale complessivo di 81,50 di cui 62,50 per lo scritto e punti 19,00 per i titoli di servizio ed è stato dichiarato tra i 1640 vincitori del concorso in questione.

Con il ricorso in epigrafe – lamentando di essersi collocato al 27° posto su 22 tra i candidati dichiarati vincitori e interessati alla provincia di Catania - ha prospettato i seguenti motivi di diritto:

  1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del DM 1.8.2002 n. 199 e dell’art. 6 del bando di concorso indetto con decreto del Capo della Polizia del 21.12.2004; eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta;
  2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria e disparità di trattamento.
  3. Violazione e falsa applicazione dell’art.6 della legge 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

In data  20.7.2006 si è costituita controparte che, il 25.7.2006, il 7.11.2007, il 9.6.2008 e il 21.6.2008, ha depositato memoria e documenti.

Con ord. n. 4288 del 26.7.2006 la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati.

Il Consiglio di Stato ha riformato l’ordinanza e ordinato un riesame.

In data 1.12.2006 si è riunita la Commissione e ha confermato la determinazione iniziale.

Infine, in data 4.5.2007 si è nuovamente riunita la Commissione che ha proceduto nuovamente all’esame della documentazione prodotta dal ricorrente e ha ritenuto “assolutamente non significativo il periodo segnalato nell’esercizio della funzione di operatore di volante per gli anni 2002, 2003 e 2004 in quanto non costituisce attività prevalente rispetto alla funzione primaria espletata nel corso di ogni anno solare, e quindi non idoneo a determinare una variazione o un aggiornamento del contenuto dei rapporti informativi e del foglio notizie> (verbale n. 78).

Il ricorrente ha presentato motivi aggiunti con i quali ha prospettato :

  1. Violazione degli artt. 62 e 64 del DPR n. 335 del 1982; violazione del DM 6.5.1996; art. 12 del DM 1.8.2002 n. 199; art. 6, comma 3, del bando di concorso; incompetenza; violazione del principio della predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli;
  2. Violazione art. 12 del DM n. 199 del 2002 e art. 6 del bando di concorso; eccesso di potere per difetto di istruttoria.
  3. Illegittimità in parte qua del verbale della Commissione esaminatrice n.10 del 7.6.2005 per violazione dell’art.12 D.M. 199/2002 e dell’art.6 del bando di concorso. Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità. Ingiustizia manifesta.

In ultimo con verbale n. 79 del 9.6.2008 la Commissione non ha rilevato dai motivi aggiunti elementi nuovi e significativi, che potessero portare ad una diversa determinazione.

In ultimo con verbale n. 79 del 9.6.2008 la Commissione non ha rilevato dai motivi aggiunti elementi nuovi e significativi, che potessero portare ad una diversa determinazione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1) Con il ricorso introduttivo il sig. @@@@@@@@ ha lamentato la mancata valutazione da parte della Commissione esaminatrice delle mansioni di operatore di volante svolte negli anni 2002, 2003 e 2004 (primo motivo), che l’Amministrazione avrebbe omesso di accertare d’ufficio, non trasmettendo alla Commissione la documentazione relativa (secondo motivo) e non integrando, come sarebbe stato suo obbligo, i rapporti informativi ed il foglio notizia (terzo motivo).

A seguito dell’accoglimento in appello dell’istanza cautelare, la Commissione esaminatrice ha più volte riesaminato la posizione del ricorrente, in particolare nella riunione del 4.5.2007, tenendo conto delle segnalate mansioni di addetto al controllo del territorio, addetto polizia giudiziaria e capo equipaggio, come risultanti dalla documentazione prodotta dall’interessato, ma pervenendo alla conclusione che, in relazione alla saltuarietà del loro esercizio, non potessero comunque essere valutate ai fini del concorso “de quo”.

