Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, sentenza n. 2904/2006

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

Sezione Seconda

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 6461/02, proposto da N. M., ed altri , tutti rappresentati e difesi dall’avv. Antonio Maria La Scala, con il quale elettivamente domiciliano presso lo studio dell’avv. Stefania Steri in Roma, via Orazio Antinori, n. l;

CONTRO

il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro p.t., ed il Comando Generale della Guardia di finanza, in persona del Comandante Generale p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

del diritto dei ricorrenti alla corresponsione del compenso a ciascuno spettante per ogni periodo di servizio svolto durante il decennio 1° gennaio 1992 - 31 dicembre 2001 o, in alternativa, nel periodo di tempo ritenuto opportuno, di ore di lavoro straordinario maturate e non calcolate dalle amministrazioni resistenti, secondo gli importi fino ad oggi maturati in base a quanto previsto dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro via via succedutisi nel tempo, con rivalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi legali sulle somme così rivalutate dalla data di maturazione del singolo diritto fino all’integrale soddisfo, previo, occorrendo, annullamento di ogni atto o provvedimento di contenuto lesivo e limitativo di siffatto diritto;

E PER LA CONDANNA

dell’intimata amministrazione al pagamento delle suddette somme, nonché di tutte le differenze retributive non corrisposte, il tutto con la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e gli interessi legali sulle somme così rivalutate dalla data di maturazione del singolo diritto al saldo effettivo.

Visto il ricorso;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore, alla pubblica udienza del 21 dicembre 2005, la dott. Anna Bottiglieri; uditi l’avv. La Scala e l’avv. dello Stato Noviello;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso di cui in epigrafe, i ricorrenti, tutti militari della Guardia di finanza con diverse qualifiche, impiegati presso vari Comandi, hanno domandato l’accertamento e la declaratoria del diritto alla corresponsione del compenso a ciascuno di essi spettante per le ore di lavoro straordinario effettuate in giornate festive e non calcolate dalle amministrazioni resistenti, per il periodo 1° gennaio 1992 - 31 dicembre 2001, secondo gli importi maturati in base a quanto previsto dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro succedutisi nel tempo, con rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme così rivalutate dalla data di maturazione del singolo diritto, previo annullamento di ogni provvedimento a ciò ostativo, nonché la condanna dell’intimata amministrazione al pagamento delle suddette somme.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione, che ha eccepito, in via principale, l’inesistenza del credito ed, in via subordinata, l’intervenuta prescrizione di parte dello stesso e la spettanza, al più, dei soli interessi corrispettivi.

Con sentenza 1° ottobre 2003, n. 7930, la Sezione ha ordinato un incombente istruttorio, posto a carico della resistente amministrazione.

A causa della mole di documentazione prodotta, alla pubblica udienza del 17 dicembre 2003, la causa è stata rinviata a data da destinarsi.

Indi, alla pubblica udienza del 21 dicembre 2005, il gravame è stato assunto in decisione.

DIRITTO

1. Con il ricorso in odierna trattazione viene dedotta in giudizio l’illegittimità del diniego opposto dalla resistente amministrazione alla richiesta di retribuzione delle ore di lavoro straordinario svolte dai ricorrenti, militari della Guardia di finanza, per esigenze di servizio che hanno comportato l’impossibilità di fruire del giorno di riposo settimanale, relativamente ad un periodo antecedente all’applicazione della circolare n. 288000/6212, in data 28 settembre 2001, che ha poi riconosciuto il relativo diritto.

Secondo i ricorrenti, la mancata retribuzione delle ore di lavoro straordinario in esame, regolarmente autorizzate mediante ordini gerarchici formali, effettivamente prestate e non fatte oggetto di riposo compensativo, comporterebbe la violazione dell’art. 63, l. 121/1981 [1] (recante il nuovo ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza), che impone agli appartenenti di effettuare gli straordinari richiesti per esigenze di servizio, nonché dell’art. 1, l. 241/1990 [2] e dell’art. 97 Cost., sotto il profilo della lesione dei principi di buon andamento dell’amministrazione.

2. La complessa materia concernente i compensi per prestazioni aggiuntive è stata, recentemente, disciplinata dalla circolare n. 288000/6212, in data 28 settembre 2001, del Comando Generale della Guardia di finanza - Ufficio pianificazione e programmazione finanziaria, che recepisce la disciplina del nuovo ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza, di cui alla l. 121/1981, laddove sancisce il diritto al compenso per lavoro straordinario senza le limitazioni previste dal d.P.R. 422/1977 [3] ("quando esigenze lo richiedano, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza al normale orario di lavoro" - art. 63, comma 4, l. 121/81).

Viceversa, antecedentemente, sulla base delle previgenti circolari n. 162381/6212, del 30 luglio 1982, e n. 305000/6212, del 30 ottobre 1992, la prassi amministrativa, contestata dai ricorrenti, era nel senso che le ore di lavoro prestate in giornata festiva non potessero essere computate come straordinario, ma dessero diritto esclusivamente al recupero della sola giornata festiva, da usufruire su domanda dell’interessato entro le quattro settimane successive.

L’art. 44 del nuovo regolamento di servizio interno della Guardia di finanza, approvato con d.m. 30 novembre 1991, aveva, poi, disciplinato le particolari modalità per usufruire, entro il trimestre successivo al mese di riferimento, del riposo compensativo per le prestazioni orarie effettuate oltre l’orario d’obbligo e non retribuite, previa domanda dell’interessato da presentare al Comandante del reparto con almeno una settimana d’anticipo.

3. Ciò posto, la difesa erariale, nel resistere al ricorso, afferma, in primo luogo, che le prescrizioni delle precedenti circolari, non tempestivamente impugnate, sarebbero divenute inoppugnabili.

Inoltre, si afferma, sulla base delle circolari medesime, che la concessione del riposo compensativo richiesto per le ore festive lavorate avrebbe costituito un obbligo per l’amministrazione, quale unica forma di ristoro, e non come alternativa rispetto al compenso aggiuntivo per le stesse ore, con il conseguente onere degli interessati di manifestare, entro i termini prescritti per ragioni organizzative, la volontà di avvalersi del diritto di recuperare le ore lavorate. Del resto, prosegue l’amministrazione, anche sotto il regime della nuova circolare, il riposo compensativo per lo straordinario lavorato, ma non retribuito perché eccedente il monte ore finanziato, deve essere usufruito a domanda dell’interessato, con il conseguente onere di proporre la relativa domanda nei termini previsti.

Ne deriva, secondo l’amministrazione, che i ricorrenti, non avendo allegato il mancato accoglimento da parte dell’amministrazione, per esigenze di servizio, di tempestive domande volte ad usufruire del previsto riposo compensativo, non potrebbero imputare se non alla propria inerzia il mancato beneficio del riposo compensativo, che giammai potrebbe, ora, convertirsi in un ristoro economico, non previsto dalla disciplina.

Al riguardo, l’amministrazione invoca la stessa giurisprudenza amministrativa (TAR Liguria, II, 9 aprile 2001, n. 333), secondo cui non può farsi luogo all’attribuzione di compensi, ragguagliati alla misura del lavoro straordinario, in favore di dipendenti che abbiano omesso di fruire del giorno alternativo di riposo, espressamente previsto dalla normativa di settore.

4. In ordine alla questione di diritto controversa, il Collegio ritiene di aderire alla più recente giurisprudenza (C. Stato, IV, 6 aprile 2004, n. 1606; 13 luglio 2004, n. 3292; 7 dicembre 2004, n. 5864), secondo cui è illegittimo il diniego di corresponsione del compenso per lavoro straordinario svolto dai militari appartenenti alle amministrazioni preposte a compiti di pubblica sicurezza, indipendentemente dall’omessa richiesta degli interessati di fruire del corrispondente riposo compensativo, nel caso in cui l’amministrazione non provi che il dipendente ha effettivamente fruito del medesimo riposo compensativo.

Ne deriva che, poichè l’amministrazione non contesta né l’esistenza di ordini formali che imponevano prestazioni straordinarie in giornate altrimenti festive, nè l’effettiva esecuzione delle ore di straordinario non pagate, né l’entità del compenso spettante in caso di lavoro straordinario, deve, conseguentemente, trovare applicazione il disposto dell’art. 63, comma 4, l. 121/1981, istitutiva del nuovo ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza, che, se da un lato impone di prestare servizio anche oltre il normale orario ove ciò sia richiesto da esigenze d’istituto, d’altro lato sancisce il diritto al compenso per il lavoro straordinario prestato, dando così specifica attuazione al precetto di cui all’art. 36 Cost.

A riprova dell’esattezza dell’assunto, il Collegio osserva che la sopra richiamata circolare del 2001, che ha riconosciuto il diritto al pagamento degli straordinari in parola, non avrebbe in alcun caso potuto disporre un maggiore esborso di pubblico denaro, ove la previsione del compenso degli straordinari stessi non fosse già contenuta in una previsione di legge, e precisamente nel citato art. 63, l. 121, entrata in vigore fin dal 1981.

Ciò posto, rispetto alla suddetta disciplina, che sancisce il diritto del finanziere alla retribuzione delle prestazioni effettivamente rese, su richiesta del proprio comandante, anche oltre il normale orario di lavoro, il regolamento interno approvato con decreto ministeriale e le circolari interne del Comando Generale del Corpo, richiamati dalla resistente, assumono l’esclusivo valore di mere misure organizzative, volte a disciplinare le modalità ed i tempi di fruizione dei riposi compensativi, per esigenze interne connesse all’espletamento dei compiti di istituto, che, in quanto tali, non sono in grado di intaccare, indipendentemente dalla loro mancata tempestiva impugnazione, il diritto soggettivo alla retribuzione del lavoratore che non abbia usufruito del riposo compensativo.

Ne consegue, in definitiva, che l’amministrazione può validamente contestare la spettanza del compenso per le ore di lavoro prestate oltre il normale orario, ai sensi del più volte citato art. 63, solo allorché dimostri che il finanziere ha usufruito del corrispondente riposo compensativo.

Sarà, quindi, onere dell’amministrazione stessa predisporre le idonee misure organizzative per la programmazione dei riposi compensativi ed adottare le conseguenti iniziative (anche di attribuzione d’ufficio del riposo medesimo), tenendo conto delle proprie esigenze di servizio e disponibilità finanziarie.

5. Il ricorso deve essere, conseguentemente, accolto, discendendone l’obbligo dell’amministrazione di istruire le domande di corresponsione di compensi per lavoro straordinario formulate dai ricorrenti, disponendo senza indugio la liquidazione delle somme corrispondenti alle ore di straordinario effettuate sulla base di un ordine formale o altro idoneo titolo e per le quali non possa essere accertata l’avvenuta fruizione del riposo compensativo.

6. Le pregresse considerazioni portano a concludere, altresì, per la natura retributiva, anziché indennitaria, dell’emolumento in esame, in quanto volto a compensare le prestazioni svolte in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro, indipendentemente dalla valutazione del disagio connesso alla circostanza che trattava di giorni festivi, con conseguente applicazione degli interessi legali e della rivalutazione, ove dovuta, sulle somme maturate per i singoli ratei del credito retributivo da lavoro subordinato, ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

7. La medesima natura del credito vantato porta, invece, in presenza di un rapporto di lavoro pubblico a tempo indeterminato, ad accogliere l’eccezione di prescrizione quinquennale del credito, pure proposta dalla resistente difesa, ove non sia intervenuta una puntuale richiesta di pagamento entro il predetto termine, da computare dal compimento di ciascuna ora di straordinario non recuperata.

8. Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio, in considerazione della complessità delle questioni e della normativa di riferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda,

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6461/02, proposto da N. M. ed altri, come in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle somme dovute ai ricorrenti, nei sensi di cui in motivazione.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 dicembre 2005.

Domenico LA MEDICA Presidente

Giuseppe SAPONE Consigliere

Anna BOTTIGLIERI Primo Referendario, estensore

Il Presidente L’Estensore

 

Depositata in Segreteria il 26 aprile 2006

 

[1] L’art. 63 L. n. 121/1981 ("Nuovo Ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza") è il seguente:

L’orario di servizio per il personale della pubblica sicurezza è fissato in quaranta ore settimanali, ripartite in turni giornalieri secondo le esigenze di servizio.

Per un periodo di tre anni dall’entrata in vigore della presente legge i turni di lavoro giornaliero sono formati sulla base di quarantadue ore settimanali.

La differenza tra l’orario fissato al primo comma e quello indicato nel comma successivo è retribuita come prestazione di lavoro straordinaria.

Quando le esigenze lo richiedano, gli ufficiali, gli agenti di pubblica sicurezza e il personale che svolge la propria attività nell’ambito dell’amministrazione della pubblica sicurezza sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all’orario normale, con diritto a compenso per lavoro straordinario senza le limitazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, per il personale con qualifica inferiore a quella dirigenziale, dall’art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, e dalla legge 22 luglio 1978 n. 385, per il personale con qualifica dirigenziale. La normativa di cui al presente articolo si applica anche ai dirigenti generali e qualifiche equiparate fino all’emanazione di una nuova legge concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali.

Il personale di cui al primo comma e quello dell’amministrazione civile dello interno che presta servizio nell’amministrazione della pubblica sicurezza hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale. Ove per particolari esigenze di servizio il giorno di riposo non possa essere usufruito nell’arco della settimana, è recuperabile entro le quattro settimane successive.

Il personale di cui al precedente comma che presta servizio in un giorno festivo non domenicale, ha diritto di godere di un giorno di riposo stabilito dall’amministrazione entro le quattro settimane successive.

[2] L’art. 1 L. n. 241/1990 ("Nuove norme sul procedimento amministrativo") prevede quanto segue:

1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1.

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.

[3] Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato.