REPUBBLICA ITALIANA N.              Reg.Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno 2007
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N. 11834 Reg.Ric.
PER IL LAZIO - SEZIONE III TER Anno 2006

 
 
 

composto dai signori

Francesco Corsaro PRESIDENTE

Angelica Dell’Utri COMPONENTE

Stefano Fantini COMPONENTE, relatore

ha pronunciato la seguente 
 

SENTENZA

 
 

sul ricorso n. 11834/2006 proposto da ...OMISSIS.... ...OMISSIS...., rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Consolini ed elettivamente domiciliato in Roma, viale G. Mazzini n. 25;

contro

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, ex lege domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

del provvedimento di revisione n. 138/RA del 20.10.2006 della patente di guida, emesso dal Direttore dell’Ufficio Provinciale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre – Ufficio Provinciale di Latina, notificato il 25 ottobre 2006 e di tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi, collegati e conseguenziali, relativi al provvedimento.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Udito il relatore Primo Ref. Stefano Fantini e udito altresì il difensore di parte ricorrente, come da verbale di udienza.

Visto l’art. 26 u.c. della Legge 6 dicembre 1941, n. 1034, come modificato dall’art. 9 della Legge n. 205/2000, sussistendo i presupposti per la definizione della controversia nel merito;

Considerato che il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale è stata disposta la revisione della patente di guida a seguito dell’esaurimento del punteggio; in dedotta violazione dell’art. 126 bis del Codice della Strada;

Considerato che avverso il verbale del 17.7.06 della Polizia Stradale di Trani, che ha determinato la decurtazione del punteggio, il ricorrente risulta aver proposto ricorso al Prefetto di Foggia, non potendosi pertanto intendere “definita” la contestazione, con conseguente insussistenza del presupposto per la revisione ai sensi del predetto art. 126 bis del codice della strada;

Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di grado.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Ter

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio dell’11 gennaio 2007.

      Il Presidente: Francesco CORSARO  __________________

      Il Relatore: Stefano FANTINI   __________________

 
 
 
 
 
 

/ap