REPUBBLICA ITALIANA N. Reg.Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno 2007
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio N.  Reg.Ric.
Roma

Sezione I quater

ha pronunciato la seguente

Anno

 
 

SENTENZA

sul ricorso n. 3610/2006, proposto dalla sig.ra ...OMISSISVLD......OMISSISVLD..., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Angelucci ed elettivamente domiciliato in Roma, viale Carso 20, presso il difensore;

contro

il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;

e nei confronti

- del sig. Fausto Ciorba, non costituito;

- del sig. Luigi Bove, non costituito;

per l'annullamento

  1. del decreto del Ministero della giustizia 22.11.2005, con cui la ricorrente è stato esclusa dal concorso interno per titoli di servizio ed esami a complessivi 84 posti per la nomina alla qualifica di ispettore superiore indetto con P.D.G. 4.12.2003, per asserita mancanza del requisito previsto dall’art. 2, comma 1 lettera a), del Bando alla data del 31.12. 2002;
  2. della nota di trasmissione del suddetto provvedimento;
  3. della Circolare prot. n. GDAP – 0098365-2004 del 15.3.2004, con cui è stato deciso di ammettere con riserva al concorso il personale nella posizione della ricorrente;
  4. del P.D.G. 25.7.2005 con cui la ricorrente è stata inserita nella graduatoria con riserva;
  5. del Decreto 1°.2.2006 con cui è stata approvata la nuova graduatoria a seguito del provvedimento di esclusione della ricorrente;

nonché, ove occorra:

  1. del provvedimento del Ministero della giustizia con cui è stata rigettata l’istanza della ricorrente di essere inquadrata nella qualifica di ispettore capo ai sensi dell’art. 8, comma 1 lettera d) e comma 4, e dell’art. 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200;
  2. della nota con cui è stata comunicata personalmente alla ricorrente l’ammissione al citato concorso con riserva;
  3. di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

e per il reintegro

nella posizione di graduatoria di merito ottenuta a seguito dell’espletamento del concorso, nonché per il riconoscimento del diritto nella titolarità della ricorrente all’esatta ricostruzione della sua carriera, anche ai fini retributivi e previdenziali;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Visti gli atti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del 9 gennaio 2007 il Consigliere Giancarlo Luttazi;

Formulate le difese in udienza, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

     1. - La ricorrente prospetta quanto segue.

     Essa, da appartenente al ruolo degli agenti e assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, ha partecipato con esito favorevole ad un concorso interno per titoli di servizio ed esami bandito nel 1994 dall’Amministrazione resistente per il conseguimento della qualifica di vice sovrintendente; ed al successivo corso di formazione tecnico professionale, svoltosi dal febbraio 1995 al 13.9.1995, ex art. 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

     Nelle more del corso era emanato il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 (recante “Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria”), e la ricorrente – nominata vice sovrintendente in esito al citato corso di formazione tecnico professionale – era, con decorrenza dal giorno successivo a quella nomina, inquadrata nella qualifica di vice ispettore in applicazione degli artt. 8, comma 1 lettera d), e 10 del citato decreto legislativo n. 200/1995.

     Nel settembre 1997 la ricorrente era inquadrata nell’attuale qualifica di ispettore in applicazione dell’art. 29 del citato decreto legislativo n. 443/1992 , come novellato dall’art. 4, comma 7 lettera e), del pure citato decreto legislativo n. 200/1995.

     Nel settembre 2002 la ricorrente avanzava istanza di inquadramento nella qualifica di ispettore capo, ritenendo sufficiente a tal fine - per effetto dei ripetuti artt. 8, commi 1 lettera d) e 4, e 10 del decreto legislativo n. 200/1995 – il servizio prestato per cinque anni – anziché per sette anni ai sensi dell’art. 30 del pure ripetuto decreto legislativo n. 443/1992 - nella qualifica inferiore.

     L’istanza era respinta con il provvedimento indicato sub f) in epigrafe.

     Successivamente al citato provvedimento sub f) in epigrafe l’Amministrazione ammetteva con riserva la ricorrente al concorso pure in epigrafe indicato [sub a)].

