REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Lecce,

                                    Reg. dec. nr. 5/08

Sezione Seconda

composto dai Signori Magistrati

dr. Antonio Cavallari      presidente

dr. Giulio Castriota Scanderbeg        componente est. dr. Patrizia Moro                                        componente

ha pronunciato la seguente

sentenza

sul ricorso n. 907/2007 proposto da ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld...., rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Giacomo Cardone e dall’avv. Michele Altomano ed elettivamente domiciliato nello studio del primo in Lecce alla via Lupiae 37;

contro

il Comune di Taranto,in persona del sindaco e legale rappresentante pt, nc;

per l’annullamento

della nota del Comune di Taranto n. 814 del 13 aprile 2007 con cui è stata respinta l’istanza del 20 marzo 2007 con la quale il ...omissismsmvld.... ed i suoi fratelli hanno chiesto l’autorizzazione alla tumulazione di persone estranee alla loro famiglia;

e per la declaratoria

del diritto di esso ricorrente a far tumulare nella propria tomba di famiglia anche persone estranee alla stessa sino al capienza della cappella;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Udito alla camera di consiglio del 13 dicembre 2007 il giudice relatore dott. Giulio Castriota Scanderbeg e udito l’avv. Cardone per il ricorrente;

Considerato che col ricorso all’esame l’avv. ...omissismsmvld.... si duole della illegittimità dell’avversato atto col quale il Comune di Taranto ha negato a sè ed ai di lui fratelli di disporre in favore di altri della cappella di famiglia posta nel cimitero cittadino, avendogli espressamente negato l’autorizzazione a far tumulare a futuro decesso nella predetta tomba il fraterno amico Altomano Michele ed i componenti la sua famiglia;

considerato che a base del gravato diniego l’Amministrazione ha opposto la previsione dell’art. 30 comma B, lettere a e g, del nuovo Regolamento Locale di Polizia Mortuaria ( approvato con delibera di GM n. 33 del 16.2.2005) , disposizione che nella prospettiva del Comune escluderebbe ogni possibilità che il concessionario della cappella di famiglia possa disporre ( nel senso che altri possa avere sepoltura)  in favore di membri estranei al nucleo familiare;

considerato che il ricorrente nell’impugnare l’atto suddetto ha dedotto la violazione degli artt.  832 e segg. e 952 cc, nonchè la violazione dell’art. 4 e dell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale e falsa applicazione dell’art. 30 del nuovo Regolamento di polizia mortuaria;

considerato che il ricorrente ha concluso per l’annullamento dell’atto gravato, con ogni statuizione conseguenziale anche in ordine alle spese di lite;

considerato che il ricorso è stato chiamato all’udienza di discussione del 13 dicembre 2007, alla quale è passato in decisione;

considerato che il gravame merita di essere accolto, nei sensi di cui appresso;

considerato, anzitutto, che non par dubbio che questo giudice amministrativo è munito di giurisdizione esclusiva nella presente controversia, involgente le modalità d’uso di una cappella cimiteriale, dato che nella materia risulta applicabile il disposto dell’art. 5 e dell’art. 7 2° comma della L. TAR 1034/71, che riservano al GA la cognizione dei ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici ( e tale è senz’altro l’area cimiteriale oggetto di rapporto concessorio);

considerato, nel merito, che il ricorso merita accoglimento dato che, come espressamente dedotto, l’amministrazione ha applicato alla fattispecie un Regolamento comunale a contenuto restrittivo in ordine alla libera disponibilità dei loculi di pertinenza delle cappelle private entrato in vigore ( febbraio 2005) ben dopo la costituzione del rapporto concessorio ( 9 marzo 1983) in essere tra le parti;

considerato che detto rapporto di concessione inerente il sepolcro della famiglia del ricorrente risulta invece astretto invece alle previsioni regolative di cui al Regolamento di Polizia mortuaria approvato con deliberazione n. 4320 del 5 novembre 1971;

considerato che in base a tale ultimo Regolamento comunale, nonchè in base al RD 27.7.1934 n. 1265 ( contenente il testo unico delle leggi sanitarie) espressamente richiamato dal primo- art. 99- in via sussidiaria, l’atto di liberalità ( peraltro non scevro da significative implicazioni di valore morale) in relazione al cui compimento il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato ( e cioè di consentire a futuro decesso ed a titolo gratuito la tumulazione dell’amico Altomano e della di lui famiglia) non risulta vietato, in quanto nessuna disposizione contenuta nei citati testi normativi restringe l’ambito delle persone che, per volontà del concessionario originario o dei suoi aventi causa, possono trovare sepoltura nelle cappelle private;

considerato che limitazioni non rinvengono neppure dalla disciplina dei rapporti interprivati ( che tuttavia esulano dall’ambito del presente giudizio) dal momento che non consta che nella specie si tratti di un sepolcro di uso esclusivo familiare, nell’ambito del quale cioè il fondatore dello ius sepulchri abbia apposto limitazioni – con formule quali “sibi et suis” o similari-  al diritto di godimento, con individuazione dei soli familiari quali beneficiari del diritto;

considerato, pertanto, che la disposizione introdotta nel nuovo Regolamento comunale (di cui l’amministrazione ha fatto applicazione nella specie) e di cui non è in questa sede in predicato la legittimità, non essendo stata espressamente gravata, non può trovare applicazione nel caso che ne occupa, dato che -come correttamente rilevato in ricorso- per principio generale di diritto – desumibile dall’art. 11 delle preleggi – le disposizioni normative e regolamentari non hanno, in linea di principio, la capacità di conformare l’attività amministrativa pregressa, essendo da escludersi se non eccezionalmente e nei casi espressamente contemplati una loro efficacia retroattiva;

considerato, pertanto, che il nuovo Regolamento di polizia mortuaria può  avere, vieppiù in relazione a quelle parti che introducono una regolazione più restrittiva, portata regolativa precettiva soltanto pro-futuro, non essendo concepibile che lo stesso venga applicato per disciplinare rapporti concessori ( e correlativi contratti ad essi accessivi) che hanno avuto una certa  conformazione regolativa iniziale sulla cui base si sono radicati legittimi affidamenti in capo ai concessionari;

considerato, infatti, che la concessione cimiteriale, secondo l’orientamento costante della giurisprudenza ( Cass. Sez. un. N. 8197 del 1994) fa nascere in capo al concessionario dell’area un vero e proprio diritto reale sul sepolcro costruito, pienamente disponibile nei limiti e con il rispetto delle condizioni di legge, di contratto e/o dell’atto di fondazione, diritto che viene ad essere assimilato al diritto del superficiario iure privatorum, pur con le dovute limitazioni derivanti dalla natura demaniale pubblica delle aree cimiteriali e dalle disposizioni imperative derivanti dalla legislazione di polizia mortuaria;

considerato, in definitiva, che per quanto detto la più volte citata disposizione del nuovo Regolamento di polizia mortuaria vigente nel Comune di Taranto dal 2005 non è applicabile ratione temporis alla fattispecie in oggetto, nella parte in cui limita significativamente il novero dei beneficiari del diritto passivo di sepoltura ( e  correlativamente, sul fronte attivo, del diritto di consentire la sepoltura di altri);

considerato, in definitiva, che il ricorso per quanto detto va accolto e che, quanto alle spese di lite, le stesse possono essere dichiarate irripetibili, ricorrendo giusti motivi;

                                       P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sede di Lecce, sez. II,  definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (907/07 r.g.), lo accoglie e per effetto annulla l’atto impugnato.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2007.

Antonio Cavallari  -Presidente-

Giulio Castriota Scanderbeg –est. 
 
 
 
 

Pubblicata il 4 gennaio 2008