REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. 1^ bis – ha pronunciato la seguente

Sent. n.

Anno 2007

R.g. n. 7824

anno 1996

 
 

SENTENZA

sul ricorso n.7824 del 1996, proposto da ........

originariamente tutti rappresentati e difesi dallAvv. Antonio Catalano del foro di Pescara e dallAvv. Maurizio Gargiulo del foro di Roma, oltre che (ma non i ricorrenti .......) dallAvv. Lucio V. Moscarini del foro di Roma, con domicilio presso il citatao Avv.Gargiulo in Roma, Via Tiburtina Antica n.13 (ora, Piazza Bologna n.2);

SUCCESSIVAMENTE, e allattualità, i ricorrenti ...... rappresentati e difesi (giusta memoria di costituzione depositata il 12 ottobre 2006) anche dallAvv. Cinzia Meco, con domicilio in Roma,Via Nomentana n.91;

CON PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO:

-in luogo di ....., deceduto, dai suoi eredi ......., rappresentate e difese dallAvv. Cinzia Meco, con domicilio ut supra;

-in luogo di ...., deceduto, dalla vedova ....., rappresentata e difesa dallavv. Cinzia Meco, con domicilio ut supra;

-in luogo di ....., deceduto, dai suoi eredi ....., rappresentati e difesi dallavv. Cinzia Meco, con domicilio ut supra;

contro

per l’accertamento

del diritto al percepimento delle differenze retributive e della indennità di fine rapporto conseguenti alla applicazione dell’art. 43, 17° comma, legge 1° aprile 1981, n. 121 e della tabella C ad essa allegata, così come sostituita dall’art. 9, legge 12 agosto 1982, n. 569, con le modalità conseguenti alla declaratoria di illegittimità costituzionale di dette norme pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 277 del 3 – 12 giugno 1991;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato per le Amministrazioni centrali intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore alla pubblica udienza del 30 maggio 2007 il Consigliere Donatella Scala;

Udito l'avv. Meco per i ricorrenti, e l’avv. dello Stato Vittorio Cesaroni per la resistenti Amministrazioni;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

Riferiscono i ricorrenti, quale premessa in fatto, di essere tutti sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri collocati a riposo tra il 1981 ed il 1989 – secondo le date rispettivamente indicate per ciascuno.

Con il ricorso in epigrafe, notificato il 22 maggio 1996, e depositato il successivo 7 giugno 1996, introducono azione di accertamento in ordine al diritto, nei limiti della prescrizione, a percepire le differenze retributive e di indennità di fine rapporto conseguenti al loro corretto inquadramento nei livelli di cui alla tabella C) della legge 121/1981, sulla base della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 43, 17° comma, legge 121/1981, e relativa tabella allegata, , pronunciata dal giudice delle leggi con sentenza 277 del giugno 1991, nella parte in cui le richiamate norme non includono le qualifiche di Ispettori di Polizia, omettendo di conseguenza la possibilità di individuare la corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri.   

Deducono, con unico motivo di ricorso, la violazione dell’art. 43, 17° comma, legge 1° aprile 1981,  n. 121, e della tabella C allegata, come sostituita dall’art. 9, legge 12 agosto 1982, n. 569, nonché di ogni altra norma e principio in tema di perequazione retributiva, di cui al combinato disposto degli artt. 3 e 36 della Costituzione, anche in connessione con la legge 93 del 1983.

Chiedono, pertanto, la rideterminazione del trattamento retributivo in base alla applicazione dei livelli previsti per le corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato, ivi compresa l’indennità pensionabile di cui all’art. 43, 3^ comma, legge 121/1981, e tutti gli altri trattamenti accessori previsti dalle vigenti norme, ed in specie:

In forza di tale rideterminazione, chiedono, per altrettanto, la corresponsione delle differenze maturate, la riliquidazione del trattamento di fine rapporto e pensionistico (con riserva, per tale ultimo capo di domanda, di adire con separato giudizio la Corte dei Conti), con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 121/1981, con rivalutazione ed interessi.

In via subordinata, ripropongono la questione di legittimità costituzionale dell’art. 43, 17° comma, legge 121/1981 e tabella C allegata, come sostituita con legge 569/82, ove interpretato nel senso di escludere dal beneficio i sottufficiali non più in servizio, per irrazionalità ed irragionevolezza di tale esclusione recata da tali norme che a parità di mansioni accordano differenziati trattamenti retributivi.  

L’Avvocatura Generale dello Stato si è ritualmente costituita in giudizio in difesa degli intimati Ministeri.

Alla pubblica udienza del 30 maggio 2007, le difese delle parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni, ed il Collegio ha ritenuto la causa a decisione.