     All’esito del concorso la ricorrente risultava vincitrice classificandosi fra le prime 24, ma col citato provvedimento sub a) in epigrafe era esclusa dalla graduatoria.

     Il provvedimento, per la parte che qui interessa, è così motivato:

      “… fino alla data odierna nessuno dei candidati ammessi con riserva ha ottenuto un favorevole provvedimento da parte dell’Autorità Giudiziaria Amministrativa, cosicché è da ritenere confermato l’indirizzo giurisprudenziale nella sentenza del TAR del Piemonte n. 747/2003 Reg. Dec. del 21.05.2003 e nell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 4160/2004 del 31.08.2004, per effetto del quale il candidato non è scrutinabile alla qualifica di ispettore capo alla data del 31.12.2002”; e – prosegue l’atto impugnato – “l’indirizzo giurisprudenziale appena citato non risulta contestato dagli organi competenti interessati dall’Amministrazione”; sicché la ricorrente “è da ritenere non in possesso del requisito previsto dall’art. 2, comma 1 lettera a), del bando di concorso nei termini previsti dal comma 2 del medesimo articolo”.

     2 – Il provvedimento testé citato e gli altri atti in epigrafe sono qui impugnati per:

     I) Violazione degli artt. 8 e 10 del decreto legislativo n. 200/1995;

     II) - Eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità e difetto di istruttoria;

     III) Eccesso di potere per disparità di trattamento e per ingiustizia manifesta. Violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.

     Col ricorso sono stati depositati documenti.

     L’Amministrazione si è costituita; ed in data 16.12.2006 ha depositato documenti.

     La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza del 9 gennaio 2007.

     D I R I T T O

     In limine.

     Il Collegio ritiene di dover precisare che sebbene il ricorso investa, tra l’altro, una graduatoria di concorso, può omettersi di gravare la ricorrente della integrazione del contraddittorio a tutti i controinteressati in posizione utile, poiché consta da subito al T.a.r. l’infondatezza delle presenti censure.

     Infatti il primo e fondamentale mezzo di gravame pone una questione di diritto identica ad altra posta da altri ricorsi simili a quello in epigrafe e recentemente decisi da questo T.a.r. con pronuncia di reiezione; mentre gli altri due motivi di ricorso risultano, anche alla luce della decisione sul primo, palesemente infondati.

     Nel merito

     1.1.0 - La ricorrente è stato esclusa dal concorso in epigrafe perché non in possesso, alla data del 31.12.2002, del requisito previsto dall’art. 2, comma 1 lettera a), del Bando: qualifica di ispettore capo.

     Essa sostiene invece, nel primo dei motivi in ricorso, che a quella data del 31.12.2002 avrebbe dovuto ricoprire la suddetta qualifica di ispettore capo, beneficiando della riduzione, da sette a cinque anni, dell’anzianità minima di permanenza nella inferiore qualifica di ispettore.

     Ciò per effetto delle seguenti disposizioni:

     - l’art. 8, comma 1 lettera d), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, il quale, per quanto attiene al caso di specie, prevedeva:

     Il personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al ruolo degli ispettori e sovrintendenti di cui al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , in servizio al 1° settembre 1995 è inquadrato in ordine di qualifica e di ruolo, anche in sovrannumero riassorbibile con le normali vacanze, nelle sottoelencate qualifiche del ruolo degli ispettori, conservando, se più favorevole, il trattamento economico in godimento:

………… (omissis)

     d) nella qualifica di vice ispettore il personale che riveste la qualifica di sovrintendente e di vice sovrintendente …..”;

     - il comma 4, seconda parte, dello stesso art. 8, nel testo modificato dall'art. 2 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479 (e quindi vigente sia alla data odierna sia alla data, presa a riferimento dagli odierni ricorrenti, delle istanze disattese dall’atto impugnato), il quale recita:

     per il personale di cui al comma 1 lettera d), del presente articolo, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, la permanenza minima nella qualifica di ispettore è ridotta di due anni”.

