REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter
composto dai signori magistrati:
Patrizio Giulia Presidente
Maria Ada Russo Componente rel.
Fabio Mattei Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 3218/2008 proposto da LAZZARIN Valerio,
rappresentato e difeso dall’Avv. Cinzia Meco ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Nomentana n. 91;
CONTRO
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.,
rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, legale domiciliataria;
per l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del TAR Lazio, n. 10875/2001
che ha accertato il diritto di una serie di ricorrenti a percepire il trattamento economico previsto dall’art. 1 della legge n. 100 del 1987;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta, alla camera di consiglio del 3.7.2008 la relazione della dott.ssa Maria Ada Russo; sono presenti gli Avvocati come da verbale di udienza; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza del Tar Lazio n.10875/2001 è stata accolta una precedente impugnativa collettiva di ricorrenti - appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza e alla Polizia di Stato – proposta al fine di ottenere la declaratoria del diritto a percepire il trattamento economico previsto dall’art. 1 della legge n. 100 del 1987 in ragione dell’avvenuto trasferimento alle Sezioni di Polizia giudiziaria presso le Procura della Repubblica.
In proposito, il Tar ha stabilito :
Con il presente ricorso in ottemperanza il Lazzarin chiede l’esecuzione della predetta sentenza.
I). Giova, in via preliminare, premettere che oggetto del giudizio per l'esecuzione del giudicato è costituito dalla verifica se la P.A. abbia o meno adempiuto all'obbligo nascente dalla decisione (e cioè se abbia o meno attribuito all'interessato quella utilità concreta che la sentenza ha riconosciuto come dovuta).
Questo a prescindere dal fatto che residuino o meno in materia in capo alla P.A. dei poteri discrezionali in ordine alle modalità da seguire al riguardo.
La giurisprudenza ha più volte stabilito che gli ampi poteri attribuiti al giudice dell'ottemperanza devono trovare i loro giusti confini nell'ambito dell'oggetto dell'esecuzione, cui sono evidentemente funzionali, e, pertanto, devono assicurare non solo l'interpretazione, ma anche l'attuazione del giudicato, dovendo arrestarsi solo in presenza di provvedimenti che non siano, "ictu oculi", elusivi del giudicato stesso e non siano in alcun modo ricollegabili, neppure indirettamente, al substrato giuridico e fattuale che ha costituito l'oggetto della cognizione della sentenza, della cui ottemperanza si tratta.
Diversamente opinando, al giudice dell'ottemperanza sarebbe riconosciuto un potere che travalicherebbe i confini del giudizio di esecuzione, sconfinando in un inammissibile generale potere di controllo diffuso sull'attività della P.A. (cfr., Consiglio Stato, sez. IV, 5 agosto 2005, n. 4170).
Se la nuova determinazione risulta palesemente elusiva della regola giuridica, dettata con il giudicato, si configura inottemperanza al giudicato ed in quanto tale la sua legittimità (o illegittimità) può essere delibata nell'ambito del medesimo giudizio di ottemperanza.
Diversamente si deve denunciare l’illegittimità con autonomo ricorso, nelle forme del giudizio ordinario (cfr., T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 21 settembre 2005, n. 15341).
II). Tanto premesso, dall’esame degli atti depositati in giudizio emerge che:
Tanto precisato, il Collegio ritiene che il presente ricorso per l’esecuzione del giudicato è da respingere in quanto :
Sulla base di tali considerazioni deve ritenersi che la descritta domanda proposta dal ricorrente sia, in questa sede, da respingere (se non da ritenere inammissibile).
Al riguardo, lo strumento corretto non è quello del giudizio di ottemperanza ma di un ordinario giudizio avverso (eventuali) provvedimenti inerenti la questione dedotta o avverso l’inerzia dell’Amministrazione nell’adottare gli atti ritenuti doverosi sulla base della tesi del ricorrente.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 3.7.2008.
PRESIDENTE Patrizio
Giulia ESTENSORE Maria Ada Russo