DIRITTO

1) Preliminarmente, il ricorso va dichiarato inammissibile con riferimento a ..... ed a .....; quanto al primo (....) perché il mandato ai legali apposto su foglio allegato al ricorso è in fotocopia non autenticata; quanto al secondo (....) perché non risulta da questi conferito mandato a qualcuno dei legali in atti.

2)  Il nominativo di ......, inoltre, risulterebbe escluso con tratto di penna dall’elenco dei ricorrenti, ma tale operazione, in assenza di convalida, si rivela inane a un tale scopo, ben potendo il depennamento essere apparente a cagione di casuale segno (ipotesi, questa, che trova conferma nella circostanza in base alla quale lo stesso tratto di penna non si rinviene nelle fotocopie del ricorso depositate unitamente alloriginale).

3) Sempre in via preliminare, va dichiarata la inammissibilità della costituzione (avvenuta con la citata memoria depositata il 12 ottobre 2006) di ...., non risultando fra i ricorrenti il sig. ...., di cui la predetta si dichiara vedova.

4) Ancora in via preliminare, va ritenuta la irrilevanza, ai fini processuali, del decesso dellAvv....... (decesso precisato e documentato con la suddetta memoria depositata il 12 ottobre 2006), essendo i ricorrenti difesi anche da altri legali e non risultando avere tutti gli originari difensori il vincolo di agire congiuntamente (cfr. Cass., 11 maggio 1982, n.2934).

5) Sempre in via preliminare, va osservato che il ricorso, ultradecennale, è stato assoggettato alla procedura prevista per ricorsi del genere dall’art.9, secondo comma, della legge 21 luglio 2000 n.205; ed hanno presentato nuova istanza di fissazione i soli ricorrenti ..., gli eredi di .. (e cioè ..., ...); per cui con riferimento a tali ricorrenti il ricorso è suscettibile di decisione nel merito.

6) Non può tuttavia procedersi alla definizione comunque del ricorso con riferimento agli altri ricorrenti in quanto l’avviso previsto dal predetto art.9 è stato dalla Segreteria inviato all’Avv. ..; quest’ultimo essendo, come visto, deceduto, lo stesso avviso non ha comportato il decorso del termine previsto dal medesimo art.9; cosicché, con riferimento a tali ultimi ricorrenti (e cioè .....), il ricorso non è suscettibile di decisione.

7) Sempre con riferimento a tali ultimi ricorrenti, vanno quindi restituiti gli atti alla Segreteria per la rinnovazione degli adempimenti di competenza; mentre, quanto ai rimanenti ricorrenti, il ricorso, trattandosi di ricorso collettivo ed essendo la posizione di ciascun ricorrente autonoma rispetto a quella di ciascuno degli altri, può essere definito.

      E in tal senso di procede.

Con il gravame in esame i ricorrenti - tutti sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri collocati a riposo – chiedono anche nei propri confronti l’applicazione del principio della perequazione retributiva, come sancita dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 277 del 3 – 12 giugno 1991, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 43, 17° comma, legge 121/1981 e tabella C annessa, come modificata, nella parte in cui non è inclusa la qualifica di Ispettore di Polizia ai fini della individuazione delle corrispondenze con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri.   

Lamentano, dunque, di avere percepito una retribuzione inferiore, fino alla data del collocamento a riposo avvenuto per tutti anteriormente alla pronuncia della Corte Costituzionale, ancorchè abbiano svolto le mansioni corrispondenti a quelle espletate con le analoghe posizioni funzionali dei dipendenti inquadrati nella Polizia di Stato, con illegittimità del meno favorevole trattamento, anche successivamente la pronuncia del giudice delle leggi.  

Il Collegio non può condividere l’assunto dal quale muovono i deducenti, e cioè che anche nei loro confronti dovrebbero essere applicate retroattivamente le disposizioni perequative, secondo quanto riconosciuto oltre che dal giudice di costituzionalità, anche da questo stesso Tribunale nei confronti di altri militari, a nulla rilevando che i medesimi non prestassero più servizio al momento in cui è stata riconosciuta l’illegittimità costituzionale delle norme di cui invece reclamano l’applicazione nei loro confronti, pena la denuncia di incostituzionalità delle stesse norme ove fossero ritenute da applicarsi restrittivamente.

La sentenza della Corte costituzionale 12 giugno 1991 n. 277, che ha annullato l'art. 43 comma 17 L. 1 aprile 1981 n. 121, nonché tabella C ) allegata e la nota in calce alla medesima, ha sanzionato unicamente la contraddizione, irragionevolezza ed omissione di scelta legislativa, limitandosi testualmente ad operare « nella parte in cui (dette statuizioni) non includono le qualifiche degli ispettori di polizia, così omettendo l'individuazione della corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali dell' Arma dei carabinieri».