     - il successivo art. 10, il quale prevedeva:

     “1. Sono fatte salve le procedure e gli effetti relativi ai concorsi interni ed esterni ed agli scrutini di promozione del personale appartenente ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli assistenti ed agenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

     2. Il personale suddetto, ove consegua nomine o promozioni ai sensi del comma 1 è inquadrato secondo le modalità di cui agli articoli 7, 8 e 9 del presente decreto”.

     La ricorrente aveva già formulato specifica richiesta in tal senso, ai fini dello scrutinio a ispettore capo, con istanza del settembre 2002.

     L’istanza era respinta con il provvedimento indicato sub f) in epigrafe.

     Successivamente al citato provvedimento sub f) in epigrafe l’Amministrazione ammetteva con riserva la ricorrente al concorso pure in epigrafe indicato [sub a)]; e attualmente, in base alla medesima interpretazione della normativa di riferimento applicata dal citato provvedimento sub f), ha escluso la ricorrente dal concorso in epigrafe.

     Come già rilevato, la specifica questione in diritto è stata recentemente delibata dal T.a.r. anche relativamente ad altri ricorsi, ed è infondata.

     1.1.1 - I latori di tutti gli analoghi ricorsi di cui si discute – ivi compreso il presente ricorso hanno partecipato con esito favorevole ad un concorso interno per titoli di servizio ed esami bandito nel 1994 per il conseguimento della qualifica di vice sovrintendente; nonché al pedissequo corso di formazione tecnico professionale di sei mesi - svoltosi dal febbraio 1995 al 13 settembre 1995 - ex art. 16 (“Nomina a vice sovrintendente”) del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (nel testo vigente prima delle modifiche apportate a questo articolo dall'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 come modificato dall'art. 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76).

     Nelle more del corso era emanato il citato decreto legislativo n. 200/1995 (recante “Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria”), e la ricorrente – nominata vice sovrintendente dal 13.9.1995 in esito al citato corso di formazione tecnico professionale – era altresì inquadrata dal successivo giorno 14.9.1995 nella qualifica di vice ispettore.

     La pedissequa nomina a vice ispettore era disposta in applicazione dei citati artt. 8, comma 1 lettera d), e 10 del decreto legislativo n. 200/1995.

     Alla data di riferimento del 1° settembre 1995 (di entrata in vigore del decreto legislativo n. 200/1995: vedine l’art. 11), prevista dall’art. 8 citato, la ricorrente non rivestiva la qualifica di sovrintendente o vice sovrintendente, poiché – frequentando ancora il corso per vice sovrintendente - essa rivestiva l’inferiore qualifica di appartenente al ruolo degli agenti e assistenti. Essa pertanto, in base al solo art. 8 citato, non avrebbe avuto titolo all’inquadramento a vice ispettore.

     Però il successivo art. 10, in una evidente ottica di salvaguardia di posizioni particolari esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 200/1995, ha provveduto a disciplinare anche fattispecie particolari come quella della ricorrente, prevedendo:

     In virtù di queste particolari disposizioni transitorie la ricorrente (che pur non rivestendo al 1°.9.1995 la qualifica di sovrintendente o vice sovrintendente e pur non avendo prestato con queste qualifiche neanche un giorno di servizio, tuttavia a quella data del 1°.9.1995 aveva in corso la procedura per la nomina a vice sovrintendente) ha potuto ugualmente beneficiare dell’inquadramento da vice sovrintendente a vice ispettore previsto dell’art. 8, d.lgs. n. 200/1995.

     Dunque, in base alla sola normativa “ordinaria” di inquadramento (quella di cui al citato art. 8, d.lgs. n. 200/1995) sarebbe stato precluso alla ricorrente (che al 1°.9.1995 non era vice sovrintendente ma apparteneva al ruolo degli agenti e assistenti) l’inquadramento nella qualifica di vice ispettore; ed è stato solo grazie alla specifica disposizione dell’art. 10 (formulata dal legislatore non per l’inquadramento “ordinario” ma per salvaguardare situazioni particolari) che essa – grazie alla valorizzazione della frequenza del corso per vice sovrintendente alla data del 1°.9.1995 - ha ottenuto l’inquadramento a vice ispettore.

