TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. III - Sentenza 9 settembre 2003 n. 3719 - Pres. Riggio, Est. Proietti - Marangon (Avv. Voltan) c. Questura di Milano (Avv.ra distr. Stato) - (respinge).

1. Commercio ed industria - Autorizzazione commerciale - Sospensione - Per motivi di ordine pubblico - Competenza - Permane al Questore pur a seguito del d.P.R. n. 616/1977.

2. Commercio ed industria - Autorizzazione commerciale - Sospensione - Disposta dal Questore - Ex art. 100 T.U.L.P.S. - Legittimità.

3. Atto amministrativo - Procedimento - Comunicazione di avvio - Nel caso di sospensione di una autorizzazione commerciale per motivi di ordine pubblico - Non occorre nel caso in cui il provvedimento faccia riferimento ai numerosi controlli eseguiti in precedenza.

1. I provvedimenti assunti per motivi di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica sono di esclusiva pertinenza del Questore, dal momento che i poteri di cui all'art. 100 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) non rientrano tra i compiti di polizia amministrativa trasferiti alle Regioni dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (1).

2. E’ legittimo un decreto di sospensione della licenza commerciale emesso dal Questore ai sensi dell’art. 100, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S. - secondo cui "oltre i casi indicati dalla legge, il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata"), atteso che, pur a seguito dell’art. 19, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (secondo cui le funzioni di polizia amministrativa sono divenute di competenza comunale), per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, il Questore è competente ad adottare provvedimenti di sospensione della licenza commerciale; anche a seguito del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 (che ha trasferito agli enti locali, in attuazione del principio di sussidiarietà, anche i compiti di polizia amministrativa), quando vengano in rilievo esigenze di ordine e sicurezza pubblici, il potere repressivo rimane alla competenza statale (2).

3. E’ legittimo un provvedimento di sospensione di una licenza commerciale disposto dal Questore che non sia stato preceduto da avviso di inizio del procedimento all’interessato, nel caso in cui dal testo del provvedimento risultino menzionati numerosi controlli effettuati in precedenza (dai quali era risultato che l’esercizio era ritrovo fisso per clandestini e pregiudicati dediti all’uso di sostanze alcoliche ed allo spaccio di stupefacenti), i quali rappresentano sufficienti elementi giustificativi dell’omesso avviso ex art. 7 L. n. 241/90.

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(1) Cons. Stato, Sez. V, sent. 24 novembre 1992, n. 1376.

(2) T.A.R. Lazio-Latina, 22 marzo 2002, n. 344.

Alla stregua del principio nella specie è stato ritenuto legittimo il provvedimento con il quale il Questore della Provincia di Milano aveva disposto la sospensione della licenza commerciale di un esercizio (chiosco) sito in Milano p.zza Duca d’Aosta, il quale, a seguito di ripetuti sopralluoghi, era risultato costituire ritrovo fisso per clandestini e pregiudicati dediti all’uso di sostanze alcoliche ed allo spaccio di stupefacenti.

 

 


 

(omissis)

per l’annullamento

previa sospensione dell’esecuzione,

del decreto DIV. P.A.S. / CAT. 11° del Questore della Provincia di Milano in data 29/10/97, notificato il 3/117, nonché degli atti posti in correlazione con il medesimo provvedimento;

(omissis)

FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio la parte ricorrente impugnava gli atti indicati, deducendo censure attinenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, ed evidenziando quanto segue:

in data 24/10/95 al ricorrente veniva rilasciata dal Sindaco del Comune di Milano l’autorizzazione Tipo B categoria quarta, relativa ad un pubblico esercizio sito in Milano p.zza Duca d’Aosta;

 

l’attività veniva esercitata presso un chiosco di otto metri quadrati;

in data 3/11/97 il Questore di Milano notificava al ricorrente un decreto di sospensione della licenza;

il chiosco rappresentava l’unica fonte di reddito del ricorrente;

ritenendo illegittimo il provvedimento indicato, il Marangon lo contestava in giudizio.

 

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, sosteneva l’infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.

Con ordinanza del 14/11/97 il TAR accoglieva la domanda incidentale di sospensione proposta da parte ricorrente.

Con successive memorie le parti argomentavano ulteriormente le rispettive difese.

All’udienza del 15/7/03 la causa veniva trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

Il Collegio - ad un esame più approfondito di quello consentito in sede cautelare - ritiene che il ricorso sia infondato per le seguenti ragioni.

Con il primo e con il terzo dei motivi di ricorso il Marangon - dopo aver ricostruito il quadro normativo concernente i pubblici esercizi ed, in particolare, i provvedimenti legati ad esigenze di pubblica sicurezza -, osserva che con l’art. 19, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni di polizia amministrativa sono divenute di competenza comunale e, quindi, l’assunzione di provvedimenti sanzionatori compete all’autorità locale e non più all’Amministrazione centrale (cioè, nella fattispecie, al Questore).

Da ciò, a parere del ricorrente, i vizi di falsa applicazione di legge, eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di legittimazione, incompetenza ed incapacità.