Pertanto, si deve escludere che da tale decisione sia derivato un qualsiasi intervento additivo - peraltro dichiaratamente precluso dalla sentenza - o che vi sia stata alcuna statuizione su una data corrispondenza o una qualche determinazione sulla retribuzione spettante a particolari categorie di sottufficiali dell'Arma con effetti retroattivi. (cfr. Corte Costituzionale, ordinanza n. 439/2001)

E’ doveroso, a questo punto, anche al fine della delibazione della presente controversia, l’esame del mutato quadro normativo, intervenuto a seguito della sentenza 277/1991, dovendosi escludere, come a torto sostengono i ricorrenti, che la medesima pronuncia possa avere spiegato direttamente effetti con valenza retroattiva nei confronti dei medesimi.

Tanto è vero questo, che, successivamente la pronuncia della Corte è dovuto intervenire il legislatore con successivi provvedimenti normativi relativi alla perequazione tra le varie forze di polizia.

Il primo intervento rilevante in materia è costituito dal D.L. 7 gennaio 1992, n. 5 - convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 6 marzo 1992, n.216 – con cui il legislatore ha colmato, all’art. 2, il vuoto di comparazione ed equiparazione per i sottufficiali dei Carabinieri (secondo quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 277/91), introducendo, nel solco dell’avviata attuazione della perequazione economica tra le varie forze di polizia, l’unificazione completa, a decorrere dal 1° gennaio 1992, del trattamento economico  (allineato sui livelli VI, VI bis e VII) di tutti i sottufficiali dei Corpi di Polizia sia ad ordinamento miliare che civile, compresi quelli dei Corpi di Polizia che erano stati mantenuti al di fuori della pronuncia della Corte e delle conseguenti decisioni dei giudici amministrativi; mentre solo per i destinatari delle pronunce favorevoli del Consiglio di Stato e del Tar Lazio è stata autorizzata, all’art. 1, la spesa per la immediata definizione degli effetti economici derivanti dalla sentenza della Corte n. 277/1991. 

Con lo stesso intervento normativo, peraltro, è stata perseguita anche un’ulteriore e sostanziale omogeneizzazione, mediante il conferimento al governo di una duplice delega legislativa – differenziata per fonte, oggetto, proponenti, principi direttivi e criteri di delega - risalente agli articoli 2 e 3  della citata legge n. 216/92.

La prima delega (contenuta nell’art. 2, comma 1° di detta legge) era volta a definire le procedure per disciplinare, con un unico provvedimento legislativo, i contenuti del rapporto d’impiego delle forze di polizia, anche ad ordinamento militare,  ai sensi della legge n. 121/81, nonché del personale delle forze armate, con esclusione dei dirigenti civili e militari e del personale di leva.

Con la seconda delega (di cui all’art.3 della stessa legge) il legislatore dettava univoci criteri direttivi, finalizzati  ad apportare, con più decreti legislativi, le necessarie modifiche agli ordinamenti del personale delle forze di polizia e delle forze armate, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, prevedendo la possibilità di realizzare la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici, attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche ed, ove necessario, anche mediante la soppressione di qualifiche e  gradi o l’istituzione di nuovi ruoli, qualifiche e gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive esistenti.

La prima delega è stata esercitata con il D. Lgs. 12 maggio 1995, n.195, la seconda  ha avuto attuazione con vari decreti legislativi, tutti adottati in pari data e contraddistinti dai numeri compresi tra il  196 ed il 201.

In particolare, per quanto qui interessa, la disciplina in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato e di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente dell’Arma dei carabinieri è stata dettata, rispettivamente, con i decreti legislativi n. 197 e n. 198 del 12 maggio 1995.

Come affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 63 del 17 marzo 1998, le variazioni dell’assetto organizzatorio della P.A., perseguite con l’esercizio delle menzionate deleghe, si inseriscono in un disegno dichiarato di politica normativa tendente alla razionalizzazione ed all’omogeneizzazione di situazioni ordinamentali, quali quelle delle forze di polizia e delle forze armate che, in una valutazione politica dello stesso legislatore, certamente non palesemente arbitraria o manifestamente irragionevole, dovevano essere ricondotte ad effettivo equilibrio di trattamenti normativi ed economici, evitando alterazioni settoriali e rincorse di rivendicazioni.

E’ evidente come in un contesto positivo caratterizzato da nuovi assetti normativi delineati nello spirito della legge n. 216/92, con l’obiettivo di conseguire una disciplina omogenea di carriere, attribuzioni e trattamenti economici, risulti priva di attualità la discettazione in ordine alla legittimità costituzionale di testi legislativi che, emanati per una precisa finalità perequativa, sono stati, poi, superati da successive e più organiche regolamentazioni.

