Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda Bis, sentenza n. 5195/2006

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 15557/98 proposto da A, rappresentata e difesa dall’avv. Alfredo Ferretti, elettivamente domiciliata in Roma, via A. Brofferio n. 3 (c/o avv. Cucci)

c o n t r o

il Ministero dell’Ambiente, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,

per l'annullamento

del provvedimento 13.8.1998, n. 14170/PVG3 col quale il Ministero dell’Ambiente ha negato il riconoscimento delle mansioni superiori per il servizio prestato dal 21.1.1991 al 25.5.1997, ed ogni altro atto presupposto, connesso e successivo nonché per il riconoscimento delle mansioni superiori svolte antecedentemente al 1.7.1998.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla camera di consiglio dell’8.6.2006 il Consigliere Patrizio Giulia;

Udito l’avv. F. La Gattuta su delega dell’avv. A Ferretti per la ricorrente;

Considerato, che la parte ricorrente chiede l’accertamento del proprio diritto ad essere inquadrata nella VI qualifica funzionale e, a percepire la maggiore retribuzione corrispondente alle mansioni in concreto svolte, superiori a quelle proprie della qualifica rivestita (III q.f.), dal 21.1.1991 al 25.5.1997.

Ritenuto che il ricorso essendo manifestamente infondato può essere deciso in forma semplificata, ai sensi dell’art. 9 della legge 21.7.2000, n. 205;

Considerato che:

a) la pretesa della ricorrente deve essere negativamente valutata, in base a consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia (cfr:, ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 10.11.1998, n. 1473; Ad. Plen. 23.2.2000, n. 11, Sez. V, 3.2.2005, n. 264), condiviso dal Collegio, secondo il quale le mansioni svolte dal pubblico dipendente, eventualmente superiori rispetto a quelle proprie della qualifica rivestita, sono di regola del tutto irrilevanti sia ai fini della progressione in carriera che ai fini retributivi, attesa la non assimilabilità del rapporto di pubblico impiego al rapporto di lavoro privato, l’indisponibilità degli interessi pubblici coinvolti nonché la necessità che i provvedimenti di nomina o di inquadramento siano conformi alla normativa legislativa e contrattuale e che l’attribuzione delle mansioni e del relativo trattamento economico sia correlata a detti provvedimenti, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

b) a diversa conclusione può, quindi, pervenirsi solo ove una esplicita disposizione conferisca, eccezionalmente, rilievo alle mansioni effettivamente svolte, restando altrimenti esclusa la possibilità di attribuire la qualifica corrispondente alle mansioni superiori, ancorché "assegnate con atto formale su posto vacante e disponibile" (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 18.11.1999, n. 22);

c) successivamente all’abrogazione dell’art. 57 del D. lvo 3.2.1993, n. 29[1], la cui operatività era stata più volte differita (da ultimo, con l’art. 9, comma 17, della legge 27.12.1997, n. 449), l’art. 56 dello stesso decreto,nel testo novellato dall’art. 25 del D. lvo n. 80 del 1998 [2]) ha introdotto il principio della retribuibilità dello svolgimento delle mansioni superiori solo a decorrere dalla data che verrà stabilita dai futuri contratti collettivi, come è stato correttamente rilevato dall’Amministrazione;

d) tale disciplina è stata poi ulteriormente modificata, con il conseguente riconoscimento del diritto, dall’art. 15 del D. lvo 29.10.1998, n. 387[3], i cui effetti, peraltro, decorrendo dalla sua entrata in vigore, esulano dall’ambito temporale dell’attuale controversia, e non hanno, quindi, rilevanza in questa sede (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 11/2000 cit., 24.3.2006 n. 3);

e) per le esposte considerazioni il ricorso deve essere respinto, mentre, quanto alle spese di giudizio, si ritiene equo disporne la compensazione, dato il non univoco orientamento giurisprudenziale al momento della instaurazione della controversia.

P. Q . M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda Bis) respinge il ricorso proposto come in epigrafe da A.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 8.6.2006, in camera di consiglio con l’intervento dei Signori:

Patrizio GIULIA Presidente, est.

Francesco GIORDANO Consigliere

Solveig COGLIANI Consigliere

Depositata in Segreteria il 27 giugno 2006

 
 
[1] L’art. 57 D. lgs. n. 29/1993 ("Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", decreto abrogato dal D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 72 lett. t) disciplinava l’attribuzione temporanea di mansioni superiori ed è stato abrogato dall’art. 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.



[2] L’art. 56, stesso decreto, come modificato dall’art. 25 D. lgs. n. 80/1998 ("Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59") è il seguente:

1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.

2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:

a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;

b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.

3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.

4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.

5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto a differenze retributive o ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore.



[3] L’art. 15 D. lgs. n. 387/1998 ("Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80") dispone che all'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, all'ultimo periodo sono soppresse le parole: "a differenze retributive o".