REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter

composto dai signori magistrati:

Patrizio Giulia     Presidente

Maria Ada Russo    Componente rel.

Fabio Mattei     Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 3218/2008 proposto da LAZZARIN Valerio,

rappresentato e difeso dall’Avv. Cinzia Meco ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Nomentana n. 91;

CONTRO

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, legale domiciliataria;  
 

per l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del TAR Lazio, n. 10875/2001

che ha accertato il diritto di una serie di ricorrenti a percepire il trattamento economico previsto dall’art. 1 della legge n. 100 del 1987;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Data per letta, alla camera di consiglio del 3.7.2008 la relazione della dott.ssa Maria Ada Russo; sono presenti gli Avvocati come da verbale di udienza;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: 

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza del Tar Lazio n.10875/2001 è stata accolta una precedente impugnativa collettiva di ricorrenti  - appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza e alla Polizia di Stato proposta al fine di ottenere la declaratoria del diritto a percepire il trattamento economico previsto dall’art. 1 della legge n. 100 del 1987 in ragione dell’avvenuto trasferimento alle Sezioni di Polizia giudiziaria presso le Procura della Repubblica.

In proposito, il Tar ha stabilito :

  1. che spetta ai ricorrenti il diritto a percepire l’indennità di cui all’art. 1 della legge n. 100 del 1987 in quanto trasferiti dall’originaria sede di servizio a sedi di polizia giudiziaria previo assenso;
  2. che la domanda di assegnazione alle sezioni di polizia giudiziaria da parte del personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza non sminuisce la natura di trasferimento di autorità prioritariamente teso a soddisfare l’interesse dell’Amministrazione.

Con il presente ricorso in ottemperanza il Lazzarin chiede l’esecuzione della predetta sentenza.

I). Giova, in via preliminare, premettere che oggetto del giudizio per l'esecuzione del giudicato è costituito dalla verifica se la P.A. abbia o meno adempiuto all'obbligo nascente dalla decisione (e cioè se abbia o meno attribuito all'interessato quella utilità concreta che la sentenza ha riconosciuto come dovuta).

Questo a prescindere dal fatto che residuino o meno in materia in capo alla P.A. dei poteri discrezionali in ordine alle modalità da seguire al riguardo.

La giurisprudenza ha più volte stabilito che gli ampi poteri attribuiti al giudice dell'ottemperanza devono trovare i loro giusti confini nell'ambito dell'oggetto dell'esecuzione, cui sono evidentemente funzionali, e, pertanto, devono assicurare non solo l'interpretazione, ma anche l'attuazione del giudicato, dovendo arrestarsi solo in presenza di provvedimenti che non siano, "ictu oculi", elusivi del giudicato stesso e non siano in alcun modo ricollegabili, neppure indirettamente, al substrato giuridico e fattuale che ha costituito l'oggetto della cognizione della sentenza, della cui ottemperanza si tratta.

Diversamente opinando, al giudice dell'ottemperanza sarebbe riconosciuto un potere che travalicherebbe i confini del giudizio di esecuzione, sconfinando in un inammissibile generale potere di controllo diffuso sull'attività della P.A. (cfr., Consiglio Stato, sez. IV, 5 agosto 2005, n. 4170).

Se la nuova determinazione risulta palesemente elusiva della regola giuridica, dettata con il giudicato, si configura inottemperanza al giudicato ed in quanto tale la sua legittimità (o illegittimità) può essere delibata nell'ambito del medesimo giudizio di ottemperanza.

Diversamente si deve denunciare l’illegittimità con autonomo ricorso, nelle forme del giudizio ordinario (cfr., T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 21 settembre 2005, n. 15341).

II). Tanto premesso, dall’esame degli atti depositati in giudizio emerge che:

  1. con nota del Dipartimento della P.S. in data 19.11.2002, indirizzata agli uffici, è stato chiarito che <in ordine alle esigenze applicative della Legge n. 100 del 1987 è da ritenere requisito essenziale la distanza tra la vecchia e la nuova sede di servizio di almeno 10 Km>;
  2. con nota del Dipartimento della P.S. in data 23.1.2008 il Ministero dell’Interno ha comunicato al ricorrente che <la liquidazione di quanto dovuto non è stata posta in essere in quanto mancava l’elemento essenziale della distanza chilometrica>;
  3. nella relazione dellAmminsitrazione, depositata in data 11.6.2008, è stato – infine - fatto presente che <in sede di esecuzione del giudicato è emerso che tra la sede di provenienza e la nuova sede di servizio del ricorrente non intercorreva la distanza minima di 10 Km inderogabilmente prevista dalla normativa vigente (legge n. 100 del 1987) per l’attribuzione del compenso in parola>. Inoltre, si è ha sostenuto che con la sentenza della quale si chiede l’esecuzione il Tar ha riconosciuto l’indennità di cui alla legge n. 100 del 1987 a un folto gruppo di ricorrenti ma in via necessariamente astratta ed indistinta con rinvio all’Amministrazione per l’accertamento dei requisiti per accedere al beneficio>.

Tanto precisato, il Collegio ritiene che il presente ricorso per l’esecuzione del giudicato è da respingere in quanto :

  1. da un lato l’oggetto della domanda introdotta dal Lazzarin riguarda l’esecuzione della decisione del Tar n. 10875/2001;
  2. tuttavia il profilo della <mancanza dell’elemento essenziale della distanza chilometrica> è questione che esula completamente dal contenuto della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, con cui questa Sezione si è limitata a stabilire il diritto dei ricorrenti assegnati alla sezioni di polizia giudiziaria a percepire le indennità di cui all’art. 1 della legge n. 100 del 1987; in base al principio che tale assegnazione, pur se disposta a domanda degli interessati, costituisce comunque trasferimento dautorità, prioritariamente teso a soddisfare linteresse dellAmministrazione.
  3. la possibilità di ricomprendere, o meno, la posizione del Lazzarin nella previsione non ha costituito oggetto di accertamento da parte della Sezione nella citata sentenza n. 10875/2001;
  4. inoltre, il diniego della spettanza del beneficio è avvenuto sulla base di altro provvedimento, in data 23.1.2008, caratterizzato da elementi di autonomia e di novità rispetto ai precedenti atti ed alla regula iuris fissata dal giudicato.

Sulla base di tali considerazioni deve ritenersi che la descritta domanda proposta dal ricorrente sia, in questa sede, da respingere (se non da ritenere inammissibile).

Al riguardo, lo strumento corretto non è quello del giudizio di ottemperanza ma di un ordinario giudizio avverso (eventuali) provvedimenti inerenti la questione dedotta o avverso l’inerzia dell’Amministrazione nell’adottare gli atti ritenuti doverosi sulla base della tesi del ricorrente.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 3.7.2008.

PRESIDENTE  Patrizio Giulia  ESTENSORE  Maria Ada Russo