In particolare:

  1. dalla verifica degli ordini di servizio relativi all’anno 2002 risulta che il @@@@@@@@ ha svolto alternativamente servizi di “addetto al controllo del territorio”, “addetto polizia giudiziaria” e “capo equipaggio” per un totale di n. 46 singoli turni di servizio non consecutivi nell’anno  2002;
  2. per quanto attiene l’anno 2003 il ricorrente ha svolto le predette funzioni in soli 71 singoli turni di servizio non consecutivi;
  3. infine, per l’anno 2004 i turni di servizio non consecutivi sono 67;
  4. il verbale n. 10 del 7.6.2005, relativo ai criteri di valutazione dei titoli, ha previsto al punto b) che “nell’eventualità che nel corso dell’anno siano svolte mansioni di diversa importanza sarà considerata quella che attribuisce maggior punteggio laddove la stessa sia stata svolta per un periodo significativo. La Commissione in sede di riesame delle mansioni svolte dal @@@@@@@@, all’unanimità ha concluso ritenendo assolutamente non significativo il periodo segnalato dal ricorrente nell’esercizio delle funzioni superiori per gli anni 2002, 2003 e 2004 in quanto non  costituiscono attività prevalente rispetto alla funzione primaria espletata nel corso di ogni anno solare e quindi non  idonee a determinare una variazione o un aggiornamento del contenuto dei rapporti informativi e del foglio notizie;

     Il ricorso introduttivo è, pertanto, divenuto improcedibile  per         sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’intervenuto riesame del provvedimento impugnato, pur non avendo contenuto satisfattivo, per cui ha formato oggetto di motivi aggiunti di gravame, ha comunque determinato il venir meno dell’interesse alla delibazione di censure sostanzialmente superate dalla successiva attività dell’Amministrazione, sulla quale si concentra l’attuale interesse del ricorrente.

II). Può quindi passarsi all’esame dei motivi aggiunti.

Con il primo motivo il @@@@@@@@ sostiene che l’operato della Commissione, oltre che per violazione del punto b) dei criteri di valutazione di cui all’art. 6, comma 1, del bando di concorso è assolutamente illegittimo per violazione delle norme che disciplinano la redazione del rapporto informativo e del foglio notizie (art. 62 del DPR n. 335 del 1982; e DM 6.5.1996).

Giova richiamare, seppur in forma estremamente sintetica, la normativa in materia.

Con il D.M. 6.5.1996 (che ha sostituito il D.M. 11.6.1983) sono stati approvati nuovi modelli per la redazione del rapporto informativo e sono stati introdotti maggiori elementi di giudizio nell'ambito dei parametri valutativi di cui all'art. 62 del D.P.R. n. 335/1982.

Con il richiamato D.M.  del 1996 - introducendo nuove modalità in base alle quali deve essere compilato il rapporto informativo – è stato previsto un numero variabile di elementi di giudizio per ciascuno dei parametri previsti dalla legge; é stato, inoltre, aumentato il numero degli elementi di giudizio in maniera proporzionale rispetto alla posizione ricoperta nella scala gerarchica dell'interessato, così da avere un quadro valutativo più completo e approfondito in corrispondenza dei ruoli di maggiore responsabilità.

Al riguardo, la valutazione del compilatore è espressa con l’attribuzione di punteggio numerico variabile da un minimo di "1" ad un massimo di "3".

Tanto premesso, il Collegio non ritiene condivisibile il primo motivo di contenuto nel primo dei motivi aggiunti, con cui il ricorrente deduce che la Commissione del concorso non aveva nessun potere per valutare e decidere sui servizi di “operatore di voltante” svolti  per gli anni 2002, 2003 e 2004.

In proposito, infatti, è evidente che, nell’espletamento dei pubblici concorsi, il bando è lo strumento mediante il quale prevedere la valutazione di tutti i titoli presentati e posseduti dai candidati ai fini della graduatoria e la Commissione è l’organo deputato a valutare i predetti titoli e a stabilire i criteri di attribuzione dei punteggi.

Pertanto, sono inconferenti  le argomentazioni del ricorrente relative alla competenza per la compilazione e redazione del rapporto informativo e del foglio notizie che attengono a una procedura assolutamente diversa rispetto a quella concorsuale anche perché la Commissione, nell’affermare che i servizi di operatore di volante svolti dal ricorrente non erano idonei a determinare una variazione o un aggiornamento del contenuto dei rapporti informativi e dei fogli notizie”, ha inteso semplicemente escludere la rilevanza, ai fini concorsuali, di tali servizi, in tal modo ottemperando all’ordinanza Cons. Stato, sez. VI, n.143 del 20.3.2007 che, in sede di esecuzione della precedente ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta dal ricorrente, aveva ritenuto, fra l’altro, che la Commissione non aveva preso in esame gli ordini di servizio relativi al conferimento delle mansioni superiori né indicato “perché i medesimi non siano idonei a determinare una variazione o un aggiornamento del contenuto dei detti Rapporti e Foglio notizie”.