     Grazie alla particolare disposizione dell’art. 10 la ricorrente ha potuto transitare direttamente dal ruolo degli agenti ed assistenti al ruolo degli ispettori, sostanzialmente “saltando” il ruolo intermedio dei sovrintendenti, nel quale è stata nominata solo per un giorno e nel quale non ha prestato neanche un giorno di effettivo espletamento delle mansioni.

     Risulta dunque erroneo, perché abnorme e contrario alla lettera e allo spirito dei citati artt. 8 (sull’inquadramento “ordinario”) e 10 (circoscritto alla salvaguardia eccezionale di particolari situazioni, quale, nella fattispecie, la frequenza del corso per vice sovrintendente proprio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 200/1995), che la ricorrente – la quale, si ribadisce, non ha prestato nella qualifica di vice sovrintendente neanche un giorno di servizio effettivo - chieda l’applicazione di norme relative all’inquadramento “ordinario”, poiché queste norme, riferendosi appunto all’inquadramento “ordinario”, riguardano chi, nella qualifica “di partenza” (nella specie quella di vice sovrintendente) abbia prestato un servizio effettivo, non già un servizio soltanto nominale e limitato ad un giorno: nel sistema del decreto legislativo n. 200/1995 questo riconoscimento nominale di servizio appare finalizzato solo a valorizzare situazioni in fieri , ma prossime a realizzarsi, alla data di entrata in vigore di quel decreto legislativo (cioè a fare “salve le procedure e gli effetti relativi ai concorsi interni ed esterni ed agli scrutini di promozione del personale appartenente ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli assistenti ed agenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”: v. l’art. 10, comma 1 citato), ed è dunque un servizio fittizio, non equiparabile al vero servizio nel ruolo, considerato nell’art. 8.

     Il presente motivo è dunque infondato.

     1.2 – Il mezzo successivo lamenta che con la Circolare, sub c) in epigrafe, prot. n. GDAP – 0098365-2004 del 15.3.2004, (con cui si era stabilito di ammettere con riserva al concorso il personale nella posizione della ricorrente) l’Amministrazione si era impegnata a non sciogliere la riserva all’ammissione al concorso “fino alla completa definizione della questione concernente la promozione alla qualifica di ispettore capo”; e che invece l’impugnata esclusione dal concorso è stata disposta prima di quella completa definizione.

     Il rilievo è infondato, perché la definitiva statuizione sulla carenza di requisiti per l’ammissione al concorso, oltre ad essere conforme alla legge (v. supra il capo 1.1) e quindi doverosa, è stata adottata dall’Amministrazione sulla scorta di pronunce giurisdizionali, esecutive, su casi analoghi (la sentenza del T.a.r. per il Piemonte n. 747/2003, confermata in sede cautelare dall’ordinanza del Consiglio di Stato n. 4160/2004), nonché – come risulta dal deposito dell’Amministrazione - su specifico parere dell’Avvocatura generale dello Stato in data 31.1.2006, appositamente richiesto dall’Amministrazione intimata.

     1.3 – Il terzo ed ultimo ordine di censure rileva:

     a) che il Ministero dell’Interno ha sposato per gli appartenenti alla Polizia di Stato la tesi interpretativa del primo motivo del presente ricorso (in proposito è allegata dalla ricorrente la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza n. 333-c/9017 del 3.12.2003, relativa allo scrutinio a ispettore capo della Polizia di Stato di ispettori che abbiano maturato in quest’ultima qualifica un’anzianità di cinque anni); e che analogamente “sembrerebbe” (così, testualmente, il ricorso) abbiano proceduto per l’Arma dei carabinieri e per il Corpo forestale dello Stato le rispettive Amministrazioni;