Peraltro, osserva sempre il ricorrente, la nuova legge generale in materia di esercizi commerciali (L.n. 287/91) induce a ritenere che l’attività svolta presso i ‘chioschi’ non rientri nel concetto di ‘somministrazione’ di cui all’art. 1 della legge citata. Per somministrazione, infatti, deve intendersi ‘consumo sul posto’, ed è chiaro che con riferimento ai chioschi mancano gli elementi strutturali (sedie, tavoli, ecc.) indispensabili per consentire alla clientela di consumare in loco quanto acquistato.

Ne consegue che, anche sotto questo profilo il provvedimento impugnato risulterebbe illegittimo in quanto emanato applicando erroneamente l’art. 9, L.n,. 287/91.

Al riguardo il Collegio osserva che il provvedimento contestato è stato emanato in applicazione dell’art. 100, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), ai sensi del quale "Oltre i casi indicati dalla legge, il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata".

Dal tenore della norma – che non risulta essere stata abrogata dalla normativa successiva - emerge chiaramente che, oltre i casi indicati dalla legge (nella fattispecie il riferimento è all’art. 19, D.P.R. n. 616/77), per ragioni di ordine e sicurezza pubblica il Questore è competente ad adottare provvedimenti di sospensione della licenza.

Proprio questo è avvenuto nel caso di specie, poiché nel decreto di sospensione, richiamato espressamente l’art. 100, R.D. n. 773/1931, si legge che – sulla base di controlli eseguiti il 17/7/97, il 16/10/97, il 20/10/97 ed il 23/10/97 – è emerso che il chiosco del Marangon costituiva ritrovo fisso per clandestini e pregiudicati dediti all’uso di sostanze alcoliche ed allo spaccio di stupefacenti.

Del resto la giurisprudenza ha più volte precisato che i provvedimenti assunti per motivi di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica sono di esclusiva pertinenza del Questore, dal momento che i poteri di cui all'art. 100 del R.D. n. 773 del 1931 non rientrano tra i compiti di polizia amministrativa trasferiti alle Regioni dal D.P.R. n. 616 del 1977 (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 1376 del 24-11-1992).

Perfino a seguito del d.lg. 31 marzo 1998 n. 112 è stato osservato che malgrado siano stati trasferiti agli enti locali, in attuazione del principio di sussidiarietà, anche i compiti di polizia amministrativa, quando vengano in rilievo esigenze di ordine e sicurezza pubblici il potere repressivo rimane alla competenza statale (T.A.R. Lazio Latina, 22 marzo 2002, n. 344).

Peraltro, l'art. 19, comma 4 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli art. 5 e 128 cost., nella parte in cui non limita i poteri d'intervento dell’Autorità statale ed il loro effetto vincolante ai soli casi in cui si debbano fronteggiare esigenze di pubblica sicurezza, le cui funzioni restano così distinte da quelle di polizia amministrativa, devolute alla competenza comunale, in quanto, pur afferendo entrambe alla generale nozione di amministrazione di polizia, le prime si collegano a situazioni suscettibili d'arrecare un grave pregiudizio alla pubblica incolumità, e si traducono nell'esercizio di poteri riservati dalla legge agli organi statali ed attuabili di regola mercè atti contingibili ed urgenti e tali da coinvolgere un numero molto vasto di destinatari, mentre le seconde sono diretta emanazione delle competenze del comune in tema di rilascio di atti abilitativi ai privati e sono strumentali al rispetto dei limiti caso per caso imposti ai singoli operatori, con la conseguenza che all’Autorità statale residua così un ambito d'intervento del tutto eccezionale, coincidente con i soli casi nei quali emergono effettive esigenze di pubblica sicurezza (Consiglio Stato, sez. V, 24 ottobre 2000, n. 5698).

Alla luce delle considerazioni che precedono appare, quindi, irrilevante anche l’osservazione del ricorrente in ordine all’ambito applicativo della L.n. 287/91, poiché il decreto impugnato è stato assunto in applicazione dell’art. 100, R.D. n. 773/1931.

Avuto riguardo al tenore del provvedimento impugnato, risulta infondato anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la contraddittorietà e la carenza di motivazione.

In particolare, il Marangon ritiene insussistenti le ‘particolari esigenze di celerità del procedimento che avrebbero consentito al Questore di derogare all’obbligo di cui all’art. 7. L.n. 241/90, a norma del quale l’Amministrazione è tenuta a comunicare all’interessato l’avvio del procedimento che lo riguarda.

Poiché, come detto, il provvedimento è stato assunto sulla base di numerosi controlli (eseguiti il 17/7/97, il 16/10/97, il 20/10/97 ed il 23/10/97), al fine di evitare che il chiosco del Marangon continuasse a costituire ritrovo fisso per clandestini e pregiudicati dediti all’uso di sostanze alcoliche ed allo spaccio di stupefacenti, e poiché tali ragioni sono state indicate nel decreto, risulta palese la ricorrenza di particolari esigenze giustificative dell’omesso avviso ex art. 7, L.n 241/90.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.

Sussistono validi motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza, stabilisce quanto segue:

- respinge il ricorso indicato in epigrafe;

dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;

 

 

- ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa;

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2003, con l'intervento dei magistrati:

dott. Italo Riggio - Presidente

dott. Solveig Cogliani – Primo Referendario

dott. Roberto Proietti - Referendario est