Il secondo profilo del primo motivo aggiunto e il terzo motivo aggiunto investono i criteri di valutazione dei titoli di servizio, nella parte in cui (punto B del verbale n.10 del 7.6.2005) la Commissione esaminatrice aveva stabilito che “nell’eventualità che nel corso dell’anno solare siano svolte mansioni di diversa importanza, sarà considerata quella che attribuisce maggior punteggio, laddove la stessa sia stata svolta per un periodo significativo”.

Il ricorrente ritiene, in primo luogo, che la Commissione, nel ritenere (verbale n.78 del 4.5.2007) “assolutamente non significativo il periodo segnalato dal ricorrente nell’esercizio della funzione di operatore di volante per gli anni 2002, 2003 e 2004, in quanto non costituisce attività prevalente rispetto alla funzione primaria espletata…”, avrebbe illegittimamente modificato ex post i criteri di valutazione dei titoli di servizio, introducendo il concetto di “attività prevalente”, in precedenza non previsto.

La censura non è condivisibile.

In sede di esecuzione del sopra menzionato giudicato cautelare la Commissione ha correttamente ritenuto di dover indicare le ragioni per le quali le mansioni di capo pattuglia risultanti dagli ordini di servizio non potevano essere considerate ai fini dell’attribuzione dei punteggi. Non si tratta, pertanto, di un criterio nuovo ma della doverosa motivazione della valutazione negativa in ordine alla “significatività” del periodo di svolgimento di dette mansioni, sulla base del criterio a suo tempo adottato.

Ugualmente infondato è il motivo volto a contestare la legittimità del criterio in questione.

Secondo il ricorrente, poiché la normativa concorsuale (art.199 D.M. 199/02 e art.12 del bando) fa riferimento alla “qualità delle mansioni svolte”, nell’ipotesi in cui il candidato avesse svolto nell’anno mansioni di diversa importanza, avrebbero dovuto in ogni caso essere valutate quelle di maggiore importanza, indipendentemente dalla durata del loro svolgimento da parte dell’interessato.

Al riguardo, premesso che la normativa richiamata nulla dispone in caso di svolgimento di mansioni di diversa importanza e che, pertanto, spettava alla Commissione esaminatrice stabilire il criterio da applicare, va osservato che, in linea generale, le valutazioni dei titoli e delle prove d’esame da parte delle Commissioni esaminatrici di concorsi a pubblici impieghi sono espressione dell’ampia discrezionalità tecnica di cui esse dispongono nello stabilire l’idoneità tecnica e culturale dei candidati, il cui esercizio è stato ritenuto sindacabile soltanto sotto il profilo dell’eccesso di potere, per illogicità manifesta, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento (ex multis, cfr., Consiglio di Stato, sez. IV, 17 dicembre 2003, n.8320).

Nel caso in esame la Commissione ha ritenuto che, dovendo il punteggio relativo a ciascun anno essere calcolato con riferimento ad una sola mansione, la valutazione della mansione più importante poteva giustificarsi qualora essa fosse stata svolta per un congruo e continuativo periodo, non potendo il loro esercizio in modo saltuario ed episodico ritenersi sufficiente a qualificare l’intero servizio svolto dall’interessato nel corso dell’anno.

Tale valutazione discrezionale appare immune da vizi logici e, come tale, non censurabile in sede di legittimità.

Sono pure infondate le censure relative al difetto di istruttoria da parte del Dipartimento della P.S. (secondo motivo aggiunto).

Sul punto si è già precisato che l’aver svolto alcune funzioni in maniera non continuativa non poteva comportare l’attribuzione di un ulteriore punteggio  utile ai fini del collocamento in graduatoria.

Pertanto, risulta ininfluente, ai fini della legittimità della graduatoria impugnata, che l’Amministrazione non abbia aggiornato i rapporti informativi del 2002 e del 2003 ed il foglio notizie del 2004 con la menzione dei servizi di operatore di voltante svolti dal ricorrente.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e respinge i motivi aggiunti. Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del  3.7.2008.

PRESIDENTE     ESTENSORE