REPUBBLICA  ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

SEZIONE PRIMA BIS   
 

Registro Sentenze:

            Registro Generale: 546/2007  
 

nelle persone dei Signori:

      ELIA ORCIUOLO Presidente  

      CARLO MODICA DE MOHAC Cons.

      PIETRO MORABITO Cons. , relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Camera di Consiglio del 28 Febbraio 2007

Visto il ricorso 546/2007 proposto da: ...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD... rappresentato e difeso da: CARTA AVV. GIORGIO e CARTA AVV. GIOVANNI con domicilio eletto in ROMA - VIALE BRUNO BUOZZI, 87 presso CARTA AVV. GIORGIO

contro

MINISTERO DELLA DIFESA  rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO  con domicilio eletto in ROMA - VIA DEI PORTOGHESI, 12

e nei confronti di

...OMISSISVLD... ...OMISSISVLD...  

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

del messaggio R 141200/B Set 2006 n. 96/5-8-7 con il quale il Comandante del 3° Battaglione Carabinieri Lombardia ha ordinato al ricorrente di vestire il grado di Sottotenente “con effetto immediato”; della nota n. 7436/15-2-3 del 9 novembre 2006 del Capo del I Reparto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri; della determinazione del Capo del I Reparto del Comando Generale dell’Arma dei carabinieri n. 700/6 del 13.09.2006, nella parte in cui dispone il trasferimento del ricorrente presso la Compagnia Carabinieri di Catania con il grado di Sottotenente; della comunicazione n. M_D GMIL 02 I 1 2 0121394 del 5 agosto 2005 della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, se e nella misura in cui ridetermina il grado e la relativa anzianità del ricorrente;di tutti gli atti comunque presupposti, connessi o conseguenti;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del MINISTERO DELLA DIFESA;

Udito il relatore Cons. PIETRO MORABITO e udito altresì per la parte ricorrente l’avv. Carta;

Considerato che parte ricorrente risulta:

  1. già Ufp dell’Arma dei CC, arruolato nel 2003 col grado di sottotenente e promosso, al grado di tenente (sempre quale Ufp) con decorrenza giuridico amministrativa 20.10.2005;
  2. vincitore del concorso per il reclutamento di 50 sottotenenti in s.p.e. nel R.S. dell’Arma dei CC ed inviato a frequentare il corso applicativo previsto dall’art.7 del d.lgs. n.298 del 2000, a partire dal 12.9.2005 ( e dunque prima della promozione, quale Ufp, al grado di tenente);

Considerato che parte ricorrente lamenta di aver svolto attività di servizio col grado di tenente ( e col relativo trattamento economico) sino al 13.9.2006 – data sotto la quale è stato trasferito ad altra sede di servizio col grado di sottotenente – ed espone che con ordine del superiore diretto del 14.9.2006 gli è stato ribadito che il grado che deve indossare, con effetto immediato, è quello di sottotenente;

Considerato che con il ricorso in epigrafe, già fatto valere in via amministrativa tramite rimedio straordinario al Capo dello Stato ed incardinato presso questo T.a.r. di seguito all’opposizione manifestata nella forme di rito dal controinteressato, il ...OMISSISVLD... deduce che:

Rilevato che – anche a volere seguire l’assunto difensivo del ricorrente – il grado da costui rivestito all’atto della nomina quale ufficiale del R.S. ed all’atto dell’inizio del corso applicativo (12.9.2005) era ancora quello di sottotenente e di non tenente che risulta maturato solo con decorrenza 20.10.2005; il tutto non senza trascurare di evidenziare che, coerentemente con la propria tesi difensiva, parte ricorrente avrebbe dovuto, nei termini di rito, gravarsi avverso il provvedimento del 5.8.2005 che gli partecipava la nomina a sottotenente del R.S. ( e non a tenente) quale vincitore del concorso di cui sopra e l’avvio al relativo corso applicativo;

Considerato peraltro che la trama attorea si rivela viziata dall’erronea evocazione del recapito normativo dato dall’art.5 comma 1 del d.lgs. n.490 del 1997 posto che tale norma (che concerne la possibilità, riservata agli ufficiali in ferma prefissata, di partecipare al concorso per l’accesso nei Ruoli Speciali delle FF.AA., tramite concorsi per titoli ed esami, col grado rivestito) non trova applicazione per l’Arma dei Carabinieri per la quale opera la norma dell’art.24 comma 4 del d.lgs. n.215 del 2001 che stabilisce che le disposizioni del precedente comma 3 (concernente la possibilità per gli Ufp di partecipare ai concorsi appena citati) si applicano agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri con riferimento al reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1 e 8, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato il 34° anno di età: e cioè, con riferimento al caso di specie, agli ufficiali di complemento (le cui norme in materia di stato giuridico sono estese agli ufficiali in ferma prefissata dell’Arma ai sensi dell’art.24 comma 1 del d.lgs. n.215 del 2001) che possono accedere al R.S. dell’Arma dei CC, tramite concorso per titoli ed esami, col grado di sottotenente ( e non col grado superiore eventualmente rivestito come accade per l’accesso nei Ruoli speciali di altra F.A. disciplinato dal predetto art.5 comma 1 del d.lgs. n.490 del 1997);

Rilevato pertanto che la promozione al grado di tenente è stata conseguita dal ...OMISSISVLD... nella sua posizione di Ufp e non di ufficiale in s.p.e. dell’Arma, il cui sviluppo di carriera è autonomo e distinto;

Considerato, pertanto, che le doglianze mosse in gravame si rivelano manifestamente inaccoglibili e che nel caso di specie sussistono i presupposti richiesti dall’art.9 della legge n.205 del 2000 per la definizione del ricorso con una decisione in forma semplificata; evenienza in ordine alla quale sono state informate le parti presenti;

Liquidate come da dispositivo le spese di lite:

P.Q.M.

Il T.a.r. del Lazio, sez. I^ bis, pronunciando ai sensi dell’art.9 della legge n.205 del 2000, respinge, per le ragioni meglio esplicitate in parte motiva, il ricorso in epigrafe.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che, forfetariamente, liquida in €1000,00 a beneficio della resistente amministrazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 28 febbraio 2007, in Camera di consiglio.

                               il Presidente 
 

                               il Consigliere, est. 
 

N.R.G.  546/2007


 

N.R.G.  «RegGen»