REPUBBLICA ITALIANA N. Reg. Ric.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. Reg. Sent.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sez. I^ bis ANNO

 
 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n.7153/03–R.G. proposto dal sig. ...omissisvld... ...omissisvld..., rappresentato e difeso dall’avv. V. Pellegrino, presso il cui studio in Roma, via Giustiniani n. 18, è elettivamente domiciliato;

contro

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato;

e nei confronti

del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto; della Commissione sanitaria di Appello dell’A.M.; dell’Istituto dell’A.M. Angelo Mosso di Milano;

per l'annullamento

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del  Ministero della Difesa;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti tutti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 22.12.2006 la relazione del Consigliere Pietro Morabito ed uditi gli avvocati di cui al verbale d’udienza;

Considerato che parte ricorrente, già sottufficiale della M.M., ha partecipato al concorso (indetto con bando pubblicato sulla G.U.,4^ s.s., n.82 del 16.10.2001) per l’ammissione di 31 allievi ufficiali piloti di complemento della M.M. ad un corso di pilotaggio aereo (e da assegnare, in numero di 25 al Corpo di S.M. ed , in numero di 6, al Corpo delle Capitanerie di Porto, con obbligo di ferma di anni 12), superandone tutte le relative prove ed accertamenti (sanitari, psico attitudinali e di idoneità al volo) e venendo, di conseguenza, ammesso al corso di pilotaggio;

Considerato che durante lo svolgimento del predetto corso, parte ricorrente (rientrato dalla base americana di Pensacola dove gli era stato riscontrato un pregresso intervento di laserterapia bioculare - PRK), è stato sottoposto a nuovi accertamenti sanitari presso l’I.M.L. dell’A.M. di Milano e qui giudicato, con p.v. n.4500 del 31.3.2003, “permanentemente non idoneo al pilotaggio a mente dell’art.81 del d.m. 18.4.1990” (norma, quest’ultima, che include fra le ipotesi di non idoneità ai servizi di navigazione aerea “la pregressa cheratotomia radiale rifattiva.....”;

Considerato che tale giudizio di inidoneità è stato – in esito ad accoglimento di istanza di riesame avanzata dal militare – confermato dalla Commissione sanitaria di appello in Roma che, con p.v. 296/03 del 18.4.2003, lo ha definitivamente giudicato affetto da “ esiti ben stabilizzati da pregressa PRK refrattiva” e permanentemente non idoneo al pilotaggio a mente degli artt.81 (già sopra citato) e 91 del d.m. 18.4.1990 (norma, quest’ultima, che include tutte le imperfezioni ed infermità non nominate nel medesimo d.m. e ciò nonostante da ritenersi non compatibili con la categoria e/o specialità del personale aeronavigante);

Considerato che avverso i predetti giudizi medici di inidoneità e il conseguente, pur se non noto, provvedimento col quale il ricorrente (escluso dal concorso) è stato riassegnato all’ente di provenienza, è stato interposto l’atto introduttivo dell’odierno giudizio in cui, oltre ad evocarsi precedente provvedimento cautelare della Sezione ritenuto sintonico alla trama difensiva di seguito sviluppata in gravame, viene dedotta la violazione delle disposizioni del bando di concorso nonchè degli artt.81 e 91 del d.-m.18.4.1990 e ciò in quanto:

    1. l’art.81 non richiama, come sopra anticipato, la PRK refrattiva ma sola la diversa, distinta ed ormai desueta, cheratotomia radiale;
    2. l’art.91 richiama le imperfezioni e/o le infermità: dizioni non pertinenti alla Laser terapia PRK;
    3. l’art.8 del bando di concorso indica, tassativamente, quale causa di esclusione gli “esiti di laser terapia correttiva  in presenza di alterazione della corioretina o di evidenti lesioni corneali”; fenomeni questi non presenti nell’organo del ricorrente come anche attestato dalla certificazione medica prodotta in giudizio a firma dello specialista che, a suo tempo, praticò l’intervento laser sul ricorrente;

Vista la propria ordinanza in data 24.7.2003 con cui la Sezione – lette le norme degli artt. 81 e 91 del d.m. 18.4.1990 applicate al caso di specie, e considerato, testualmente, <<che parte ricorrente ha subito, nel 1999, un intervento di laser terapia e che allo stato risulta avere una capacità visiva di 10/10 per occhio, una cornea speculare ed assenza di Haze (come da verbale della Commissione sanitaria di appello del 18.4.2003) e ciò nonostante è stato dichiarato permanentemente non idoneo al pilotaggio ai sensi degli artt.81 e 91 del d.m. 18.4.1990 per “esiti ben stabilizzati di pregressa PRK refrattiva”>>, ha disposto che il ricorrente  - al fine di accertarne l’idoneità, o meno, al pilotaggio in conformità al d.m. 18.4.1990 - venisse sottoposto a nuova visita da “una Commissione medica composta da tre specialisti della materia e da istituirsi da parte del C.m.m.l. della Cecchignola in Roma”;

Visto il p.v. n.23 del 29.9.2003 con cui la Commissione ad hoc istituita presso il predetto Centro militare di M.L., dopo aver sottoposto l’interessato a protocollo di indagine (nel corso della quale lo stesso – analogamente al contegno tenuto innanzi alla Commissione sanitaria di appello - ha espressamente rinunciato ad avvalersi dell’assistenza di medico di fiducia), lo ha ritenuto non idoneo quale pilota della M.M. avendo riscontrato una marcata coroidosi miopica ( e cioè un’alterazione del fondo oculare permanente ed irreversibile) costituente un locus minori resistentiae con connesso incrementato rischio di distacco della retina in soggetti, quali i piloti militari, necessariamente esposti ad elevate ed abnormi sollecitazioni meccaniche e pressorie del capo;

Visti i motivi aggiunti di gravame depositati il 7.11.2003 con i quali parte ricorrente:

  1. contesta la conformità all’ordine impartito dalla Sezione della procedura di verificazione demandata al C.-m.m.l. della Cecchignola, atteso che la nominata commissione non era composta da tre specialisti in oculistica e la valutazione espressa non è stata, di conseguenza, collegiale;
  2. contesta l’erroneità in fatto del giudizio medico  (che reputa frutto di un errore diagnostico ovvero di una forzatura della diagnosi) evocando a sostegno relazione del medesimo perito già consultato che esclude categoricamente la presenza della marcata coroidosi riscontrata dalla predetta Commissione;

Vista la propria ordinanza in data 10.11.2003 con la quale la Sezione, preso atto del negativo esito dell’indagine demandata al C.m.m.l. della “Cecchignola”, ha respinto l’istanza di sospensione incidentale degli effetti derivanti dai provvedimenti avversati inclusa in seno al gravame; e riscontrato altresì che tale ordinanza è stata confermata dal Giudice di appello (con condanna dell’appellante alle spese processuali) che ha rilevato che “il giudizio di inidoneità del ricorrente appare correttamente formulato” (ord., sez. IV^, n.1494 del 30.3.2004);

Vista la memoria, con corredo di ulteriore documentazione sanitaria, da ultimo depositata dal ricorrente; e viste altresì la note difensive depositate, rispettivamente, dal C.m.m.l. della “Cecchignola” e dalla Difesa erariale nell’interesse dell’evocata amministrazione;

Considerato, per quanto attiene alle composizione della incaricata Commissione medica del C.m.m.l. della “Cecchignola”, che sono perfettamente condivisibili le argomentazioni rassegnate, nella nota del 5.3.2004, dal predetto Centro, della professionalità dei cui componenti – è doveroso sottolineare – la Sezione si è costantemente e proficuamente avvalsa ogni qualvolta è venuto in discussione un dubbio diagnostico; e preso atto che il Centro ha altresì documentato la collegialità della valutazione di cui è stato investito smentendo sul punto, e senza riserve, la doglianza di parte ricorrente;

Considerato, peraltro, che il giudizio medico legale formulato dalla incaricata Commissione sembra introdurre una nuova e distinta causa di inidoneità al servizio di aereonavigazione nel ricorrente che afferma “portatore di una marcata coroidosi miopica ...... quale reliquato del pregresso vizio refrattivo” e non quale conseguenza della PRK praticategli nel 1999; assunto interpretativo questo:

  1. che appare confortato dalla considerazione che la Commissione, pur evocando l’art.91 del d.m. 18.4.1990 (che, come già ricordato, include tutte le imperfezioni ed infermità non nominate nel medesimo d.m. e ciò nonostante da ritenersi non compatibili con la categoria e/o specialità del personale aeronavigante), ha, altresì, strutturalmente imperniato il giudizio di inidoneità sul d.m. 4.4.2000, n.114 e più puntualmente sulla direttiva ministeriale 19.4.2000 (anch’essa ovviamente, ai sensi dell’art.8 del bando del concorso sostenuto dal ricorrente, disciplinante il giudizio di idoneità psico fisica), la quale direttiva prevede, per le ipotesi di “malformazioni, malattie croniche ed esiti di lesioni .....del bulbo oculare” l’attribuzione, nel profilo sanitario OC, anche quando tali fenomeni non siano causa di rilevanti disturbi funzionali, di un coefficiente 3-4, in ogni caso incompatibile con l’impiego aspirato dal ricorrente;
  2. che appare ulteriormente confortato dalla considerazione che la coroidosi miopica - [che consiste in un’atrofia (riduzione in peso e volume dell’organo) ed alterazione pigmentaria della coroide (e cioè della membrana vascolare dell’occhio posta tra la retina (di cui rappresenta la parte posteriore) e la sclera] – si traduce in un’alterazione del fondo oculare ( e dunque in una malformazione sussumibile nella categoria normativa sopra enucleata e riportata nella direttiva 19.4.2000) che, prescinde dall’azione riparativa dei tessuti interessati dall’impiego del laser ad eccimeri;

Considerato che tale innovativa circostanza (ove interpretabile nel senso sopra delineato e che al Collegio appare corretto) è suscettiva di spiegare incidenza sulla procedibilità del ricorso introduttivo dell’odierno giudizio la cui trama difensiva si ricollega ad un’inidoneità decretata per “esiti ben stabilizzati di pregressa PRK refrattiva”; mentre deve, d’altro canto, rilevarsi che il ricorrente, in sede di motivi aggiunti di gravame, si è gravato anche avverso il giudizio di (distinta) inidoneità della Commissione del C.m.m.l. della Cecchignola, assumendo, con toni peraltro irritualmente marcati, che lo stesso – stanti le contrapposte risultanze emergenti da esami retinografici e di altra natura esibiti - sia viziato da errore diagnostico ovvero sia frutto di una voluta forzatura della diagnosi, invocando, di conseguenza, un ulteriore accertamento sanitario presso struttura esterna all’amministrazione parte in causa;

Considerato che tale ultima istanza non è accoglibile venendo in considerazione nel caso di specie una procedura concorsuale per il reclutamento nelle FF.AA., la cui disciplina affidava alle Commissioni sanitarie dalla stessa individuate gli accertamenti sanitari di cui agli artt.8 e 9 del bando; ed affidava (art.10) ad un istituto medico legale dell’A.M. l’accertamento dell’idoneità psico fisica al pilotaggio con possibilità, in caso di accoglimento di apposita istanza di riesame, di ulteriori accertamenti sanitari presso la Commissione sanitaria di appello dell’A.M.; altrimenti detto trova applicazione, nel caso di specie, l’orientamento – che il Collegio condivide – in sintonia al quale nei casi in cui l'espletamento del procedimento amministrativo imponga l'adozione di atti a contenuto tecnico e le situazioni debbano essere valutate con riferimento a parametri e scadenze temporali prestabiliti, ed affidate ad organi tecnici specificamente predeterminati - come avviene nell'accertamento dei requisiti per la partecipazione a concorsi - è evidente che il mezzo istruttorio utilizzato in sede giurisdizionale, qualunque esso sia, non possa tralasciare la verifica diretta degli accertamenti eseguiti dall'Amministrazione, non potendosi ammettere una rinnovata valutazione disancorata da quella già svolta e che prescinda dai riferimenti temporali richiesti dalla disciplina del caso. Un procedimento diversamente condotto porrebbe seri problemi di coerenza dell'azione amministrativa, per le disparità di trattamento che potrebbe determinare; il che appare ancor più evidente allorché la controversia risulti fondata - come appunto avviene nel caso in esame - sulla valutazione di requisiti di ordine sanitario, richiesti a pena di esclusione da una procedura concorsuale, con la possibilità, quindi, che vengano incise posizioni di altri soggetti (cfr., sul principio, peraltro ritualmente applicato dalla Sezione, Cons. St., Sez. IV, n. 715 del 2000; n.4053 del 2003; n.719 del 2004);

Dato atto, peraltro, della sicura esperibilità nel quadro degli strumenti cognitivi messi a disposizione del Giudice all'interno del giudizio di legittimità, delle verificazioni preordinate all’accertamento di un presupposto di fatto posto a fondamento del provvedimento, onde consentire l’esercizio del sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell’eccesso di potere per carenza o errore sul presupposto; e ciò segnatamente quando la situazione di fatto oggetto dell’accertamento non presenti significativi margini di opinabilità e non sia soggetta a significative modificazioni nel tempo (come nel caso di specie  in cui vengono in discussione, da un lato, “esiti ben stabilizzati di pregressa PRK refrattiva”, e dall’altro una “marcata coroidosi miopica” definita dall’Organo sanitario che l’ha diagnosticata “un’alterazione del fondo oculare permanente ed irreversibile”;

Considerato, pertanto, che la definizione dell’odierno contenzioso deve essere mediata da un duplice intervento istruttorio al fine di:

  1. acquisire chiarimenti sulle puntuali ragioni tecniche, medico scientifiche ecc. in forza delle quali la Commissione sanitaria di appello dell’A.M. ha ritenuto sussumibili i cc.dd. “esiti ben stabilizzati di PRK refrattiva” ( di cui al p.v. n.296/2003 del 18.4.2003) nella categoria normativa di cui all’art.91 del d.m. 18.4.1990 (allora vigente ed oggi abrogato dal d.m. 16.9.2003 che, pur contenendo nell’art.27 norma di chiusura di analogo tenore al citato art.91 del d.m. 18.4.1990, ammette, nei casi specificati all’art.27, la chirurgia refrattiva);
  2. accertare la presenza, o meno, nel ricorrente della marcata coroidosi miopica (quale, ovvero già implicitamente diagnosticata il 18.4.2003, causa di esclusione) riscontrata dalla “Cecchignola” e vibratamente negata da parte dei periti cui il ricorrente si è rivolto;

Considerato, pertanto, di disporre nel modo seguente:

    1. I chiarimenti di cui al punto 1. del precedente “Considerato” dovranno essere forniti dalla Direzione Generale del Personale Militare del Ministero della Difesa curandone il deposito degli stessi ( e delle eventuali relazioni a corredo) presso la Segreteria della Sezione nel termine, decorrente dalla data di notificazione della presente decisione, appresso specificato;
    2. Al fine dell’incombente istruttorio di cui al punto 2. del precedente “Considerato” la medesima Direzione generale vorrà dare disposizioni acchè presso il competente Istituto medico legale venga nominata una Commissione sanitaria di appello – composta da membri aventi la medesima professionalità ma ovviamente diversi da quelli facenti, a suo tempo, parte della Commissione sanitaria di appello del 18.4.2003 che adottò l’impugnato giudizio di inidoneità del ricorrente – la quale provvederà a convocare il ricorrente e, previo suo assenso scritto ad ogni tipo di indagine laboratoristica e/o sanitaria, invasiva o meno, ritenuta necessaria od opportuna, accerterà (anche alla eventuale presenza di sanitario di fiducia) se lo stesso soffra o meno della citata “marcata coroidosi miopica” esprimendo quindi – sulla base delle stesse norme vigenti alla data del concorso sostenuto da costui ( e dunque del d.m. n.114 del 2000, delle direttive ministeriali 19.4.2000, del d.m. 18.4.1990, dell’art.8 del bando di concorso) – il proprio definitivo giudizio sull’idoneità o meno del militare al pilotaggio;
    3. La parte ricorrente (che rimane tenuta ad anticipare le spese eventualmente necessarie per l’accertamento di cui sopra) è onerata della notificazione della presente ordinanza alla Direzione generale del personale militare del Ministero della Difesa presso la sede reale, unitamente a:
      1. copia del bando del concorso sostenuto;
      2. copia del p.v. n.296/03 del 18.4.2003;
      3. le certificazioni cliniche, laboratoristiche e radiologiche versate in atti le quali, qualora non disponibili in ulteriore originale, potranno essere ritirate presso la Segreteria della Sezione previa  consegna di fotocopia delle medesime;
      4. copia del p.v. n.29/03 del 29.9.2003 della Commissione incaricata dalla Sezione e dell’allegato esame oculistico;

Riservata al definitivo ogni ulteriore pronuncia in ordine al rito, sul merito e sulle spese;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio sez. I^ bis, interlocutoriamente pronunciando in ordine al ricorso in epigrafe:

  1. onera la parte ricorrente e la Direzione generale del Personale Militare del Ministero della Difesa degli adempimenti loro rispettivamente prescritti in parte motiva;
  2. assegna alla citata Direzione il termine di giorni di giorni cento, decorrente dalla data di notificazione della presente ordinanza, per far eseguire e depositare presso la Segreteria della Sezione quanto prescritto in parte motiva;
  3. manda alla Segreteria della Sezione per la comunicazione della presente ordinanza alle parti in causa presso i rispettivi domicili legali;
  4. fissa per il prosieguo l’udienza pubblica del 10.07.2007.

Così deciso, in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sez. I^ bis nella Camera di Consiglio del ,con l’intervento dei sigg.ri Giudici :

Dott. Elia Orciuolo - Presidente

Dott. Pietro Morabito - Giudice rel.ed est.re

Dott. Donatella Scala - Consigliere

IL PRESIDENTE

IL MAGISTRATO ESTENSORE