Del resto, se è vero che il D.L. 7 gennaio 1992 n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 6 marzo 1992 n. 216, nell’attuare la perequazione del trattamento dei sottufficiali dell' Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte n. 277 del 1991, è andato oltre il semplice adeguamento alla statuizione di incostituzionalità ivi pronunciata per la parte relativa alla mancata comparazione tra ispettori e sottufficiali dei carabinieri nella tabella «C» allegata alla L. 1 aprile 1981 n. 121, disponendo legittimamente il compattamento sui livelli VI, VI - bis e VII di tutti i sottufficiali e qualifiche corrispondenti delle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, inclusi quelli estranei alla sentenza costituzionale, per altrettanto ha disposto legittimamente che detto compattamento completo avvenisse solo a decorrere dal 1 gennaio 1992.

Deve sul punto osservarsi che il Legislatore, nel disciplinare il passaggio dei pubblici dipendenti in un nuovo ordinamento, può discrezionalmente determinare il riferimento temporale, non necessariamente retrodatato, del possesso di dati requisiti soggettivi e può altresì collegare un beneficio di progressione di carriera ed economica alla persistenza in servizio in una certa data ovvero alla cessazione dal servizio non prima della stessa.

Per tutti i sopra richiamati ordini di considerazioni, è, pertanto, manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di costituzionalità dell'art. 43, legge 121/1981, e connessa tabella C, come modificata, non essendo questa la norma che ha richiesto, ai fini della omogeneizzazione dei trattamenti retributivi, il requisito della presenza in servizio al 1° gennaio 1992, ma la successiva e necessaria normativa recata con provvedimento d’urgenza, poi convertito, in ordine alla quale, peraltro, il giudice delle leggi si è già espresso nel senso della conformità ai parametri costituzionali, anche sotto il rilevato profilo della decorrenza economica degli allineamenti stipendiali.

Il giudice delle leggi ha ritenuto, altresì, che, non sussistendo un principio costituzionale che comporti la necessità di una piena equiparazione del trattamento economico fra le qualifiche e le funzioni degli appartenenti al Corpo delle guardie di finanza, alla Polizia di Stato ed all'Arma dei carabinieri, è infondata pure la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, e 2, primo comma, D.L. 7 gennaio 1992 n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 6 marzo 1992 n. 216, che, nello stabilire l'equiparazione del trattamento economico dei sottufficiali appartenenti ai suddetti tre Corpi di polizia a decorrere dal 1° gennaio 1992, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale 12 giugno 1991, n. 277, hanno limitato la retroattività di tale trattamento solo a coloro che avevano ottenuto una sentenza favorevole del giudice amministrativo, anche se non passata in giudicato, e non hanno esteso lo stesso trattamento a coloro che non avevano prodotto ricorso o il cui ricorso non era stato deciso (cfr. Corte Costituzionale, n. 455 - 23 dicembre 1993)

Conclusivamente, la pretesa dei ricorrenti - che non risultano essere titolari di sentenze favorevoli del giudice amministrativo anteriori alla sentenza 277/1991, e che non erano più in servizio al 1° gennaio 1992, né, tantomeno, all’atto della attuazione delle deleghe in materia di riordino delle carriere e di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente dell’Arma dei carabinieri - non trova conforto nella norma dai medesimi invocata - art. 43, legge 121/1981 - né da quelle, ancorchè non esplicitamente invocate – artt. 1 e 2, D.L. 5/1995 – che, nella loro portata temporale limitata, nemmeno possono essere denunciate di illegittimità costituzionale.

Acclarata l’infondatezza delle introdotte domande, il ricorso deve essere pertanto respinto; le spese di giudizio sono liquidate secondo quanto in dispositivo, sulla base del criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. 1^ bis

-DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso in epigrafe con riferimento ai ricorrenti ... (punto 1 in diritto);

-DICHIARA INAMMISSIBILE la costituzione in giudizio di cui allatto del 12 ottobre 2006 di ... (punto 3 in diritto);

-RESPINGE il ricorso in epigrafe con riferimento ai ricorrenti di cui al punto 5) in diritto;

-CONDANNA tutti i predetti ricorrenti, per i quali il ricorso viene comunque definito, in solido, al pagamento, in favore dei tre Ministeri costituitisi (Interno, Tesoro, Difesa), delle spese, delle competenze e degli onorari del presente giudizio, che liquida forfetariamente in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), da ripartirsi in parti uguali fra i tre predetti Ministeri;

-RIMETTE gli atti alla Segreteria con riferimento ai rimanenti ricorrenti;

-ORDINA che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrati-va.

Così deciso in Roma il 30 maggio 2007, in Camera di consiglio, con l'intervento dei sigg. magistrati:

Dott. Elia Orciuolo - Presidente

Dott. Pietro Morabito - Consigliere

Dr.ssa Donatella Scala        - Consigliere, est.

IL PRESIDENTE  L’ESTENSORE