     b) che ove gli artt. 8 e 10 del decreto legislativo n. 200/1995 avessero effettivamente la portata di cui all’interpretazione datane dal qui intimato Ministero della giustizia (e da questo T.a.r. nelle odierne pronunce) essi violerebbero gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, vieppiù alla luce della legge 6 marzo 1992, n. 216 (recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici”), che ha previsto un sistema di equiordinazione fra le Forze di polizia, e della sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 12 giugno 1991 [di cui si fa carico la testé citata legge n. 216/1992 (col decreto-legge da essa convertito); e che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, diciassettesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (“Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza”), della tabella C allegata a detta legge, come sostituita dall'art. 9 della legge 12 agosto 1982, n. 569 (“Disposizioni concernenti taluni ruoli del personale della polizia di Stato e modifiche relative ai livelli retributivi di alcune qualifiche e all'art. 79 della legge 1° aprile 1981, n. 121”) nonché della nota in calce alla tabella, nella parte in cui non includono le qualifiche degli ispettori di polizia, così omettendo la individuazione della corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri].

     Entrambi i rilievi vanno disattesi.

     Il rilievo sub a) va respinto perché – a prescindere da ogni altra considerazione - l’interpretazione di disposizioni legislative deve tener conto solo della effettiva portata di esse; e questa è da appurare in base ai principi di cui all’art. 12 delle Preleggi, non già in base all’applicazione che di disposizioni analoghe abbiano dato altre Amministrazioni.

     Quanto al rilievo sub b) il Collegio ritiene che la questione di costituzionalità da esso posta non sia meritevole di invio alla Corte costituzionale, perché priva del requisito della non manifesta infondatezza.

     In proposito si osserva innanzi tutto che la Corte ha ripetutamente sottolineato l’esistenza di un’ampia discrezionalità del legislatore in tema di inquadramento del personale e di articolazione delle qualifiche, specie nel passaggio da un ordinamento all’altro (v. per tutte l’ordinanza n. 151 del 26-30 aprile 1999, ed i relativi richiami ad altre pronunce).

     E si osserva altresì che un’assoluta identità fra le normative transitorie di inquadramento delle varie forze di polizia non è concepibile, perché imporrebbe un’inammissibile omologazione fra termini non omogenei: ciascuna delle forze di polizia di cui all’art. 16 della legge n. 121/1981 ha, per note ed evidenti ragioni storico-istituzionali, uno specifico ordinamento e – specie in caso di transizioni ordinamentali - specifiche esigenze di inquadramento del proprio personale.

     Ciò premesso, nella presente normativa transitoria di inquadramento l’asserita incostituzionale disparità fra appartenenti a diverse forze di polizia non sussiste.

     In proposito è vero che la testè considerata normativa transitoria di inquadramento del Corpo della polizia penitenziaria nasce da una più generale delega legislativa finalizzata, per tutte le forze di polizia, a un “riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea” (v. l'art. 3, comma 1 della legge n. 216/1992 invocata in ricorso), ed è espressione di un processo ordinamentale di omogeneizzazione che può dirsi iniziato con la riforma di cui alla citata legge n. 121/1981 e che ha visto - da ultimo e salve ulteriori integrazioni successivamente intervenute – l’emanazione dei seguenti decreti delegati:

ma è anche vero che il legislatore delegante – e prima ancora il legislatore della legge n. 121/1981 – correttamente non ha mai perso di vista le peculiarità di ogni singola forza di polizia e la conseguente esigenza di contemperare – proprio nel rispetto degli stessi principi costituzionali invocati dalla ricorrente – l’omogeneità di trattamento con le peculiarità di stato giuridico (v. l’art. 16 della citata legge n. 121/1981 e lo stesso citato art. 3, comma 1 della legge n. 216/1992).

     Il legislatore delegato ha rispettato questa impostazione.

     Infatti:

     Ne risulta la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata.

2. – Il ricorso, in conclusione, va respinto.

     Si ravvisano peraltro giusti motivi per compensare le spese.

     P.Q.M.

     Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio respinge il ricorso in epigrafe.

     Compensa tra le parti le spese di giudizio.

     Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso dal Tribunale amministrativo regionale nella Camera di consiglio del 9 gennaio 2007 con l’intervento dei magistrati:

Pio Guerrieri    Presidente 
Gabriella De Michele  Consigliere

Giancarlo Luttazi   Consigliere est.

L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE